Articolo 1 della Legge 22 giugno 1956, n. 701
Versione
7 agosto 1956
Art. 1. Articolo unico.

La facolta' di bandire concorsi per il reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, di cui all' art 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638 , puo' essere annualmente esercitata fino all'anno 1961.
Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi da bandire per gli anni suddetti e' elevato ad anni 30 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, e ad anni 32 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e dei servizi, fermo restando il divieto di cumulo di cui all'ultimo comma dell' art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 360 .

Entrata in vigore il 7 agosto 1956