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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7290/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7290/2022 del ruolo affari contenziosi civili e promossa da
(C.F. ), in persona del curatore Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Minervini del foro di Brescia, ed Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia (BS), in Via Moretto 67,
PARTE ATTRICE contro in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ; P.I. I , rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] C.F._1 P.IVA_2
Gianfranco Ercolani del foro di Pavia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Voghera
(PV), Piazza Duomo n. 29;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di compravendita
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione reietta, previe le opportune declaratorie, voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: accertare che sussiste in capo al il diritto ad ottenere la ripetizione d'indebito da parte di . Parte_1 CP_2
Si chiede la condanna di in qualità di titolare della Controparte_1 Controparte_2 alla restituzione in favore del delle somme ricevute a titolo di Parte_1
acconto sul prezzo di acquisto dell'autovettura sopra meglio identificata pari alla somma di € 48.800
(euro quarantottomilaottocento/00), oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla data di richiesta di restituzione del 1 settembre 2021 fino al saldo effettivo, ovvero a quella diversa somma ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, con vittoria di spese e onorari di lite.”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis - Respingere tutte le pretese avanzate da in quanto infondate in fatto e in diritto, in particolare Parte_1 accertando che l'importo di Euro 48.800,00 (quarantotomilaottocento) IVA inclusa è stato versato alla a titolo di caparra confirmatoria e non di solo acconto prezzo;
In ogni caso Controparte_3
Voglia: - Accertare e dichiarare la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 comma
2 c.c. della ditta di dal contratto stipulato con CP_2 Controparte_1 Parte_1
in data 25.02.2018. - Per gli effetti, accertare e dichiarare la legittimità della ritenzione da parte della ditta di della somma di € 48.800,00 già ricevuta a titolo di CP_2 Controparte_1
caparra confirmatoria. In subordine, - Accertato e dichiarato l'intervenuto inadempimento contrattuale della controparte Voglia accertare l'intervenuta risoluzione di Parte_1
diritto del contratto stipulato in data 25.02.2018 per inosservanza del termine essenziale da parte del promissario acquirente, e per gli effetti, Voglia accertare e dichiarare la legittimità dell'intervenuta ritenzione della caparra confirmatoria da parte del Sig. a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno e a tacitazione di ogni ulteriore pretesa risarcitoria.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.06.2022, parte attrice chiedeva, previa dichiarazione di risoluzione del contratto, di condannare in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
alla restituzione della somma di € 48.800,00 versata a titolo di acconto per l'acquisto CP_2 di un'autovettura.
A tal fine deduceva che: la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale Controparte_4 di Brescia in data 15.6.2021; in seguito alla valutazione della contabilità dell'attrice, era emerso che veva versato in favore dell'odierno convenuto la somma di € 48.800,00; Controparte_4
Parte tale somma era stata versata a titolo di acconto per l'acquisto, da parte della dell'autovettura
(usata) marca FIAT, tipo NF 6EK 60W2, targata FH299FY, telaio ZFANF6EK600108250; la predetta vettura non era stata mai consegnata alla società acquirente;
da accertamenti eseguiti presso il P.R.A. emergeva che la vettura in oggetto era stata venduta dall'odierno convenuto alla società on atto datato 06.06.2019 per l'importo di € 80.000,00; il Curatore fallimentare in data CP_5 01.09.2019 domandava al convenuto la restituzione della somma di € 48.800,00; detta richiesta veniva rifiutata.
Tutto ciò premesso il fallimento attore rassegnava le proprie conclusioni come in epigrafe riportate.
Si costituiva in giudizio il convenuto in qualità di titolare della impresa individuale Controparte_1
, contestando integralmente quanto ad adverso dedotto e prodotto e deduceva che: in CP_2 data 25.02.2018 e stipulavano contratto con il quale quest'ultima Controparte_4 CP_2 si impegnava a trasferire la proprietà dell'autovettura oggetto di controversia;
il corrispettivo concordato fra le parti era di € 120.000,00 di cui € 40.000,00 da versarsi a titolo di caparra confirmatoria, e € 80.000,00 da versare entro il termine 31.03.2019; le parti avevano convenuto che il veicolo restasse nella proprietà e nel possesso del Sig. l'importo di € 48.800,00 veniva CP_2
versato; il saldo non veniva versato nel termine prefissato;
il mancato versamento nei termini era da qualificarsi quale grave ed essenziale inadempimento e per tale ragione esercitava il diritto CP_2
di recesso ex art 1385 II comma, dichiarando di trattenere la somma versata a titolo di caparra;
il recesso era stato comunicato con raccomandata a mani del 10.06.2019;
Tutto ciò premesso la convenuta insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza il giudice concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Nella successiva udienza il giudice, valutata l'opportunità di esperire tentativo di conciliazione, provvedeva a convocare le parti personalmente.
Fallito il tentativo di conciliazione il Giudice, fissava la successiva udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Si osserva preliminarmente che il contratto azionato dal Fallimento attore, originariamente dalla società fallita con il convenuto deve essere qualificato come contratto di Parte_1
compravendita e non come preliminare di compravendita, come prospettato dalla difesa del convenuto.
In merito alla qualificazione dei contratti si è più volte espressa la Corte di Cassazione che, con giurisprudenza costante, ha affermato che: “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti;
la seconda è quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo. Questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche ed il giudice non è vincolato dal "nomen juris" adoperato dalle parti, ma può correggere la loro autoqualificazione quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto.” Con tale massima, è inequivocabile che la qualificazione di un contratto, qualora operata dalle parti, non vincola il Giudice di merito che
è in ogni caso tenuto a compiere una propria valutazione in concreto, alla luce di tutti gli elementi acquisiti al processo.
Tanto premesso, è necessario, anzitutto, accertare la volontà delle parti, sulla base non solo del dato testuale, ma anche dei comportamenti delle parti tenuti successivamente alla sua stipula del contratto stesso e di ogni altro criterio ermeneutico previsto dalla legge.
Solo in un secondo momento il giudice, sulla base di quanto accertato, procede con la sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta.
Con riguardo alla prima fase (di individuazione della comune volontà dei contraenti), ritiene questo
Giudice che l'intenzione delle parti fosse quella di concludere un contratto (già definitivo) di vendita e non un contratto preliminare.
A tale conclusione soccorre, in primo luogo, il dato testuale del contratto di compravendita (doc. 1 parte convenuta), il quale reca espressamente la dicitura “CONTRATTO DI VENDITA”; inoltre, nelle premesse, è manifestata l'intenzione di di “acquistare” (non di Parte_1 promettere) l'autovettura oggetto del contratto. Tutto ciò vale a conforto della tesi della manifestazione della volontà di immediatamente stipulare la compravendita e non di impegnarsi a farlo in un secondo momento.
Diversamente, non vale a contrario quanto previsto nel par. 3 del citato contratto “l'autovettura qui promessa in vendita, rimarrà nella totale disponibilità della ditta , CP_2 Controparte_2 che ne manterrà il possesso e la proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo pattuito, utilizzandola per la propria attività di noleggio, con l'unico onere, a suo carico, di mantenerla in piena efficienza e di cederla alla suddetta scadenza, revisionata nelle parti meccaniche e nella carrozzeria”. La clausola qui riportata si pone effettivamente in contraddizione con le clausole precedenti sopra esaminate, in quanto sembrerebbe contenere la volontà delle parti di differire anche l'effetto traslativo ad un momento successivo (ovvero, quello di integrale pagamento del prezzo).
E tuttavia, così interpretata la clausola finirebbe per privare di qualsivoglia effetto giuridico l'intero contratto, impedendo la produzione dell'effetto traslativo fino all'integrale pagamento del prezzo e dunque, rimettendo alla mera volontà dell'acquirente la produzione degli effetti del contratto.
Piuttosto, ad avviso di questo giudice, in applicazione del criterio ermeneutico conservativo degli effetti del contratto di cui all'art. 1367 c.c., la pattuizione in esame deve essere interpretata nel senso che soltanto il trasferimento del possesso (non anche della proprietà, termine utilizzato dalle parti in modo improprio) della vettura oggetto di compravendita venga differito al momento dell'integrale pagamento del prezzo;
mentre la proprietà, per effetto del principio consensualistico, passa al momento della stipula.
Quanto all'utilizzo del termine “promessa”, si deve ritenere che detto termine sia stato impiegato in senso atecnico come elemento di un più ampio contesto ermeneutico, cioè l'intero contratto stipulato Parte da e CP_2
In concreto, la previsione della clausola appena citata è incompatibile con le finalità e l'oggetto del contratto preliminare di compravendita, ma coerente con quello del contratto definitivo.
Del resto, difetta nel contratto in esame, qualsivoglia riferimento alla futura stipula del contratto definitivo e alla individuazione del termine per la stipula e del luogo.
Infine, va data importanza anche al comportamento del convenuto tenuto successivamente alla stipula del contratto.
Invero, le fatture emesse da (docc.
1-4 di parte attrice) hanno ad oggetto le somme versate CP_2
dalla MEG alla ed indicano quale causale “Vendita Autovettura da competizione come CP_2 vista e piaciuta”, dicitura, questa, idonea a ricondurre, per stessa ammissione del convenuto creditore,
i pagamenti ricevuti proprio all'esecuzione di un contratto di compravendita già perfezionatosi e definitivo, e non anche di un contratto preliminare. Tale indicazione non può essere ritenuta una semplice svista od un errore nell'esternazione di una diversa volontà del venditore, poiché trattasi di più fatture emesse ripetutamente, in un ampio arco temporale (quattro mesi).
In definitiva, il termine “promessa”, vale più come rafforzativo dell'intenzione delle parti a trasferire, con questo contratto, la proprietà del bene, e che questa avvenga all'avverarsi della condizione sospensiva di cui al par. 3 citato.
Secondariamente, il contratto preliminare non produce gli effetti del contratto definitivo: si limita a vincolare le parti a concludere il contratto in un determinato momento. È tuttavia noto a questo
Giudice che tale preclusione (quella di produrre in via anticipata gli effetti del definitivo) possa essere agilmente superata con manifestazione delle parti della volontà a che gli effetti del definitivo siano anticipati prima della stipula del definitivo, ma, in ogni caso, tale volontà non è presente nel contatto di specie.
In ragione di tutte le suesposte considerazioni la scrittura privata doc. 1 di parte attrice deve essere qualificata quale contratto di compravendita ex. 1470 c.c..
A nulla rileva quanto asserito da parte attrice in ordine all'impossibilità far valere il contratto (doc. 1 convenuto) nei confronti del stante l'assenza di data certa poiché il convenuto Parte_1 non avrebbe provveduto a registrazione di attribuire data certa al presente contratto. In concreto l'asserita violazione è astrattamente riconducibile al disposto dell'art. 2704 c.c.
Tuttavia, la norma qui richiamata prevede l'impossibilità di far valere un contratto nei confronti di terzi qualora la sottoscrizione non sia autenticata, ovvero quando il contratto non sia stato oggetto di registrazione, ovvero in altre ipotesi non rilevanti ai fini del presente giudizio. È rilevabile ictu oclui come una tale previsione riguardi esclusivamente i rapporti con i terzi e non anche le parti contrattuali.
Per tutte le ragioni sin ora esposte si deve ritenere il contratto di vendita valido, efficace ed azionabile dal . Parte_1
In merito alla domanda di pagamento si osserva quanto segue.
E' opportuno definire la natura delle somme versate da nei confronti di Parte_1
. È pacifico e dimostrato dagli atti processuali (docc.
1-4 di parte attrice) che CP_2 [...]
bbia versato tra aprile 2018 e luglio 2018 la somma complessiva di € 40.000,00 più Parte_1
IVA all'odierno convenuto.
Una volta qualificato il contratto in esame quale compravendita (e non quale preliminare) tali somme devono essere qualificate come acconto, ovvero principio di pagamento e non come caparra.
In tal senso depongono anche le fatture prodotte da parte attrice, le quali sono inequivocabili e rappresentano la manifesta volontà del i imputare a titolo di acconto le somme ricevute. CP_2
La dicitura “acconto” non può essere declassata a semplice svista o errore, poiché reiterata più volte nel corso di quattro mesi e non sono stati allegati, né prodotti elementi idonei a dimostrare il contrario.
A ciò si aggiunga che a fronte di tale reiterata manifestazione di volontà non vale come prova contraria il semplice richiamo al dato testuale del contratto (doc. 1 parte convenuta). L'articolo 1362
c.c. al suo secondo comma esplicita come la lettera del contratto è secondaria rispetto alla volontà delle parti, qualora questa possa essere desunta dai loro comportamenti, anche successivi alla stipula del contratto stesso.
In ragione di quanto sin ora esposto le somme date da a devono Parte_1 CP_2
essere qualificate come acconto.
Da ciò deriva che le predette somme debbano essere restituite a stante Parte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. che viene dichiarata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Invero, la data del 31/02/2019, indicata nel contratto quale “termine essenziale” entro cui effettuare i pagamenti e la consegna del bene, è inequivocabilmente e specificatamente qualificata dalle parti quale termine essenziale.
Tuttavia, la Corte di Cassazione specifica che “L'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art.
1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi;
in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo.” Nonché in altra sede “In tema di risoluzione contrattuale anche quando l'accordo negoziale preveda un termine specifico per l'adempimento, esso non è da intendersi di carattere essenziale ogni qualvolta il ritardo, anche di alcuni mesi, non faccia venire meno l'interesse alla conclusione dell'affare.” Attraverso queste due massime la Corte osserva che il carattere di essenzialità del termine non deriva esclusivamente da una generica pattuizione delle parti: l'essenzialità del termine trova la propria pietra angolare nell'interesse che una determinata prestazione debba essere compiuta entro una determinata data, decorsa la quale non vi è più interesse all'ottenere l'esecuzione del contratto.
In concreto, l'apposizione di un termine essenziale tutela specifici interessi riferibili ad ambedue le parti contrattuali.
Nel caso in esame, deve ritenersi che il termine de quo risulta sia stato pattuito nell'interesse di entrambe le parti.
Parte E' innegabile che avesse un interesse concreto, identificabile nell'ottenimento di tempo sufficiente per acquisire adeguata liquidità mantenendo comunque fermo l'affare. D'altra parte, anche aveva interesse a mantenere il possesso del bene per utilizzarlo nella propria attività di CP_2 noleggio, fino a quando l'altro contraente non avesse saldato l'intero.
Tali speculari interessi verrebbero meno in caso di decorso del termine senza che la prestazione principale sia stata eseguita.
Inoltre, si dà atto che non è stato prodotto nulla che evidenzi la volontà delle parti di voler dare esecuzione al contratto nonostante il decorso del termine essenziale.
D'altra parte, non trovano riscontro, per via della consecutio temporis, le ricostruzioni operate dalla parte attrice in ordine alle diverse cause di risoluzione del contratto.
Errata la ricostruzione di parte convenuta, laddove asserisce che la risoluzione del contratto sia avvenuta per recesso del È pur vero che in data 10.06.2019 il veva inviato CP_2 CP_6
una raccomandata nella quale dichiarava di voler esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. comma 2; tuttavia, è altrettanto vero che, una volta qualificata la dazione della somma di € 40.000,00 come acconto, nessun diritto di recesso è configurabile in capo all'accipiens. Parte Tanto più che la comunicazione di “recesso” inviata dal alla in data 10.6.2019 è CP_2
successiva alla scadenza del termine essenziale. Neppure può essere accolto l'assunto secondo cui il contratto si sarebbe risolto per inadempimento del venditore per effetto dell'alienazione a terzi della medesima vettura, circostanza che avrebbe determinato una condizione di “impossibilità assoluta” del trasferimento.
Invero, dagli atti (doc. 5 di parte attrice) emerge chiaramente che l'autoveicolo sia stato venduto a terzi in data 06/06/2019, ovvero tre mesi dopo il decorso del termine essenziale.
L'articolo 1457 c.c. specifica come salvo diversa dichiarazione di volontà della parte che mantenga interesse all'adempimento della controprestazione (che deve essere compiuta entro 3 giorni dal decorso del termine) il contratto si deve considerare risolto di diritto. Pertanto, la vendita al terzo si è realizzata in un momento in cui il contratto aveva già cessato di produrre i propri effetti.
In conclusione, il contratto di cui al doc. 1 deve considerarsi risolto ex art. 1457 c.c. per decorso del termine essenziale, rimasto inosservato.
Ne consegue che, venendo meno il titolo giustificativo, il pagamento dell'acconto da parte
Parte dell'acquirente risulta privo di causa.
La domanda di parte attrice va dunque accolta e parte convenuta deve essere condannata alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di acconto nonché al pagamento degli interessi dalla data della costituzione in mora (1.9.2021) al saldo.
In considerazione delle ragioni della decisione, che hanno visto entrambe le parti porre in essere comportamenti non conformi alle pattuizioni contrattuali, possono ravvisarsi i presupposti per integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il convenuto in Controparte_1
qualità di titolare dell'impresa individuale IN LY DI EL IN a restituire in favore del la somma di € 40.000 più IVA, oltre Parte_1
interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal giorno 1 settembre 2021 al saldo;
compensa integralmente le spese di causa. Brescia, 27 maggio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7290/2022 del ruolo affari contenziosi civili e promossa da
(C.F. ), in persona del curatore Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Minervini del foro di Brescia, ed Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia (BS), in Via Moretto 67,
PARTE ATTRICE contro in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ; P.I. I , rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] C.F._1 P.IVA_2
Gianfranco Ercolani del foro di Pavia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Voghera
(PV), Piazza Duomo n. 29;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di compravendita
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione reietta, previe le opportune declaratorie, voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: accertare che sussiste in capo al il diritto ad ottenere la ripetizione d'indebito da parte di . Parte_1 CP_2
Si chiede la condanna di in qualità di titolare della Controparte_1 Controparte_2 alla restituzione in favore del delle somme ricevute a titolo di Parte_1
acconto sul prezzo di acquisto dell'autovettura sopra meglio identificata pari alla somma di € 48.800
(euro quarantottomilaottocento/00), oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla data di richiesta di restituzione del 1 settembre 2021 fino al saldo effettivo, ovvero a quella diversa somma ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, con vittoria di spese e onorari di lite.”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis - Respingere tutte le pretese avanzate da in quanto infondate in fatto e in diritto, in particolare Parte_1 accertando che l'importo di Euro 48.800,00 (quarantotomilaottocento) IVA inclusa è stato versato alla a titolo di caparra confirmatoria e non di solo acconto prezzo;
In ogni caso Controparte_3
Voglia: - Accertare e dichiarare la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 comma
2 c.c. della ditta di dal contratto stipulato con CP_2 Controparte_1 Parte_1
in data 25.02.2018. - Per gli effetti, accertare e dichiarare la legittimità della ritenzione da parte della ditta di della somma di € 48.800,00 già ricevuta a titolo di CP_2 Controparte_1
caparra confirmatoria. In subordine, - Accertato e dichiarato l'intervenuto inadempimento contrattuale della controparte Voglia accertare l'intervenuta risoluzione di Parte_1
diritto del contratto stipulato in data 25.02.2018 per inosservanza del termine essenziale da parte del promissario acquirente, e per gli effetti, Voglia accertare e dichiarare la legittimità dell'intervenuta ritenzione della caparra confirmatoria da parte del Sig. a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno e a tacitazione di ogni ulteriore pretesa risarcitoria.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.06.2022, parte attrice chiedeva, previa dichiarazione di risoluzione del contratto, di condannare in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
alla restituzione della somma di € 48.800,00 versata a titolo di acconto per l'acquisto CP_2 di un'autovettura.
A tal fine deduceva che: la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale Controparte_4 di Brescia in data 15.6.2021; in seguito alla valutazione della contabilità dell'attrice, era emerso che veva versato in favore dell'odierno convenuto la somma di € 48.800,00; Controparte_4
Parte tale somma era stata versata a titolo di acconto per l'acquisto, da parte della dell'autovettura
(usata) marca FIAT, tipo NF 6EK 60W2, targata FH299FY, telaio ZFANF6EK600108250; la predetta vettura non era stata mai consegnata alla società acquirente;
da accertamenti eseguiti presso il P.R.A. emergeva che la vettura in oggetto era stata venduta dall'odierno convenuto alla società on atto datato 06.06.2019 per l'importo di € 80.000,00; il Curatore fallimentare in data CP_5 01.09.2019 domandava al convenuto la restituzione della somma di € 48.800,00; detta richiesta veniva rifiutata.
Tutto ciò premesso il fallimento attore rassegnava le proprie conclusioni come in epigrafe riportate.
Si costituiva in giudizio il convenuto in qualità di titolare della impresa individuale Controparte_1
, contestando integralmente quanto ad adverso dedotto e prodotto e deduceva che: in CP_2 data 25.02.2018 e stipulavano contratto con il quale quest'ultima Controparte_4 CP_2 si impegnava a trasferire la proprietà dell'autovettura oggetto di controversia;
il corrispettivo concordato fra le parti era di € 120.000,00 di cui € 40.000,00 da versarsi a titolo di caparra confirmatoria, e € 80.000,00 da versare entro il termine 31.03.2019; le parti avevano convenuto che il veicolo restasse nella proprietà e nel possesso del Sig. l'importo di € 48.800,00 veniva CP_2
versato; il saldo non veniva versato nel termine prefissato;
il mancato versamento nei termini era da qualificarsi quale grave ed essenziale inadempimento e per tale ragione esercitava il diritto CP_2
di recesso ex art 1385 II comma, dichiarando di trattenere la somma versata a titolo di caparra;
il recesso era stato comunicato con raccomandata a mani del 10.06.2019;
Tutto ciò premesso la convenuta insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza il giudice concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Nella successiva udienza il giudice, valutata l'opportunità di esperire tentativo di conciliazione, provvedeva a convocare le parti personalmente.
Fallito il tentativo di conciliazione il Giudice, fissava la successiva udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Si osserva preliminarmente che il contratto azionato dal Fallimento attore, originariamente dalla società fallita con il convenuto deve essere qualificato come contratto di Parte_1
compravendita e non come preliminare di compravendita, come prospettato dalla difesa del convenuto.
In merito alla qualificazione dei contratti si è più volte espressa la Corte di Cassazione che, con giurisprudenza costante, ha affermato che: “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti;
la seconda è quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo. Questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche ed il giudice non è vincolato dal "nomen juris" adoperato dalle parti, ma può correggere la loro autoqualificazione quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto.” Con tale massima, è inequivocabile che la qualificazione di un contratto, qualora operata dalle parti, non vincola il Giudice di merito che
è in ogni caso tenuto a compiere una propria valutazione in concreto, alla luce di tutti gli elementi acquisiti al processo.
Tanto premesso, è necessario, anzitutto, accertare la volontà delle parti, sulla base non solo del dato testuale, ma anche dei comportamenti delle parti tenuti successivamente alla sua stipula del contratto stesso e di ogni altro criterio ermeneutico previsto dalla legge.
Solo in un secondo momento il giudice, sulla base di quanto accertato, procede con la sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta.
Con riguardo alla prima fase (di individuazione della comune volontà dei contraenti), ritiene questo
Giudice che l'intenzione delle parti fosse quella di concludere un contratto (già definitivo) di vendita e non un contratto preliminare.
A tale conclusione soccorre, in primo luogo, il dato testuale del contratto di compravendita (doc. 1 parte convenuta), il quale reca espressamente la dicitura “CONTRATTO DI VENDITA”; inoltre, nelle premesse, è manifestata l'intenzione di di “acquistare” (non di Parte_1 promettere) l'autovettura oggetto del contratto. Tutto ciò vale a conforto della tesi della manifestazione della volontà di immediatamente stipulare la compravendita e non di impegnarsi a farlo in un secondo momento.
Diversamente, non vale a contrario quanto previsto nel par. 3 del citato contratto “l'autovettura qui promessa in vendita, rimarrà nella totale disponibilità della ditta , CP_2 Controparte_2 che ne manterrà il possesso e la proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo pattuito, utilizzandola per la propria attività di noleggio, con l'unico onere, a suo carico, di mantenerla in piena efficienza e di cederla alla suddetta scadenza, revisionata nelle parti meccaniche e nella carrozzeria”. La clausola qui riportata si pone effettivamente in contraddizione con le clausole precedenti sopra esaminate, in quanto sembrerebbe contenere la volontà delle parti di differire anche l'effetto traslativo ad un momento successivo (ovvero, quello di integrale pagamento del prezzo).
E tuttavia, così interpretata la clausola finirebbe per privare di qualsivoglia effetto giuridico l'intero contratto, impedendo la produzione dell'effetto traslativo fino all'integrale pagamento del prezzo e dunque, rimettendo alla mera volontà dell'acquirente la produzione degli effetti del contratto.
Piuttosto, ad avviso di questo giudice, in applicazione del criterio ermeneutico conservativo degli effetti del contratto di cui all'art. 1367 c.c., la pattuizione in esame deve essere interpretata nel senso che soltanto il trasferimento del possesso (non anche della proprietà, termine utilizzato dalle parti in modo improprio) della vettura oggetto di compravendita venga differito al momento dell'integrale pagamento del prezzo;
mentre la proprietà, per effetto del principio consensualistico, passa al momento della stipula.
Quanto all'utilizzo del termine “promessa”, si deve ritenere che detto termine sia stato impiegato in senso atecnico come elemento di un più ampio contesto ermeneutico, cioè l'intero contratto stipulato Parte da e CP_2
In concreto, la previsione della clausola appena citata è incompatibile con le finalità e l'oggetto del contratto preliminare di compravendita, ma coerente con quello del contratto definitivo.
Del resto, difetta nel contratto in esame, qualsivoglia riferimento alla futura stipula del contratto definitivo e alla individuazione del termine per la stipula e del luogo.
Infine, va data importanza anche al comportamento del convenuto tenuto successivamente alla stipula del contratto.
Invero, le fatture emesse da (docc.
1-4 di parte attrice) hanno ad oggetto le somme versate CP_2
dalla MEG alla ed indicano quale causale “Vendita Autovettura da competizione come CP_2 vista e piaciuta”, dicitura, questa, idonea a ricondurre, per stessa ammissione del convenuto creditore,
i pagamenti ricevuti proprio all'esecuzione di un contratto di compravendita già perfezionatosi e definitivo, e non anche di un contratto preliminare. Tale indicazione non può essere ritenuta una semplice svista od un errore nell'esternazione di una diversa volontà del venditore, poiché trattasi di più fatture emesse ripetutamente, in un ampio arco temporale (quattro mesi).
In definitiva, il termine “promessa”, vale più come rafforzativo dell'intenzione delle parti a trasferire, con questo contratto, la proprietà del bene, e che questa avvenga all'avverarsi della condizione sospensiva di cui al par. 3 citato.
Secondariamente, il contratto preliminare non produce gli effetti del contratto definitivo: si limita a vincolare le parti a concludere il contratto in un determinato momento. È tuttavia noto a questo
Giudice che tale preclusione (quella di produrre in via anticipata gli effetti del definitivo) possa essere agilmente superata con manifestazione delle parti della volontà a che gli effetti del definitivo siano anticipati prima della stipula del definitivo, ma, in ogni caso, tale volontà non è presente nel contatto di specie.
In ragione di tutte le suesposte considerazioni la scrittura privata doc. 1 di parte attrice deve essere qualificata quale contratto di compravendita ex. 1470 c.c..
A nulla rileva quanto asserito da parte attrice in ordine all'impossibilità far valere il contratto (doc. 1 convenuto) nei confronti del stante l'assenza di data certa poiché il convenuto Parte_1 non avrebbe provveduto a registrazione di attribuire data certa al presente contratto. In concreto l'asserita violazione è astrattamente riconducibile al disposto dell'art. 2704 c.c.
Tuttavia, la norma qui richiamata prevede l'impossibilità di far valere un contratto nei confronti di terzi qualora la sottoscrizione non sia autenticata, ovvero quando il contratto non sia stato oggetto di registrazione, ovvero in altre ipotesi non rilevanti ai fini del presente giudizio. È rilevabile ictu oclui come una tale previsione riguardi esclusivamente i rapporti con i terzi e non anche le parti contrattuali.
Per tutte le ragioni sin ora esposte si deve ritenere il contratto di vendita valido, efficace ed azionabile dal . Parte_1
In merito alla domanda di pagamento si osserva quanto segue.
E' opportuno definire la natura delle somme versate da nei confronti di Parte_1
. È pacifico e dimostrato dagli atti processuali (docc.
1-4 di parte attrice) che CP_2 [...]
bbia versato tra aprile 2018 e luglio 2018 la somma complessiva di € 40.000,00 più Parte_1
IVA all'odierno convenuto.
Una volta qualificato il contratto in esame quale compravendita (e non quale preliminare) tali somme devono essere qualificate come acconto, ovvero principio di pagamento e non come caparra.
In tal senso depongono anche le fatture prodotte da parte attrice, le quali sono inequivocabili e rappresentano la manifesta volontà del i imputare a titolo di acconto le somme ricevute. CP_2
La dicitura “acconto” non può essere declassata a semplice svista o errore, poiché reiterata più volte nel corso di quattro mesi e non sono stati allegati, né prodotti elementi idonei a dimostrare il contrario.
A ciò si aggiunga che a fronte di tale reiterata manifestazione di volontà non vale come prova contraria il semplice richiamo al dato testuale del contratto (doc. 1 parte convenuta). L'articolo 1362
c.c. al suo secondo comma esplicita come la lettera del contratto è secondaria rispetto alla volontà delle parti, qualora questa possa essere desunta dai loro comportamenti, anche successivi alla stipula del contratto stesso.
In ragione di quanto sin ora esposto le somme date da a devono Parte_1 CP_2
essere qualificate come acconto.
Da ciò deriva che le predette somme debbano essere restituite a stante Parte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. che viene dichiarata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Invero, la data del 31/02/2019, indicata nel contratto quale “termine essenziale” entro cui effettuare i pagamenti e la consegna del bene, è inequivocabilmente e specificatamente qualificata dalle parti quale termine essenziale.
Tuttavia, la Corte di Cassazione specifica che “L'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art.
1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi;
in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo.” Nonché in altra sede “In tema di risoluzione contrattuale anche quando l'accordo negoziale preveda un termine specifico per l'adempimento, esso non è da intendersi di carattere essenziale ogni qualvolta il ritardo, anche di alcuni mesi, non faccia venire meno l'interesse alla conclusione dell'affare.” Attraverso queste due massime la Corte osserva che il carattere di essenzialità del termine non deriva esclusivamente da una generica pattuizione delle parti: l'essenzialità del termine trova la propria pietra angolare nell'interesse che una determinata prestazione debba essere compiuta entro una determinata data, decorsa la quale non vi è più interesse all'ottenere l'esecuzione del contratto.
In concreto, l'apposizione di un termine essenziale tutela specifici interessi riferibili ad ambedue le parti contrattuali.
Nel caso in esame, deve ritenersi che il termine de quo risulta sia stato pattuito nell'interesse di entrambe le parti.
Parte E' innegabile che avesse un interesse concreto, identificabile nell'ottenimento di tempo sufficiente per acquisire adeguata liquidità mantenendo comunque fermo l'affare. D'altra parte, anche aveva interesse a mantenere il possesso del bene per utilizzarlo nella propria attività di CP_2 noleggio, fino a quando l'altro contraente non avesse saldato l'intero.
Tali speculari interessi verrebbero meno in caso di decorso del termine senza che la prestazione principale sia stata eseguita.
Inoltre, si dà atto che non è stato prodotto nulla che evidenzi la volontà delle parti di voler dare esecuzione al contratto nonostante il decorso del termine essenziale.
D'altra parte, non trovano riscontro, per via della consecutio temporis, le ricostruzioni operate dalla parte attrice in ordine alle diverse cause di risoluzione del contratto.
Errata la ricostruzione di parte convenuta, laddove asserisce che la risoluzione del contratto sia avvenuta per recesso del È pur vero che in data 10.06.2019 il veva inviato CP_2 CP_6
una raccomandata nella quale dichiarava di voler esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. comma 2; tuttavia, è altrettanto vero che, una volta qualificata la dazione della somma di € 40.000,00 come acconto, nessun diritto di recesso è configurabile in capo all'accipiens. Parte Tanto più che la comunicazione di “recesso” inviata dal alla in data 10.6.2019 è CP_2
successiva alla scadenza del termine essenziale. Neppure può essere accolto l'assunto secondo cui il contratto si sarebbe risolto per inadempimento del venditore per effetto dell'alienazione a terzi della medesima vettura, circostanza che avrebbe determinato una condizione di “impossibilità assoluta” del trasferimento.
Invero, dagli atti (doc. 5 di parte attrice) emerge chiaramente che l'autoveicolo sia stato venduto a terzi in data 06/06/2019, ovvero tre mesi dopo il decorso del termine essenziale.
L'articolo 1457 c.c. specifica come salvo diversa dichiarazione di volontà della parte che mantenga interesse all'adempimento della controprestazione (che deve essere compiuta entro 3 giorni dal decorso del termine) il contratto si deve considerare risolto di diritto. Pertanto, la vendita al terzo si è realizzata in un momento in cui il contratto aveva già cessato di produrre i propri effetti.
In conclusione, il contratto di cui al doc. 1 deve considerarsi risolto ex art. 1457 c.c. per decorso del termine essenziale, rimasto inosservato.
Ne consegue che, venendo meno il titolo giustificativo, il pagamento dell'acconto da parte
Parte dell'acquirente risulta privo di causa.
La domanda di parte attrice va dunque accolta e parte convenuta deve essere condannata alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di acconto nonché al pagamento degli interessi dalla data della costituzione in mora (1.9.2021) al saldo.
In considerazione delle ragioni della decisione, che hanno visto entrambe le parti porre in essere comportamenti non conformi alle pattuizioni contrattuali, possono ravvisarsi i presupposti per integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il convenuto in Controparte_1
qualità di titolare dell'impresa individuale IN LY DI EL IN a restituire in favore del la somma di € 40.000 più IVA, oltre Parte_1
interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal giorno 1 settembre 2021 al saldo;
compensa integralmente le spese di causa. Brescia, 27 maggio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio