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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/09/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 156/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 156/2022 R. G., vertente tra
nato a [...], il [...], CF: , e ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, in C.da Balata, via Formica, 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Russo, C.
F. del Foro di Roma, fax. 06.42.01.02.55, pec. C.F._2 ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giorgio Email_1
Baglivi, 8, giusta procura agli atti;
-APPELLANTE-
e
, con sede in Via Controparte_1 CP_1
Garibaldi n. 98 (P.Iva in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1
nato a [...] [...] rappresentato e difeso dal sottoscritto Avv. Ernesto CP_2 CP_1
Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Corso Cavour n. 143, pec: CP_1
come da procura in atti;
Email_2
-APPELLATO-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2035/2021 del Tribunale di Messina, emessa in data
29/11/2021, nel proc. n. 5931/2017 R.G.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “ In via principale, per i fatti di cui in narrativa, dichiarare dovuta dall'
, in persona del Presidente, legale Controparte_1 rappresentante, ex art. 2041 cc, a a somma di € 10.884,59, (di cui € Parte_1
1.884,59 per spese anticipate) e per l'effetto, condannarlo al pagamento della predetta somma, oltre interessi, accessori, alle spese ed i compensi del giudizio di primo grado e quelle del presente grado di giudizio;
in subordine condannare, ex art. 2041 cc, l'
[...]
, per i fatti di cui in narrativa, al pagamento della Controparte_1 diversa somma che risulterà dovuta, ovvero di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi, accessori, le spese ed i compensi del giudizio di primo grado e quelle del presente grado di giudizio. In via istruttoria ci si oppone alle richieste di controparte in quanto inammissibili, oltre che vertenti su circostanze totalmente irrilevanti ai fini del decidere.
Si chiede, sin da ora, senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio, ammettersi la prova per testi già dedotta in primo grado, su tutti i capitoli ivi articolati, epurati dalle considerazioni personali e preceduti dalle parole vero che, con i testi già ritualmente indicati. Con la più ampia riserva ex art. 183 cpc di meglio articolare in ordine alle prove, dedurre, indicare mezzi di prova ed ulteriori testi anche in relazione alle difese di controparte. Con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “1. – In via preliminare ritenere e dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2. – sempre in via preliminare, in caso di rigetto della superiore domanda, ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348- bis e 348- ter c.p.c. e quindi dichiararlo parimenti inammissibile;
3. – per le ragioni sopra esposte, ritenere e dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto e quindi rigettarlo integralmente con conferma della sentenza impugnata;
4. – con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Controparte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1563/2017, emesso in data 05.09.2017 dal Tribunale di Messina, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €
10.884,59 oltre interessi, rivalutazione e spese, nonché il pagamento delle spese della fase monitoria, in favore di per l'incarico professionale che sarebbe stato svolto dallo Parte_1 stesso in relazione al progetto “L , contestandone il contenuto e la Parte_2 legittimità e chiedendone comunque la revoca e/o la nullità.
2 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , il quale Parte_1 contestava il contenuto della opposizione promossa dell' deducendo che, Parte_3 sebbene l'incarico non risultasse da contratto scritto, comunque era stato conferito dall'ente ed approvato con delibera n. 40 del 15.09.2015; insisteva, pertanto, nelle pretese avanzate in sede monitoria ed, in subordine, avanzava domanda ex art. 2041 c.c.
Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale la condanna ex art. 2041 c.c. per ulteriore attività che sarebbe stata svolta in relazione ai progetti del fondo FUS del MIBACT e del festival
[...]
. Parte_4
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice rigettava le richieste istruttorie e, ritenendo la causa matura per la decisione, ne disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza virtuale del 18.11.2021.
La causa veniva poi rinviata all'udienza 29.11.2021 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusive fino al 25.11.2021.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusionali, la causa veniva decisa con sentenza n. 2035/2021.
Sentenza di primo grado.
Con la suddetta sentenza n. 2035/2021 il Tribunale di Messina accoglieva l'opposizione proposta Parte dall' , revocando il decreto ingiuntivo n. 1563/2017, dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, rigettava le altre domande e condannava la parte opposta al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.323, 50, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
In particolare, il Tribunale affermava che, essendo l' un ente autonomo Parte_3 regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, ad esso va applicata la disciplina relativa alle pubbliche amministrazioni, secondo cui il contratto d'opera professionale con la p.a. richiede la forma scritta ad substantiam;
essendo incontestata l'inesistenza di alcun contratto stipulato tra le parti per l'esecuzione della prestazione di cui veniva richiesto il pagamento in sede monitoria e non ritenendo sufficiente la delibera n. 40 del 15.09.2015, il Giudice considerava l'opposizione fondata.
Parimenti rigettava la domanda proposta dall'opposto ex art. 2041 c.c., non ritenendo sussistenti i relativi presupposti.
Dichiarava, inoltre, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in relazione all'attività svolta per i progetti del fondo FUS del MIBACT e del festival NOBODY IS
3 PERFECT, trattandosi di vicenda diversa e non connessa con quella oggetto del giudizio che ci occupa.
Rigettava la domanda avanzata da entrambe le parti ex art. 96 c.p.c., per carenza di prova della mala fede o colpa grave.
Giudizio di appello.
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva Parte_1 appello con atto di citazione notificato il 02.03.2022, lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Messina,
l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 20.05.2022 si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello, di cui eccepiva Parte_3 preliminarmente l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
In particolare, riguardo al primo motivo di gravame con cui l'appellante lamenta una presunta violazione di legge da parte del Giudice di prime cure, in ordine all'an debeatur, vertente sull' esistenza o meno di un contratto scritto per l'opera prestata, l'ente appellato ribadisce l'inesistenza di alcun accordo scritto, che sarebbe stato invece necessario, essendo una delle parti un ente con personalità giuridica di diritto pubblico.
Precisa, altresì, che l'attuale legale rappresentate ed il Consiglio di Amministrazione dell'
[...]
non avrebbero mai avuto alcun rapporto con il Sig. e che l'unico contratto di CP_1 Pt_1 collaborazione stipulato dall'Ente è quello sottoscritto con l'Ass. Culturale Centro culturale mobilità delle arti, con incarico fino al 31 dicembre 2015, di cui era Presidente. Pt_1
Le somme richieste nel decreto ingiuntivo si riferirebbero a periodi diversi e comunque, la domanda non potrebbe trovare fondamento in un documento proveniente dalla parte che intende avvalersene (nel nostro caso la nota spese), né determinerebbe inversione dell'onere probatorio nel caso di contestazione della parte contro la quale è prodotto.
Relativamente al secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del primo Giudice della documentazione prodotta al fine di determinare l'ingiustificato arricchimento da parte dell'ente ex art. 2041 c.c., l'appellato ribadisce l'assoluta carenza di prova circa la diminuzione patrimoniale subita.
Deduce, inoltre, l'inammissibilità delle domande riconvenzionali che l'appellante aveva avanzato in primo grado, e relative ai progetti per accedere al Fondo del FUS del FUS del
MiBACT per il triennio 2015/2017 e quello relativo al festival internazionale “No Body is
4 Perfect”, in quanto non connesse con quella oggetto della pretesa azionata in via monitoria, ma che comunque non risultano riproposte in tale sede.
Chiedeva, infine, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
§
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del 01.07.2022 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 23.10.2023 e successivamente all'udienza del 18.03.2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza n. 705/25 del 20.03.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Sotto il primo profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c., la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 01.07.2022 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
5 Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di
Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata
è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
§
Passando al merito della controversia, con il primo motivo d'appello l'odierno appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, affermando che il primo Giudice rigettava la domanda principale per mancanza di contratto scritto per l'opera prestata e la domanda subordinata avanzata ex art. 2041 cc., senza motivare riguardo all'“an debeatur”.
Egli sostiene che, pur in mancanza di un contratto scritto, previsto a pena di nullità, la P.A. ha comunque l'obbligo di pagare, ex art. 2041 c.c., un indennizzo al soggetto che ha eseguito la prestazione, a meno che non ricorra un'ipotesi di “arricchimento imposto”, cioè un arricchimento non imputabile all'Ente pubblico. Incombe sull'attore, che agisce ai sensi dell'art. 2041 c.c., provare l'impoverimento e l'arricchimento, a prescindere dall'esistenza di un gradimento implicito o esplicito da parte dell'Amministrazione; sarà, invece, l'ente a dover dimostrare di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare la prestazione.
L'appellante ribadisce di aver provato, giusta delibera del Teatro, lo svolgimento di attività di responsabile e di coordinatore del progetto “L'Atelier itinerari culturali”, stagione 2015/2016, con esborso di spese, da settembre 2015, senza ricevere retribuzione e/o rimborso e che tale Parte circostanza non sarebbe mai stata contestata dall' , il quale eccepiva solo la carenza di accordo scritto.
Mentre egli avrebbe provato lo svolgimento dell'incarico, con suo impoverimento e conseguente arricchimento del , l'ente non avrebbe assolto al suo onere probatorio, ex l'art. 2041 cc, e CP_1
6 cioè la prova idonea a dimostrare di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare l'esecuzione dell'opera.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ritiene errata la decisione del Giudice di prime cure per omessa valutazione della documentazione prodotta.
Pur avendo rigettato la domanda ex art. 2041 c.c. sotto il profilo dell'an, il Giudice precisa, riguardo al quantum debeatur, che l'impoverimento subito da chi ha svolto la prestazione nei confronti della PA, deve ricomprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, inteso come sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1126 cc., ritenendo che l'appellante nulla abbia prodotto al riguardo.
L'appellante deduce, invece, di avere prodotto documentazione idonea a provare sia le spese sostenute che le energie mentali e fisiche impiegate per la realizzazione dell'attività.
Riguardo alle prime e cioè al danno emergente, esse sarebbero pari ad € 1.462,91 per il periodo da settembre a dicembre 2015 e ad € 421,68 per quello di Gennaio 2016, e risulterebbero provate dalle relative note spese (allegati n. 7,8 del decreto ingiuntivo) e da alcune mail (all. 9 decreto ingiuntivo) che avrebbe inviato alla segreteria ed alla direzione artistica del teatro di Pt_1
con cui sollecitava la formalizzazione del rapporto, nonché il rimborso delle spese dallo CP_1 stesso anticipate.
Anche relativamente al lucro cessante, sostiene di aver prodotto documentazione idonea a dimostrare le energie mentali e fisiche ovvero l'attività lavorativa svolta per l'elaborazione e la coordinazione del progetto in questione (e cioè contratto di collaborazione sottoscritto per l'anno
2015 con l'“Associazione Culturale Centro Culturale Mobilità della Arti”, delibera n. 40 del
15.09.2015 per l'approvazione del progetto “L'Atelier Itinerari Culturali”, relazione tecnica esplicativa di ). Parte_1
§
I motivi di appello risultano infondati e posso essere trattati unitariamente, con una breve premessa sui fatti di causa.
In data 16.04.2015 l' stipulava un contratto di Controparte_1 collaborazione con l'Associazione Culturale Centro Culturale Mobilità delle Arti di Messina, di cui era presidente, per la durata di un anno (dal 01.01.2015 al 31.12.2015) senza Parte_1 possibilità di proroga tacita e il cui compenso era determinato in € 12.000,00.
Dagli atti di causa è emerso che, al di fuori di questo contratto, sarebbe stato conferito a , Pt_1 personalmente, un ulteriore incarico riguardante l'elaborazione e il coordinamento del progetto
“l'Atelier, itinerari culturali”, per il quale era stata predisposta la delibera n. 40 del 15.09.2015
(che prevedeva uno stanziamento della somma di € 57.700,00 per la sua realizzazione);
7 il compenso per tale incarico sarebbe stato pari ad € 9.000,0, come da prospetto spese inviato da via mail ai responsabili dell'ente il 25.02.2016, oltre rimborso delle spese sostenute pari Pt_1
a € 1.884,59 (all. 10 decreto ingiuntivo).
Tale incarico non risulta essere stato mai formalizzato, ma, sostenendo di aver svolto l'attività ad esso relativa e di aver anticipato delle spese (per il periodo settembre – dicembre 2015 e gennaio 2016), l'odierno appellante richiedeva, con ricorso del 12.07.2017, l'emissione di un decreto ingiuntivo, per la somma di euro 10.884,59, ci cui € 9.000,00 a titolo di compenso ed €
1.884,59 per rimborso spese sostenute, oltre interessi, rivalutazione e spese, allegando, a sostegno della sua domanda, la delibera n. 40 del 15.09.2015 (all. 1,2,3, dec. Ing.), il prospetto spese, le note spese relative ai periodi settembre-dicembre 2015 (all. 7 dec. Ing,) e gennaio 2016
(all. 8 dec. Ing.). Parte Il Tribunale di Messina emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 1563/2017, avverso il quale l' proponeva opposizione, introducendo un giudizio a cognizione piena, conclusosi con la sentenza n. 2035/2021 oggi impugnata.
Preliminarmente e correttamente, il primo Giudice rigettava la domanda proposta in via principale e cioè la condanna al pagamento della somma di € 10.884,59 in virtù della documentazione allegata in sede monitoria, per mancanza di contratto scritto.
Intanto, vi è da dire che la documentazione allegata da (delibera e note spese) non può Pt_1 considerarsi idonea e sufficiente a provare il preteso diritto di credito in un giudizio a cognizione piena, come quello nascente in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Unanime giurisprudenza sostiene che “la fattura commerciale (e a maggior ragione la nota spese), avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici
a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.”
8 Essa può costituire “titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito…” (Cfr. Cass. civ. ordinanza n. 8848/2021; Cass. civ. ordinanza n. 19944/2023).
Inoltre, premesso che l' è un ente autonomo regionale non economico Parte_3 con personalità giuridica di diritto pubblico, ad esso è applicabile la disciplina relativa alle pubbliche amministrazioni.
Come noto, in caso di stipula di contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione
è necessaria la forma scritta ad substantiam, mediante la redazione di un atto sottoscritto dal professionista e dall'organo che ha la rappresentanza dell'ente all'esterno, nonchè l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso.
La giurisprudenza ritiene, sul punto, che la sussistenza del contratto non può ricavarsi da altri atti, neppure se correlati dall'accettazione del professionista e non può quindi sopperirvi una delibera autorizzatoria dell'organo collegiale dell'ente, in quanto atto a rilevanza meramente interna (ordinanza n. 11465/2020 Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione).
Nè è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poichè questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo dell'ente, resta un atto interno a quest'ultimo, che può revocarla a sua discrezione (Cass. n. 1167 del 2013).
Da ultimo, i principi sopra espressi sono stati ribaditi dalla sez. I Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 20 settembre 2024, n. 25256, secondo cui la forma scritta costituisce elemento dirimente al fine di stabilire il perfezionamento del consenso (vincolo negoziale), negando
l'idoneità delle delibere/determinazioni (atti interni) a supplire al requisito formale prescritto per i contratti della Pubblica Amministrazione.
A nulla vale, pertanto, il richiamo dell'appellante alla delibera n. 40 del 15.09.2015 (all. 1,2,3 decreto ingiuntivo), che avrebbe approvato la spesa relativa all'incarico conferito verbalmente e informalmente, né alla determina n. 17 del 30.01.2017 (all. 16 decreto ingiuntivo) con cui sarebbe stato deliberato il pagamento di € 1.320,00 relativo alle fatture del per Parte_5 il servizio di ospitalità del coordinatore del progetto l' Pt_2
Premessa l'inidoneità probatoria della documentazione allegata, la mancanza di contratto scritto
è comunque una circostanza pacifica tra le parti, riportata più volte dallo stesso nei suoi Pt_1 atti;
tanto è vero che, con il primo motivo dell'atto di appello, lo stesso eccepisce l'erroneità della sentenza di primo grado, che non ha accolto la domanda principale per mancanza di accordo scritto, ma senza argomentare nulla al riguardo ed insistendo, invece, sulla fondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. avanzata in via subordinata.
9 Prima di valutare la fondatezza di tale domanda, ricordiamo che l'art. 2041 c.c. è una norma di chiusura che opera in via sussidiaria e residuale ed i cui presupposti sono: l'arricchimento di un soggetto, da intendersi quale aumento del patrimonio o risparmio di spesa;
il danno patrimoniale subito da un altro soggetto da cui discende l'impoverimento dello stesso;
l'unicità causale tra arricchimento e danno;
l'assenza di una giusta causa.
Nel caso di proposizione della domanda nei confronti della P.A., tale azione era condizionata ab origine da un ulteriore requisito, e cioè il riconoscimento da parte dell'ente, dell'utilità dell'opera o della prestazione.
Tale impostazione, tuttavia, è stata oggetto di numerose critiche in dottrina e sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.
10798/2015, sottolineando come il provvedimento formale di accertamento dell'utilità dell'opera da parte della P.A., si poneva in netto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, inerente il diritto di azione, ed escludendo, pertanto, che esso fosse essenziale ai fini dell'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Nel solco di tale pronuncia, con la sentenza numero 15937 del 27/6/2017, gli Ermellini hanno successivamente ribadito che “…il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni
e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto”, potendo, invece, l'Amministrazione eccepire
e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis…”).
Ancora più recentemente, la III Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 16793 del 26 giugno 2018, ha ritenuto di dover dare continuità a tale consolidato orientamento, ribadendo che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito, non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, in quanto il depauperato ha esclusivamente l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso.
Nel caso che ci occupa, pertanto, l'appellante avrebbe dovuto provare il depauperamento subito ed il conseguente arricchimento dell'ente appellato, limitatamente però alle spese effettivamente sostenute.
10 La Suprema Corte ha, infatti , precisato, che <in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (“detrimentum”) dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto (“lucro cessante”) se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace>> (Cassazione civile sez. III, 14/05/2019,
n.12702).
Esclusa, quindi, la possibilità di procedere al riconoscimento del lucro cessante, anche perché
l'appellante non è stato in grado di fornire alcuna prova tangibile delle energie impiegate nello svolgimento dell'incarico, analogamente deve affermarsi per il danno emergente, non avendo l'appellante nemmeno prodotto documentazione idonea a provare le spese vive sostenute.
Egli ha allegato, infatti (come giustamente rilevato dal primo Giudice e come sopra già esposto), note spese e ricevute fiscali, prive di alcun riferimento al proprio nominativo ed al progetto per il quale lo stesso avrebbe prestato attività.
Secondo l'appellante il primo Giudice non avrebbe nemmeno considerato la mail del 25.02.2016, che sarebbe stata inviata dal ai vari componenti dell'associazione L'atelier e con cui CP_1 sarebbe stato allegato il prospetto sulla ripartizione della spesa di € 57.700,00, stanziata dal
, comprensiva del compenso di € 9.000,00 di e del rimborso spese di € 4.200,00. CP_1 Pt_1
In realtà, tale documentazione, pur potendosi considerare indizio del conferimento (informale) dell'incarico a , non offre prova idonea a giustificare la domanda avanzata dall'appellante. Pt_1
Trattasi, invero, come meglio specificato nella “mail” di un preventivo di spese, che nulla prova in ordine all'attività in concreto svolta ed alle energie e tempo spesi per la sua realizzazione;
analogamente deve osservarsi per quanto riguarda il rimborso spese di € 4.200,00, trattandosi di una previsione, non supportata da successiva documentazione idonea attestante gli esborsi effettuati.
Né a tal fine può essere sufficiente ed esaustiva l'autorelazione sull'attività svolta redatta dallo stesso opposto- oggi appellante, in quanto proveniente dalla stessa parte che invoca il rimborso e peraltro priva di elementi di supporto volti a circoscrivere e puntualizzare le poste rilevanti ai fini qui richiesti.
La prova del depauperamento ex art. 2041 c.c. deve essere, infatti, circostanziata, cioè riferita a spese effettivamente sostenute, e documentata, anche con elementi che dimostrino che la spesa ha avvantaggiato il convenuto.
Come sopra già esposto, invece, le note spese e le ricevute fiscali allegate dall'appellante non possono essere sufficienti a tal fine, non risultando complete e dettagliate.
11 Né la prova testimoniale, così come articolata dal nel giudizio di primo grado appariva Pt_1 idonea a sopperire alle radicali lacune probatorie della parte, non mirando a dimostrare in maniera puntuale e precisa gli elementi di fatto necessari per l'accoglimento della domanda subordinata qui in esame, sulla scorta delle coordinate fattuali e giuridiche sopra esposte.
Non avendo, pertanto, assolto l'odierno appellante all'onere probatorio a cui era tenuto
(comprendente il proprio depauperamento, l'arricchimento dell'ente, il nesso causale tra gli stessi), nessuna rilevanza assume la non contestazione da parte dell'appellato relativamente alla presunta opera svolta dal , in mancanza di un formale atto di conferimento dell'incarico. Pt_1
Solo nel caso in cui avesse dimostrato, con idonea documentazione, il depauperamento Pt_1 subito ed il conseguente fatto oggettivo dell'arricchimento dell'ente, quest'ultimo non avrebbe potuto opporre il mancato riconoscimento dello stesso, non costituendo più, come sostenuto da consolidato orientamento giurisprudenziale sopra citato, il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito requisito dell'azione di indebito arricchimento.
Preliminare a questo accertamento è la prova che il privato attore che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve fornire e cioè il proprio depauperamento ed il conseguente fatto oggettivo dell'arricchimento dell'ente.
Prova che, nel caso che ci occupa, non risulta essere stata fornita, rendendo irrilevante l'accertamento della mancata contestazione o il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico.
§
Per maggiore completezza espositiva, va ribadito, infine, il carattere sussidiario del rimedio previsto dall'art. 2041 c.c., che non e' proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
A tal proposito, la sentenza della Cassazione n. 38190/2021 ha avuto modo di ribadire che:
"L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta, ai sensi dell'art. 2042 c.c., da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (vd. anche Cass. 29988/2018; Cass. SU 28042/2008)."
In caso di azione proposta nei confronti della P.A., non è proponibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c., in quanto, qualora non vi sia un contratto valido tra la stessa e colui che esegue lavori e servizi, il rapporto « contrattuale » si crea fra quest'ultimo e l'amministratore o funzionario che con la sua condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, realizza una vera e propria frattura
12 o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica
Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica
(Cfr. Cassazione civile sez. I, 04/01/2017, n.80, da cui è stata tratta la massima che segue: “Il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cd. di evidenza pubblica), risponde – ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa. Né può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione”).
Per quanto sopra esposto, i motivi di appello risultano infondati e vanno rigettati.
§§§
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, in complessivi € 2.906,00 di cui € 567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisoria.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-
3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé
e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
13 alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte
…dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , sopra generalizzato, avverso la Parte_1 sentenza n. 2035/2021 emessa in data 29.11.2021 dal Tribunale di Messina, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza n. 2035/2021 del Tribunale di Messina con cui è stata accolta l'opposizione proposta e revocato il decreto ingiuntivo n. 1563/2017, con conseguente condanna alle spese di;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in Parte_1 complessivi € 2.906,00 come sopra specificati, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, in favore di Parte_3
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
…” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svolta da remoto) del 24 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
14
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 156/2022 R. G., vertente tra
nato a [...], il [...], CF: , e ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, in C.da Balata, via Formica, 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Russo, C.
F. del Foro di Roma, fax. 06.42.01.02.55, pec. C.F._2 ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giorgio Email_1
Baglivi, 8, giusta procura agli atti;
-APPELLANTE-
e
, con sede in Via Controparte_1 CP_1
Garibaldi n. 98 (P.Iva in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1
nato a [...] [...] rappresentato e difeso dal sottoscritto Avv. Ernesto CP_2 CP_1
Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Corso Cavour n. 143, pec: CP_1
come da procura in atti;
Email_2
-APPELLATO-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2035/2021 del Tribunale di Messina, emessa in data
29/11/2021, nel proc. n. 5931/2017 R.G.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “ In via principale, per i fatti di cui in narrativa, dichiarare dovuta dall'
, in persona del Presidente, legale Controparte_1 rappresentante, ex art. 2041 cc, a a somma di € 10.884,59, (di cui € Parte_1
1.884,59 per spese anticipate) e per l'effetto, condannarlo al pagamento della predetta somma, oltre interessi, accessori, alle spese ed i compensi del giudizio di primo grado e quelle del presente grado di giudizio;
in subordine condannare, ex art. 2041 cc, l'
[...]
, per i fatti di cui in narrativa, al pagamento della Controparte_1 diversa somma che risulterà dovuta, ovvero di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi, accessori, le spese ed i compensi del giudizio di primo grado e quelle del presente grado di giudizio. In via istruttoria ci si oppone alle richieste di controparte in quanto inammissibili, oltre che vertenti su circostanze totalmente irrilevanti ai fini del decidere.
Si chiede, sin da ora, senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio, ammettersi la prova per testi già dedotta in primo grado, su tutti i capitoli ivi articolati, epurati dalle considerazioni personali e preceduti dalle parole vero che, con i testi già ritualmente indicati. Con la più ampia riserva ex art. 183 cpc di meglio articolare in ordine alle prove, dedurre, indicare mezzi di prova ed ulteriori testi anche in relazione alle difese di controparte. Con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “1. – In via preliminare ritenere e dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2. – sempre in via preliminare, in caso di rigetto della superiore domanda, ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348- bis e 348- ter c.p.c. e quindi dichiararlo parimenti inammissibile;
3. – per le ragioni sopra esposte, ritenere e dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto e quindi rigettarlo integralmente con conferma della sentenza impugnata;
4. – con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Controparte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1563/2017, emesso in data 05.09.2017 dal Tribunale di Messina, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €
10.884,59 oltre interessi, rivalutazione e spese, nonché il pagamento delle spese della fase monitoria, in favore di per l'incarico professionale che sarebbe stato svolto dallo Parte_1 stesso in relazione al progetto “L , contestandone il contenuto e la Parte_2 legittimità e chiedendone comunque la revoca e/o la nullità.
2 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , il quale Parte_1 contestava il contenuto della opposizione promossa dell' deducendo che, Parte_3 sebbene l'incarico non risultasse da contratto scritto, comunque era stato conferito dall'ente ed approvato con delibera n. 40 del 15.09.2015; insisteva, pertanto, nelle pretese avanzate in sede monitoria ed, in subordine, avanzava domanda ex art. 2041 c.c.
Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale la condanna ex art. 2041 c.c. per ulteriore attività che sarebbe stata svolta in relazione ai progetti del fondo FUS del MIBACT e del festival
[...]
. Parte_4
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice rigettava le richieste istruttorie e, ritenendo la causa matura per la decisione, ne disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza virtuale del 18.11.2021.
La causa veniva poi rinviata all'udienza 29.11.2021 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusive fino al 25.11.2021.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusionali, la causa veniva decisa con sentenza n. 2035/2021.
Sentenza di primo grado.
Con la suddetta sentenza n. 2035/2021 il Tribunale di Messina accoglieva l'opposizione proposta Parte dall' , revocando il decreto ingiuntivo n. 1563/2017, dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, rigettava le altre domande e condannava la parte opposta al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.323, 50, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
In particolare, il Tribunale affermava che, essendo l' un ente autonomo Parte_3 regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, ad esso va applicata la disciplina relativa alle pubbliche amministrazioni, secondo cui il contratto d'opera professionale con la p.a. richiede la forma scritta ad substantiam;
essendo incontestata l'inesistenza di alcun contratto stipulato tra le parti per l'esecuzione della prestazione di cui veniva richiesto il pagamento in sede monitoria e non ritenendo sufficiente la delibera n. 40 del 15.09.2015, il Giudice considerava l'opposizione fondata.
Parimenti rigettava la domanda proposta dall'opposto ex art. 2041 c.c., non ritenendo sussistenti i relativi presupposti.
Dichiarava, inoltre, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in relazione all'attività svolta per i progetti del fondo FUS del MIBACT e del festival NOBODY IS
3 PERFECT, trattandosi di vicenda diversa e non connessa con quella oggetto del giudizio che ci occupa.
Rigettava la domanda avanzata da entrambe le parti ex art. 96 c.p.c., per carenza di prova della mala fede o colpa grave.
Giudizio di appello.
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva Parte_1 appello con atto di citazione notificato il 02.03.2022, lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Messina,
l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 20.05.2022 si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello, di cui eccepiva Parte_3 preliminarmente l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
In particolare, riguardo al primo motivo di gravame con cui l'appellante lamenta una presunta violazione di legge da parte del Giudice di prime cure, in ordine all'an debeatur, vertente sull' esistenza o meno di un contratto scritto per l'opera prestata, l'ente appellato ribadisce l'inesistenza di alcun accordo scritto, che sarebbe stato invece necessario, essendo una delle parti un ente con personalità giuridica di diritto pubblico.
Precisa, altresì, che l'attuale legale rappresentate ed il Consiglio di Amministrazione dell'
[...]
non avrebbero mai avuto alcun rapporto con il Sig. e che l'unico contratto di CP_1 Pt_1 collaborazione stipulato dall'Ente è quello sottoscritto con l'Ass. Culturale Centro culturale mobilità delle arti, con incarico fino al 31 dicembre 2015, di cui era Presidente. Pt_1
Le somme richieste nel decreto ingiuntivo si riferirebbero a periodi diversi e comunque, la domanda non potrebbe trovare fondamento in un documento proveniente dalla parte che intende avvalersene (nel nostro caso la nota spese), né determinerebbe inversione dell'onere probatorio nel caso di contestazione della parte contro la quale è prodotto.
Relativamente al secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del primo Giudice della documentazione prodotta al fine di determinare l'ingiustificato arricchimento da parte dell'ente ex art. 2041 c.c., l'appellato ribadisce l'assoluta carenza di prova circa la diminuzione patrimoniale subita.
Deduce, inoltre, l'inammissibilità delle domande riconvenzionali che l'appellante aveva avanzato in primo grado, e relative ai progetti per accedere al Fondo del FUS del FUS del
MiBACT per il triennio 2015/2017 e quello relativo al festival internazionale “No Body is
4 Perfect”, in quanto non connesse con quella oggetto della pretesa azionata in via monitoria, ma che comunque non risultano riproposte in tale sede.
Chiedeva, infine, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
§
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del 01.07.2022 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 23.10.2023 e successivamente all'udienza del 18.03.2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza n. 705/25 del 20.03.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Sotto il primo profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c., la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 01.07.2022 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
5 Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di
Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata
è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
§
Passando al merito della controversia, con il primo motivo d'appello l'odierno appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, affermando che il primo Giudice rigettava la domanda principale per mancanza di contratto scritto per l'opera prestata e la domanda subordinata avanzata ex art. 2041 cc., senza motivare riguardo all'“an debeatur”.
Egli sostiene che, pur in mancanza di un contratto scritto, previsto a pena di nullità, la P.A. ha comunque l'obbligo di pagare, ex art. 2041 c.c., un indennizzo al soggetto che ha eseguito la prestazione, a meno che non ricorra un'ipotesi di “arricchimento imposto”, cioè un arricchimento non imputabile all'Ente pubblico. Incombe sull'attore, che agisce ai sensi dell'art. 2041 c.c., provare l'impoverimento e l'arricchimento, a prescindere dall'esistenza di un gradimento implicito o esplicito da parte dell'Amministrazione; sarà, invece, l'ente a dover dimostrare di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare la prestazione.
L'appellante ribadisce di aver provato, giusta delibera del Teatro, lo svolgimento di attività di responsabile e di coordinatore del progetto “L'Atelier itinerari culturali”, stagione 2015/2016, con esborso di spese, da settembre 2015, senza ricevere retribuzione e/o rimborso e che tale Parte circostanza non sarebbe mai stata contestata dall' , il quale eccepiva solo la carenza di accordo scritto.
Mentre egli avrebbe provato lo svolgimento dell'incarico, con suo impoverimento e conseguente arricchimento del , l'ente non avrebbe assolto al suo onere probatorio, ex l'art. 2041 cc, e CP_1
6 cioè la prova idonea a dimostrare di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare l'esecuzione dell'opera.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ritiene errata la decisione del Giudice di prime cure per omessa valutazione della documentazione prodotta.
Pur avendo rigettato la domanda ex art. 2041 c.c. sotto il profilo dell'an, il Giudice precisa, riguardo al quantum debeatur, che l'impoverimento subito da chi ha svolto la prestazione nei confronti della PA, deve ricomprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, inteso come sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1126 cc., ritenendo che l'appellante nulla abbia prodotto al riguardo.
L'appellante deduce, invece, di avere prodotto documentazione idonea a provare sia le spese sostenute che le energie mentali e fisiche impiegate per la realizzazione dell'attività.
Riguardo alle prime e cioè al danno emergente, esse sarebbero pari ad € 1.462,91 per il periodo da settembre a dicembre 2015 e ad € 421,68 per quello di Gennaio 2016, e risulterebbero provate dalle relative note spese (allegati n. 7,8 del decreto ingiuntivo) e da alcune mail (all. 9 decreto ingiuntivo) che avrebbe inviato alla segreteria ed alla direzione artistica del teatro di Pt_1
con cui sollecitava la formalizzazione del rapporto, nonché il rimborso delle spese dallo CP_1 stesso anticipate.
Anche relativamente al lucro cessante, sostiene di aver prodotto documentazione idonea a dimostrare le energie mentali e fisiche ovvero l'attività lavorativa svolta per l'elaborazione e la coordinazione del progetto in questione (e cioè contratto di collaborazione sottoscritto per l'anno
2015 con l'“Associazione Culturale Centro Culturale Mobilità della Arti”, delibera n. 40 del
15.09.2015 per l'approvazione del progetto “L'Atelier Itinerari Culturali”, relazione tecnica esplicativa di ). Parte_1
§
I motivi di appello risultano infondati e posso essere trattati unitariamente, con una breve premessa sui fatti di causa.
In data 16.04.2015 l' stipulava un contratto di Controparte_1 collaborazione con l'Associazione Culturale Centro Culturale Mobilità delle Arti di Messina, di cui era presidente, per la durata di un anno (dal 01.01.2015 al 31.12.2015) senza Parte_1 possibilità di proroga tacita e il cui compenso era determinato in € 12.000,00.
Dagli atti di causa è emerso che, al di fuori di questo contratto, sarebbe stato conferito a , Pt_1 personalmente, un ulteriore incarico riguardante l'elaborazione e il coordinamento del progetto
“l'Atelier, itinerari culturali”, per il quale era stata predisposta la delibera n. 40 del 15.09.2015
(che prevedeva uno stanziamento della somma di € 57.700,00 per la sua realizzazione);
7 il compenso per tale incarico sarebbe stato pari ad € 9.000,0, come da prospetto spese inviato da via mail ai responsabili dell'ente il 25.02.2016, oltre rimborso delle spese sostenute pari Pt_1
a € 1.884,59 (all. 10 decreto ingiuntivo).
Tale incarico non risulta essere stato mai formalizzato, ma, sostenendo di aver svolto l'attività ad esso relativa e di aver anticipato delle spese (per il periodo settembre – dicembre 2015 e gennaio 2016), l'odierno appellante richiedeva, con ricorso del 12.07.2017, l'emissione di un decreto ingiuntivo, per la somma di euro 10.884,59, ci cui € 9.000,00 a titolo di compenso ed €
1.884,59 per rimborso spese sostenute, oltre interessi, rivalutazione e spese, allegando, a sostegno della sua domanda, la delibera n. 40 del 15.09.2015 (all. 1,2,3, dec. Ing.), il prospetto spese, le note spese relative ai periodi settembre-dicembre 2015 (all. 7 dec. Ing,) e gennaio 2016
(all. 8 dec. Ing.). Parte Il Tribunale di Messina emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 1563/2017, avverso il quale l' proponeva opposizione, introducendo un giudizio a cognizione piena, conclusosi con la sentenza n. 2035/2021 oggi impugnata.
Preliminarmente e correttamente, il primo Giudice rigettava la domanda proposta in via principale e cioè la condanna al pagamento della somma di € 10.884,59 in virtù della documentazione allegata in sede monitoria, per mancanza di contratto scritto.
Intanto, vi è da dire che la documentazione allegata da (delibera e note spese) non può Pt_1 considerarsi idonea e sufficiente a provare il preteso diritto di credito in un giudizio a cognizione piena, come quello nascente in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Unanime giurisprudenza sostiene che “la fattura commerciale (e a maggior ragione la nota spese), avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici
a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.”
8 Essa può costituire “titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito…” (Cfr. Cass. civ. ordinanza n. 8848/2021; Cass. civ. ordinanza n. 19944/2023).
Inoltre, premesso che l' è un ente autonomo regionale non economico Parte_3 con personalità giuridica di diritto pubblico, ad esso è applicabile la disciplina relativa alle pubbliche amministrazioni.
Come noto, in caso di stipula di contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione
è necessaria la forma scritta ad substantiam, mediante la redazione di un atto sottoscritto dal professionista e dall'organo che ha la rappresentanza dell'ente all'esterno, nonchè l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso.
La giurisprudenza ritiene, sul punto, che la sussistenza del contratto non può ricavarsi da altri atti, neppure se correlati dall'accettazione del professionista e non può quindi sopperirvi una delibera autorizzatoria dell'organo collegiale dell'ente, in quanto atto a rilevanza meramente interna (ordinanza n. 11465/2020 Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione).
Nè è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poichè questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo dell'ente, resta un atto interno a quest'ultimo, che può revocarla a sua discrezione (Cass. n. 1167 del 2013).
Da ultimo, i principi sopra espressi sono stati ribaditi dalla sez. I Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 20 settembre 2024, n. 25256, secondo cui la forma scritta costituisce elemento dirimente al fine di stabilire il perfezionamento del consenso (vincolo negoziale), negando
l'idoneità delle delibere/determinazioni (atti interni) a supplire al requisito formale prescritto per i contratti della Pubblica Amministrazione.
A nulla vale, pertanto, il richiamo dell'appellante alla delibera n. 40 del 15.09.2015 (all. 1,2,3 decreto ingiuntivo), che avrebbe approvato la spesa relativa all'incarico conferito verbalmente e informalmente, né alla determina n. 17 del 30.01.2017 (all. 16 decreto ingiuntivo) con cui sarebbe stato deliberato il pagamento di € 1.320,00 relativo alle fatture del per Parte_5 il servizio di ospitalità del coordinatore del progetto l' Pt_2
Premessa l'inidoneità probatoria della documentazione allegata, la mancanza di contratto scritto
è comunque una circostanza pacifica tra le parti, riportata più volte dallo stesso nei suoi Pt_1 atti;
tanto è vero che, con il primo motivo dell'atto di appello, lo stesso eccepisce l'erroneità della sentenza di primo grado, che non ha accolto la domanda principale per mancanza di accordo scritto, ma senza argomentare nulla al riguardo ed insistendo, invece, sulla fondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. avanzata in via subordinata.
9 Prima di valutare la fondatezza di tale domanda, ricordiamo che l'art. 2041 c.c. è una norma di chiusura che opera in via sussidiaria e residuale ed i cui presupposti sono: l'arricchimento di un soggetto, da intendersi quale aumento del patrimonio o risparmio di spesa;
il danno patrimoniale subito da un altro soggetto da cui discende l'impoverimento dello stesso;
l'unicità causale tra arricchimento e danno;
l'assenza di una giusta causa.
Nel caso di proposizione della domanda nei confronti della P.A., tale azione era condizionata ab origine da un ulteriore requisito, e cioè il riconoscimento da parte dell'ente, dell'utilità dell'opera o della prestazione.
Tale impostazione, tuttavia, è stata oggetto di numerose critiche in dottrina e sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.
10798/2015, sottolineando come il provvedimento formale di accertamento dell'utilità dell'opera da parte della P.A., si poneva in netto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, inerente il diritto di azione, ed escludendo, pertanto, che esso fosse essenziale ai fini dell'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Nel solco di tale pronuncia, con la sentenza numero 15937 del 27/6/2017, gli Ermellini hanno successivamente ribadito che “…il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni
e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto”, potendo, invece, l'Amministrazione eccepire
e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis…”).
Ancora più recentemente, la III Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 16793 del 26 giugno 2018, ha ritenuto di dover dare continuità a tale consolidato orientamento, ribadendo che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito, non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, in quanto il depauperato ha esclusivamente l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso.
Nel caso che ci occupa, pertanto, l'appellante avrebbe dovuto provare il depauperamento subito ed il conseguente arricchimento dell'ente appellato, limitatamente però alle spese effettivamente sostenute.
10 La Suprema Corte ha, infatti , precisato, che <in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (“detrimentum”) dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto (“lucro cessante”) se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace>> (Cassazione civile sez. III, 14/05/2019,
n.12702).
Esclusa, quindi, la possibilità di procedere al riconoscimento del lucro cessante, anche perché
l'appellante non è stato in grado di fornire alcuna prova tangibile delle energie impiegate nello svolgimento dell'incarico, analogamente deve affermarsi per il danno emergente, non avendo l'appellante nemmeno prodotto documentazione idonea a provare le spese vive sostenute.
Egli ha allegato, infatti (come giustamente rilevato dal primo Giudice e come sopra già esposto), note spese e ricevute fiscali, prive di alcun riferimento al proprio nominativo ed al progetto per il quale lo stesso avrebbe prestato attività.
Secondo l'appellante il primo Giudice non avrebbe nemmeno considerato la mail del 25.02.2016, che sarebbe stata inviata dal ai vari componenti dell'associazione L'atelier e con cui CP_1 sarebbe stato allegato il prospetto sulla ripartizione della spesa di € 57.700,00, stanziata dal
, comprensiva del compenso di € 9.000,00 di e del rimborso spese di € 4.200,00. CP_1 Pt_1
In realtà, tale documentazione, pur potendosi considerare indizio del conferimento (informale) dell'incarico a , non offre prova idonea a giustificare la domanda avanzata dall'appellante. Pt_1
Trattasi, invero, come meglio specificato nella “mail” di un preventivo di spese, che nulla prova in ordine all'attività in concreto svolta ed alle energie e tempo spesi per la sua realizzazione;
analogamente deve osservarsi per quanto riguarda il rimborso spese di € 4.200,00, trattandosi di una previsione, non supportata da successiva documentazione idonea attestante gli esborsi effettuati.
Né a tal fine può essere sufficiente ed esaustiva l'autorelazione sull'attività svolta redatta dallo stesso opposto- oggi appellante, in quanto proveniente dalla stessa parte che invoca il rimborso e peraltro priva di elementi di supporto volti a circoscrivere e puntualizzare le poste rilevanti ai fini qui richiesti.
La prova del depauperamento ex art. 2041 c.c. deve essere, infatti, circostanziata, cioè riferita a spese effettivamente sostenute, e documentata, anche con elementi che dimostrino che la spesa ha avvantaggiato il convenuto.
Come sopra già esposto, invece, le note spese e le ricevute fiscali allegate dall'appellante non possono essere sufficienti a tal fine, non risultando complete e dettagliate.
11 Né la prova testimoniale, così come articolata dal nel giudizio di primo grado appariva Pt_1 idonea a sopperire alle radicali lacune probatorie della parte, non mirando a dimostrare in maniera puntuale e precisa gli elementi di fatto necessari per l'accoglimento della domanda subordinata qui in esame, sulla scorta delle coordinate fattuali e giuridiche sopra esposte.
Non avendo, pertanto, assolto l'odierno appellante all'onere probatorio a cui era tenuto
(comprendente il proprio depauperamento, l'arricchimento dell'ente, il nesso causale tra gli stessi), nessuna rilevanza assume la non contestazione da parte dell'appellato relativamente alla presunta opera svolta dal , in mancanza di un formale atto di conferimento dell'incarico. Pt_1
Solo nel caso in cui avesse dimostrato, con idonea documentazione, il depauperamento Pt_1 subito ed il conseguente fatto oggettivo dell'arricchimento dell'ente, quest'ultimo non avrebbe potuto opporre il mancato riconoscimento dello stesso, non costituendo più, come sostenuto da consolidato orientamento giurisprudenziale sopra citato, il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito requisito dell'azione di indebito arricchimento.
Preliminare a questo accertamento è la prova che il privato attore che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve fornire e cioè il proprio depauperamento ed il conseguente fatto oggettivo dell'arricchimento dell'ente.
Prova che, nel caso che ci occupa, non risulta essere stata fornita, rendendo irrilevante l'accertamento della mancata contestazione o il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico.
§
Per maggiore completezza espositiva, va ribadito, infine, il carattere sussidiario del rimedio previsto dall'art. 2041 c.c., che non e' proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
A tal proposito, la sentenza della Cassazione n. 38190/2021 ha avuto modo di ribadire che:
"L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta, ai sensi dell'art. 2042 c.c., da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (vd. anche Cass. 29988/2018; Cass. SU 28042/2008)."
In caso di azione proposta nei confronti della P.A., non è proponibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c., in quanto, qualora non vi sia un contratto valido tra la stessa e colui che esegue lavori e servizi, il rapporto « contrattuale » si crea fra quest'ultimo e l'amministratore o funzionario che con la sua condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, realizza una vera e propria frattura
12 o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica
Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica
(Cfr. Cassazione civile sez. I, 04/01/2017, n.80, da cui è stata tratta la massima che segue: “Il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cd. di evidenza pubblica), risponde – ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa. Né può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione”).
Per quanto sopra esposto, i motivi di appello risultano infondati e vanno rigettati.
§§§
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, in complessivi € 2.906,00 di cui € 567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisoria.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-
3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé
e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
13 alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte
…dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , sopra generalizzato, avverso la Parte_1 sentenza n. 2035/2021 emessa in data 29.11.2021 dal Tribunale di Messina, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza n. 2035/2021 del Tribunale di Messina con cui è stata accolta l'opposizione proposta e revocato il decreto ingiuntivo n. 1563/2017, con conseguente condanna alle spese di;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in Parte_1 complessivi € 2.906,00 come sopra specificati, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, in favore di Parte_3
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
…” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svolta da remoto) del 24 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
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