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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 926 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto domanda di adempimento contrattuale, vertente
TRA
(P.I ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Bozzi, presso il cui studio sito in Pisa, Via San Francesco n. 105, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(P.IVA ), in qualità di titolare Controparte_1 P.IVA_2
dell'omonima Ditta Individuale
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 aprile 2025 parte attrice ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, onveniva Parte_1
in giudizio la al fine di sentirla Controparte_2
1 condannare all'adempimento del contratto sottoscritto in data 16.11.2023 e, quindi, all'immediato pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo al tasso calcolato in base al D.Lgs.
231/02, nonché al pagamento delle spese di lite;
1.2 Più in particolare, deduceva che:
a) in data 16.11.2023, in seguito alla partecipazione del convenuto ad un corso denominato "Acquisizione Vincente" organizzato nelle date del 15 e 16 novembre 2023, le parti avevano stipulato un contratto di Coaching Platinum
Plus, avente ad oggetto un percorso personalizzato di alta formazione e potenziamento di tecniche specifiche volte allo svolgimento dell'attività di agente immobiliare, articolato in 40 sessioni telefoniche e in conference call da svolgersi in dodici mesi, per cui era prevista una frequenza e programmazione da stabilirsi in accordo tra il singolo contraente e il coach assegnatogli;
b) il compenso in favore della era pattuito in € 12.200,00, da Parte_1
corrispondere per intero o, in alternativa, in dodici rate mensili, da ritenersi comunque quale prezzo unitario a fronte della prestazione offerta;
c) già al momento della stipula, erano stati attivati in favore del cliente tutti i servizi offerti ovvero la possibilità di eseguire gratuitamente i corsi compresi nel contratto, di essere inseriti in una mailing list relativa agli aggiornamenti e alle novità sulle tecniche di vendita nonché di fruire di materiale formativo didattico di alta formazione e, successivamente, in esecuzione del contratto, la società attrice aveva provveduto ad individuare il coach nella persona di
CP_3
d) tuttavia, dal mese di gennaio 2024, i ripetuti inviti diretti all'odierno convenuto, posti in essere sia dall'amministrazione che dal coach incaricato, volti ad intraprendere l'attività formativa e ottenere il pagamento delle fatture insolute, erano rimasti senza alcun esito;
2 e) dunque, nonostante la società avesse adempiuto alla propria Parte_1
prestazione, consistente nel predisporre il lavoro prodromico e necessario per fornire una prestazione adeguata secondo le previsioni del contratto,
l'esecuzione dello stesso era stata impedita dalla condotta del convenuto sintomatica della volontà di sottrarsi alle obbligazioni contrattuali su di lui gravanti;
f) anche l'invito del 31.01.24, finalizzato ad attivare la procedura di negoziazione assistita e a comporre bonariamente la controversia, era rimasto inevaso.
2. Malgrado la rituale citazione in giudizio, il convenuto non riteneva di costituirsi per cui, con decreto del 10.06.24, ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter Dlgs 149/2022, il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale.
4. Con ordinanza del 25.09.24, emessa all'esito dell'udienza del 19.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10 aprile 2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5. La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'attrice fonda la propria pretesa creditoria sul contratto di Controparte_4
stipulato tra le parti in data 16.11.2023, che prevedeva, a fronte della
[...]
prestazione di formazione professionale offerta, un corrispettivo complessivo di € 12.200,00.
Come è noto, in base ai principi sull'onere della prova ex art. 2697 c.c., il creditore che agisce per la risoluzione o per l'adempimento di un contratto è tenuto a provare la fonte del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando al debitore, convenuto in
3 giudizio per il pagamento, dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del preteso diritto (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la società attrice ha chiaramente adempiuto a tale onere probatorio allegando il titolo, ovvero il contratto di da Controparte_4
cui discende il diritto al corrispettivo che, in virtù dell'unitarietà dell'importo pattuito e della clausola di cui al punto 4), è esigibile per l'intero per intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.. La causa deve ritenersi sufficientemente istruita mediante produzione documentale, risultando superflua ogni ulteriore attività istruttoria, essendo emerso, in particolare dalla corrispondenza intercorsa, che la società attrice si sia attivata per dare regolare esecuzione al contratto, concedendo al cliente la possibilità di fruire delle prestazioni offerte e sollecitandolo a corrispondere le somme concordate quale corrispettivo.
In particolare, dalla messaggistica di posta elettronica si evince che i servizi offerti siano stati attivati al momento della stipula del contratto, che l'inizio delle sessioni formative era previsto per il mese di gennaio 2024, che a causa del mancato pagamento del corrispettivo le sessioni venivano sospese e che, in seguito alla chiusura definitiva dei servizi in data 31.01.24, lo stesso _1
comunicava di non poter far fronte alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Dagli elementi probatori in atti risulta, dunque, dimostrato il diritto della società attrice al pagamento del corrispettivo discendente dal contratto stipulato in data 16.11.2023; non vi è prova, viceversa, stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto, dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del preteso diritto.
Pertanto, quest'ultimo dovrà essere condannato al pagamento di € 12.200,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
4 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. di riferimento in ragione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna _1
, in qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale, al
[...]
pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
12.200,00, oltre interessi legali;
2) condanna , in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1
Ditta Individuale, alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 264 per esborsi ed €2540 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge;
Pisa, 10 aprile 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
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