Ordinanza cautelare 28 novembre 2024
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 17/07/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01739/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2024, proposto da
AL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fincalabra Spa, non costituita in giudizio;
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Coscarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Industrie Meridionali S.a.s. di TU AT RU, Soverato Dolci 3m S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali n. 11269 del 2.8.2024 nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e conseguenziale ed, ove occorra, dei seguenti atti: 1) la citata nota prot. SIAR n. 408215 del 20.06.2024 con cui sono stati trasmessi gli esiti della valutazione relativamente alle 79 domande esaminate in data 19.6.2024; 2) il verbale della commissione di valutazione n. 16 del 19.6.2024 nella parte in cui è stata sottoposta a valutazione la domanda della ricorrente; 3) la scheda del 19.6.2024 riportante l’attività istruttoria svolta sulla domanda della ricorrente, nella parte in cui le sono stati attribuiti 49 punti ed inoltre nella parte in cui non è stata considerata congrua e ammissibile la spesa di euro 430.000,00 illustrata alla lettera C2 del programma di investimenti proposto dalla medesima ricorrente; 4) il decreto dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali n. 13790 del 2.10.2024, nella parte in cui è stata respinta la domanda di riesame della ricorrente; 5) la citata nota prot. SIAR n. 599991 del 25.09.2024; 6) il verbale della commissione di valutazione n. 18 del 12.9.2024 nella parte in cui è stata respinta l’istanza di riesame della ricorrente; 7) la scheda del 12.9.2024 riportante l’attività istruttoria svolta sulla domanda di riesame della ricorrente
e per l’adozione di ogni statuizione necessaria a garantire piena effettività alla tutela giurisdizionale invocata dalla ricorrente e, ove occorra, a garantire il risarcimento danni in forma specifica mediante l’inserimento della domanda della ricorrente nell’elenco delle domande ammissibili a finanziamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Vista l’ordinanza n. 731 del 28 novembre 2024;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 40 del 10 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali della Regione Calabria n. 15525 del 30 ottobre 2023 è stato approvato apposito Avviso Pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI da realizzarsi e localizzarsi in Calabria.
L'Avviso approvato ha previsto la concessione di un incentivo sotto forma di contributo in conto capitale sulla base di una procedura valutativa a sportello.
Ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni AL S.r.l. (di seguito, per brevità, solo AL).
Con Decreto Dirigenziale n. 11269 del 2 agosto 2024, recante l’approvazione provvisoria degli elenchi delle domande di agevolazione ammissibili e non ammissibili relativamente alle istanze pervenute dal progressivo n. 600 al progressivo n. 679, la domanda della ricorrente è stata inserita nell’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la seguente motivazione: “Valutazione di merito pari a 49 punti - inferiore alla soglia minima di ammissibilità pari a 60 punti”.
Inoltre, dalla precedente scheda del 19 giugno 2024, riportante la valutazione della domanda, è emerso che non era stata ritenuta ammissibile la spesa di euro 430.000,00 illustrata alla lettera C2 del programma di investimenti predisposto dalla ricorrente in quanto questa non aveva “fornito informazioni utili a determinare la coerenza della spesa stessa rispetto a quanto disposto dall’art. 3.4 dell’Avviso (Spese Ammissibili), che prevede espressamente che i programmi informatici debbano essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente e concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi”.
La AL ha proposto istanza di riesame, come previsto dall’art. 4.7, comma 2 dell’avviso pubblico, argomentando in ordine alla erroneità dell’attribuzione dei punteggi, oltre che l’erroneità della declaratoria di inammissibilità della spesa illustrata alla voce C.2 del suo programma di investimenti.
Con successivo decreto dirigenziale n. 13790 del 2 ottobre 2024, la l’istanza di riesame è stata respinta, motivando che: “le motivazioni, le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall’impresa nella Richiesta di riesame non hanno fornito elementi ulteriori rispetto a quelli prodotti in istanza originaria, utili alla rivalutazione del punteggio”.
2. Tale provvedimento, e gli altri in epigrafe indicati, sono stati impugnati dalla AL con ricorso, notificato il 28 ottobre 2024 e iscritto a ruolo il 31 ottobre 2024, affidato a un unico motivo, oltre istanza cautelare.
In data 18 novembre 2024 si è costituita con memoria la Regione Calabria, argomentando in ordine alla legittimità dei provvedimenti impugnati.
All’esito della camera di consiglio del 27 novembre 2024, con ordinanza n. 731 del 28 novembre 2024, l’istanza cautelare è stata respinta.
La predetta ordinanza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza n. 40 del 10 gennaio 2025, ha accolto l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art. 55, comma 10, c.p.a.
In data 11 aprile 2025 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., perorando le difese già svolte.
All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
3. Con unico motivo di ricorso, articolato in quattro sotto-censure, la ricorrente contesta l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, nonché la violazione del bando e la violazione dell’art. 3 l.n. 241/1990.
Il motivo è fondato.
Il Collegio non ignora che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, “l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità (…) in conclusione sul punto, il sindacato del Giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il Giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2022, n. 11091)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 maggio 2024, n. 4719).
Cionondimeno, deve essere valorizzato nel procedimento in esame quanto stabilito dall’art. 4.7 dell’Avviso Pubblico ove viene prevista e disciplinata la possibilità per i soggetti istanti di chiedere il riesame della propria valutazione: “1. Il Settore pubblica sui siti istituzionali gli elenchi provvisori delle operazioni ammesse finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse con le relative motivazioni.
2. I beneficiari hanno la possibilità di esercitare il diritto di accesso entro 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori e possono presentare istanza di riesame entro i 5 giorni successivi all'accesso. Il Settore, a fronte di istanze motivate e ritenute fondate, provvede a modificare gli elenchi.
3. La valutazione delle istanze di riesame si dovrà svolgere in tempi proporzionati al numero delle istanze pervenute e, in ogni caso, si concluderà entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame”.
La norma in questione attribuisce alle partecipanti la possibilità di avanzare una istanza di riesame e prefigura dunque una fase procedimentale autonoma rispetto a quella della prima valutazione delle domande.
Requisito minimo e indefettibile, ai fini della valutazione dell’istanza, è che essa sia motivata (e dunque non generica o meramente defatigatoria). Dopodiché, secondo quanto emerge dalla lettera della norma, ove tale istanza sia anche fondata, essa condurrà alla modifica degli elenchi. L’utilizzo del termine valutazione presuppone che l’amministrazione, a fronte di una istanza motivata, come detto, è tenuta a eseguire una nuova istruttoria, che tenga espressamente conto dei motivi addotti dalla partecipante, e questo sia nel condividerli sia, ovviamente, nel respingerli.
Ciò premesso, nel caso di specie emerge che non è stata svolta una effettiva nuova valutazione a fronte dell’istanza di riesame presentata dalla società ricorrente.
Questo si può cogliere attraverso un sintetico riferimento alle quattro sotto-censure svolte nel motivo di ricorso.
3.1. La prima sotto-censura riguarda il criterio di valutazione A1.2), per il quale la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 0 punti a fronte dei 10 attribuibili.
L’art. 4.6 dell’Avviso Pubblico così descrive il criterio in esame: “Progetti presentati da imprese operanti in una delle aree di innovazione della RIS 3 Calabria 2021-2027 (di cui alla DGR n. 144 del 31/03/2023). Il punteggio è assegnato in presenza del requisito (on-off):
- Agricoltura 4.0 e Agroalimentare;
- Ambiente, Economia Circolare e Biodiversità;
- Edilizia ecosostenibile, Energia e clima;
- Turismo e Cultura;
- ICT, Tecnologie Digitali e Terziario Innovativo;
- Smart Manufacturing;
- Logistica e Mobilità Sostenibile;
- Scienza della vita;
- Blue Economy”.
Rispetto alla attribuzione di 0 punti per il criterio in esame, nella scheda istruttoria del 19 giugno 2024 può leggersi che “Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione di valutazione”.
La AL ha presentato istanza di riesame allegando visura camerale ed evidenziando l’incongruità della assegnazione di 0 punti laddove invece erano stati assegnati punteggi per i criteri D2.1 e D2.3, che pure presupponevano interventi e soluzioni tecnologiche-digitali innovative, ovvero finalizzati all’acquisto di beni con queste caratteristiche, il che presupporrebbe un implicito riconoscimento del requisito previsto dal criterio A2.1.
Ciononostante, nella scheda istruttoria del 12 settembre 2024, dunque rientrante nell’istruttoria del procedimento di riesame, si legge, ugualmente, che “Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione di valutazione”.
3.2. La seconda sotto-censura riguarda il criterio di valutazione B2.1), per il quale la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 0 punti a fronte degli 8 attribuibili.
L’art. 4.6 dell’Avviso Pubblico così descrive il criterio in esame: “Progetti realizzati a partire dai risultati conseguiti da uno o più dei seguenti documenti: - Studio di fattibilità tecnico-economica - Progetti di innovazione e trasferimento tecnologico – Piano energetico aziendale. Il punteggio è assegnato in presenza del requisito (on-off): viene assegnato in caso di presenza di detti documenti, il cui contenuto sia attinente al progetto presentato. Le informazioni relative al soddisfacimento del criterio devono essere documentate”.
Rispetto alla attribuzione di 0 punti per il criterio in esame, nella scheda istruttoria del 19 giugno 2024 può leggersi che “Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione di valutazione”.
La AL nell’istanza di riesame ha contestato l’attribuzione di 0 punti adducendo di aver presentato lo studio di fattibilità tecnico-economica, come richiesto dall’avviso pubblico.
Ciononostante nella scheda istruttoria del 12 settembre 2024 si legge la medesima motivazione del provvedimento principale: “Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione di valutazione”.
3.3. La terza sotto-censura è volta a contestare la non ammissibilità della spesa di euro 430.000,00, oltre IVA, esposta alla voce C2 del programma di investimenti, riguardante l’acquisto di una piattaforma software denominata “Kernel Management System (KMS)” avente l’obiettivo di tracciare e digitalizzare i processi aziendali.
Sul punto, la scheda istruttoria del 19 giugno 2024 riporta la seguente motivazione della esclusione: “La presente spesa non è stata ritenuta ammissibile perché l’impresa non ha fornito informazioni utili a determinare la coerenza della spesa stessa rispetto a quanto disposto all’art. 3.4 dell’Avviso (Spese ammissibili), che prevede espressamente che i programmi informativi debbano essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente e concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi”.
Nell’istanza di riesame la AL ha chiesto “il riesame del giudizio espresso, tenendo conto dell’attività esercitata dalla impresa per come riportato nella CCIAA ed i contenuti dettagliati del preventivo di spesa relativi al programma informatico in argomento”.
Nella scheda istruttoria del 12 settembre 2024 è stato tuttavia confermato il medesimo giudizio di non ammissibilità già espresso nella scheda istruttoria del 19 giugno 2024.
3.4. La quarta sotto-censura riguarda il criterio di valutazione D2.4), per il quale la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 0 punti a fronte dei 7 attribuibili.
l’art. 4.6 dell’Avviso Pubblico così descrive il criterio: “Rapporto B tra spese per programmi e software (voce C del Programma di Spesa) relative alla categoria Industria 4.0, e il totale delle spese per Software.
Il punteggio sarà attribuito come segue: se B è uguale a 0 = 0 punti
se B è compreso tra 0 e 0,3 = B* 7
se B è superiore a 0,3 = punti 7”
Rispetto alla attribuzione di 0 punti per il criterio in esame, nella scheda istruttoria del 19 giugno 2024 può leggersi “Rapporto B pari a 0”.
Nell’istanza di riesame AL ha affermato: “Conseguentemente, si ritiene, altresì, di avere diritto all’attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione D2.4, pari a sette (7) punti, poiché l’investimento proposto prevede l’acquisizione di un software, di importo pari a 430.000 + IVA, che ha l’obiettivo di tracciare e digitalizzare i processi aziendali e fornire uno strumento di analisi dei dati a supporto delle decisioni aziendali”.
Ciononostante nella scheda istruttoria del 12 settembre 2024 si legge: “Rapporto B pari a 0”; dunque il giudizio è identico, senza tenere conto delle motivazioni della istanza di riesame.
4. Emerge così che, pur a fronte di una istanza di riesame sufficientemente motivata, come sopra si è visto, e dunque conforme a quanto previsto dall’art. 4.7, paragrafo 2, dell’Avviso, l’istruttoria svolta in sede di riesame non è stata effettiva ed ha meramente reiterato le medesime motivazioni del provvedimento principale.
Ed infatti, a seguito della adozione di tale scheda istruttoria, l’amministrazione ha poi respinto l’istanza motivando che: “le motivazioni, le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall’impresa nella Richiesta di riesame non hanno fornito elementi ulteriori rispetto a quelli prodotti in istanza originaria, utili alla rivalutazione del punteggio”.
Tale dicitura non costituisce una motivazione, in quanto da essa si trae che l’amministrazione ha ritenuto non pertinenti le osservazioni prodotte nell’istante ai fini della rivalutazione del punteggio, ma resta oscuro il perché, cioè per quali presupposti, di fatto e di diritto, tali osservazioni non siano state ritenute pertinenti.
Il che sarebbe stato necessario in conformità all’art. 4.7, paragrafo 2, dell’Avviso, nonché ai sensi dell’art. 3, l.n. 241/1990, invocato dalla parte ricorrente.
Né le difese svolte dalla Regione nella propria memoria di costituzione possono essere considerate le reali motivazioni del rigetto dell’istanza di riesame, non essendo consentito alle amministrazioni di integrare (o, nel caso di specie, surrogare) la motivazione del provvedimento in via postuma in sede di giudizio, attraverso le proprie difese.
Sussiste pertanto il difetto di motivazione lamentato poiché l’amministrazione, nell’auto-vincolarsi con l’avviso pubblico all’esame delle istanze di riesame, è tenuta conseguentemente a fornire una motivazione espressa e puntuale rispetto alle contestazioni sollevate dal privato con l’istanza predetta.
5. Deve essere dunque annullato il decreto dirigenziale n. 13790 del 2 ottobre 2024, nella parte in cui è stata respinta l’istanza di riesame della ricorrente; il conseguente effetto conformativo della presente pronuncia è l’obbligo dell’amministrazione di procedere a una nuova valutazione dell’istanza di riesame di AL che tenga conto puntualmente delle motivazioni addotte a supporto della medesima.
6. Non può invece essere accolta la domanda di accertamento del diritto al finanziamento, residuando margini di discrezionalità dell’amministrazione, non essendo infatti consentito al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e conseguentemente annulla il decreto dirigenziale n. 13790 del 2 ottobre 2024, nella parte in cui respinge l’istanza di riesame della ricorrente.
Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 4.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO