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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1463/2023
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1463/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 20.02.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'Avv. Lorenzo CILIENTO, c.f.: , C.F._2
con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via Del Gallitello, n. 98, presso lo studio legale dell'Avv. Valeria Russillo;
- Opponente -
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, come da procura alle liti apposta in calce all'atto di precetto, dall'Avv. Gaetano ARANEO, c.f.: presso il cui studio è C.F._3
elettivamente domiciliato in Melfi, al Largo G. B. Araneo, n. 45;
- Opposto -
* * * * * * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni: come da atti introduttivi e comparse conclusionali
1 * * * * * * * * * * *
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato dal per il pagamento della somma di € 9.181,80 in virtù Controparte_1
della sentenza n. 675/2022 della Corte di Appello di Potenza, per le spese legali in essa liquidate.
L'opponente ha rappresentato di essere creditore nei confronti dell' per il CP_2
mancato o ritardato pagamento del corrispettivo e dei relativi interessi per alcuni lavori eseguiti dall'impresa edile di cui era titolare e di aver avviato, per questo motivo, un contenzioso giudiziario nel 1994 per ottenere la condanna al versamento della somma complessiva di £ 309.161.129. La domanda, tuttavia, veniva rigettata dal Tribunale di
Potenza per la mancata produzione in giudizio dei contratti di appalto in forma scritta, decisione confermata, poi, dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 119/2014.
A seguito del successivo ritrovamento di alcuni contratti di appalto, il sig. Parte_1
chiedeva la revoca della sentenza di appello ai sensi dell'art. 395, n. 1 e n. 2 c.p.c, ma la
Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 675/2022, rigettava la domanda per mancata dimostrazione della sussistenza di una causa di forza maggiore, tale da impedire il deposito della documentazione in questione, e condannava al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la citata sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione per contestare il mancato esame da parte della Corte di Appello di Potenza delle argomentazioni difensive ricadenti nella fattispecie di cui al n. 1 dell'art. 395 c.p.c., con riferimento all'asserito atteggiamento doloso tenuto dal in sede processuale nel negare Controparte_1
l'esistenza dei contratti in oggetto. CP_ Nel frattempo, però, l' comunale ha notificato il precetto oggetto della presente opposizione per intimare il pagamento delle spese di giustizia liquidate nella medesima sentenza di rigetto della richiesta di revocazione.
Il sig. ha proposto opposizione per contestare l'abuso degli strumenti processuali Pt_1
generato dall'esercizio doloso ed in malafede dei propri diritti da parte del CP_1
, avendo quest'ultimo negato in tutta la vicenda giudiziaria l'esistenza dei
[...]
contratti di appalto stipulati in forma scritta.
2 L'opponente, pertanto, ha chiesto l'inibizione dell'intimazione al pagamento e la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 675/2022 della Corte di Appello di
Potenza, limitatamente al capo relativo alle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata il 6.07.2023, il ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione a precetto atteso che la domanda attorea si basa su questioni deducibili nella fase di merito e, comunque, ha contestato la fondatezza delle avverse argomentazioni difensive basate sul presunto comportamento doloso dell'
[...]
con riferimento alla mancata produzione in giudizio dei contratti di appalto. CP_2
Rispetto a queste ultime doglianze, inoltre, ha precisato che è stata proprio la strategia processuale adottata dal sig. a sostenere l'esonero dell'attore dall'onere di Pt_1
depositare i contratti di appalto in forma scritta in base ad una presunta mancata contestazione da parte del circa la loro esistenza. Controparte_1
Pertanto, nessun comportamento doloso può essere addebito all'Ente opposto, la cui attività difensiva non ha pregiudicato in alcun modo il diritto del sig. di Pt_1
depositare la documentazione contrattuale e di avvalersi di altri mezzi istruttori.
Il pertanto, ha chiesto di rigettare l'istanza di sospensione e l'opposizione a CP_1 precetto in quanto inammissibile ed infondata e condannare l'opponente al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
All'udienza del 1.02.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione e, ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c.; nella successiva udienza del 20.02.2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - L'opposizione a precetto proposta dal sig. è inammissibile e va Parte_1
rigettata.
Va rilevato, innanzitutto, che l'atto di precetto contestato nel presente giudizio si fonda sulla sentenza n. 675/2022 della Corte di Appello di Potenza, resa nel procedimento di revocazione della sentenza n. 119/2014 della stessa Corte, ed è finalizzato al recupero delle spese legali.
Sebbene nella domanda introduttiva l'opponente abbia ricostruito tutta la vicenda controversa a partire dalla causa introdotta nel 1994 per l'accertamento del credito nei confronti del tuttavia le argomentazioni difensive dell'opposizione Controparte_1
si basano principalmente sull'asserito comportamento doloso da parte del medesimo CP_3
3
[...] per aver negato l'esistenza dei contratti di appalto in forma scritta, relativi all'esecuzione di alcune opere pubbliche.
Viene contestato, in sostanza, l'abuso di strumenti processuali da parte dell'
[...]
attraverso la proposizione di plurime azioni esecutive, resa possibile dal CP_2
perseverante atteggiamento fraudolento tenuto nel corso dei giudizi di accertamento del credito ed anche nel procedimento di revocazione proposto a seguito del ritrovamento della documentazione contrattuale smarrita in precedenza.
Sulla base di questi motivi, l'opposizione mira a paralizzare l'atto di precetto, notificato in virtù del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 675/2022 della Corte di
Appello di Potenza, e l'eventuale azione esecutiva.
Va detto, per inciso, che l'exceptio doli sollevata dal sig. non ha alcun Pt_1
fondamento giacché il comportamento difensivo tenuto dal non ha Controparte_1 pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa dell'odierno opponente.
Ad ogni modo, si tratta di doglianze che non possono diventare oggetto di accertamento nella presente causa giacché hanno investito già il procedimento di revocazione e, quindi, riguardano la fase di formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto, appunto la sentenza n. 675/2022 della Corte di Appello di Potenza.
Ed invero, l'opposto ha provveduto a depositare in giudizio sia l'atto introduttivo del giudizio per la revocazione della sentenza n. 119/2014 ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 3 e n. 1, sia il ricorso per Cassazione rispetto alla sentenza n. 675/2022, così da dimostrare che in entrambi gli atti sono richiamati gli stessi argomenti difensivi proposti anche in questa sede.
Nel frattempo, è giunta a conclusione anche la causa introdotta a seguito di ricorso per
Cassazione proposto dal sig. avverso la sentenza n. 675/2022 con pronuncia di Pt_1 rigetto dell'impugnazione, come documentato dal con le note di Controparte_1
trattazione scritta del 12.02.2025 e con contestuale deposito dell'ordinanza n. 3348/2025 emessa dal Giudice di legittimità.
Pertanto, la sentenza n. 675/2022 della Corte di Appello di Potenza - titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto oggetto dell'opposizione trattata nel presente giudizio - è stata confermata dalla Cassazione che ha evidenziato la mancata prospettazione da parte del sig. di fatti riconducibili al dolo processuale attestanti la realizzazione di artifizi Pt_1
o raggiri da parte dell'Ente comunale, idonei a paralizzare l'esercizio del diritto di difesa della controparte e pregiudicare l'accertamento giudiziario.
4 Chiarito ciò, è evidente che le motivazioni riguardanti il presunto comportamento doloso del sono inammissibili in questo giudizio in quanto oggetto di altro Controparte_1
giudizio, già definito, e perché attinenti a fatti relativi alla formazione del titolo esecutivo.
Come è ben noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono essere proposte contestazioni riguardanti la formazione del titolo esecutivo, ma soltanto fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
La cognizione del giudice dell'opposizione a precetto, quindi, è circoscritta ai soli fatti modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo e non alle valutazioni in merito a fatti e circostanze anteriori.
Anche in giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo e ricade sulla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (Cassazione civile, sez. III,
7 marzo 2017, n. 5635).
Di conseguenza, “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo” (Cassazione, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928).
Per quanto chiarito in precedenza, l'opponente non ha formulato un'attività difensiva finalizzata a provare la sussistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, capaci di incidere sul titolo medesimo, ma ha ripreso argomentazioni difensive riguardanti il giudizio di revocazione.
Deve concludersi, pertanto per l'inammissibilità dell'opposizione a precetto con conseguente rigetto della domanda attorea.
Quanto alla richiesta del di condanna dell'opponente al pagamento Controparte_1 di una somma ai sensi dell'art 96 c.p.c., terzo comma, pur in presenza di profili di inammissibilità dei motivi di opposizione, non si ravvisano in maniera netta i presupposti per la responsabilità aggravata dell'opponente.
2 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi (minimi per la fase istruttoria) di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto iscritta al n. 1463/2023, proposta dal sig. nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco p.t., ogni contraria istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a precetto proposta dal sig. e dichiara valido ed Parte_1 efficace l'atto di precetto;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giustizia in favore del CP_1
liquidate in € 4.237,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario come per legge.
[...]
Potenza, 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1463/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 20.02.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'Avv. Lorenzo CILIENTO, c.f.: , C.F._2
con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via Del Gallitello, n. 98, presso lo studio legale dell'Avv. Valeria Russillo;
- Opponente -
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, come da procura alle liti apposta in calce all'atto di precetto, dall'Avv. Gaetano ARANEO, c.f.: presso il cui studio è C.F._3
elettivamente domiciliato in Melfi, al Largo G. B. Araneo, n. 45;
- Opposto -
* * * * * * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni: come da atti introduttivi e comparse conclusionali
1 * * * * * * * * * * *
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato dal per il pagamento della somma di € 9.181,80 in virtù Controparte_1
della sentenza n. 675/2022 della Corte di Appello di Potenza, per le spese legali in essa liquidate.
L'opponente ha rappresentato di essere creditore nei confronti dell' per il CP_2
mancato o ritardato pagamento del corrispettivo e dei relativi interessi per alcuni lavori eseguiti dall'impresa edile di cui era titolare e di aver avviato, per questo motivo, un contenzioso giudiziario nel 1994 per ottenere la condanna al versamento della somma complessiva di £ 309.161.129. La domanda, tuttavia, veniva rigettata dal Tribunale di
Potenza per la mancata produzione in giudizio dei contratti di appalto in forma scritta, decisione confermata, poi, dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 119/2014.
A seguito del successivo ritrovamento di alcuni contratti di appalto, il sig. Parte_1
chiedeva la revoca della sentenza di appello ai sensi dell'art. 395, n. 1 e n. 2 c.p.c, ma la
Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 675/2022, rigettava la domanda per mancata dimostrazione della sussistenza di una causa di forza maggiore, tale da impedire il deposito della documentazione in questione, e condannava al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la citata sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione per contestare il mancato esame da parte della Corte di Appello di Potenza delle argomentazioni difensive ricadenti nella fattispecie di cui al n. 1 dell'art. 395 c.p.c., con riferimento all'asserito atteggiamento doloso tenuto dal in sede processuale nel negare Controparte_1
l'esistenza dei contratti in oggetto. CP_ Nel frattempo, però, l' comunale ha notificato il precetto oggetto della presente opposizione per intimare il pagamento delle spese di giustizia liquidate nella medesima sentenza di rigetto della richiesta di revocazione.
Il sig. ha proposto opposizione per contestare l'abuso degli strumenti processuali Pt_1
generato dall'esercizio doloso ed in malafede dei propri diritti da parte del CP_1
, avendo quest'ultimo negato in tutta la vicenda giudiziaria l'esistenza dei
[...]
contratti di appalto stipulati in forma scritta.
2 L'opponente, pertanto, ha chiesto l'inibizione dell'intimazione al pagamento e la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 675/2022 della Corte di Appello di
Potenza, limitatamente al capo relativo alle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata il 6.07.2023, il ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione a precetto atteso che la domanda attorea si basa su questioni deducibili nella fase di merito e, comunque, ha contestato la fondatezza delle avverse argomentazioni difensive basate sul presunto comportamento doloso dell'
[...]
con riferimento alla mancata produzione in giudizio dei contratti di appalto. CP_2
Rispetto a queste ultime doglianze, inoltre, ha precisato che è stata proprio la strategia processuale adottata dal sig. a sostenere l'esonero dell'attore dall'onere di Pt_1
depositare i contratti di appalto in forma scritta in base ad una presunta mancata contestazione da parte del circa la loro esistenza. Controparte_1
Pertanto, nessun comportamento doloso può essere addebito all'Ente opposto, la cui attività difensiva non ha pregiudicato in alcun modo il diritto del sig. di Pt_1
depositare la documentazione contrattuale e di avvalersi di altri mezzi istruttori.
Il pertanto, ha chiesto di rigettare l'istanza di sospensione e l'opposizione a CP_1 precetto in quanto inammissibile ed infondata e condannare l'opponente al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
All'udienza del 1.02.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione e, ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c.; nella successiva udienza del 20.02.2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - L'opposizione a precetto proposta dal sig. è inammissibile e va Parte_1
rigettata.
Va rilevato, innanzitutto, che l'atto di precetto contestato nel presente giudizio si fonda sulla sentenza n. 675/2022 della Corte di Appello di Potenza, resa nel procedimento di revocazione della sentenza n. 119/2014 della stessa Corte, ed è finalizzato al recupero delle spese legali.
Sebbene nella domanda introduttiva l'opponente abbia ricostruito tutta la vicenda controversa a partire dalla causa introdotta nel 1994 per l'accertamento del credito nei confronti del tuttavia le argomentazioni difensive dell'opposizione Controparte_1
si basano principalmente sull'asserito comportamento doloso da parte del medesimo CP_3
3
[...] per aver negato l'esistenza dei contratti di appalto in forma scritta, relativi all'esecuzione di alcune opere pubbliche.
Viene contestato, in sostanza, l'abuso di strumenti processuali da parte dell'
[...]
attraverso la proposizione di plurime azioni esecutive, resa possibile dal CP_2
perseverante atteggiamento fraudolento tenuto nel corso dei giudizi di accertamento del credito ed anche nel procedimento di revocazione proposto a seguito del ritrovamento della documentazione contrattuale smarrita in precedenza.
Sulla base di questi motivi, l'opposizione mira a paralizzare l'atto di precetto, notificato in virtù del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 675/2022 della Corte di
Appello di Potenza, e l'eventuale azione esecutiva.
Va detto, per inciso, che l'exceptio doli sollevata dal sig. non ha alcun Pt_1
fondamento giacché il comportamento difensivo tenuto dal non ha Controparte_1 pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa dell'odierno opponente.
Ad ogni modo, si tratta di doglianze che non possono diventare oggetto di accertamento nella presente causa giacché hanno investito già il procedimento di revocazione e, quindi, riguardano la fase di formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto, appunto la sentenza n. 675/2022 della Corte di Appello di Potenza.
Ed invero, l'opposto ha provveduto a depositare in giudizio sia l'atto introduttivo del giudizio per la revocazione della sentenza n. 119/2014 ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 3 e n. 1, sia il ricorso per Cassazione rispetto alla sentenza n. 675/2022, così da dimostrare che in entrambi gli atti sono richiamati gli stessi argomenti difensivi proposti anche in questa sede.
Nel frattempo, è giunta a conclusione anche la causa introdotta a seguito di ricorso per
Cassazione proposto dal sig. avverso la sentenza n. 675/2022 con pronuncia di Pt_1 rigetto dell'impugnazione, come documentato dal con le note di Controparte_1
trattazione scritta del 12.02.2025 e con contestuale deposito dell'ordinanza n. 3348/2025 emessa dal Giudice di legittimità.
Pertanto, la sentenza n. 675/2022 della Corte di Appello di Potenza - titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto oggetto dell'opposizione trattata nel presente giudizio - è stata confermata dalla Cassazione che ha evidenziato la mancata prospettazione da parte del sig. di fatti riconducibili al dolo processuale attestanti la realizzazione di artifizi Pt_1
o raggiri da parte dell'Ente comunale, idonei a paralizzare l'esercizio del diritto di difesa della controparte e pregiudicare l'accertamento giudiziario.
4 Chiarito ciò, è evidente che le motivazioni riguardanti il presunto comportamento doloso del sono inammissibili in questo giudizio in quanto oggetto di altro Controparte_1
giudizio, già definito, e perché attinenti a fatti relativi alla formazione del titolo esecutivo.
Come è ben noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono essere proposte contestazioni riguardanti la formazione del titolo esecutivo, ma soltanto fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
La cognizione del giudice dell'opposizione a precetto, quindi, è circoscritta ai soli fatti modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo e non alle valutazioni in merito a fatti e circostanze anteriori.
Anche in giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo e ricade sulla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (Cassazione civile, sez. III,
7 marzo 2017, n. 5635).
Di conseguenza, “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo” (Cassazione, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928).
Per quanto chiarito in precedenza, l'opponente non ha formulato un'attività difensiva finalizzata a provare la sussistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, capaci di incidere sul titolo medesimo, ma ha ripreso argomentazioni difensive riguardanti il giudizio di revocazione.
Deve concludersi, pertanto per l'inammissibilità dell'opposizione a precetto con conseguente rigetto della domanda attorea.
Quanto alla richiesta del di condanna dell'opponente al pagamento Controparte_1 di una somma ai sensi dell'art 96 c.p.c., terzo comma, pur in presenza di profili di inammissibilità dei motivi di opposizione, non si ravvisano in maniera netta i presupposti per la responsabilità aggravata dell'opponente.
2 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi (minimi per la fase istruttoria) di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto iscritta al n. 1463/2023, proposta dal sig. nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco p.t., ogni contraria istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a precetto proposta dal sig. e dichiara valido ed Parte_1 efficace l'atto di precetto;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giustizia in favore del CP_1
liquidate in € 4.237,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario come per legge.
[...]
Potenza, 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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