Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ma può essere implicitamente contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, ferma restando la necessità che, nel rito del lavoro, qualora la relativa domanda sia proposta nella memoria di costituzione, nella medesima siano esposti i fatti e gli elementi di diritto sui quali essa si fonda (Nella specie, concernente la domanda per l'accertamento della illegittimità della risoluzione di un contratto di agenzia, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che la società convenuta avesse proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto nella memoria di costituzione aveva fatto esclusivo riferimento alla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, dimostrando in tal modo di volere far valere soltanto l'asserita sopravvenuta risoluzione di diritto del contratto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12555 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IRON ACCIAI SPECIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MARIDATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI TO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/9698 proposto da:
SI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IRON ACCIAI SPECIALI SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 198/00 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 10/03/00 - R.G.N. 29/99;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
Udito l'Avvocato RAMADORI;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso, riunione preliminare dei due ricorsi, rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Bergamo SS BE conveniva in giudizio la RO IA Speciali Srl. Per il riconoscimento delle indennità di fine rapporto, per avere il preponente illegittimamente risolto in tronco in data 30/7/96 il rapporto di agenzia, regolato da ultimo con il contratto stipulato in data 1/9/95 (L. 16.800.000 per indennità suppletiva di clientela, oltre alla quota sulle provvigioni maturate nel 1996 ed alla indennità di mancato preavviso pari a L. 103.577.000, nonché alla quota F.I.R.R. relativa all'anno 1996 ed alle provvigioni maturate e maturande sulle vendite dirette ed indirette, oltre rivalutazioni ed interessi).
La società RO contrastava la domanda, essendo stato il contratto risolto per grave inadempienza imputabile all'agente, e spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., quantificabile il L. 99.400.000 per danno emergente, oltre a quanto ritenuto di giustizia per lucro cessante. Il RE, istruita la causa, accertava che il contratto di agenzia era stato risolto dalla società per fatto non imputabile all'agente e quindi in accoglimento della domanda condannava la convenuta al pagamento della somma di L. 150.150.449 (di cui L. 24.698.512 per provvigioni, più IVA) oltre alla FIRR maturata nel 1996 e non versata all'ENASARCO.
Il Tribunale di Bergamo, investito in grado di appello su ricorso della RO, con sentenza del 9/12799 - 10/2/00, in parziale riforma della sentenza dichiarava non dovuta la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in favore del SS e condannava lo stesso alla restituzione del relativo importo, esclusa la rivalutazione sulle provvigioni;
compensava per 3/4 le spese e condannava il SS al pagamento del residuo quarto.
Precisava il giudice del riesame che dovevano essere condivisi i presupposti da cui era partito il RE, in quanto le violazioni contestate dalla società al SS riguardavano esclusivamente le vicende legate ai rapporti con le società AR e REMU. Era quindi necessario esaminare quanto emerso in sede istruttoria al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di agenzia. Il SS era agente monomandatario a tempo indeterminato della RO, che anche per merito suo era diventata rivenditrice autorizzata dei principali prodotti della Società delle Fucine, pur rimanendo agente per altri prodotti. Il contratto in corso fra le parti era quello stipulato in data 1/9/95, che prevedeva un rapporto di agenzia (non di lavoro subordinato) e disciplinava esplicitamente il tipo di attività, le spese di agenzia, la durata del mandato, le condizioni di vendita e, alla clausola n. 6, il divieto di concorrenza rafforzato da clausola risolutiva espressa (secondo cui "vi è fatto divieto di trattare direttamente o per interposta persona affari di altre ditte, enti, persone e società, salvo nostro preventivo assenso scritto") conseguente alla violazione di tale divieto ("con l'inosservanza di quanto suddetto, avremo la facoltà di considerare risolto di pieno diritto il rapporto per vostro fatto e colpa").
In data 13/5/96 la FA.RO IA inviava una richiesta di offerta alla Società delle Fucine, con l'indicazione "alla e. a. del sig. SS" colla quale si chiedeva la disponibilità a fornire due diversi tipi di acciaio;
ed in data 21/6/96 la AR inviava conferma d'ordine, indirizzandola alla c. a. della sig.ra ES e del sig. NE per uno dei due tipi di acciaio.
In relazione a questo affare la RO aveva contestato al SS la violazione della clausola n. 6 del contratto. In sede istruttoria la ES (responsabile delle vendite della Società delle Fucine e referente del SS) aveva dichiarato che "l'ordine comprendeva due tipi di acciaio in alternativa" che il cliente aveva scelto autonomamente "un acciaio che fuoriusciva dal mandato della RO":
"noi facemmo solo la trattativa finale, dopo che la scelta era già stata fatta dal cliente. Non sono state pagate provvigioni per questo ordine. Indubbiamente la RO avrebbe potuto procurarsi altrove il materiale non compreso nel mandato, ma il cliente chiedeva materiale di produzione SdF". Queste circostanze erano state confermate dal teste LS, con l'aggiunta che era normale scrivere nell'ordine "come da accordi con il vostro sig. SS", perché lo stesso "era, attraverso la RO, l'agente della SdF con cui avevo sempre trattato". È quindi chiaro che il SS era da tutti conosciuto come agente RO e gli accordi e la richiesta di offerta venivano fatte a lui, nella consapevolezza che per arrivare ai prodotti SdF era naturale passare per RO. Per il presente affare la richiesta di offerta arrivò alla Sdf, con la dizione "alla cortese attenzione del sig. SS" e questi si limitò a chiedere la disponibilità degli acciai richiesti ben sapendo che uno di essi non era nel mandato RO e quando seppe che entrambi potevano essere prodotti si limitò a trasmettere l'ordine alla SdF, che trattò poi direttamente con la AR per un tipo di acciaio che non era nel mandato RO e lo stesso SS venne escluso, tanto che non percepì alcuna provvigione. In tale contesto non si poteva affermare che il SS avesse agito cercando di boicottare la RO, dalla quale peraltro avrebbe percepito delle provvigioni in caso di conclusione dell'affare. Irrilevante era la doglianza della RO (perché avrebbe perduto la possibilità di procurarsi altrove l'acciaio scelto dalla AR, non essendo stata avvertita della richiesta), in quanto il cliente esigeva prodotti SdF ed in ogni caso perché non poteva essere competitiva rispetto alle stesso produttore.
Per quanto concerneva la vicenda REMU, risultava dalla deposizione del teste NE che al SS fu richiesta solo una indagine di mercato "per valutare se era opportuno iniziare produzioni nel settore delle colonne da pressa" e lo stesso procurò alcuni facsimile di ordini della REMU", con altre notizie dettagliate necessarie per "fare una precisa valutazione dei costi. L'esito di tale valutazione fu negativa e noi non iniziammo questa nuova produzione. Non abbiamo mai prodotto, ne' produciamo colonne da pressa. In ogni caso l'acciaio che sarebbe stato usato per la costruzione non era nel mandato della RO". Questa versione dei fatti era stata confermata dalla deposizione del teste BO, consulente della REMU.
Non si poteva quindi identificare un comportamento del SS in violazione del divieto di non concorrenza: le motivazioni evidenziate dallo stesso fin dalle prime difese avevano trovato conferma in sede probatoria ed erano perfettamente giustificabili, posto che lo stesso si muoveva nel settore da anni ed era conosciuto come agente di prodotti dell'acciaio.
Passando alla vantazione giuridica della vicenda, osservava il Tribunale che il rapporto di agenzia era autonomo e preordinato non ad uno o più affari determinati, bensì a tutti gli affari di una certa specie svolti nell'interesse del preponente. Nella specie il SS, conosciuto da tutti come agente RO, nella sua autonomia, anche per la fiducia di cui godeva, poteva intrattenere rapporti più o meno formali con la SdF (e quindi con - NE o LS) e con altre società produttrici del prodotti commercializzati dalla RO. Nel corso della trattativa con la AR, "il SS ebbe solo un contatto iniziale": ricevuta la richiesta per due prodotti in alternativa (di cui uno in mandato RO) l'aveva inoltrata alla stessa SdF per avere un preventivo;
l'affare era stato poi trattato direttamente e si era concluso per un prodotto escluso dal mandato RO. Tutte le lamentele avanzate in proposito erano infondate, perché il responsabile AR aveva chiaramente indicato i motivi della sua scelta, assoltamene indipendenti dal comportamento del SS, che in nessun modo poteva essere inteso come violazione del divieto di concorrenza.
La vicenda REMU era ancora più chiara, perché nessuna fornitura era stata eseguita dalla SdF, ne' la trasmissione di disegni tecnici per la realizzazione di colonne per presse aveva in qualche misura configurato violazione degli obblighi derivanti dal contratto di agenzia in questione. Nessun teste aveva affermato che il SS si presentasse come agente della SdF e la confusione che può essere insorta in qualche caso derivava dal fatto che SS era agente RO, che a sua volta era agente della SdF, per cui i clienti erano abituati a trattare con SS i prodotti commercializzati da RO, prodotti dalla SdF. Non c'era stata quindi violazione della clausola n. 6 del contratto e la domanda di risoluzione di diritto doveva essere disattesa.
In ordine all'ulteriore motivo di appello (relativo alla pretesa domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.) rilevava il Tribunale che lo stesso non poteva essere accolto, in quanto l'azione esperita in primo grado mirava esclusivamente a far valere la clausola risolutiva espressa di cui alla clausola n. 6 del contratto. Nessuna azione ordinaria di inadempimento era stata proposta e nessuna domanda di pronuncia di risoluzione del contratto era stata fatta ai sensi dell'art. 1453 c.c.; i richiami all'inadempimento contenuti nella memoria costitutiva non erano sufficienti ad integrare la formale domanda di risoluzione per un titolo diverso da quello formalmente esplicitato (che sicuramente si riferiva alla detta clausola n. 6 ed alla conseguente risoluzione di diritto); da qui deriva che con le note conclusive autorizzate era stata introdotta effettivamente una domanda nuova e come tale inammissibile.
Anche tale motivo doveva quindi essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata (relativamente alla sorte capitale per indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva dalla clientela, provvigioni dovute fino alla cessazione del rapporto); la pronuncia doveva invece essere riformata per la parte concernente la rivalutazione monetaria dei crediti riconosciuti: con sentenza n. 8063/99 la Suprema Corte aveva affermato che per i crediti di lavoro sorti prima del 31/12/94 la rivalutazione monetaria costituiva un accessorio del capitale per crediti da lavoro, ai sensi dell'art. 429 CPC, mentre per il periodo successivo doveva essere escluso il cumulo di rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724. del 23/12/94, che aveva esteso anche a detti crediti il disposto di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412 del 30/12/91, con la conseguenza che era dovuta solo la maggior somma fra interessi e rivalutazione. Per le somme dovute per provvigioni, però, l'appellante in sede di discussione aveva parzialmente modificato la domanda, nel senso che non le aveva chieste più in restituzione;
la relativa domanda doveva quindi essere considerata rinunciata sia per la sorte capitale che per gli accessori, interessi e rivalutazione, che non dovevano più essere restituiti.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la RO IA Speciale Srl, fondato su quattro motivi.
Resiste il SS con controricorso e ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 1456, 1218 e 2697 c.c. deduce la società ricorrente che la clausola n. 6 del contratto prevede il "divieto di trattare" affari di altre ditte, persone e società, senza consenso scritto della RO ed è quindi pacificamente configurabile come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. La trasmissione di "notizie" a NE della SdF per i due affari AR e REMU, attinenti ad una possibile conclusione di affari, sono state erroneamente considerate come non integranti il divieto di concorrenza, in ragione della usualità di tali rapporti diretti, con la conseguenza, assurda, che la continuazione del comportamento vietato, invece di rafforzare l'efficacia risolutoria della clausola la renderebbe priva di effetti. In appello sono stati richiamati i principi di diritto secondo cui in presenza di clausola risolutiva espressa non compete al giudice la valutazione della gravità dell'inadempimento; una volta raggiunta la prova del comportamento oggettivamente inadempiente la colpa è presunta e spetta all'altra parte fornire la prova del contrario. Il giudice però non ha tenuto conto di ciò ed ha considerato come una esimente la reiterazione del fatto. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 277, 1 comma CPC, 1453, 1455 in relazione a 1743 e 1746 c.c. (art. 360 n. 5 CPC), nonché violazione dell'art. 420, 1 comma, CPC, deduce la società ricorrente che il giudice del riesame ha erroneamente ritenuto inammissibile la domanda relativa alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.; nella memoria divensiva in primo grado, infatti, sono numerosi i riferimenti all'inadempimento contrattuale del SS: a pag. 6 si precisa che "è fuor di dubbio che la risoluzione del contratto dell'1/9/95 sia dovuta a colpa del ricorrente per violazione del dovere di esclusiva" e più oltre, alla fine della medesima pagina, si precisa che "la grave violazione di propri doveri, posta in essere dal SS, giustifica la domanda di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1453 c.c., che viene formulata dalla società RO"; nelle conclusioni poi viene formulata la domanda, in via riconvenzionale del risarcimento del danno, quantificata in L. 99.400.000. L'affermazione che sia necessaria una "formale domanda" è destituita di fondamento, in quanto la volontà di risolvere il contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta, ben potendo essere implicitamente contenuta in altre domande, come quella di risarcimento del danno derivante da inadempimento degli obblighi contrattuali (Cass; n. 4591 del 15/7/80;
n. 7518 del 18/6/92).
Peraltro, la domanda di risoluzione è stata precisata nelle note conclusive autorizzate e questa al massimo può essere considerata come non una "mutatio libelli", ma una semplice "emendatio libelli" pienamente legittima, posto che la innovazione dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 420 CPC, può essere anche implicita e là mancata opposizione dell'altra parte si configura come una accettazione del contraddittorio sul punto (Cass. n. 11018/95;
2906/96; 10371/95).
L'inadempimento del SS deve essere considerato grave, nel giudizio di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., in quanto fra gli obblighi fondamentali nel rapporto di agenzia vi è, da una parte, il divieto, ai sensi dell'art. 1743 c.c., di assumere l'incarico di trattare, nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese in concorrenza fra loro e, dall'altra, la necessità di "tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà a buona fede", sancita dall'art. 1746 c.c.; da qui la conseguenza che il comportamento tenuto in concreto dall'agente non può essere considerato di "scarsa importanza".
Lamentando, col terzo motivo, violazione dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 6 del contratto 1/9/95 e degli art. 1742, 1743 e 1746 c.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce la società ricorrente che per la fornitura AR non è esatta la ricostruzione della vicenda fatta dal giudice d'appello, in quanto dai documenti in atti emerge che AR, come altri clienti, ritenevano che il SS fosse agente della SdF, tanto che il primo giudice ha evidenziato la mancanza di chiarezza dell'agente.
Il SS comunque non poteva, in virtù del contratto, trattare direttamente affari di altre ditte e invece lo ha fatto, come chiaramente è dimostrato dalla circostanza che la richiesta di offerta indirizzata alla SdF reca l'indicazione "alla cortese attenzione del SS". Il solo fatto di avere condotto la trattativa, a prescindere dalla conclusione del contratto, costituisce aperta violazione della clausola n.
6. Una interpretazione che consenta al SS di generare equivoci sulla sua posizione di agente è sicuramente in violazione del principio di buona fede. Egli, ai sensi dell'art. 1746 c.c., ha l'obbligo di fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli ed invece le ha passate alla SdF sia per l'affare AR, che per quello della REMU.
Lamentando, col quarto motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa motivazione in ordine ad elementi probatori acquisiti (art. 360 n. 5 CPC) deduce la società ricorrente che il Tribunale ha ignorato i documenti allegati, da cui risulta che il SS ha inviato alla SdF una "richiesta d'offerta" della REMU, specificando il numero dei pezzi occorrenti per singole "posizioni", con disegni esecutivi e dati tecnici;
non si tratta quindi di inchiesta di mercato, come ritenuto dal Tribunale. Altri documenti sono stati completamente trascurati anche per la vicenda AR e così pure alcune deposizioni. Con il ricorso incidentale il SS lamenta che il Tribunale lo ha condannato a restituire le somme percepite a titolo di rivalutazione monetaria. Con sentenza n. 459 del 23/10 - 2/11/00 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, L. n. 724 del 23/12/94 nella parte in cui assoggetta gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale dovuti ai dipendenti privati alla disciplina di cui alla L. n. 412/91, secondo cui è dovuta la maggior somma fra rivalutazione ed interessi.
Inoltre, è discutibile la compensazione parziale delle spese e la condanna, per la parte residua, dell'istante, che invece è largamente vittorioso. Sotto entrambi i profili la sentenza deve essere cassata.
I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti. Il ricorso principale è infondato, mentre è fondato il primo motivo del ricorso incidentale ed infondato il secondo relativo alle spese. In ordine al primo motivo del ricorso principale si osserva che il giudice d'appello ha fornito ampia e convincente motivazione di tutte le ragioni per le quali ritiene che non ci sia stata la violazione del divieto di trattare con terzi;
così come ha ricostruito in maniera puntuale e rigorosa le due vicende relative agli affari contestati con le società AR e REMU. Questo motivo di ricorso, invece, fa perno su un solo punto, che la semplice trasmissione di "notizie" ad un soggetto diverso dal preponente costituisce di per sè il "divieto di trattare" affari di altre ditte. La tesi però non appare convincente, in quanto, pur con i limiti imposti dal patto in vigore fra le parti, il contratto di agenzia, nella sua tipicità, è destinato ad attuare una stabile collaborazione professionale autonoma, in virtù della quale l'agente si impegna, verso un corrispettivo, ad agevolare la conclusione di affari fra preponente e terzi;
questa si concretizza in un risultato posto in essere dall'agente a proprio rischio e con l'obbligo di osservare sia le norme di correttezza e buona fede, sia le istruzioni ricevute dal preponente;
in ogni caso, però, dette istruzioni non possono incidere sul natura autonoma dell'attività dell'agente, fino a trasformarlo in un semplice passacarte. La richiesta di un preventivo, per un tipo particolare di prodotto che non ha un prezzo di listino, è soltanto la base su cui impostare la trattativa per giungere poi alla conclusione del contratto;
al massimo può essere considerata un inizio di trattativa, che rientra fra i compiti dell'agente senza rappresentanza, unitamente alla ricerca dei compratori ed alla presa di contatto con gli stessi (Cass. n. 4222 del 29/6/81). Il Tribunale ha chiarito, con dovizia di argomentazioni, logiche e coerenti, che non vi è stata violazione della clausola n. 6 del contratto;
non ha effettuato una valutazione in ordine alla gravità della violazione, come sembra ritenere il ricorrente, ma ha detto che la violazione non sussiste. L'osservazione quindi che il giudice in presenza di una clausola risolutiva espressa non deve effettuare una valutazione sulla gravità dell'inadempimento è esatta in linea di principio, ma irrilevante perché il giudice nel caso concreto non ha fatto tale valutazione;
peraltro la richiesta di un preventivo non è la trattativa per la conclusione dell'affare, per difetto delle condizioni necessarie;
l'eventuale acquirente, infatti, non poteva neanche avviare una trattativa non avendo nemmeno le idee chiare in ordine a ciò che intendeva acquistare, tanto che ha fatto una richiesta di offerta per due prodotti diversi. D primo motivo di ricorso va quindi disatteso.
Il terzo ed il quarto motivo vanno trattati congiuntamente, perché sono due aspetti della medesima censura in ordine ai due affari AR e REMU. In proposito si osserva che la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile taccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esiste insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione" (Cass. S.U. n. 13045 del 27/12/97). La diversa opinione espressa dal ricorrente in questi due motivi in ordine alla valutazione della prova per la vicenda AR ed al contenuto dell'affare REMU è assolutamente inidonea ad inficiare il ragionamento logico e coerente in base al quale il giudice del riesame è giunto ad un diverso risultato. Anche questi motivi vanno quindi disattesi.
In ordine al secondo si osserva che la società ricorrente RO invoca in proprio favore il principio fissato da questa Corte con la sentenza n. 7518 del 18/6/92 secondo cui "indipendentemente dall'applicabilità nella specie dell'art. 1453, secondo comma C.C., la volontà di risolvere un contratto per inadempimento, secondo quanto ha già stabilito questa Corte, "non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in altre domande, eccezioni o richieste, sia pure di diverso contenuto, che presuppongono la domanda di risoluzione". Tale principio però non giova alla ricorrente perché in ogni caso, ai sensi del n. 4 degli art. 163 e 414 CPC, ai fini della proposizione di una domanda giudiziale, devono comunque emergere dall'atto introduttivo, sia pure implicitamente e certamente senza formule sacramentali, "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda", oltre alle relative conclusioni. Il Tribunale ha precisato che "i richiami all'inadempimento del SS esistenti nella memoria costitutiva non sono sufficienti ad integrare formale domanda di risoluzione per un titolo diverso da quello formalmente esplicitato e la RO ha sicuramente fatto esclusivo riferimento alla clausola risolutiva espressa ed alla conseguente risoluzione di diritto". Per contrastare tale accertamento la società ricorrente pone in evidenza di avere invocato "la risoluzione del contratto del 1/9/95 dovuta a colpa del ricorrente per violazione del dovere di esclusiva", nonché di avere chiesto in sede di conclusioni "in via riconvenzionalè", la condanna del SS al risarcimento del "danno conseguente all'inadempimento del contratto stipulato tra le parti in data 1/9/95" (entrambe queste espressioni nulla dicono in ordine alla nuova domanda, ma si attagliano perfettamente alla richiesta di risoluzione di diritto prevista in quel contratto); riporta altresì la ricorrente l'altra espressione secondo cui "la grave violazione dei propri doveri, posta in essere dal SS, giustifica la domanda di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1453 c.c., che viene formulata dalla società RO". In proposito si osserva che il semplice richiamo dell'art. 1453 c.c. non basta per dire che sia stata operata una scelta fra le due opzioni consentite dalla norma e che sia stata proposta la domanda costitutiva di risoluzione del contratto, della quale invece dovevano essere indicati i presupposti, che sono diversi da quelli previsti per la risoluzione di diritto cui l'atto è chiaramente diretto. Anche il secondo motivo va disatteso ed il ricorso principale rigettato.
In ordine al ricorso incidentale si rileva che l'art. 22, comma 36 della L. n. 724 del 23/12/94, che estende il divieto il cumulo di rivalutazione ed interessi di cui all'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 30/12/91 anche ai crediti da lavoro, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Consulta n. 459 del 2000, limitatamente alle parole "e privati"; il detto divieto pertanto non opera per il rapporto di lavoro privatistico, con la conseguenza che il tardivo adempimento comporta l'applicazione dell'art. 429, 3 comma, CPC. Questo motivo del ricorso incidentale va quindi accolto. Sussistono le condizioni per la pronuncia nel merito da parte della Corte, ai sensi dell'art. 384 CPC, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e quindi per il riconoscimento della rivalutazione esclusa dalla sentenza impugnata. Il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alle spese, va invece rigettato, trattandosi di questione di fatto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Le spese vanno poste a carico della RO e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara dovuta la rivalutazione esclusa dalla sentenza impugnata. Condanna la RO alle spese di lite, liquidate in Euro 52,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003