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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/12/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2805/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2805/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO DI GI ed elettivamente domiciliata a Arezzo, Via Crispi n. 30
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. CO DI Parte_2 C.F._2
GI ed elettivamente domiciliato a Arezzo, Via Crispi n. 30
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 17.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17.11.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Castiglion Fiorentino
(AR), Via Sant'Antonino n. 43. Pertanto, le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della minore relative all'educazione, all'istruzione scolastica e alla salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sulla figlia per questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 2) Tenuto conto degli impegni lavorativi dei ricorrenti e delle modalità di visita condotte sino ad oggi, la figlia starà con il padre, ogni settimana, dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore 22.00 della domenica, con pernottamento, quindi, presso l'abitazione del padre, nei giorni di venerdì e sabato. Il padre si rende disponibile, nei momenti di incontro padre- figlia, a prelevarla presso la casa della madre e poi riaccompagnarla all'orario qui concordato. 3) Le vacanze invernali (periodo di Natale e Capodanno): la figlia trascorrerà le giornate del 24 dicembre, del 25 dicembre (Natale) e del 26 dicembre (Santo Stefano) con il padre;
il 31 dicembre, per questioni di lavoro della madre, la minore starà con il padre sino alle ore 22:00 e poi il padre la riaccompagnerà dalla madre in detto orario;
il 1'gennaio e il 6 gennaio starà con la madre. 4) Le vacanze di Pasqua: per questioni di lavoro della madre, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre. 5) Per il periodo delle vacanze estive: i ricorrenti non ritengono di dover calendarizzare in modo specifico detto periodo. 6) Per quanto riguarda il mantenimento della figlia il Sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla Per_1 Parte_2
Sig.ra , la somma di Euro 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. 7) La madre, Sig.ra
, beneficerà per l'intero dell'assegno unico universale percepito per la figlia Parte_1
8) I genitori sosterranno, inoltre, al 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno Per_1 necessarie per la figlia, ovvero le spese di carattere scolastico, sportivo e mediche per prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Più specificamente, in adesione al protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo, saranno sostenute da entrambi i genitori: 8a) le spese scolastiche relative a: tasse di iscrizione per la frequenza di istituti o università pubbliche, libri di testo, corredo di prima dotazione con materiale di media qualità, mensa, trasporto pubblico per raggiungere la sede scolastica, gite scolastiche di una sola giornata;
8b) le spese sanitarie relative a: cure trattamenti o visite specialistiche prescritte dal medico curante ed effettuate presso strutture pubbliche nonché a medicinali o presidi sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista, inclusi eventuali interventi odontoiatrici se prescritti e necessari per la salute dei figli quand'anche non garantite dal servizio sanitario nazionale;
8c) le spese relative alla frequenza di corsi culturali, sportivi o ricreativi e relative attrezzature;
8d) ogni altra spesa di carattere medico, scolastico o ludico-sportivo. Le spese in questione dovranno essere documentate. Allo scopo, le spese dovranno essere anticipate dai genitori almeno tre giorni prima del pagamento da effettuare altrimenti, in difetto, il rimborso dovrà avvenire entro dieci giorni dalla trasmissione della documentazione da un genitore all'altro. 9) Il Sig. autorizza la Sig.ra a trasferire la Parte_2 Parte_1 propria residenza anagrafica e quella della figlia minore in altro Comune compreso nelle Per_1 province di Arezzo, Siena e Perugia, per comprovati motivi di lavoro della madre. Resta inteso che, in caso di spostamento della residenza, sarà la madre ad accompagnare la figlia presso i luoghi di incontro stabiliti per l'esercizio del diritto di visita paterno, salvo diverso accordo tra le parti. 10) Il
Sig. si impegna ad accompagnare la figlia minore assieme alla madre, alle visite Parte_2 Per_1 periodiche fissate presso l'Ospedale Mayer di Firenze.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 03.12.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 17.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2805/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO DI GI ed elettivamente domiciliata a Arezzo, Via Crispi n. 30
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. CO DI Parte_2 C.F._2
GI ed elettivamente domiciliato a Arezzo, Via Crispi n. 30
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 17.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17.11.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Castiglion Fiorentino
(AR), Via Sant'Antonino n. 43. Pertanto, le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della minore relative all'educazione, all'istruzione scolastica e alla salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sulla figlia per questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 2) Tenuto conto degli impegni lavorativi dei ricorrenti e delle modalità di visita condotte sino ad oggi, la figlia starà con il padre, ogni settimana, dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore 22.00 della domenica, con pernottamento, quindi, presso l'abitazione del padre, nei giorni di venerdì e sabato. Il padre si rende disponibile, nei momenti di incontro padre- figlia, a prelevarla presso la casa della madre e poi riaccompagnarla all'orario qui concordato. 3) Le vacanze invernali (periodo di Natale e Capodanno): la figlia trascorrerà le giornate del 24 dicembre, del 25 dicembre (Natale) e del 26 dicembre (Santo Stefano) con il padre;
il 31 dicembre, per questioni di lavoro della madre, la minore starà con il padre sino alle ore 22:00 e poi il padre la riaccompagnerà dalla madre in detto orario;
il 1'gennaio e il 6 gennaio starà con la madre. 4) Le vacanze di Pasqua: per questioni di lavoro della madre, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre. 5) Per il periodo delle vacanze estive: i ricorrenti non ritengono di dover calendarizzare in modo specifico detto periodo. 6) Per quanto riguarda il mantenimento della figlia il Sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla Per_1 Parte_2
Sig.ra , la somma di Euro 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. 7) La madre, Sig.ra
, beneficerà per l'intero dell'assegno unico universale percepito per la figlia Parte_1
8) I genitori sosterranno, inoltre, al 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno Per_1 necessarie per la figlia, ovvero le spese di carattere scolastico, sportivo e mediche per prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Più specificamente, in adesione al protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo, saranno sostenute da entrambi i genitori: 8a) le spese scolastiche relative a: tasse di iscrizione per la frequenza di istituti o università pubbliche, libri di testo, corredo di prima dotazione con materiale di media qualità, mensa, trasporto pubblico per raggiungere la sede scolastica, gite scolastiche di una sola giornata;
8b) le spese sanitarie relative a: cure trattamenti o visite specialistiche prescritte dal medico curante ed effettuate presso strutture pubbliche nonché a medicinali o presidi sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista, inclusi eventuali interventi odontoiatrici se prescritti e necessari per la salute dei figli quand'anche non garantite dal servizio sanitario nazionale;
8c) le spese relative alla frequenza di corsi culturali, sportivi o ricreativi e relative attrezzature;
8d) ogni altra spesa di carattere medico, scolastico o ludico-sportivo. Le spese in questione dovranno essere documentate. Allo scopo, le spese dovranno essere anticipate dai genitori almeno tre giorni prima del pagamento da effettuare altrimenti, in difetto, il rimborso dovrà avvenire entro dieci giorni dalla trasmissione della documentazione da un genitore all'altro. 9) Il Sig. autorizza la Sig.ra a trasferire la Parte_2 Parte_1 propria residenza anagrafica e quella della figlia minore in altro Comune compreso nelle Per_1 province di Arezzo, Siena e Perugia, per comprovati motivi di lavoro della madre. Resta inteso che, in caso di spostamento della residenza, sarà la madre ad accompagnare la figlia presso i luoghi di incontro stabiliti per l'esercizio del diritto di visita paterno, salvo diverso accordo tra le parti. 10) Il
Sig. si impegna ad accompagnare la figlia minore assieme alla madre, alle visite Parte_2 Per_1 periodiche fissate presso l'Ospedale Mayer di Firenze.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 03.12.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 17.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni