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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2370/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
Parte_1
C.F. , con l'avv. SARA ARDUINI
[...] P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. , con l'Avv. PONCINA Controparte_1 P.IVA_2
ALBERTO
CONVENUTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit..
In via preliminare si osserva che la società acquirente, anche per effetto dei contrasti valutativi che avevano riguardato l'eziologia delle caratteristiche negative che afferivano al veicolo de quo aveva avuto una completa ed effettiva cognizione dei vizi in concreto incidenti sulla qualità e sull'idoneità del prodotto alla specifica funzione cui era preposto nel corso del tempo, in ragione dei tempi e degli accertamenti compiuti.
Si condivide la pacifica giurisprudenza, alla stregua della quale, in tema di compravendita, il termine di decadenza dalla garanzia per vizi occulti decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato, non essendo sufficiente il semplice sospetto (cfr. anche
Cass. n. 5732/2011).
Ed è importante puntualizzare come sia anche stato condivisibilmente affermato il principio secondo cui il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 c.c., pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la piena cognizione sul piano oggettivo dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga in via graduale ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui sia effettivamente e compiutamente emersa la relativa scoperta (v. Cass. n. 1458/94 e Cass. n. 12011/97).
Narrava parte convenuta quanto segue - il veicolo veniva immatricolato nel dicembre
2019 - controparte produce documento 3, consistente in un “foglio lavoro del 4 CP_1
dicembre 2020”; detto foglio di lavoro, indicato dalla stessa controparte come coevo alla denuncia di accaduto, segue di quasi un anno la consegna del mezzo - detto foglio evidenzia la soluzione che era stata prospettata e che ” non ha ritenuto di Parte_1
seguire in quanto, a suo dire, il mezzo aveva poi ripreso a funzionare correttamente,…ciò smentisce l'assunto per cui il problema sarebbe stato
“immediatamente” segnalato e preso in carico da e che si sarebbe manifestato CP_1
“dopo un breve periodo di utilizzo” - il veicolo venduto a manifestava dopo Parte_1
un anno dalla consegna una riferita, ma non riscontrata, problematica di anomalo spegnimento - il veicolo veniva ricoverato presso officina terza rispetto a - sul CP_1
veicolo non veniva svolto il suggerito intervento di sostituzione del motorino di avviamento perché la cliente riferiva il problema essere stato risolto già a gennaio 2021
- nuovamente, il 5 marzo 2021 ” segnalava il 'ritorno' del medesimo Parte_1
problema: invece di consegnare la vettura a ed accettare comodato gratuito di CP_1
altro mezzo, parte attrice sceglieva di rivolgersi a legale che inviava la richiamata generica diffida - a detta prima diffida ne seguiva una seconda, in data 17 marzo, del tutto inconferente e con la quale si metteva in dubbio la serietà di parte oggi convenuta, anticipando un accertamento tecnico preventivo in realtà mai svolto - con diffida 18 marzo 2021, sul punto specifico del lamentato malfunzionamento, si ribadiva la piena
Pag. 2 di 8 disponibilità di - solo a questo punto il mezzo, il 19 marzo 2021, veniva CP_1
ricoverato per verifiche per essere reso il 6 aprile successive. - il 1° giugno 2021 perveniva, cfr doc. 2, richiesta risarcitoria, accompagnata da una serie di fatture: - fattura carrozzeria n.407 del 19 marzo 2021, per costi di trasporto veicolo;
- Parte_2
fattura differita 1/3/75 Rip Service 882 - fattura differita 1/3/114 Rip Service 4302 - fattura differita 1/3/137 Rip Service 882.
Parte convenuta concludeva in tal senso…Accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza e prescrizione di qualsivoglia diritto di parte ricorrente in ordine alle doglianze espresse nel ricorso introduttivo per il mancato rispetto dei termini decadenziali (8 gg. dalla scoperta dell'asserito vizio) e prescrizionali (1 anno dalla scoperta e comunque 1 anno massimo dalla consegna); accertata e dichiarata per i motivi esposti nel presente atto e nei documenti difensivi richiamati, l'infondatezza della tesi avversaria secondo cui parte resistente si sarebbe resa inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni, alla luce della piena conformità del veicolo ad uso speciale autofunebre oggetto di giudizio alle disposizioni di settore in termini di CP_2
omologazione, circolazione ed utilizzo, oltre che della sua piena funzionalità; accertata e dichiarata la mancata prova dell'effettivo danno asseritamente subito da parte attrice, che ha dapprima richiesto e prodotto, con pec 1 giugno 2021 e, successivamente, con le domande cui si resiste, due differenti ed inconciliabili prospettazioni di danno.
Vero è che la prescrizione della garanzia, stabilita dall'art. 1495, comma 3, c.c. in un anno, è interrotta dalla manifestazione stragiudiziale al venditore della volontà - del compratore - di volerla esercitare, anche se il medesimo riservi ad un momento successivo la scelta tra la tutela alternativa di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.
Ai fini interruttivi, peraltro, non sarebbe necessaria la precisazione del tipo di tutela giudiziaria che il compratore intende richiedere né risulterebbe rilevante che egli riservi ad un momento successivo tale scelta.
In tal senso si è espressa Cass. n. 9630/99 e, ancor prima, si era pronunciata nello stesso senso la n. 2322/77.
Tale orientamento è stato poi ripreso da Cass. n. 18035/10 e da Cass. n. 22903/15.
Pag. 3 di 8 L'interpretazione accolta da tali pronunce postula la distinzione tra la garanzia, intesa quale situazione giuridica autonoma suscettibile di distinti atti interruttivi della prescrizione e le azioni di cui all'art. 1492 c.c..
Tale distinzione sarebbe alla base della sentenza di queste Sezioni unite n. 13294 del
2005, la quale ha affermato che l'impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa venduta non costituisce una nuova obbligazione estintivo satisfattiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c. ai fini dell'esercizio delle azioni di cui al citato art. 1492 c.c., costituendo riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione.
Secondo un diverso orientamento, invece, la facoltà riconosciuta al compratore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ha natura di diritto potestativo a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione.
Si è ritenuto che il termine di prescrizione per l'esercizio di tali azioni possa essere interrotto unicamente attraverso la domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c. i quali si attagliano ai diritti di credito ma non ai diritti potestativi.
Quale espressione di questo orientamento sono richiamate le pronunce della Cass. n.
18477/03, n. 20332/07 e n. 20705/17.
Tale ricostruzione non distingue tra prescrizione della garanzia e prescrizione delle azioni e condurrebbe a ritenere inidoneo ai fini interruttivi l'impegno del venditore di eliminare i vizi e ciò senza indagare se detto atto, in quanto idoneo a interrompere la prescrizione della garanzia impedisca pure la prescrizione delle azioni.
Da quanto riportato si evince, dunque, che la questione centrale concerne previa qualificazione dell'istituto della garanzia per vizi nella compravendita (con esclusione, stante la loro peculiare disciplina, delle fattispecie di compravendita disciplinate dal c.d. codice del consumo), concerne l'individuazione degli atti idonei a interrompere la prescrizione di cui all'art. 1495, comma 3, c.c., ai sensi degli artt. 2943 e segg. c.c., ed in particolare se possa riconoscersi tale effetto anche ad atti diversi dalla proposizione dell'azione giudiziale, e se, ed in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie di cui all'art. 1492, comma 1, c.c. .
Pag. 4 di 8 L'art. 1495, comma 3, c.c. prevede un breve termine di prescrizione disponendo che l'azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna.
Tuttavia, convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, il compratore può sempre far valere la garanzia, purché il vizio sia stato denunciato entro il termine di decadenza e prima che sia decorso un anno dalla consegna.
Agli stessi termini si ritiene soggetta anche l'azione di risarcimento del danno.
Orbene con riferimento a questa problematica che concerne specificamente l'individuazione della natura giuridica di tale forma di responsabilità, si richiama al risolutivo inquadramento operato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 11748/19.
Pur dovendosi risolvere la diversa questione sul riparto dell'onere probatorio tra venditore e compratore con riferimento all'esercizio di siffatta tutela della garanzia per vizi è stata ricondotta ad un tipo di responsabilità contrattuale ma non corrispondente del tutto a quella ordinaria, atteggiandosi come peculiare in virtù della specifica disciplina della vendita per inadempimento che deriva dall'inesatta esecuzione del contratto sul piano dell'efficacia traslativa per effetto delle anomalie che inficiano il bene oggetto dell'alienazione, ovvero che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, e sempre che i vizi siano preesistenti alla conclusione del contratto, tenuto anche conto che - ai sensi dell'art. 1477, comma 1,
c.c. - il bene deve essere consegnato dal venditore nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
E', in altri termini, solo l'inesistenza di tali tipi di vizi che consente di realizzare oltre che il sinallagma genetico anche quello funzionale, puntualizzandosi, però, che la responsabilità relativa alla loro garanzia prescinde da ogni giudizio di colpevolezza basandosi sul dato oggettivo dell'esistenza dei vizi stessi e traducendosi nella conseguente assunzione del rischio, di origine contrattuale, da parte del venditore di esporsi all'esercizio dei due rimedi di cui può avvalersi, a sua scelta, il compratore, al quale è riconosciuto anche il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.
La ratio della previsione di un ristretto termine di prescrizione viene prevalentemente rinvenuta nella esigenza di evitare che il decorso del tempo renda eccessivamente
Pag. 5 di 8 gravoso l'accertamento delle cause dei difetti e di salvaguardare la certezza delle sorti del contratto.
Tuttavia, proprio la brevità di un tale termine ha posto la questione della individuazione degli atti idonei ad interrompere la prescrizione.
La questione come individuata deve essere risolta accedendo all'impostazione e al relativo percorso ermeneutico adottati con la sentenza n. 9630/1999 e poi ripresi dalla sentenza n. 22903/15, con cui si è statuito il principio alla stregua del quale la prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla benché questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione;
nel caso l'ufficialità della interruzione risale al 2021.
Come detto l'art. 1495, comma 3, c.c. l'azione di garanzia per i vizi e la mancanza di qualità dovute si prescrive in un anno dalla consegna.
Questo termine breve (di natura eccezionale - è, perciò, non estensibile al di fuori dei casi previsti - così fissato dal legislatore per garantire la stabilizzazione, in tempi circoscritti, dei rapporti economici riconducibili alle contrattazioni in tema di compravendita), che si collega all'onere della preventiva denuncia il cui assolvimento è prescritto dal comma 1 dell'art. 1495 c.c., concerne la tutela contrattuale del compratore per far valere l'inesatto adempimento per difettosità del bene oggetto della vendita, a prescindere dal rimedio.
Il presupposto di fondo, quindi, consiste nella configurazione di tale responsabilità dell'acquirente come obbligazione derivante ex contractu nei termini come precisati in epigrafe.
È il momento della consegna che individua il dies a quo della decorrenza di tale termine di prescrizione.
Sempre ai sensi dello stesso art. 1495, comma 3, c.c., il compratore può avvalersi della garanzia in esame anche oltre il suddetto termine prescrizionale allorquando sia il venditore ad agire per l'esecuzione del contratto.
In definitiva deve sottolinearsi che, in effetti, non si verte propriamente nell'ipotesi di esercitare un singolo specifico potere ma di far valere il diritto alla garanzia derivante
Pag. 6 di 8 dal contratto, rispetto al quale, perciò, non si frappongono ostacoli decisivi che impediscono l'applicabilità della disciplina generale della prescrizione ivi compresa quella in materia di interruzione e sospensione.
Quando si avvale della garanzia il compratore fa valere l'inadempimento di una precisa obbligazione del venditore (contemplata dall'art. 1476 n. 3) c.c. e, conseguentemente, sul piano generale, deve ammettersi che lo possa fare attraverso una manifestazione di volontà extraprocessuale.
Nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di legge, con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c..
Anche la Cass. n. 16766/19 ha ribadito che "L'art. 1495 c.c., comma 3, ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale (nel caso in esame, con riferimento all'azione risarcitoria) deve ritenersi interrotta, a norma dell'art. 2944
c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia" (cfr. analogamente Cass. n. 6670/09 e n. 27076/23).
Si ritiene che i comportamenti dell'acquirente siano inidonei ad integrare i presupposti di cui all'art. 1492 c.c., comma 3 in quanto "rilevatori di segno contrario all'accettazione dei difetti della res".
Vi è l'esigenza di favorire la circolazione dei beni e di non compromettere a lungo la sicurezza e la rapidità degli scambi commerciali, oltre che con la difficoltà della prova per il venditore una volta che sia trascorso un certo tempo dalla consegna della merce.
Il termine, come sottolinea l'inciso "in ogni caso", contenuto nel 3° comma dell'art. 1495 c.c., decorre comunque dalla consegna del bene compravenduto, cioè indipendentemente dal fatto che i vizi siano stati scoperti e tempestivamente denunciati o meno.
Pag. 7 di 8 Dunque, non assume rilevanza neppure la distinzione tra vizi apparenti ed occulti, essendo essa presa in considerazione solo ai fini della tempestività della denuncia, non già anche per la decorrenza del termine della prescrizione.
Tale termine, inoltre, riguarda tutte le azioni spettanti al compratore, per vizi o per mancanza di qualità della cosa venduta e, quindi, concerne anche l'azione generale di risarcimento del danno (cfr. Cass. 8169/91 e n.11037/17).
Parte attorea non ha neppure dedotto che vi sia stato un riconoscimento, espresso o anche solo implicito, del diritto alla garanzia.
Legittima, quindi, la sollevata eccezione di decadenza/prescrizione dell'azione.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea per i motivi di cui in epigrafe;
condanna parte attorea a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € di cui € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 27/03/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2370/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
Parte_1
C.F. , con l'avv. SARA ARDUINI
[...] P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. , con l'Avv. PONCINA Controparte_1 P.IVA_2
ALBERTO
CONVENUTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit..
In via preliminare si osserva che la società acquirente, anche per effetto dei contrasti valutativi che avevano riguardato l'eziologia delle caratteristiche negative che afferivano al veicolo de quo aveva avuto una completa ed effettiva cognizione dei vizi in concreto incidenti sulla qualità e sull'idoneità del prodotto alla specifica funzione cui era preposto nel corso del tempo, in ragione dei tempi e degli accertamenti compiuti.
Si condivide la pacifica giurisprudenza, alla stregua della quale, in tema di compravendita, il termine di decadenza dalla garanzia per vizi occulti decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato, non essendo sufficiente il semplice sospetto (cfr. anche
Cass. n. 5732/2011).
Ed è importante puntualizzare come sia anche stato condivisibilmente affermato il principio secondo cui il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 c.c., pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la piena cognizione sul piano oggettivo dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga in via graduale ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui sia effettivamente e compiutamente emersa la relativa scoperta (v. Cass. n. 1458/94 e Cass. n. 12011/97).
Narrava parte convenuta quanto segue - il veicolo veniva immatricolato nel dicembre
2019 - controparte produce documento 3, consistente in un “foglio lavoro del 4 CP_1
dicembre 2020”; detto foglio di lavoro, indicato dalla stessa controparte come coevo alla denuncia di accaduto, segue di quasi un anno la consegna del mezzo - detto foglio evidenzia la soluzione che era stata prospettata e che ” non ha ritenuto di Parte_1
seguire in quanto, a suo dire, il mezzo aveva poi ripreso a funzionare correttamente,…ciò smentisce l'assunto per cui il problema sarebbe stato
“immediatamente” segnalato e preso in carico da e che si sarebbe manifestato CP_1
“dopo un breve periodo di utilizzo” - il veicolo venduto a manifestava dopo Parte_1
un anno dalla consegna una riferita, ma non riscontrata, problematica di anomalo spegnimento - il veicolo veniva ricoverato presso officina terza rispetto a - sul CP_1
veicolo non veniva svolto il suggerito intervento di sostituzione del motorino di avviamento perché la cliente riferiva il problema essere stato risolto già a gennaio 2021
- nuovamente, il 5 marzo 2021 ” segnalava il 'ritorno' del medesimo Parte_1
problema: invece di consegnare la vettura a ed accettare comodato gratuito di CP_1
altro mezzo, parte attrice sceglieva di rivolgersi a legale che inviava la richiamata generica diffida - a detta prima diffida ne seguiva una seconda, in data 17 marzo, del tutto inconferente e con la quale si metteva in dubbio la serietà di parte oggi convenuta, anticipando un accertamento tecnico preventivo in realtà mai svolto - con diffida 18 marzo 2021, sul punto specifico del lamentato malfunzionamento, si ribadiva la piena
Pag. 2 di 8 disponibilità di - solo a questo punto il mezzo, il 19 marzo 2021, veniva CP_1
ricoverato per verifiche per essere reso il 6 aprile successive. - il 1° giugno 2021 perveniva, cfr doc. 2, richiesta risarcitoria, accompagnata da una serie di fatture: - fattura carrozzeria n.407 del 19 marzo 2021, per costi di trasporto veicolo;
- Parte_2
fattura differita 1/3/75 Rip Service 882 - fattura differita 1/3/114 Rip Service 4302 - fattura differita 1/3/137 Rip Service 882.
Parte convenuta concludeva in tal senso…Accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza e prescrizione di qualsivoglia diritto di parte ricorrente in ordine alle doglianze espresse nel ricorso introduttivo per il mancato rispetto dei termini decadenziali (8 gg. dalla scoperta dell'asserito vizio) e prescrizionali (1 anno dalla scoperta e comunque 1 anno massimo dalla consegna); accertata e dichiarata per i motivi esposti nel presente atto e nei documenti difensivi richiamati, l'infondatezza della tesi avversaria secondo cui parte resistente si sarebbe resa inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni, alla luce della piena conformità del veicolo ad uso speciale autofunebre oggetto di giudizio alle disposizioni di settore in termini di CP_2
omologazione, circolazione ed utilizzo, oltre che della sua piena funzionalità; accertata e dichiarata la mancata prova dell'effettivo danno asseritamente subito da parte attrice, che ha dapprima richiesto e prodotto, con pec 1 giugno 2021 e, successivamente, con le domande cui si resiste, due differenti ed inconciliabili prospettazioni di danno.
Vero è che la prescrizione della garanzia, stabilita dall'art. 1495, comma 3, c.c. in un anno, è interrotta dalla manifestazione stragiudiziale al venditore della volontà - del compratore - di volerla esercitare, anche se il medesimo riservi ad un momento successivo la scelta tra la tutela alternativa di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.
Ai fini interruttivi, peraltro, non sarebbe necessaria la precisazione del tipo di tutela giudiziaria che il compratore intende richiedere né risulterebbe rilevante che egli riservi ad un momento successivo tale scelta.
In tal senso si è espressa Cass. n. 9630/99 e, ancor prima, si era pronunciata nello stesso senso la n. 2322/77.
Tale orientamento è stato poi ripreso da Cass. n. 18035/10 e da Cass. n. 22903/15.
Pag. 3 di 8 L'interpretazione accolta da tali pronunce postula la distinzione tra la garanzia, intesa quale situazione giuridica autonoma suscettibile di distinti atti interruttivi della prescrizione e le azioni di cui all'art. 1492 c.c..
Tale distinzione sarebbe alla base della sentenza di queste Sezioni unite n. 13294 del
2005, la quale ha affermato che l'impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa venduta non costituisce una nuova obbligazione estintivo satisfattiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c. ai fini dell'esercizio delle azioni di cui al citato art. 1492 c.c., costituendo riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione.
Secondo un diverso orientamento, invece, la facoltà riconosciuta al compratore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ha natura di diritto potestativo a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione.
Si è ritenuto che il termine di prescrizione per l'esercizio di tali azioni possa essere interrotto unicamente attraverso la domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c. i quali si attagliano ai diritti di credito ma non ai diritti potestativi.
Quale espressione di questo orientamento sono richiamate le pronunce della Cass. n.
18477/03, n. 20332/07 e n. 20705/17.
Tale ricostruzione non distingue tra prescrizione della garanzia e prescrizione delle azioni e condurrebbe a ritenere inidoneo ai fini interruttivi l'impegno del venditore di eliminare i vizi e ciò senza indagare se detto atto, in quanto idoneo a interrompere la prescrizione della garanzia impedisca pure la prescrizione delle azioni.
Da quanto riportato si evince, dunque, che la questione centrale concerne previa qualificazione dell'istituto della garanzia per vizi nella compravendita (con esclusione, stante la loro peculiare disciplina, delle fattispecie di compravendita disciplinate dal c.d. codice del consumo), concerne l'individuazione degli atti idonei a interrompere la prescrizione di cui all'art. 1495, comma 3, c.c., ai sensi degli artt. 2943 e segg. c.c., ed in particolare se possa riconoscersi tale effetto anche ad atti diversi dalla proposizione dell'azione giudiziale, e se, ed in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie di cui all'art. 1492, comma 1, c.c. .
Pag. 4 di 8 L'art. 1495, comma 3, c.c. prevede un breve termine di prescrizione disponendo che l'azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna.
Tuttavia, convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, il compratore può sempre far valere la garanzia, purché il vizio sia stato denunciato entro il termine di decadenza e prima che sia decorso un anno dalla consegna.
Agli stessi termini si ritiene soggetta anche l'azione di risarcimento del danno.
Orbene con riferimento a questa problematica che concerne specificamente l'individuazione della natura giuridica di tale forma di responsabilità, si richiama al risolutivo inquadramento operato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 11748/19.
Pur dovendosi risolvere la diversa questione sul riparto dell'onere probatorio tra venditore e compratore con riferimento all'esercizio di siffatta tutela della garanzia per vizi è stata ricondotta ad un tipo di responsabilità contrattuale ma non corrispondente del tutto a quella ordinaria, atteggiandosi come peculiare in virtù della specifica disciplina della vendita per inadempimento che deriva dall'inesatta esecuzione del contratto sul piano dell'efficacia traslativa per effetto delle anomalie che inficiano il bene oggetto dell'alienazione, ovvero che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, e sempre che i vizi siano preesistenti alla conclusione del contratto, tenuto anche conto che - ai sensi dell'art. 1477, comma 1,
c.c. - il bene deve essere consegnato dal venditore nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
E', in altri termini, solo l'inesistenza di tali tipi di vizi che consente di realizzare oltre che il sinallagma genetico anche quello funzionale, puntualizzandosi, però, che la responsabilità relativa alla loro garanzia prescinde da ogni giudizio di colpevolezza basandosi sul dato oggettivo dell'esistenza dei vizi stessi e traducendosi nella conseguente assunzione del rischio, di origine contrattuale, da parte del venditore di esporsi all'esercizio dei due rimedi di cui può avvalersi, a sua scelta, il compratore, al quale è riconosciuto anche il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.
La ratio della previsione di un ristretto termine di prescrizione viene prevalentemente rinvenuta nella esigenza di evitare che il decorso del tempo renda eccessivamente
Pag. 5 di 8 gravoso l'accertamento delle cause dei difetti e di salvaguardare la certezza delle sorti del contratto.
Tuttavia, proprio la brevità di un tale termine ha posto la questione della individuazione degli atti idonei ad interrompere la prescrizione.
La questione come individuata deve essere risolta accedendo all'impostazione e al relativo percorso ermeneutico adottati con la sentenza n. 9630/1999 e poi ripresi dalla sentenza n. 22903/15, con cui si è statuito il principio alla stregua del quale la prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla benché questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione;
nel caso l'ufficialità della interruzione risale al 2021.
Come detto l'art. 1495, comma 3, c.c. l'azione di garanzia per i vizi e la mancanza di qualità dovute si prescrive in un anno dalla consegna.
Questo termine breve (di natura eccezionale - è, perciò, non estensibile al di fuori dei casi previsti - così fissato dal legislatore per garantire la stabilizzazione, in tempi circoscritti, dei rapporti economici riconducibili alle contrattazioni in tema di compravendita), che si collega all'onere della preventiva denuncia il cui assolvimento è prescritto dal comma 1 dell'art. 1495 c.c., concerne la tutela contrattuale del compratore per far valere l'inesatto adempimento per difettosità del bene oggetto della vendita, a prescindere dal rimedio.
Il presupposto di fondo, quindi, consiste nella configurazione di tale responsabilità dell'acquirente come obbligazione derivante ex contractu nei termini come precisati in epigrafe.
È il momento della consegna che individua il dies a quo della decorrenza di tale termine di prescrizione.
Sempre ai sensi dello stesso art. 1495, comma 3, c.c., il compratore può avvalersi della garanzia in esame anche oltre il suddetto termine prescrizionale allorquando sia il venditore ad agire per l'esecuzione del contratto.
In definitiva deve sottolinearsi che, in effetti, non si verte propriamente nell'ipotesi di esercitare un singolo specifico potere ma di far valere il diritto alla garanzia derivante
Pag. 6 di 8 dal contratto, rispetto al quale, perciò, non si frappongono ostacoli decisivi che impediscono l'applicabilità della disciplina generale della prescrizione ivi compresa quella in materia di interruzione e sospensione.
Quando si avvale della garanzia il compratore fa valere l'inadempimento di una precisa obbligazione del venditore (contemplata dall'art. 1476 n. 3) c.c. e, conseguentemente, sul piano generale, deve ammettersi che lo possa fare attraverso una manifestazione di volontà extraprocessuale.
Nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di legge, con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c..
Anche la Cass. n. 16766/19 ha ribadito che "L'art. 1495 c.c., comma 3, ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale (nel caso in esame, con riferimento all'azione risarcitoria) deve ritenersi interrotta, a norma dell'art. 2944
c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia" (cfr. analogamente Cass. n. 6670/09 e n. 27076/23).
Si ritiene che i comportamenti dell'acquirente siano inidonei ad integrare i presupposti di cui all'art. 1492 c.c., comma 3 in quanto "rilevatori di segno contrario all'accettazione dei difetti della res".
Vi è l'esigenza di favorire la circolazione dei beni e di non compromettere a lungo la sicurezza e la rapidità degli scambi commerciali, oltre che con la difficoltà della prova per il venditore una volta che sia trascorso un certo tempo dalla consegna della merce.
Il termine, come sottolinea l'inciso "in ogni caso", contenuto nel 3° comma dell'art. 1495 c.c., decorre comunque dalla consegna del bene compravenduto, cioè indipendentemente dal fatto che i vizi siano stati scoperti e tempestivamente denunciati o meno.
Pag. 7 di 8 Dunque, non assume rilevanza neppure la distinzione tra vizi apparenti ed occulti, essendo essa presa in considerazione solo ai fini della tempestività della denuncia, non già anche per la decorrenza del termine della prescrizione.
Tale termine, inoltre, riguarda tutte le azioni spettanti al compratore, per vizi o per mancanza di qualità della cosa venduta e, quindi, concerne anche l'azione generale di risarcimento del danno (cfr. Cass. 8169/91 e n.11037/17).
Parte attorea non ha neppure dedotto che vi sia stato un riconoscimento, espresso o anche solo implicito, del diritto alla garanzia.
Legittima, quindi, la sollevata eccezione di decadenza/prescrizione dell'azione.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea per i motivi di cui in epigrafe;
condanna parte attorea a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € di cui € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 27/03/2025
Il Giudice
F. Monaco
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