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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/10/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 208/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 208/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CI AL
ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra
[...]
ha rappresentato di aver inoltrato domanda amministrativa di pensione di Pt_1
vecchiaia anticipata in data 20.3.2024, rigettata dall' per carenza del requisito CP_1
sanitario; esperito infruttuosamente anche il ricorso innanzi al Comitato Provinciale, chiedeva pertanto al Tribunale del Lavoro di Tivoli che venissero accertate a proprio favore le condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 comma
8 D. Lgs. n. 503/92.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
Il giudice riteneva opportuno nominare un consulente tecnico d'ufficio, Dott.
[...]
, onde accertare a favore della ricorrente la sussistenza delle condizioni Per_1
sanitarie per godere della pensione in questione.
Sulle conclusioni indicate la causa viene così decisa con sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Preliminarmente giova rilevare che l'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, al comma 1, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma
8 del medesimo articolo ne ha escluso l'applicazione per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Costoro quindi non hanno diritto ad un trattamento diverso dalla pensione di vecchiaia, ma a tale beneficio a condizioni più favorevoli, cioè quelle che erano previste dalla legge precedente (art. 9 r.d.l. n. 636/1939).
Inoltre, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 61° anno di età per gli uomini e il 56° per le donne, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 d.lgs. n. 503/1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992). Con specifico riferimento a detti requisiti ad avviso della Suprema Corte, proprio la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore con la disposizione di cui al comma
8 dell'art. 1 D. Lgs. n. 503/92 (invalidi in misura non inferiore al 80%) e la mancanza di qualsiasi altra specificazione depongono per l'ampiezza massima del contenuto normativo e per l'opzione interpretativa favorevole all'accoglimento della nozione d'invalidità civile (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 15-04-2013, n. 9081; Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent del 13-09-2003, n. 13495): “Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione d'invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato d'invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
Pertanto, la percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM
05/02/1992 che si usano per l'Invalidità Civile (facendo riferimento, cioè, ai parametri della “capacità lavorativa generica”) e non l'invalidità accertata secondo i parametri della L. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario o della pensione ordinaria d'invalidità
(facendo riferimento ai parametri della “capacità di lavoro” e “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”). Ebbene, nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dal d.lgs n. 503/91 non risultano soddisfatti.
Ed invero il Dott. dopo aver sottoposto a visita la perizianda ed esaminata la Per_1
documentazione sanitaria agli atti, ha riscontrato che per le accertate patologie
(Spondiloartrosi della colonna lombare. Osteoporosi. Valgismo bilaterale con degenerazioni artrosiche dei piedi. Spina calcaneare, Sindrome del tunnel carpale,
Tendinopatia della spalla sinistra. Inoltre, riferisce essere allergica agli acari e al lattice.
Depressione maggiore in trattamento farmacologico) la stessa fosse da considerarsi soggetto invalido in misura del 55% e, come tale, non in possesso dei requisiti sanitari utili ai fini della pensione anticipata, né attualmente né alla data di presentazione della domanda amministrativa.
In maniera condivisibile poiché esente da vizi logici, il consulente ha precisato quanto segue: “Per quel che attiene alla patologia psichaitrica, attualmente la donna risulta affetta da una depressione maggiore in trattamento farmacologico con venlafaxina e valeans, di cui però non disponiamo una completa storia clinica se non un unico certificato di visita psichiatrica neppure corredato da test psicodiagnostici. Pertanto, ritengo che detta infermità possa essere valutata nella misura complessiva del 46%, in analogia con la voce n. 2206 della tabella di legge (Sindrome depressiva endoreattiva
Grave: 30- 40%) e 300.02 delle Linee guida per l'accertamento degli stati CP_1
invalidanti (Disturbo d'ansia generalizzato: 10%). Per quel che attiene poi alla patologia osteo-articolare, la donna presenta una compromissione della funzionalità del rachide, essendo questo interessato da una protrusione discale L4-L5 con lieve impronta sul sacco durale e bulging discale L5-S1. Tale infermità, pertanto, può trovare ad avviso del sottoscritto equa valutazione nella misura complessivamente pari al 15% alla luce della voce delle Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti n. CP_1
724.8 (limitazione di 2/3 dei movimenti del rachide lombare in presenza o meno di interessamento radicolare documentato: 11-20%), stante la patologia discale documentata. Relativamente al documentato valgismo dell'alluce bilaterale, alla spina calcaneare a sinistra, alla tendinopatia della cuffia dei rotatori sinistra e alla sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado lieve, comportando un grado di invalidità certamente inferiore al 10% e non trattandosi di menomazioni concorrenti, non vengono considerate nella valutazione complessiva, ai densi dell'articolo 5 del D.lgs n
509 del 23 Novembre 1988. Si tratta, in buona sostanza, di un quadro morboso che configura a mio avviso una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55%, sia che si proceda ad una valutazione globale dello stesso e sia ove si proceda ad una valutazione delle singole entità morbose che lo compongono, alla luce delle indicazioni tabellari e tenuto conto delle eventuali correlazioni delle diverse patologie in rapporto di reciproco concorso disfunzionale ed invalidante o di semplice coesistenza.”
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario – ribadite anche a seguito delle osservazioni mosse dal consulente di parte – possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto puntualmente motivate ed esenti da vizi logici.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione dell' , a cui tuttavia CP_1
possono essere imputate le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di cui agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite;
- spese di consulenza a carico definitivamente dell' . CP_1
Tivoli, il 22.10.2025
Il giudice TA OT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 208/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CI AL
ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra
[...]
ha rappresentato di aver inoltrato domanda amministrativa di pensione di Pt_1
vecchiaia anticipata in data 20.3.2024, rigettata dall' per carenza del requisito CP_1
sanitario; esperito infruttuosamente anche il ricorso innanzi al Comitato Provinciale, chiedeva pertanto al Tribunale del Lavoro di Tivoli che venissero accertate a proprio favore le condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 comma
8 D. Lgs. n. 503/92.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
Il giudice riteneva opportuno nominare un consulente tecnico d'ufficio, Dott.
[...]
, onde accertare a favore della ricorrente la sussistenza delle condizioni Per_1
sanitarie per godere della pensione in questione.
Sulle conclusioni indicate la causa viene così decisa con sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Preliminarmente giova rilevare che l'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, al comma 1, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma
8 del medesimo articolo ne ha escluso l'applicazione per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Costoro quindi non hanno diritto ad un trattamento diverso dalla pensione di vecchiaia, ma a tale beneficio a condizioni più favorevoli, cioè quelle che erano previste dalla legge precedente (art. 9 r.d.l. n. 636/1939).
Inoltre, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 61° anno di età per gli uomini e il 56° per le donne, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 d.lgs. n. 503/1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992). Con specifico riferimento a detti requisiti ad avviso della Suprema Corte, proprio la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore con la disposizione di cui al comma
8 dell'art. 1 D. Lgs. n. 503/92 (invalidi in misura non inferiore al 80%) e la mancanza di qualsiasi altra specificazione depongono per l'ampiezza massima del contenuto normativo e per l'opzione interpretativa favorevole all'accoglimento della nozione d'invalidità civile (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 15-04-2013, n. 9081; Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent del 13-09-2003, n. 13495): “Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione d'invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato d'invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
Pertanto, la percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM
05/02/1992 che si usano per l'Invalidità Civile (facendo riferimento, cioè, ai parametri della “capacità lavorativa generica”) e non l'invalidità accertata secondo i parametri della L. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario o della pensione ordinaria d'invalidità
(facendo riferimento ai parametri della “capacità di lavoro” e “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”). Ebbene, nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dal d.lgs n. 503/91 non risultano soddisfatti.
Ed invero il Dott. dopo aver sottoposto a visita la perizianda ed esaminata la Per_1
documentazione sanitaria agli atti, ha riscontrato che per le accertate patologie
(Spondiloartrosi della colonna lombare. Osteoporosi. Valgismo bilaterale con degenerazioni artrosiche dei piedi. Spina calcaneare, Sindrome del tunnel carpale,
Tendinopatia della spalla sinistra. Inoltre, riferisce essere allergica agli acari e al lattice.
Depressione maggiore in trattamento farmacologico) la stessa fosse da considerarsi soggetto invalido in misura del 55% e, come tale, non in possesso dei requisiti sanitari utili ai fini della pensione anticipata, né attualmente né alla data di presentazione della domanda amministrativa.
In maniera condivisibile poiché esente da vizi logici, il consulente ha precisato quanto segue: “Per quel che attiene alla patologia psichaitrica, attualmente la donna risulta affetta da una depressione maggiore in trattamento farmacologico con venlafaxina e valeans, di cui però non disponiamo una completa storia clinica se non un unico certificato di visita psichiatrica neppure corredato da test psicodiagnostici. Pertanto, ritengo che detta infermità possa essere valutata nella misura complessiva del 46%, in analogia con la voce n. 2206 della tabella di legge (Sindrome depressiva endoreattiva
Grave: 30- 40%) e 300.02 delle Linee guida per l'accertamento degli stati CP_1
invalidanti (Disturbo d'ansia generalizzato: 10%). Per quel che attiene poi alla patologia osteo-articolare, la donna presenta una compromissione della funzionalità del rachide, essendo questo interessato da una protrusione discale L4-L5 con lieve impronta sul sacco durale e bulging discale L5-S1. Tale infermità, pertanto, può trovare ad avviso del sottoscritto equa valutazione nella misura complessivamente pari al 15% alla luce della voce delle Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti n. CP_1
724.8 (limitazione di 2/3 dei movimenti del rachide lombare in presenza o meno di interessamento radicolare documentato: 11-20%), stante la patologia discale documentata. Relativamente al documentato valgismo dell'alluce bilaterale, alla spina calcaneare a sinistra, alla tendinopatia della cuffia dei rotatori sinistra e alla sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado lieve, comportando un grado di invalidità certamente inferiore al 10% e non trattandosi di menomazioni concorrenti, non vengono considerate nella valutazione complessiva, ai densi dell'articolo 5 del D.lgs n
509 del 23 Novembre 1988. Si tratta, in buona sostanza, di un quadro morboso che configura a mio avviso una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55%, sia che si proceda ad una valutazione globale dello stesso e sia ove si proceda ad una valutazione delle singole entità morbose che lo compongono, alla luce delle indicazioni tabellari e tenuto conto delle eventuali correlazioni delle diverse patologie in rapporto di reciproco concorso disfunzionale ed invalidante o di semplice coesistenza.”
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario – ribadite anche a seguito delle osservazioni mosse dal consulente di parte – possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto puntualmente motivate ed esenti da vizi logici.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione dell' , a cui tuttavia CP_1
possono essere imputate le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di cui agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite;
- spese di consulenza a carico definitivamente dell' . CP_1
Tivoli, il 22.10.2025
Il giudice TA OT