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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1173/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4784/2022 depositato il 20/09/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720199004389428000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160026743150000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170013313529000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170027376139000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, recante R.G. n.1320/2019 il sig. Resistente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in opposizione all'intimazione di pagamento n. 05720199004389428/000, notificata il 30.09.2019, riferita alle cartelle di pagamento nn. 05720160026743150000, 05720170013313529000, 05720170027376139000.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica delle cartelle esattoriali nn. 05720160026743150000 e n. 05720170013313529000 contenute nell'intimazione impugnata, nonché l'intervenuto pagamento della tassa relativa alla cartella
05720170027376139000.
Concludeva quindi per la dichiarazione di prescrizione e la non debenza delle somme richieste. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva attraverso un procuratore, inserito nell'elenco di avvocati fiduciari, ritenendo infondate e illegittime le doglianze circa la notifica e la validità delle cartelle inserite nell'intimazione impugnata. quindi, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze.
Con sentenza n.1320/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, ha accolto il ricorso, dichiarando l'irritualità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso il procuratore, nonché la irregolarità e quindi inefficacia della notifica delle cartelle nn. 05720160026743150000 e n.
05720170013313529000, e la cessata materia del contendere della cartella 05720170027376139000 per avvenuto pagamento, quindi ha compensato le spese di causa.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i motivi meglio indicati in atti;
l'appellato non si è costituito nonostante la rituale notifica dell'appello documentata in atti.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello è fondato solo quanto all'ammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione attraverso avvocati del libero foro.
Invero, si rileva che la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, risulta facoltativa, e non obbligatoria, rispetto al patrocinio degli avvocati del libero foro.
In assenza di convenzione tra l'AdER e l'Avvocatura erariale, è ammesso il patrocinio degli avvocati del libero foro, senza bisogno di allegazioni o produzioni specifiche. L'art. 4novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recita: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio». Chiarisce, pertanto, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale. Laddove, invece, i giudizi riguardino materie ad essa non attribuite, l'Agenzia delle EntrateRiscossione può stare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo della relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.
La censura sul punto è, pertanto, fondata e, come tale deve essere accolta.
L'atto di impugnazione, per altro verso, risulta infondato per quanto attiene l'estinzione del diritto di credito fatto valere, per intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'anno 2013 e 2014. Si evidenzia infatti come il credito oggetto dell'intimazione di pagamento è comunque ad oggi estinto poiché è abbondantemente spirato il termine prescrizionale previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.). Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. In tema di bollo auto, entrando nello specifico, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l.
953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione. La scadenza del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia.
Ebbene, nel caso di specie le tasse automobilistiche richieste al Resistente_1 risalgono rispettivamente a ben 6 e 5 anni prima rispetto alla notificazione della pretesa (tasse di competenza 2013 e 2014, notifica solo in data 30.09.2019). Cionondimeno, dalla lettura dell'impugnata intimazione di pagamento emerge come, secondo l'ente impositore, le cartella sarebbero state notificate rispettivamente in data 06/02/2017 e in data 01/06/2018, in entrambe i casi dopo oltre 3 anni;
non risultano validi atti interruttivi e l'argomentazione della sentenza di primo grado circa la rilevanza della data di consegna dei ruoli ( entro il triennio ) è errata, come confermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 23261 del 2020-rv. 659303-01, laddove si legge che “ In tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore;
peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova”.
L'atto di impugnazione risulta, altresì, infondato in ordine alla contestata estinzione del credito per avvenuto pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2015. In particolare, per quanto concerne la cartella esattoriale n. 05720170027376139000, si deve evidenziare come il credito ad essa sotteso per il mancato pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2015 si sia definitivamente estinto per intervenuto pagamento della somma di euro 235,12 in essa riportata, così come risulta in via documentale dalla ricevuta di pagamento in atti allegata.
In considerazione e nei limiti di quanto sopra esposto, la Corte accoglie l'appello solo in ordine alla censura relativa all'ammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso avvocati del libero foro. Lo rigetta per il resto. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello quanto al motivo in rito;
lo rigetta nel merito. Nulla per le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4784/2022 depositato il 20/09/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 08/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720199004389428000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160026743150000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170013313529000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170027376139000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, recante R.G. n.1320/2019 il sig. Resistente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in opposizione all'intimazione di pagamento n. 05720199004389428/000, notificata il 30.09.2019, riferita alle cartelle di pagamento nn. 05720160026743150000, 05720170013313529000, 05720170027376139000.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica delle cartelle esattoriali nn. 05720160026743150000 e n. 05720170013313529000 contenute nell'intimazione impugnata, nonché l'intervenuto pagamento della tassa relativa alla cartella
05720170027376139000.
Concludeva quindi per la dichiarazione di prescrizione e la non debenza delle somme richieste. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva attraverso un procuratore, inserito nell'elenco di avvocati fiduciari, ritenendo infondate e illegittime le doglianze circa la notifica e la validità delle cartelle inserite nell'intimazione impugnata. quindi, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze.
Con sentenza n.1320/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, ha accolto il ricorso, dichiarando l'irritualità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso il procuratore, nonché la irregolarità e quindi inefficacia della notifica delle cartelle nn. 05720160026743150000 e n.
05720170013313529000, e la cessata materia del contendere della cartella 05720170027376139000 per avvenuto pagamento, quindi ha compensato le spese di causa.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i motivi meglio indicati in atti;
l'appellato non si è costituito nonostante la rituale notifica dell'appello documentata in atti.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello è fondato solo quanto all'ammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione attraverso avvocati del libero foro.
Invero, si rileva che la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, risulta facoltativa, e non obbligatoria, rispetto al patrocinio degli avvocati del libero foro.
In assenza di convenzione tra l'AdER e l'Avvocatura erariale, è ammesso il patrocinio degli avvocati del libero foro, senza bisogno di allegazioni o produzioni specifiche. L'art. 4novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recita: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio». Chiarisce, pertanto, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale. Laddove, invece, i giudizi riguardino materie ad essa non attribuite, l'Agenzia delle EntrateRiscossione può stare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo della relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.
La censura sul punto è, pertanto, fondata e, come tale deve essere accolta.
L'atto di impugnazione, per altro verso, risulta infondato per quanto attiene l'estinzione del diritto di credito fatto valere, per intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'anno 2013 e 2014. Si evidenzia infatti come il credito oggetto dell'intimazione di pagamento è comunque ad oggi estinto poiché è abbondantemente spirato il termine prescrizionale previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.). Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. In tema di bollo auto, entrando nello specifico, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l.
953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione. La scadenza del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia.
Ebbene, nel caso di specie le tasse automobilistiche richieste al Resistente_1 risalgono rispettivamente a ben 6 e 5 anni prima rispetto alla notificazione della pretesa (tasse di competenza 2013 e 2014, notifica solo in data 30.09.2019). Cionondimeno, dalla lettura dell'impugnata intimazione di pagamento emerge come, secondo l'ente impositore, le cartella sarebbero state notificate rispettivamente in data 06/02/2017 e in data 01/06/2018, in entrambe i casi dopo oltre 3 anni;
non risultano validi atti interruttivi e l'argomentazione della sentenza di primo grado circa la rilevanza della data di consegna dei ruoli ( entro il triennio ) è errata, come confermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 23261 del 2020-rv. 659303-01, laddove si legge che “ In tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore;
peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova”.
L'atto di impugnazione risulta, altresì, infondato in ordine alla contestata estinzione del credito per avvenuto pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2015. In particolare, per quanto concerne la cartella esattoriale n. 05720170027376139000, si deve evidenziare come il credito ad essa sotteso per il mancato pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2015 si sia definitivamente estinto per intervenuto pagamento della somma di euro 235,12 in essa riportata, così come risulta in via documentale dalla ricevuta di pagamento in atti allegata.
In considerazione e nei limiti di quanto sopra esposto, la Corte accoglie l'appello solo in ordine alla censura relativa all'ammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso avvocati del libero foro. Lo rigetta per il resto. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello quanto al motivo in rito;
lo rigetta nel merito. Nulla per le spese.