Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1173
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, nonostante le tasse automobilistiche risalgano a 6 e 5 anni prima della notifica dell'intimazione, l'Agenzia delle Entrate Riscossione sostiene che le cartelle siano state notificate in data anteriore alla scadenza del termine triennale. Tuttavia, la Corte ha confermato l'orientamento della Cassazione secondo cui l'iscrizione a ruolo non interrompe la prescrizione e l'ufficio deve fornire prova di tale interruzione.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia fornito prova della notifica delle cartelle in data anteriore alla scadenza del termine triennale.

  • Accolto
    Avvenuto pagamento della tassa automobilistica

    La Corte ha riscontrato l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica relativa alla cartella n. 05720170027376139000, confermando la cessata materia del contendere per tale parte.

  • Accolto
    Irregolarità della costituzione in giudizio

    La Corte ha accolto l'appello su questo punto, ritenendo che la rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione tramite avvocati del libero foro sia ammessa, anche in assenza di convenzione con l'Avvocatura dello Stato, quando le controversie non vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1173
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1173
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo