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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. VI CO Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa OS D'IC Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 85/2021 – giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 24639/2020 emessa dalla Corte di Cassazione il 2/7/2020 e depositata il 5/11/2020
TRA
in qualità di erede di rappresentata e difesa Parte_1 Per_1
dall'avv. Gaetano Falciani, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Sarno (SA) via S. Valentino n. 6 – Appellante in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
E
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gregorio Metropoli, CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Castel San
Giorgio via Mons.C. Fimiani n. 19 – Appellata in riassunzione ex art. 392 c.p.c. – in qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Per_1
rappresentate e difese dall'avv. Eugenio Catapano, elettivamente domiciliate
[...]
presso lo studio del predetto difensore in Pagani via Cesarano n. 141 – Appellate in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e Appellanti incidentali
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 1/4/2010 – premesso: a) che CP_1
in forza dell'atto di divisione del 4/4/2002 per Notaio era Persona_2
proprietaria, fra l'altro, del cespite situato in S. Egidio del Monte Albino riportato in catasto al foglio 4 particella 1030 sub 3, 4, 5, 6; b) che sulla base del medesimo atto pubblico di divisione la sorella era proprietaria, fra l'altro, del Per_1
cespite riportato in catasto al foglio 4 particella 1030 sub 2 ; c) che i beni contraddistinti dalle suindicate particelle erano ricompresi in unico stabile fatiscente sicché nell'anno 2006 le MA , dopo avere presentato un'unica Per_1
D.I.A., demolirono e ricostruirono il fabbricato con sagoma e collocazione diverse da quelle originarie;
d) che a seguito dei suindicati lavori verificava CP_1
che a era stata attribuita una superficie coperta di mq. 17,14 spettante, Per_1
invece, a che, a sua volta, aveva occupato un'area di proprietà della CP_1
sorella dell'estensione mq. 57,00; e) che, come emergeva dall'espletata consulenza tecnica di parte, aveva subito un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 CP_1
c.c. tenuto conto del valore della superficie coperta di mq 17,14 pari ad euro
24.300,00 e del valore dell'area di mq. 57,00 pari, invece, ad euro 8.550,00 – tanto premesso ha convenuto in giudizio ed ha concluso affinché l'adito Per_1
Tribunale: 1) “ in via principale accertasse le differenze volumetriche esistenti in
rapporto alle effettive quote di proprietà, e dell'attrice e della convenuta, e per l'effetto, quantificati i rispettivi valori come da C.T.P., tra superficie coperta
maggiore utilizzata dalla convenuta mq. 17,14 per un valore di euro 24.300,00 e
superficie occupata dall'attrice pari a mq. 57 per un valore di mercato di euro
8.5500,00, condannasse la convenuta a corrispondere la somma di Per_1
euro 15.750,00 quale differenza, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e
subendi, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; b) in via gradata condannasse la convenuta al pagamento del suindicato importo di euro 15.750,00 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., “oltre al ristoro di tutti i danni successivi subiti” con interessi e rivalutazione monetaria;
c) condannasse la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario dell'attrice.
1.1. costituitasi in giudizio, ha contestato la pretesa azionata dalla parte Per_1
attrice, sostenendo che la superficie coperta di mq. 17,14 indicata nell'atto introduttivo del giudizio era di sua proprietà; nel contempo ha articolato domanda riconvenzionale, prospettando che l'immobile di proprietà della sorella insisteva su di un'area di mq. 90 di sua proprietà e chiedendo per tale ragione la condanna dell'attrice al pagamento del “giusto indennizzo”.
La convenuta ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda formulata dalla parte attrice e per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale con conseguente condanna di al pagamento in favore di della CP_1 Per_1
somma di euro 30.000,00 ovvero della diversa somma di accertarsi in corso di giudizio e con vittoria delle spese processuali ad attribuirsi al difensore antistatario della convenuta.
1.2 Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 1011/2014 depositata il
12/6/2014, valorizzando gli esiti dell'espletata C.T.U., ha condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 12.690,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese processuali. In particolare il Giudice a quo ha posto in risalto che l'esperto di ufficio aveva accertato che “la porzione di fabbricato spettante all'attrice è stata effettivamente
depauperata della superficie di mq. 17,14 ricompresi, invece, nell'ambito della
consistenza in capo alla convenuta;
inoltre parte del fabbricato attoreo (per mq
58,93) ricade nell'area di sedime del vecchio fabbricato spettante a ”. Per_1
Di poi il Tribunale, richiamando le conclusioni dell'esperto di ufficio, ha argomentato che “la parte attrice ha subito un danno per l'indebita sottrazione
dell'area di 17,14 per complessivi euro 22.300,00”, mentre “l'indennizzo spettante
alla parte convenuta” ammonta ad euro 9.610,00 e, pertanto, ha quantificato il danno subito da in euro 12.690,00 (euro 22.300,00 – euro 9.610,00 = CP_1
euro 12.690,00) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.3. in qualità di erede di ha appellato la suindicata Parte_1 Per_1
sentenza con atto di citazione notificato in data 26/1/2015; ha prospettato la nullità
della sentenza impugnata;
di poi ha censurato le ragioni della decisione impugnata;
ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.4. costituitasi in giudizio, ha eccepito: a) l'inammissibilità del CP_1
gravame perché proposto tardivamente;
b) la nullità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per “assoluta genericità ed incompletezza
dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda nonché per incertezza delle pretese, siccome formulate in ordine al
petitum e alla causa petendi”; c) l'inammissibilità o l'improcedibilità
dell'impugnazione per la mancata citazione in giudizio degli altri eredi di Per_1
nel merito ha contestato la fondatezza dell'impugnazione.
[...] L'appellata ha concluso in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità del gravame e nel merito per il rigetto dello stesso con vittoria delle spese processuali in favore del difensore antistatario.
1.5. La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 933/2018 depositata il
22/6/2018 ha rigettato l'impugnazione ed ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
In particolare la Corte, dopo avere respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame per tardività, ha evidenziato “il difetto di legittimazione attiva in capo
all'appellante che, quale erede di , congiuntamente ad altre due sorelle, Per_1
avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei loro confronti” non essendo legittimata a contestare l'intero debito ereditario oggetto della sentenza impugnata.
1.6 Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Parte_1
Cassazione, incentrato sulla violazione dell'art. 331 c.p.c., in relazione all'art. 360
n. 3 e n. 5 c.p.c., per non aver la Corte di Appello di Salerno integrato il contraddittorio anche nei confronti delle altre eredi di Per_1
1.7. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24639/2020 depositata il 5/11/2020
ha accolto il ricorso, sulla base della seguente argomentazione: “Poiché la morte
di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della
sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi
nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali
(indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale)
sicché in fase di appello deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del
contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi;
in mancanza, il procedimento di
appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile di
ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi anche in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi
accertamenti”.
La Suprema Corte, pertanto, ha così disposto: “accoglie il ricorso;
cassa
l'impugnata sentenza e rinvia, per il rinnovo del giudizio, previa integrazione del
contraddittorio con gli eredi di , nonché per le spese del giudizio di Per_1
cassazione, alla corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione.”.
1.8. in qualità di erede di ha riassunto il giudizio Parte_1 Per_1
dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, ex art. 392 c.p.c., evocando in giudizio sia e , in qualità di eredi con Controparte_2 Controparte_3 Per_1
atto di citazione notificato il 3/2/2021 sia con atto di citazione CP_1
notificato in data 1/2/2021.
L'appellante in riassunzione ha riproposto le medesime doglianze articolate con l'originario atto di impugnazione ed ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria delle spese processuali, comprese quelle relative al giudizio di legittimità.
1.9. e costituitesi in giudizio, hanno Controparte_2 Controparte_3
aderito all'impugnazione proposta da e nel contempo hanno Parte_1
proposto appello incidentale, rappresentando ulteriori motivi tesi a contrastare le ragioni della decisione impugnata.
Hanno chiesto l'accoglimento del gravame principale e di quello incidentale con conseguente riforma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese processuali.
1.10. costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito la nullità CP_1
dell'atto di appello in riassunzione a causa della nullità della notificazione perché
effettuata nei confronti della parte personalmente e non già del difensore;
ha ribadito l'eccezione di nullità dell'appello ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.; nel merito ha resistito, contestando la fondatezza dell'impugnazione; ha concluso in via preliminare per la declaratoria di nullità sia dell'atto di appello in riassunzione sia dell'originario atto di impugnazione e nel merito per il rigetto del gravame con vittoria delle spese processuali del giudizio di rinvio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.11.La Corte con ordinanza depositata il 3/10/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in forma scritta, ha assegnato la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis va esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di appello in riassunzione sollevata da basata sul rilievo che l'atto è stato notificato alla parte CP_1
personalmente e non già al difensore.
La Corte ritiene che l'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Invero - chiarito che la nullità della notificazione dell'atto di appello in riassunzione impone al Giudice di ordinare il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 291
c.p.c., salvo che il destinatario dell'atto si sia costituito in giudizio sanando la nullità, e non comporta, pertanto, la declaratoria di nullità dell'atto di riassunzione come, invece, sostenuto dall'appellata (cfr. Cass. n. 17149/2019) – va replicato che non vi è spazio per la dedotta nullità della notificazione dell'atto in riassunzione giacché l'art. 392 c.p.c. prevede espressamente che l'atto di riassunzione debba essere notificato alla parte personalmente.
3. Non può trovare ingresso neppure l'eccezione di nullità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., sollevata da con la comparsa di CP_1
costituzione depositata nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza annullata dalla Corte di Cassazione e ribadita nel presente giudizio di rinvio.
L'eccezione è stata formulata in ragione della “assoluta genericità ed
incompletezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda nonché per incertezza delle pretese, siccome formulate in
ordine al petitum e alla causa petendi”.
Orbene – prescindendo dalla questione relativa all'applicabilità all'atto di appello della disciplina dettata dall'art. 164 comma 4 c.p.c. con riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado – va replicato che l'originario atto di gravame, puntualmente richiamato nell'atto di riassunzione, contiene, una esposizione chiara delle ragioni poste a sostegno della lamentata nullità della sentenza impugnata nonché delle critiche tese a contrastare le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado.
In definitiva l'appellante – come emerge dalle doglianze che di seguito saranno analizzate – in linea con la specifica disciplina dettata dall'art. 342 c.p.c. ha affiancato ad una parte volitiva una parte argomentativa finalizzata a confutare le ragioni addotte dal Giudice di primo grado (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n
13535/ 2018; Cass. S.U. n 3648/2022).
4. Ciò posto, è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità distingue tra giudizio di rinvio proprio e giudizio di rinvio improprio.
Il giudizio di rinvio proprio consegue alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito;
esso non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia,
riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dalla disciplina dettata dall'art. 393 c.p.c. in base alla quale all'ipotesi di mancata o tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr.
Cass. n. 13833/2002; Cass. n. 1824/2005; cfr. anche motivazione Cass. S.U. n.
11844/2016).
Il giudizio di rinvio improprio o restitutorio, invece, è correlato alla cassazione della sentenza per error in procedendo da cui sia dipesa una errata decisione limitata al rito - ossia una decisione che non ha investito il merito - oppure la nullità di uno o più atti del processo, e conseguentemente della sentenza che abbia pronunciato sul merito, o direttamente di questa (cfr. in termini Cass. n. 690/1984; cfr. Cass. n.
7996/2010; cfr. anche motivazione Cass. n. 1536/2015 e motivazione Cass. n.
9407/2012).
Nella fattispecie in esame la cassazione della sentenza è stata determinata da un
error in procedendo - ossia l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni degli eredi dell'originaria parte processuale, con conseguente Per_1
nullità della sentenza - sicché si è in presenza di un rinvio improprio, tale, cioè, da attribuire al Giudice di rinvio la veste non già di Giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione bensì di Giudice dell'appello contro la sentenza del
Tribunale, con tutti i poteri connaturati a tale funzione, in vista della pronuncia di una decisione di carattere sostitutivo di quella di primo grado, carattere riferibile tanto alla sentenza di appello di riforma della pronuncia di primo grado quanto a quella di conferma (cfr. sotto quest'ultimo profilo ex multis Cass. n 9161/2013).
5. Chiarito tale profilo, il Collegio ritiene che l'appello principale articolato da
è infondato e, pertanto, va rigettato. Parte_1
6. L'appellante ha in primo luogo prospettato la nullità della sentenza impugnata per “mancanza ed insufficiente motivazione”, rimarcando l'omessa indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie sub iudice
con conseguente vulnus al diritto di difesa costituzionalmente garantito. Inoltre a sostegno di tale assunto - dopo avere evidenziato che la modifica Parte_1
parziale dell'area di sedime del fabbricato ricostruito e delle volumetrie spettanti rispettivamente a e era frutto di uno specifico accordo CP_1 Per_1
intervenuto tra le sorelle , “salvo la successiva compensazione a favore di Per_1
della superficie di terreno occupata dalla costruzione di ” Per_1 CP_1
desumibile, peraltro, dalla presentazione congiunta della D.I.A. per la demolizione del fabbricato e la ricostruzione dello stesso in una area di sedime parzialmente diversa e con una incidenza sulle volumetrie spettanti alle sorelle – ha Per_1
segnalato il carattere decisivo sul punto della testimonianza dell'arch. Tes_1
, progettista dei lavori, lamentando che il Giudice a quo non aveva
[...]
esaminato la relativa richiesta istruttoria, essendosi limitato ad ammettere la C.T.U.;
ha chiesto, pertanto, alla Corte di ammettere la testimonianza Parte_1
dell'arch. . Testimone_1
La tesi dell'appellante non è condivisibile.
Va subito chiarito che – come si evince dall'iter argomentativo posto a sostegno della sentenza impugnata (riportato in sintesi al precedente punto 1.2 della presente sentenza) – il Giudice a quo ha indicato puntualmente gli elementi su cui ha basato il proprio convincimento attraverso il richiamo all'espletata C.T.U., rendendo così
pienamente comprensibile la ratio decidendi e nel contempo possibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;
ne consegue che non vi è spazio per la dedotta carenza di motivazione e neppure per sostenere che la motivazione sia insufficiente (cfr. Cass. n. 22845/2010; Cass. n. 9105/2017).
Va altresì evidenziato che il mancato richiamo nella sentenza impugnata alla specifica disciplina giuridica posta a sostegno della statuizione adottata non incide sulla validità della sentenza in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione in sentenza, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., delle disposizioni di legge e dei principi applicati non è prescritta a pena di nullità poiché,
in base alla ratio degli art. 118 disp. att. c.p.c. e 132 comma 1 n. 4 c.p.c., è
sufficiente che dal complesso delle argomentazioni svolte dal Giudice emergano gli elementi su cui poggia la decisione (cfr. Cass. n. 766/2013; Cass. n. 27890/2008).
Ancora, il Collegio osserva che l'appellante non può dolersi del fatto che il
Tribunale abbia trascurato di esaminare la suindicata richiesta di prova testimoniale giacché il Giudice a quo con ordinanza resa all'udienza del 10/3/2011 ha respinto tale istanza istruttoria perché relativa alla “materia immobiliare” (cfr. verbale di udienza del 10/3/2011).
Quanto, poi, alla richiesta dell'appellante di procedere in tale fase processuale all'escussione del teste va evidenziato che nel corso Testimone_1 Per_1
del giudizio di primo grado ha chiesto che l'arch. venisse Testimone_1
escusso in qualità di teste in relazione ai seguenti capitoli di prova: 1) “vero è che
gli accordi a base del progetto presentato svincolavano dalle effettive superfici
salvo la successiva compensazione a favore della sig. della superficie Per_1
di terreno occupata dal costruendo fabbricato di ”; 2) “vero che CP_1 Per_1
ha costruito sul suolo di propria proprietà”; 3) “vero è che la sig. ha
[...] Per_1
costruito sul suolo di proprietà di ” (cfr. comparsa di costituzione e Per_1
risposta e memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Tale richiesta, ad avviso della Corte, non può trovare ingresso in quanto: a) il primo capitolo di prova è teso a comprovare l'esistenza di un contratto che involge la proprietà di beni immobili per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam
sicché la prova testimoniale è preclusa come previsto dall'art. 2725 c.c.; b) gli ulteriori capitoli di prova, oltre ad essere generici (mancando la specifica e puntuale indicazione dei suoli oggetto degli interventi edilizi), involgono valutazioni giuridiche, inibite ai testi. Infine, replicando ad uno specifico rilievo dell'appellante, va segnalato che non è
possibile affermare che “gli elementi di promiscuità del progetto hanno determinato
un rapporto di dare e avere che in origine le due sorelle hanno presupposto,
convenuto e condiviso, consacrato con la sottoscrizione degli elaborati progettuali
e delle richieste amministrative per la realizzazione dei lavori” giacché la questione involge la proprietà di beni immobili che può essere trasferita e, dunque,
comprovata soltanto attraverso uno specifico contratto stipulato in forma scritta,
essendo tale forma imposta ad substantiam.
7. inoltre, ha criticato la sentenza impugnata, lamentando che Parte_1
il Giudice a quo ha basato il proprio convincimento su di una C.T.U. incompleta e contraddittoria e per di più criticata dal consulente di parte. L'esperto di ufficio –
precisa l'appellante - ha commesso una serie di errori, segnatamente: a) ha affermato che << non aveva un “affaccio sulla strada”>> nonostante Per_1
dai grafici dello stato di fatto emergesse che l'immobile di proprietà di Per_1
era prospiciente sulla via G. Pepe;
b) non ha menzionato l'esistenza di un giunto tecnico tra le due porzioni di fabbricato, trattandosi, dunque, non già di un unico edificio, ma di due edifici distinti;
c) ha indicato in mq. 17,14 la superficie spettante a ma assegnata a mentre la superfice in questione era pari CP_1 Per_1
a mq. 11,60; ha, poi, quantificato il valore di tale superficie (euro 17,14 mq) in euro
22.300,00, senza scomputare il costo di costruzione, trascurando così di considerare che l'opera era stata realizzata a spese di d) ha indicato in mq. 57,00 Per_1
la porzione di suolo di proprietà di occupata dalla sorella Per_1 CP_1
mentre la relativa superficie è pari a mq. 75,30 di talché il valore dell'indennizzo spettante a va quantificato in euro 12.274,00 e non già in euro 9.610,00; Per_1
d) non ha tenuto conto dell'incremento di valore, pari ad euro 26.960,00, ottenuto dalla unità immobiliare realizzata da che, per effetto della sua CP_1 delocalizzazione, dispone di un'adeguata dotazione di parcheggio tale da migliorare notevolmente la fruibilità dei locali da parte della clientela. Ne consegue – osserva l'appellante – che a spetta la somma di euro 2.552,00 per la superficie CP_1
di mq. 11,60 utilizzata dalla sorella mentre a spetta la Per_1 Per_1
somma di euro 39.234,00.
Le censure sono prive di pregio.
Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 33742/2022; Cass.
n. 1815/2015).
Nella vicenda in esame, come risulta dalla disamina della relazione di C.T.U.,
l'ausiliario di ufficio ha replicato puntualmente alle osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta ( , confermando le conclusioni a cui era Per_1
pervenuto, conclusioni che sono state valorizzate dal Tribunale nella sentenza impugnata (cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 25, 26, 27 e 28; nonché allegato G
della relazione costituito dalle osservazione articolate dal consulente di parte convenuta).
Va rimarcato che gli errori in cui sarebbe incorso l'esperto di ufficio posti a fondamento della censura in esame, corrispondono in buona sostanza ai rilievi formulati dal consulente di parte convenuta avverso la bozza trasmessa dal C.T.U.
(cfr. il già citato allegato G dell'elaborato tecnico di ufficio). Tali rilievi ad avviso della Corte non valgono a superare le ragioni della decisione impugnata giacché: a) non è possibile sostenere che dalla valutazione della superficie di mq. 17,14 andava scomputato il costo di costruzione in quanto non risulta provato che tale costo sia stato sopportato da invero sia il Per_1
consulente di parte convenuta sia l'appellante si sono limitati a rappresentare tale circostanza senza alcun riferimento ad emergenze processuali idonee a dimostrare tale assunto;
b) non vi è spazio per affermare che l'area occupata da di CP_1
proprietà di abbia un'estensione di mq. 75,30 e non già di mq. 57,00 ( Per_1
rectius 58,93), come, invece, accertato dal C.T.U., poiché l'esperto di parte convenuta si è limitato ad indicare genericamente la diversa estensione dell'area in questione che, peraltro, non coincide neppure con quella riportata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (mq. 90); c) le questioni sottoposte da
(attraverso la formulazione della domanda principale) e da CP_1 Per_1
(mediante l'articolazione della domanda riconvenzionale) al vaglio del Giudice
involgono l'appropriazione della superficie coperta di mq. 17,14 da parte di Per_1
e l'occupazione da parte di dell'area di proprietà di
[...] CP_1 Per_1
(per un'estensione di mq. 58,93 per come accertato dal C.T.U.) sicché l'aumento di valore della proprietà di ipotizzato dal consulente di parte convenuta CP_1
per effetto della delocalizzazione del fabbricato è privo di qualsiasi rilevanza nella vicenda in esame.
Riguardo agli ulteriori rilievi della parte appellante – segnatamente il fatto che il
C.T.U. avesse erroneamente evidenziato che < non aveva un “affaccio Per_1
sulla strada”>>, non avesse menzionato l'esistenza di un giunto tecnico tra le porzioni di fabbricato di proprietà delle sorelle , avesse quantificato la Per_1
superficie coperta occupata da in mq. 17,14, invece di mq. 11,60 – il Per_1
Collegio ritiene che essi siano del tutto inidonei a contrastare le ragioni della decisione impugnata posto che tali profili non sono stati valorizzati neppure dal consulente di parte convenuta (confronta il già citato allegato G della consulenza tecnica di ufficio).
Va, infine, evidenziato che dalle argomentazioni appena illustrate discende che non vi è spazio per il rinnovo della C.T.U. espletata in primo grado come richiesto dall'appellante.
8. Procedendo alla disamina dell'appello incidentale articolato da
[...]
e , la Corte ritiene che anche tale impugnazione CP_2 Controparte_3
va rigettata.
In primo luogo va evidenziato che le appellanti incidentali hanno aderito all'impugnazione principale proposta da articolando così Parte_1
identiche censure che vanno respinte per le argomentazioni illustrate al precedente punto 6 della presente sentenza.
Nel contempo le appellanti incidentali hanno sottoposto al vaglio della Corte
ulteriori motivi di gravame, richiamando sia l'istituto dell'accessione, disciplinato dall'art. 934 c.c., sia l'istituto dell'accessione invertita, regolato dall'art. 938 c.c.;
più precisamente – dopo avere segnalato che in forza dell'atto pubblico di divisione del 25/9/2019 stipulato dagli eredi di (segnatamente Per_1 Parte_1
e è divenuta Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
proprietaria dei beni oggetto della presente controversia di proprietà di Per_1
- hanno sostenuto che la porzione del fabbricato di che insiste sull'area CP_1
originariamente di proprietà di ed ora della sua erede Per_1 Controparte_3
è divenuto di proprietà di a titolo originario, per
[...] Controparte_3
accessione, in applicazione dell'art. 934 c.c. il quale prevede che qualunque piantagione, costruzione ed opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo. Ancora, gli appellanti incidentali in via gradata hanno prospettato l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 938 c.c. in tema di accessione invertita con conseguente condanna di al pagamento del doppio del valore della CP_1
superficie occupata oltre al risarcimento dei danni.
Sulla base di tale impostazione e Controparte_3 Controparte_2
hanno concluso affinché l'adita Corte: “dichiarasse ammissibile l'appello
principale e incidentale e per l'effetto riformasse la sentenza del Tribunale Nocera
Inferiore del 12/6/2014 n. 1011 e rigettasse la domanda proposta da CP_1
…, ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e dell'appello
incidentale proposto, dichiarasse la proprietà a favore di e dei suoi Per_1
eredi, quindi di , della porzione di fabbricato ricadente Controparte_3
nell'area di sedime di sua proprietà e condannasse in favore di CP_1 Per_1
e, quindi, di e nella qualità di figlie
[...] Controparte_2 Parte_1
ed eredi di , e di in qualità di proprietaria del Per_1 Controparte_4
fondo di cui è causa, alla restituzione del fabbricato o nel caso non fosse possibile
la divisione l'equivalente del prezzo, o ancora in caso di dichiarazione di
accessione invertita al pagamento della somma di euro 24.682,00 o di quella
maggiore e/o minore che risulterà dalla richiesta di C.T.U. a titolo di indennizzo e
risarcimento danni per l'occupazione del proprio suolo, con interessi di legge…”.
Ciò posto, il Collegio osserva che le appellanti incidentali, attraverso il richiamo all'accessione e all'accessione invertita hanno proposto delle domande nuove rispetto a quelle articolate in primo grado da e, pertanto, inammissibili Per_1
ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; non va poi sottaciuto che neppure come CP_1
emerge dall'univoco tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha fatto riferimento all'istituto dell'accessione. 9. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto sia dell'appello principale proposto da sia dell'appello incidentale formulato da Parte_1 [...]
e ed alla conseguente conferma della sentenza CP_2 Controparte_3
impugnata.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali giova ricordare che il
Giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può
legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. n. 20289/2015; Cass. n. 40102/2021; Cass.
n.32906/2022).
Ne consegue che – in ragione dell'esito complessivo della lite e, dunque, della soccombenza degli eredi di - va condannata, in Per_1 Parte_1
favore del difensore antistatario di al pagamento delle spese CP_1
processuali del giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 24639/2020 nonché al pagamento, in favore di CP_1
delle spese processuali del giudizio di legittimità conclusosi con la suindicata
[...]
ordinanza ( per le spese del giudizio di legittimità il difensore di non CP_1
ha chiesto l'attribuzione delle spese;
cfr. controricorso); inoltre Parte_1
e vanno condannate in solido, in Controparte_2 Controparte_3
favore del difensore antistatario di al pagamento delle spese CP_1
processuali del presente giudizio di rinvio;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, in base alla tariffa professionale vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale e delle appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando in grado di appello - quale Giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24639/2020 depositata in data 5/11/2020 - a seguito dell'atto di citazione in riassunzione notificato da nei confronti di Parte_1 CP_1
e , così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
1. rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1
articolato da e e per l'effetto conferma Controparte_3 Controparte_2
la sentenza impugnata del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1011/2014 depositata il
12/6/2014;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio Parte_1
di appello conclusosi con la sentenza n. 933/2018 della Corte di Appello di Salerno
cassata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24639/2020 in favore del difensore antistatario di spese che liquida in euro 2.906,00 per CP_1
compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio Parte_1
di legittimità conclusosi con l'ordinanza n. 24639/2020 emessa dalla Corte di
Cassazione in favore di spese che liquida in euro 1.541,00 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
4. condanna e al Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
pagamento in solido delle spese processuali del presente giudizio di rinvio in favore del difensore antistatario di spese che liquida in euro 2.906,00 per CP_1
compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.
nella misura e come per legge;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni.
Salerno, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OS D'IC VI CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. VI CO Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa OS D'IC Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 85/2021 – giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 24639/2020 emessa dalla Corte di Cassazione il 2/7/2020 e depositata il 5/11/2020
TRA
in qualità di erede di rappresentata e difesa Parte_1 Per_1
dall'avv. Gaetano Falciani, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Sarno (SA) via S. Valentino n. 6 – Appellante in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
E
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gregorio Metropoli, CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Castel San
Giorgio via Mons.C. Fimiani n. 19 – Appellata in riassunzione ex art. 392 c.p.c. – in qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Per_1
rappresentate e difese dall'avv. Eugenio Catapano, elettivamente domiciliate
[...]
presso lo studio del predetto difensore in Pagani via Cesarano n. 141 – Appellate in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e Appellanti incidentali
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 1/4/2010 – premesso: a) che CP_1
in forza dell'atto di divisione del 4/4/2002 per Notaio era Persona_2
proprietaria, fra l'altro, del cespite situato in S. Egidio del Monte Albino riportato in catasto al foglio 4 particella 1030 sub 3, 4, 5, 6; b) che sulla base del medesimo atto pubblico di divisione la sorella era proprietaria, fra l'altro, del Per_1
cespite riportato in catasto al foglio 4 particella 1030 sub 2 ; c) che i beni contraddistinti dalle suindicate particelle erano ricompresi in unico stabile fatiscente sicché nell'anno 2006 le MA , dopo avere presentato un'unica Per_1
D.I.A., demolirono e ricostruirono il fabbricato con sagoma e collocazione diverse da quelle originarie;
d) che a seguito dei suindicati lavori verificava CP_1
che a era stata attribuita una superficie coperta di mq. 17,14 spettante, Per_1
invece, a che, a sua volta, aveva occupato un'area di proprietà della CP_1
sorella dell'estensione mq. 57,00; e) che, come emergeva dall'espletata consulenza tecnica di parte, aveva subito un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 CP_1
c.c. tenuto conto del valore della superficie coperta di mq 17,14 pari ad euro
24.300,00 e del valore dell'area di mq. 57,00 pari, invece, ad euro 8.550,00 – tanto premesso ha convenuto in giudizio ed ha concluso affinché l'adito Per_1
Tribunale: 1) “ in via principale accertasse le differenze volumetriche esistenti in
rapporto alle effettive quote di proprietà, e dell'attrice e della convenuta, e per l'effetto, quantificati i rispettivi valori come da C.T.P., tra superficie coperta
maggiore utilizzata dalla convenuta mq. 17,14 per un valore di euro 24.300,00 e
superficie occupata dall'attrice pari a mq. 57 per un valore di mercato di euro
8.5500,00, condannasse la convenuta a corrispondere la somma di Per_1
euro 15.750,00 quale differenza, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e
subendi, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; b) in via gradata condannasse la convenuta al pagamento del suindicato importo di euro 15.750,00 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., “oltre al ristoro di tutti i danni successivi subiti” con interessi e rivalutazione monetaria;
c) condannasse la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario dell'attrice.
1.1. costituitasi in giudizio, ha contestato la pretesa azionata dalla parte Per_1
attrice, sostenendo che la superficie coperta di mq. 17,14 indicata nell'atto introduttivo del giudizio era di sua proprietà; nel contempo ha articolato domanda riconvenzionale, prospettando che l'immobile di proprietà della sorella insisteva su di un'area di mq. 90 di sua proprietà e chiedendo per tale ragione la condanna dell'attrice al pagamento del “giusto indennizzo”.
La convenuta ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda formulata dalla parte attrice e per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale con conseguente condanna di al pagamento in favore di della CP_1 Per_1
somma di euro 30.000,00 ovvero della diversa somma di accertarsi in corso di giudizio e con vittoria delle spese processuali ad attribuirsi al difensore antistatario della convenuta.
1.2 Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 1011/2014 depositata il
12/6/2014, valorizzando gli esiti dell'espletata C.T.U., ha condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 12.690,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese processuali. In particolare il Giudice a quo ha posto in risalto che l'esperto di ufficio aveva accertato che “la porzione di fabbricato spettante all'attrice è stata effettivamente
depauperata della superficie di mq. 17,14 ricompresi, invece, nell'ambito della
consistenza in capo alla convenuta;
inoltre parte del fabbricato attoreo (per mq
58,93) ricade nell'area di sedime del vecchio fabbricato spettante a ”. Per_1
Di poi il Tribunale, richiamando le conclusioni dell'esperto di ufficio, ha argomentato che “la parte attrice ha subito un danno per l'indebita sottrazione
dell'area di 17,14 per complessivi euro 22.300,00”, mentre “l'indennizzo spettante
alla parte convenuta” ammonta ad euro 9.610,00 e, pertanto, ha quantificato il danno subito da in euro 12.690,00 (euro 22.300,00 – euro 9.610,00 = CP_1
euro 12.690,00) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.3. in qualità di erede di ha appellato la suindicata Parte_1 Per_1
sentenza con atto di citazione notificato in data 26/1/2015; ha prospettato la nullità
della sentenza impugnata;
di poi ha censurato le ragioni della decisione impugnata;
ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.4. costituitasi in giudizio, ha eccepito: a) l'inammissibilità del CP_1
gravame perché proposto tardivamente;
b) la nullità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per “assoluta genericità ed incompletezza
dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda nonché per incertezza delle pretese, siccome formulate in ordine al
petitum e alla causa petendi”; c) l'inammissibilità o l'improcedibilità
dell'impugnazione per la mancata citazione in giudizio degli altri eredi di Per_1
nel merito ha contestato la fondatezza dell'impugnazione.
[...] L'appellata ha concluso in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità del gravame e nel merito per il rigetto dello stesso con vittoria delle spese processuali in favore del difensore antistatario.
1.5. La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 933/2018 depositata il
22/6/2018 ha rigettato l'impugnazione ed ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
In particolare la Corte, dopo avere respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame per tardività, ha evidenziato “il difetto di legittimazione attiva in capo
all'appellante che, quale erede di , congiuntamente ad altre due sorelle, Per_1
avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei loro confronti” non essendo legittimata a contestare l'intero debito ereditario oggetto della sentenza impugnata.
1.6 Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Parte_1
Cassazione, incentrato sulla violazione dell'art. 331 c.p.c., in relazione all'art. 360
n. 3 e n. 5 c.p.c., per non aver la Corte di Appello di Salerno integrato il contraddittorio anche nei confronti delle altre eredi di Per_1
1.7. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24639/2020 depositata il 5/11/2020
ha accolto il ricorso, sulla base della seguente argomentazione: “Poiché la morte
di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della
sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi
nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali
(indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale)
sicché in fase di appello deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del
contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi;
in mancanza, il procedimento di
appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile di
ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi anche in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi
accertamenti”.
La Suprema Corte, pertanto, ha così disposto: “accoglie il ricorso;
cassa
l'impugnata sentenza e rinvia, per il rinnovo del giudizio, previa integrazione del
contraddittorio con gli eredi di , nonché per le spese del giudizio di Per_1
cassazione, alla corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione.”.
1.8. in qualità di erede di ha riassunto il giudizio Parte_1 Per_1
dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, ex art. 392 c.p.c., evocando in giudizio sia e , in qualità di eredi con Controparte_2 Controparte_3 Per_1
atto di citazione notificato il 3/2/2021 sia con atto di citazione CP_1
notificato in data 1/2/2021.
L'appellante in riassunzione ha riproposto le medesime doglianze articolate con l'originario atto di impugnazione ed ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria delle spese processuali, comprese quelle relative al giudizio di legittimità.
1.9. e costituitesi in giudizio, hanno Controparte_2 Controparte_3
aderito all'impugnazione proposta da e nel contempo hanno Parte_1
proposto appello incidentale, rappresentando ulteriori motivi tesi a contrastare le ragioni della decisione impugnata.
Hanno chiesto l'accoglimento del gravame principale e di quello incidentale con conseguente riforma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese processuali.
1.10. costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito la nullità CP_1
dell'atto di appello in riassunzione a causa della nullità della notificazione perché
effettuata nei confronti della parte personalmente e non già del difensore;
ha ribadito l'eccezione di nullità dell'appello ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.; nel merito ha resistito, contestando la fondatezza dell'impugnazione; ha concluso in via preliminare per la declaratoria di nullità sia dell'atto di appello in riassunzione sia dell'originario atto di impugnazione e nel merito per il rigetto del gravame con vittoria delle spese processuali del giudizio di rinvio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.11.La Corte con ordinanza depositata il 3/10/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in forma scritta, ha assegnato la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis va esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di appello in riassunzione sollevata da basata sul rilievo che l'atto è stato notificato alla parte CP_1
personalmente e non già al difensore.
La Corte ritiene che l'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Invero - chiarito che la nullità della notificazione dell'atto di appello in riassunzione impone al Giudice di ordinare il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 291
c.p.c., salvo che il destinatario dell'atto si sia costituito in giudizio sanando la nullità, e non comporta, pertanto, la declaratoria di nullità dell'atto di riassunzione come, invece, sostenuto dall'appellata (cfr. Cass. n. 17149/2019) – va replicato che non vi è spazio per la dedotta nullità della notificazione dell'atto in riassunzione giacché l'art. 392 c.p.c. prevede espressamente che l'atto di riassunzione debba essere notificato alla parte personalmente.
3. Non può trovare ingresso neppure l'eccezione di nullità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., sollevata da con la comparsa di CP_1
costituzione depositata nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza annullata dalla Corte di Cassazione e ribadita nel presente giudizio di rinvio.
L'eccezione è stata formulata in ragione della “assoluta genericità ed
incompletezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda nonché per incertezza delle pretese, siccome formulate in
ordine al petitum e alla causa petendi”.
Orbene – prescindendo dalla questione relativa all'applicabilità all'atto di appello della disciplina dettata dall'art. 164 comma 4 c.p.c. con riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado – va replicato che l'originario atto di gravame, puntualmente richiamato nell'atto di riassunzione, contiene, una esposizione chiara delle ragioni poste a sostegno della lamentata nullità della sentenza impugnata nonché delle critiche tese a contrastare le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado.
In definitiva l'appellante – come emerge dalle doglianze che di seguito saranno analizzate – in linea con la specifica disciplina dettata dall'art. 342 c.p.c. ha affiancato ad una parte volitiva una parte argomentativa finalizzata a confutare le ragioni addotte dal Giudice di primo grado (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n
13535/ 2018; Cass. S.U. n 3648/2022).
4. Ciò posto, è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità distingue tra giudizio di rinvio proprio e giudizio di rinvio improprio.
Il giudizio di rinvio proprio consegue alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito;
esso non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia,
riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dalla disciplina dettata dall'art. 393 c.p.c. in base alla quale all'ipotesi di mancata o tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr.
Cass. n. 13833/2002; Cass. n. 1824/2005; cfr. anche motivazione Cass. S.U. n.
11844/2016).
Il giudizio di rinvio improprio o restitutorio, invece, è correlato alla cassazione della sentenza per error in procedendo da cui sia dipesa una errata decisione limitata al rito - ossia una decisione che non ha investito il merito - oppure la nullità di uno o più atti del processo, e conseguentemente della sentenza che abbia pronunciato sul merito, o direttamente di questa (cfr. in termini Cass. n. 690/1984; cfr. Cass. n.
7996/2010; cfr. anche motivazione Cass. n. 1536/2015 e motivazione Cass. n.
9407/2012).
Nella fattispecie in esame la cassazione della sentenza è stata determinata da un
error in procedendo - ossia l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni degli eredi dell'originaria parte processuale, con conseguente Per_1
nullità della sentenza - sicché si è in presenza di un rinvio improprio, tale, cioè, da attribuire al Giudice di rinvio la veste non già di Giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione bensì di Giudice dell'appello contro la sentenza del
Tribunale, con tutti i poteri connaturati a tale funzione, in vista della pronuncia di una decisione di carattere sostitutivo di quella di primo grado, carattere riferibile tanto alla sentenza di appello di riforma della pronuncia di primo grado quanto a quella di conferma (cfr. sotto quest'ultimo profilo ex multis Cass. n 9161/2013).
5. Chiarito tale profilo, il Collegio ritiene che l'appello principale articolato da
è infondato e, pertanto, va rigettato. Parte_1
6. L'appellante ha in primo luogo prospettato la nullità della sentenza impugnata per “mancanza ed insufficiente motivazione”, rimarcando l'omessa indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie sub iudice
con conseguente vulnus al diritto di difesa costituzionalmente garantito. Inoltre a sostegno di tale assunto - dopo avere evidenziato che la modifica Parte_1
parziale dell'area di sedime del fabbricato ricostruito e delle volumetrie spettanti rispettivamente a e era frutto di uno specifico accordo CP_1 Per_1
intervenuto tra le sorelle , “salvo la successiva compensazione a favore di Per_1
della superficie di terreno occupata dalla costruzione di ” Per_1 CP_1
desumibile, peraltro, dalla presentazione congiunta della D.I.A. per la demolizione del fabbricato e la ricostruzione dello stesso in una area di sedime parzialmente diversa e con una incidenza sulle volumetrie spettanti alle sorelle – ha Per_1
segnalato il carattere decisivo sul punto della testimonianza dell'arch. Tes_1
, progettista dei lavori, lamentando che il Giudice a quo non aveva
[...]
esaminato la relativa richiesta istruttoria, essendosi limitato ad ammettere la C.T.U.;
ha chiesto, pertanto, alla Corte di ammettere la testimonianza Parte_1
dell'arch. . Testimone_1
La tesi dell'appellante non è condivisibile.
Va subito chiarito che – come si evince dall'iter argomentativo posto a sostegno della sentenza impugnata (riportato in sintesi al precedente punto 1.2 della presente sentenza) – il Giudice a quo ha indicato puntualmente gli elementi su cui ha basato il proprio convincimento attraverso il richiamo all'espletata C.T.U., rendendo così
pienamente comprensibile la ratio decidendi e nel contempo possibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;
ne consegue che non vi è spazio per la dedotta carenza di motivazione e neppure per sostenere che la motivazione sia insufficiente (cfr. Cass. n. 22845/2010; Cass. n. 9105/2017).
Va altresì evidenziato che il mancato richiamo nella sentenza impugnata alla specifica disciplina giuridica posta a sostegno della statuizione adottata non incide sulla validità della sentenza in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione in sentenza, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., delle disposizioni di legge e dei principi applicati non è prescritta a pena di nullità poiché,
in base alla ratio degli art. 118 disp. att. c.p.c. e 132 comma 1 n. 4 c.p.c., è
sufficiente che dal complesso delle argomentazioni svolte dal Giudice emergano gli elementi su cui poggia la decisione (cfr. Cass. n. 766/2013; Cass. n. 27890/2008).
Ancora, il Collegio osserva che l'appellante non può dolersi del fatto che il
Tribunale abbia trascurato di esaminare la suindicata richiesta di prova testimoniale giacché il Giudice a quo con ordinanza resa all'udienza del 10/3/2011 ha respinto tale istanza istruttoria perché relativa alla “materia immobiliare” (cfr. verbale di udienza del 10/3/2011).
Quanto, poi, alla richiesta dell'appellante di procedere in tale fase processuale all'escussione del teste va evidenziato che nel corso Testimone_1 Per_1
del giudizio di primo grado ha chiesto che l'arch. venisse Testimone_1
escusso in qualità di teste in relazione ai seguenti capitoli di prova: 1) “vero è che
gli accordi a base del progetto presentato svincolavano dalle effettive superfici
salvo la successiva compensazione a favore della sig. della superficie Per_1
di terreno occupata dal costruendo fabbricato di ”; 2) “vero che CP_1 Per_1
ha costruito sul suolo di propria proprietà”; 3) “vero è che la sig. ha
[...] Per_1
costruito sul suolo di proprietà di ” (cfr. comparsa di costituzione e Per_1
risposta e memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Tale richiesta, ad avviso della Corte, non può trovare ingresso in quanto: a) il primo capitolo di prova è teso a comprovare l'esistenza di un contratto che involge la proprietà di beni immobili per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam
sicché la prova testimoniale è preclusa come previsto dall'art. 2725 c.c.; b) gli ulteriori capitoli di prova, oltre ad essere generici (mancando la specifica e puntuale indicazione dei suoli oggetto degli interventi edilizi), involgono valutazioni giuridiche, inibite ai testi. Infine, replicando ad uno specifico rilievo dell'appellante, va segnalato che non è
possibile affermare che “gli elementi di promiscuità del progetto hanno determinato
un rapporto di dare e avere che in origine le due sorelle hanno presupposto,
convenuto e condiviso, consacrato con la sottoscrizione degli elaborati progettuali
e delle richieste amministrative per la realizzazione dei lavori” giacché la questione involge la proprietà di beni immobili che può essere trasferita e, dunque,
comprovata soltanto attraverso uno specifico contratto stipulato in forma scritta,
essendo tale forma imposta ad substantiam.
7. inoltre, ha criticato la sentenza impugnata, lamentando che Parte_1
il Giudice a quo ha basato il proprio convincimento su di una C.T.U. incompleta e contraddittoria e per di più criticata dal consulente di parte. L'esperto di ufficio –
precisa l'appellante - ha commesso una serie di errori, segnatamente: a) ha affermato che << non aveva un “affaccio sulla strada”>> nonostante Per_1
dai grafici dello stato di fatto emergesse che l'immobile di proprietà di Per_1
era prospiciente sulla via G. Pepe;
b) non ha menzionato l'esistenza di un giunto tecnico tra le due porzioni di fabbricato, trattandosi, dunque, non già di un unico edificio, ma di due edifici distinti;
c) ha indicato in mq. 17,14 la superficie spettante a ma assegnata a mentre la superfice in questione era pari CP_1 Per_1
a mq. 11,60; ha, poi, quantificato il valore di tale superficie (euro 17,14 mq) in euro
22.300,00, senza scomputare il costo di costruzione, trascurando così di considerare che l'opera era stata realizzata a spese di d) ha indicato in mq. 57,00 Per_1
la porzione di suolo di proprietà di occupata dalla sorella Per_1 CP_1
mentre la relativa superficie è pari a mq. 75,30 di talché il valore dell'indennizzo spettante a va quantificato in euro 12.274,00 e non già in euro 9.610,00; Per_1
d) non ha tenuto conto dell'incremento di valore, pari ad euro 26.960,00, ottenuto dalla unità immobiliare realizzata da che, per effetto della sua CP_1 delocalizzazione, dispone di un'adeguata dotazione di parcheggio tale da migliorare notevolmente la fruibilità dei locali da parte della clientela. Ne consegue – osserva l'appellante – che a spetta la somma di euro 2.552,00 per la superficie CP_1
di mq. 11,60 utilizzata dalla sorella mentre a spetta la Per_1 Per_1
somma di euro 39.234,00.
Le censure sono prive di pregio.
Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 33742/2022; Cass.
n. 1815/2015).
Nella vicenda in esame, come risulta dalla disamina della relazione di C.T.U.,
l'ausiliario di ufficio ha replicato puntualmente alle osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta ( , confermando le conclusioni a cui era Per_1
pervenuto, conclusioni che sono state valorizzate dal Tribunale nella sentenza impugnata (cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 25, 26, 27 e 28; nonché allegato G
della relazione costituito dalle osservazione articolate dal consulente di parte convenuta).
Va rimarcato che gli errori in cui sarebbe incorso l'esperto di ufficio posti a fondamento della censura in esame, corrispondono in buona sostanza ai rilievi formulati dal consulente di parte convenuta avverso la bozza trasmessa dal C.T.U.
(cfr. il già citato allegato G dell'elaborato tecnico di ufficio). Tali rilievi ad avviso della Corte non valgono a superare le ragioni della decisione impugnata giacché: a) non è possibile sostenere che dalla valutazione della superficie di mq. 17,14 andava scomputato il costo di costruzione in quanto non risulta provato che tale costo sia stato sopportato da invero sia il Per_1
consulente di parte convenuta sia l'appellante si sono limitati a rappresentare tale circostanza senza alcun riferimento ad emergenze processuali idonee a dimostrare tale assunto;
b) non vi è spazio per affermare che l'area occupata da di CP_1
proprietà di abbia un'estensione di mq. 75,30 e non già di mq. 57,00 ( Per_1
rectius 58,93), come, invece, accertato dal C.T.U., poiché l'esperto di parte convenuta si è limitato ad indicare genericamente la diversa estensione dell'area in questione che, peraltro, non coincide neppure con quella riportata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (mq. 90); c) le questioni sottoposte da
(attraverso la formulazione della domanda principale) e da CP_1 Per_1
(mediante l'articolazione della domanda riconvenzionale) al vaglio del Giudice
involgono l'appropriazione della superficie coperta di mq. 17,14 da parte di Per_1
e l'occupazione da parte di dell'area di proprietà di
[...] CP_1 Per_1
(per un'estensione di mq. 58,93 per come accertato dal C.T.U.) sicché l'aumento di valore della proprietà di ipotizzato dal consulente di parte convenuta CP_1
per effetto della delocalizzazione del fabbricato è privo di qualsiasi rilevanza nella vicenda in esame.
Riguardo agli ulteriori rilievi della parte appellante – segnatamente il fatto che il
C.T.U. avesse erroneamente evidenziato che < non aveva un “affaccio Per_1
sulla strada”>>, non avesse menzionato l'esistenza di un giunto tecnico tra le porzioni di fabbricato di proprietà delle sorelle , avesse quantificato la Per_1
superficie coperta occupata da in mq. 17,14, invece di mq. 11,60 – il Per_1
Collegio ritiene che essi siano del tutto inidonei a contrastare le ragioni della decisione impugnata posto che tali profili non sono stati valorizzati neppure dal consulente di parte convenuta (confronta il già citato allegato G della consulenza tecnica di ufficio).
Va, infine, evidenziato che dalle argomentazioni appena illustrate discende che non vi è spazio per il rinnovo della C.T.U. espletata in primo grado come richiesto dall'appellante.
8. Procedendo alla disamina dell'appello incidentale articolato da
[...]
e , la Corte ritiene che anche tale impugnazione CP_2 Controparte_3
va rigettata.
In primo luogo va evidenziato che le appellanti incidentali hanno aderito all'impugnazione principale proposta da articolando così Parte_1
identiche censure che vanno respinte per le argomentazioni illustrate al precedente punto 6 della presente sentenza.
Nel contempo le appellanti incidentali hanno sottoposto al vaglio della Corte
ulteriori motivi di gravame, richiamando sia l'istituto dell'accessione, disciplinato dall'art. 934 c.c., sia l'istituto dell'accessione invertita, regolato dall'art. 938 c.c.;
più precisamente – dopo avere segnalato che in forza dell'atto pubblico di divisione del 25/9/2019 stipulato dagli eredi di (segnatamente Per_1 Parte_1
e è divenuta Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
proprietaria dei beni oggetto della presente controversia di proprietà di Per_1
- hanno sostenuto che la porzione del fabbricato di che insiste sull'area CP_1
originariamente di proprietà di ed ora della sua erede Per_1 Controparte_3
è divenuto di proprietà di a titolo originario, per
[...] Controparte_3
accessione, in applicazione dell'art. 934 c.c. il quale prevede che qualunque piantagione, costruzione ed opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo. Ancora, gli appellanti incidentali in via gradata hanno prospettato l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 938 c.c. in tema di accessione invertita con conseguente condanna di al pagamento del doppio del valore della CP_1
superficie occupata oltre al risarcimento dei danni.
Sulla base di tale impostazione e Controparte_3 Controparte_2
hanno concluso affinché l'adita Corte: “dichiarasse ammissibile l'appello
principale e incidentale e per l'effetto riformasse la sentenza del Tribunale Nocera
Inferiore del 12/6/2014 n. 1011 e rigettasse la domanda proposta da CP_1
…, ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e dell'appello
incidentale proposto, dichiarasse la proprietà a favore di e dei suoi Per_1
eredi, quindi di , della porzione di fabbricato ricadente Controparte_3
nell'area di sedime di sua proprietà e condannasse in favore di CP_1 Per_1
e, quindi, di e nella qualità di figlie
[...] Controparte_2 Parte_1
ed eredi di , e di in qualità di proprietaria del Per_1 Controparte_4
fondo di cui è causa, alla restituzione del fabbricato o nel caso non fosse possibile
la divisione l'equivalente del prezzo, o ancora in caso di dichiarazione di
accessione invertita al pagamento della somma di euro 24.682,00 o di quella
maggiore e/o minore che risulterà dalla richiesta di C.T.U. a titolo di indennizzo e
risarcimento danni per l'occupazione del proprio suolo, con interessi di legge…”.
Ciò posto, il Collegio osserva che le appellanti incidentali, attraverso il richiamo all'accessione e all'accessione invertita hanno proposto delle domande nuove rispetto a quelle articolate in primo grado da e, pertanto, inammissibili Per_1
ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; non va poi sottaciuto che neppure come CP_1
emerge dall'univoco tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha fatto riferimento all'istituto dell'accessione. 9. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto sia dell'appello principale proposto da sia dell'appello incidentale formulato da Parte_1 [...]
e ed alla conseguente conferma della sentenza CP_2 Controparte_3
impugnata.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali giova ricordare che il
Giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può
legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. n. 20289/2015; Cass. n. 40102/2021; Cass.
n.32906/2022).
Ne consegue che – in ragione dell'esito complessivo della lite e, dunque, della soccombenza degli eredi di - va condannata, in Per_1 Parte_1
favore del difensore antistatario di al pagamento delle spese CP_1
processuali del giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 24639/2020 nonché al pagamento, in favore di CP_1
delle spese processuali del giudizio di legittimità conclusosi con la suindicata
[...]
ordinanza ( per le spese del giudizio di legittimità il difensore di non CP_1
ha chiesto l'attribuzione delle spese;
cfr. controricorso); inoltre Parte_1
e vanno condannate in solido, in Controparte_2 Controparte_3
favore del difensore antistatario di al pagamento delle spese CP_1
processuali del presente giudizio di rinvio;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, in base alla tariffa professionale vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale e delle appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando in grado di appello - quale Giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24639/2020 depositata in data 5/11/2020 - a seguito dell'atto di citazione in riassunzione notificato da nei confronti di Parte_1 CP_1
e , così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
1. rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1
articolato da e e per l'effetto conferma Controparte_3 Controparte_2
la sentenza impugnata del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1011/2014 depositata il
12/6/2014;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio Parte_1
di appello conclusosi con la sentenza n. 933/2018 della Corte di Appello di Salerno
cassata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24639/2020 in favore del difensore antistatario di spese che liquida in euro 2.906,00 per CP_1
compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio Parte_1
di legittimità conclusosi con l'ordinanza n. 24639/2020 emessa dalla Corte di
Cassazione in favore di spese che liquida in euro 1.541,00 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
4. condanna e al Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
pagamento in solido delle spese processuali del presente giudizio di rinvio in favore del difensore antistatario di spese che liquida in euro 2.906,00 per CP_1
compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.
nella misura e come per legge;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni.
Salerno, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OS D'IC VI CO