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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 11002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11002 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ultimo comma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 8730/2025 avente ad oggetto ricorso ex art. 170 DPR 115/2002
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Giugliano in Campania (NA) Località Parte_1
Scafarea Vicinale S. Jiuliano Partita IVA , elett.te dom.ta in Napoli al Largo F. Torraca P.IVA_1
n. 71 presso lo studio degli Avv.ti Andrea Esposito e Rita De Felice dai quali è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
- RICORRENTE -
E
, in persona del p.t. suo legale rapp.te, Cod. Fisc. Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli alla via
Diaz n. 11 domicilia per legge – RESISTENTE –
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NAPOLI – RESISTENTE /CONTUMACE –
[...]
, nato a [...] il [...] e res.te in Napoli al vico Pergolelle al Morbillo Controparte_3
n. 8 – RESISTENTE/CONTUMACE -
Conclusioni: come da verbale del 25.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 depositato in data 14.04.2025, la proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto di liquidazione dell'indennità per l'attività di custodia giudiziaria di materiale pirotecnico emesso dal Tribunale di Napoli in data 26.03.2025 nell'ambito del procedimento penale n.ro 187/23 R.G.N.R.. La ricorrente contestava l'esiguità del compenso riconosciuto da liquidarsi in misura equitativa, in difetto di prova di usi locali, chiedendo un importo giornaliero di € 40,00 come riconosciuto da numerosi precedenti giudiziari.
Il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione venivano regolarmente notificati al il quale si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 genericamente l'infondatezza dell'opposizione nonché al P.M. in sede ed all'imputato.
All'udienza del 25.11.2025, presente il solo procuratore della ricorrente il quale instava per l'accoglimento della domanda.
Il Giudice, quindi, invitava a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa all'esito della quale, riportandosi la ricorrente ai propri atti e difese svolte nonché alla documentazione prodotta, riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Preliminarmente, va osservato che l'opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta. Il decreto di liquidazione opposto, infatti, risulta emesso in data 26.03.2025 e notificato in pari data alla ricorrente ed il ricorso risulta depositato in data 14.04.2025 e, quindi, tempestivamente. Assoggettata, infatti, la domanda al rito semplificato ex art. 281 decies cpc, risulta proposta tempestivamente poiché, mancando nell'art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, che disciplina tutte le opposizioni ai provvedimenti in materia di pagamento di spese di giustizia ex art. 170 DRP, un termine per il proponimento di tali impugnative, deve ritenersi comunque applicabile un termine decadenziale, che è quello semestrale di cui all'art. 327 cpc (o quello di 30 giorni ex art. 325 cpc in caso di notificazione del provvedimento opposto) per l'appunto riguardante le impugnazioni delle sentenze rese nel procedimento “semplificato”.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia del P.M. e dell'imputato i quali, benchè ritualmente evocati non hanno ritenuto di costituirsi in giudizio per contraddire alla domanda e prendere su di essa posizione.
In ordine, infatti, all'integrità del contradittorio va osservato che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del processo penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra essi, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (Cass. Civ.
13784/2022; Cass. Civ. 11795/2020). Ne consegue, che, correttamente, il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del , della Procura della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Napoli e del soggetto nei confronti del quale è stato disposto il sequestro che ha dato luogo alla custodia giudiziaria de qua, nella qualità di soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 cpp, in ragione dell'esito del giudizio. A tal ultimo riguardo non può non rilevarsi che il medesimo decreto di liquidazione opposto si riferisce proprio al resistente quale indagato nell'ambito del procedimento penale de quo. Controparte_3
Venendo, quindi, alla considerazione dei motivi di opposizione deve premettersi che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del DPR n.ro 115/2002 – come già nella vigenza della legge n.ro 319 del 1980 -, non è un atto d'impugnazione, bensì atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta di cui all'art. 112 cpc e di regolare le spese secondo il criterio di soccombenza (Cass. Civ. 2206/2020; Cass. Civ. 1470/2018).
Ciò posto, osserva questo giudice che l'indennità di custodia è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 del DPR 115/2002 ed, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il citato DPR stabiliva, inoltre, all'art. 276, che l'indennità andava determinata sulla base delle tariffe prefettizie ridotte secondo equità o, in via residuale, secondo gli usi, soltanto sino all'emanazione della disciplina regolamentare.
Tuttavia, tale norma, avente natura transitoria, non risulta attualmente applicabile.
Rileva, quindi, il Tribunale come, nel caso di specie, la liquidazione possa essere effettuata secondo il criterio residuale della quantificazione in base agli usi locali, come previsto dall'art. 58, II° comma, DPR 115/2002, in assenza della previsione, in relazione al tipo di beni oggetto di custodia, di specifiche tabelle.
Va, infatti, evidenziato come il DPR 265/2006 preveda le tariffe solo in relazione alla custodia di veicoli e natanti.
Inoltre, va evidenziato come tali usi vadano intesi quali usi normativi e che, trattandosi di usi locali, costituiva onere della ricorrente quello di darne prova (Cass. Civ. 2829/2002).
Nel caso di specie, in assenza della deduzione e prova di usi locali, deve farsi riferimento all'art. 2233
c.c., dovendosi dare rilievo al tipo di attività svolta ed al decoro della professione sicchè risulta fondata la doglianza attinente all'eccessiva esiguità della somma liquidata in rapporto sia alla durata che all'oggetto della custodia.
Invero, come emerge dagli atti, la custodia si è protratta per un lungo periodo, dal 27.12.2022 al 14.02.2025, ed aveva ad oggetto materiale pirotecnico, di cui é lecito presumere la pericolosità.
E' evidente, quindi, che la custodia di tale materiale abbia comportato un costo per la società ricorrente, dovendo essa destinarvi dei locali idonei anche al fine di prevenire esplosioni ed incendi.
Ne discende che l'importo liquidato appare troppo esiguo, in considerazione della pericolosità intrinseca del materiale, dell'impegno profuso e dei rischi connessi alla relativa attività.
Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto della natura del materiale custodito e del sicuro impegno profuso per farlo in modo adeguato ed in struttura idonea appare quo riconoscere la somma di €
12,00 al giorno per ogni giorno di deposito che, moltiplicato per il numero di giorni durante i quali si protraeva la custodia 779 giorni (dal 27.11.2022 al 14.02.2025), il corrispettivo va fissato in €
9.348,00 oltre IVA se dovuta e documentata con fattura.
Trattandosi di liquidazione non sono dovuti gli interessi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in applicazione dello scaglione di valore, minimi tabellari stante la semplicità della controversia, di cui al D.M. di riferimento, con attribuzione in favore degli Avv.ti Andrea Esposito e Rita De Felice per dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto di pagamento liquida in favore della in persona del legale rapp.te p.t., la somma di € 9.348,00 oltre IVA se Parte_1 dovuta e documentata con fattura, a titolo di indennità di custodia espletata nel procedimento penale n.ro 187/23 R.G.N.R. del Tribunale di Napoli.
2) Condanna il , in persona del p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_2 giudizio che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 850,00 pet competenze professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovuta, con attribuzione in favore degli Avv.ti Andrea Esposito e Rita De Felice per dichiarata anticipazione.
Così deciso in Napoli il 26.11.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ultimo comma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 8730/2025 avente ad oggetto ricorso ex art. 170 DPR 115/2002
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Giugliano in Campania (NA) Località Parte_1
Scafarea Vicinale S. Jiuliano Partita IVA , elett.te dom.ta in Napoli al Largo F. Torraca P.IVA_1
n. 71 presso lo studio degli Avv.ti Andrea Esposito e Rita De Felice dai quali è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
- RICORRENTE -
E
, in persona del p.t. suo legale rapp.te, Cod. Fisc. Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli alla via
Diaz n. 11 domicilia per legge – RESISTENTE –
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NAPOLI – RESISTENTE /CONTUMACE –
[...]
, nato a [...] il [...] e res.te in Napoli al vico Pergolelle al Morbillo Controparte_3
n. 8 – RESISTENTE/CONTUMACE -
Conclusioni: come da verbale del 25.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 depositato in data 14.04.2025, la proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto di liquidazione dell'indennità per l'attività di custodia giudiziaria di materiale pirotecnico emesso dal Tribunale di Napoli in data 26.03.2025 nell'ambito del procedimento penale n.ro 187/23 R.G.N.R.. La ricorrente contestava l'esiguità del compenso riconosciuto da liquidarsi in misura equitativa, in difetto di prova di usi locali, chiedendo un importo giornaliero di € 40,00 come riconosciuto da numerosi precedenti giudiziari.
Il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione venivano regolarmente notificati al il quale si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 genericamente l'infondatezza dell'opposizione nonché al P.M. in sede ed all'imputato.
All'udienza del 25.11.2025, presente il solo procuratore della ricorrente il quale instava per l'accoglimento della domanda.
Il Giudice, quindi, invitava a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa all'esito della quale, riportandosi la ricorrente ai propri atti e difese svolte nonché alla documentazione prodotta, riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Preliminarmente, va osservato che l'opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta. Il decreto di liquidazione opposto, infatti, risulta emesso in data 26.03.2025 e notificato in pari data alla ricorrente ed il ricorso risulta depositato in data 14.04.2025 e, quindi, tempestivamente. Assoggettata, infatti, la domanda al rito semplificato ex art. 281 decies cpc, risulta proposta tempestivamente poiché, mancando nell'art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, che disciplina tutte le opposizioni ai provvedimenti in materia di pagamento di spese di giustizia ex art. 170 DRP, un termine per il proponimento di tali impugnative, deve ritenersi comunque applicabile un termine decadenziale, che è quello semestrale di cui all'art. 327 cpc (o quello di 30 giorni ex art. 325 cpc in caso di notificazione del provvedimento opposto) per l'appunto riguardante le impugnazioni delle sentenze rese nel procedimento “semplificato”.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia del P.M. e dell'imputato i quali, benchè ritualmente evocati non hanno ritenuto di costituirsi in giudizio per contraddire alla domanda e prendere su di essa posizione.
In ordine, infatti, all'integrità del contradittorio va osservato che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del processo penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra essi, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (Cass. Civ.
13784/2022; Cass. Civ. 11795/2020). Ne consegue, che, correttamente, il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del , della Procura della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Napoli e del soggetto nei confronti del quale è stato disposto il sequestro che ha dato luogo alla custodia giudiziaria de qua, nella qualità di soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 cpp, in ragione dell'esito del giudizio. A tal ultimo riguardo non può non rilevarsi che il medesimo decreto di liquidazione opposto si riferisce proprio al resistente quale indagato nell'ambito del procedimento penale de quo. Controparte_3
Venendo, quindi, alla considerazione dei motivi di opposizione deve premettersi che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del DPR n.ro 115/2002 – come già nella vigenza della legge n.ro 319 del 1980 -, non è un atto d'impugnazione, bensì atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta di cui all'art. 112 cpc e di regolare le spese secondo il criterio di soccombenza (Cass. Civ. 2206/2020; Cass. Civ. 1470/2018).
Ciò posto, osserva questo giudice che l'indennità di custodia è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 del DPR 115/2002 ed, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il citato DPR stabiliva, inoltre, all'art. 276, che l'indennità andava determinata sulla base delle tariffe prefettizie ridotte secondo equità o, in via residuale, secondo gli usi, soltanto sino all'emanazione della disciplina regolamentare.
Tuttavia, tale norma, avente natura transitoria, non risulta attualmente applicabile.
Rileva, quindi, il Tribunale come, nel caso di specie, la liquidazione possa essere effettuata secondo il criterio residuale della quantificazione in base agli usi locali, come previsto dall'art. 58, II° comma, DPR 115/2002, in assenza della previsione, in relazione al tipo di beni oggetto di custodia, di specifiche tabelle.
Va, infatti, evidenziato come il DPR 265/2006 preveda le tariffe solo in relazione alla custodia di veicoli e natanti.
Inoltre, va evidenziato come tali usi vadano intesi quali usi normativi e che, trattandosi di usi locali, costituiva onere della ricorrente quello di darne prova (Cass. Civ. 2829/2002).
Nel caso di specie, in assenza della deduzione e prova di usi locali, deve farsi riferimento all'art. 2233
c.c., dovendosi dare rilievo al tipo di attività svolta ed al decoro della professione sicchè risulta fondata la doglianza attinente all'eccessiva esiguità della somma liquidata in rapporto sia alla durata che all'oggetto della custodia.
Invero, come emerge dagli atti, la custodia si è protratta per un lungo periodo, dal 27.12.2022 al 14.02.2025, ed aveva ad oggetto materiale pirotecnico, di cui é lecito presumere la pericolosità.
E' evidente, quindi, che la custodia di tale materiale abbia comportato un costo per la società ricorrente, dovendo essa destinarvi dei locali idonei anche al fine di prevenire esplosioni ed incendi.
Ne discende che l'importo liquidato appare troppo esiguo, in considerazione della pericolosità intrinseca del materiale, dell'impegno profuso e dei rischi connessi alla relativa attività.
Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto della natura del materiale custodito e del sicuro impegno profuso per farlo in modo adeguato ed in struttura idonea appare quo riconoscere la somma di €
12,00 al giorno per ogni giorno di deposito che, moltiplicato per il numero di giorni durante i quali si protraeva la custodia 779 giorni (dal 27.11.2022 al 14.02.2025), il corrispettivo va fissato in €
9.348,00 oltre IVA se dovuta e documentata con fattura.
Trattandosi di liquidazione non sono dovuti gli interessi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in applicazione dello scaglione di valore, minimi tabellari stante la semplicità della controversia, di cui al D.M. di riferimento, con attribuzione in favore degli Avv.ti Andrea Esposito e Rita De Felice per dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto di pagamento liquida in favore della in persona del legale rapp.te p.t., la somma di € 9.348,00 oltre IVA se Parte_1 dovuta e documentata con fattura, a titolo di indennità di custodia espletata nel procedimento penale n.ro 187/23 R.G.N.R. del Tribunale di Napoli.
2) Condanna il , in persona del p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_2 giudizio che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 850,00 pet competenze professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovuta, con attribuzione in favore degli Avv.ti Andrea Esposito e Rita De Felice per dichiarata anticipazione.
Così deciso in Napoli il 26.11.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano