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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in riassunzione con atto di citazione da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
con sede in Noventa Padovana (Pd) (p. iva n. Parte_4
), in personale del legale rappresentante , P.IVA_1 Parte_5
tutti difesi dall'avv. Giovanni Bisazza e domiciliati in Padova presso lo studio del difensore
(appellanti) nei confronti di
1 con sede in Roma (c.f. n. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata da con sede in San Controparte_2
NA IL (c.f. ), in persona della procuratrice P.IVA_3
speciale dott.ssa , difesa dall'avv. Fabio Sebastiano e Controparte_3
domiciliata in Vicenza presso lo studio del difensore
(appellata)
e di
con sede in (c.f. n. Controparte_4 CP_1
) P.IVA_4
(appellata contumace)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Padova: nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la nullità della fideiussione sottoscritta da Pt_3
e in data 30.7.2003 per violazione della
[...] Parte_1 Parte_2
Legge n. 287 del 1990, accogliere l'opposizione proposta dai citati fideiussori e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertata e dichiarata la nullità degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus sottoscritta da , e Parte_3 Parte_1 Pt_2
in data 30.7.2003 per violazione della Legge n. 287 del 1990, in
[...]
accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., anche previo accertamento della vessatorietà e nullità e/o inefficacia della clausola di
“pagamento a semplice richiesta scritta” prevista all'art. 7 della citata
2 fideiussione omnibus e di ogni altra clausola vessatoria contenuta nella citata fideiussione ai sensi dell'art.. 33, comma 2 lett. t), art. 33 comma 1, art. 35 e art. 36 del Codice del Consumo, dichiarare parte appellata decaduta dai suoi diritti verso i fideiussori per non avere proposto le sue istanze nel termine di sei mesi richiesto da detta norma, accogliere
l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare la vessatorietà e nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 della fideiussione omnibus sottoscritta da e in data 30.7.2003, ai sensi Parte_3 Parte_2
degli artt. 33, comma 2 lett. t), art. 33 comma 1 e 36 del Codice del
Consumo e, in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., anche previo eventuale accertamento e dichiaratoria della vessatorietà e nullità della clausola di “pagamento a semplice richiesta scritta” prevista all'art. 7 della citata fideiussione omnibus e di ogni altra clausola vessatoria contenuta nella citata fideiussione ai sensi degli artt. 33, comma 2 lett. t), art. 33 comma 1, art. 35 e art. 36 del Codice del
Consumo, dichiarare parte appellata decaduta dai suoi diritti verso i citati fideiussori/consumatori per non avere proposto le sue istanze nel termine di sei mesi richiesto da detta norma, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso
Revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti appellanti a parte appellata.
Con la vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata Controparte_1
Nel merito
3 - rigettarsi l'appello proposto da , Parte_4 Parte_1 Pt_2
e , avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
[...] Parte_3
1057/2023 pubblicata il 22.05.2023, in quanto infondato per tutte le ragioni sopra esposte, e confermarsi per l'effetto la sentenza impugnata in accoglimento delle conclusioni di cui al giudizio di primo grado, che qui si ribadiscono:
«Nel merito:
- rispingersi l'opposizione e per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi che c.f. , in persona Parte_4 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_5
– residente a [...]
13), con sede in 35129 Padova (PD) viale della Navigazione Interna n.
82; , nato a [...] il [...], residente a 35128 Parte_1
Padova (PD) via Forcellini n. 184, c.f. C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], residente a 35128 Padova CP_5
(PD) via Forcellini n. 184, c.f. , C.F._3 Parte_2
nata a [...] il [...], residente a 35128 Padova
(PD) via Forcellini n. 184, c.f. sono debitori nei C.F._2
confronti di (c.f. ) della somma di euro Controparte_1 P.IVA_2
488.144,31, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, nei limiti delle singole garanzie prestate e come specificate nel ricorso monitorio, e per l'effetto condannare gli opponenti a pagare a
[...]
come sopra rappresentata e difesa, nel domicilio eletto, Controparte_1
la somma di euro 488.144,31, oltre ad interessi legali dalla presente domanda al saldo effettivo».
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
, , ed si Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
opponevano al decreto n. 1855/2018, con cui il Tribunale di Padova aveva loro ingiunto (alla società quale debitrice principale e alle tre persone fisiche in qualità di garanti) il pagamento di Euro 488.144,31 a favore di
(importo risultante dal debito restitutorio di un Controparte_1
primo mutuo fondiario contratto il 17 ottobre 2003 e dal debito restitutorio di un secondo mutuo fondiario stipulato il 31 ottobre 2007).
Gli opponenti eccepivano il difetto di prova del debito, la nullità per indeterminatezza delle clausole sui tassi d'interesse, la nullità della fideiussione omnibus per contrasto con la normativa antitrust e la decadenza della BA dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
la quale eccepiva l'incompetenza Controparte_4
funzionale del giudice adito a conoscere la domanda di nullità della fideiussione omnibus. Nel merito, l'opposta affermava che l'opposizione fosse infondata.
Con ordinanza del 24 ottobre 2019, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza a conoscere la domanda di nullità del contratto di garanzia e delle sue clausole nn. 2, 6 e 8 per violazione della l. n. 287 del 1990, individuando il giudice competente nella sezione specializzata per l'impresa del Tribunale di Milano, e sospendeva il processo.
Gli attori riassumevano la causa davanti al Tribunale di Milano, il quale con sentenza n. 4568/2022, depositata il 24 maggio 2022, accertava la validità del negozio di garanzia.
, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
appellavano la sentenza del Tribunale di Milano, ma la Corte di Appello
5 di Milano rigettava l'impugnazione (con sentenza n. 2136/2024, pubblicata il 19 luglio 2024).
Nel frattempo, con ricorso depositato il 31 maggio 2022, gli opponenti avevano riassunto il giudizio di opposizione davanti al Tribunale di
Padova per chiederne nuovamente la sospensione (non concessa) in attesa della decisione della Corte di Appello di Milano.
Con sentenza n. 1057/2023, pronunciata il 19 maggio 2023 e depositata il
22 maggio 2023, il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione.
Il Tribunale recepiva la decisione del Tribunale di Milano, che aveva qualificato il negozio di garanzia quale contratto autonomo, con “tutte le conseguenze che ne derivano in punto di eccezioni opponibili al creditore”.
Il giudice riteneva che il credito fosse documentalmente provato, che le clausole sugli interessi fossero valide e che il tasso debitorio non fosse usurario, concludendo che fosse debitrice per Euro Parte_4
488.144,31 (Euro 318.432,244 di debito residuo del primo mutuo ed Euro
173.464,79 di debito residuo del secondo).
Quanto ai garanti , e il Tribunale Parte_1 Parte_2 Parte_3
di Padova, rilevato che solo gli ultimi due (rispettivamente moglie e madre di ) erano consumatori (non anche , socio unico e Pt_1 Pt_1
amministratore di , affermava che la clausola che Parte_4
impegnava al pagamento “a prima richiesta” non fosse vessatoria. La validità di tale clausola faceva sì che l'intimazione di pagamento, compiuta dalla BA con lettera del 12 luglio 2011, avesse impedito la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Con atto di citazione del 27 dicembre 2023 (notificato lo stesso giorno),
, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
appellavano la suddetta sentenza, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il Tribunale di Padova aveva errato nel qualificare la
6 fideiussione del 30 luglio 2003 quale contratto autonomo di garanzia, con conseguente “impossibilità di giovarsi dell'accertamento della Banca
d'IA (provvedimento n. 55/2005)”: poiché poi la fideiussione omnibus riproduceva lo schema Abi sanzionato dall'autorità di vigilanza, le clausole nn. 2, 6 e 8 erano da giudicarsi nulle;
2) la sentenza era errata nella parte in cui rigettava l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus del 30 luglio 2003 per violazione della normativa antitrust;
3) il giudice avrebbe dovuto dichiarare la vessatorietà della clausola della fideiussione derogatoria dell'art. 1957 c.c., in quanto comportante una limitazione dei diritti spettanti al consumatore;
4) il giudice avrebbe dovuto dichiarare la vessatorietà anche della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, contenuta all'art. 7 della fideiussione, poiché limitativa “della possibilità del garante di opporre eccezioni relative al rapporto di garanzia” (art. 33, comma 2, lett. t;
art. 33, comma 1°, cod. cons.) e poiché consentiva “al creditore di agire contro il garante senza dovere dimostrare l'inadempimento del debitore principale”, determinando “un'inversione dell'onere della prova a carico del consumatore/garante” (art. 33, comma 2, lett. t, cod. cons.); 5) la sentenza era errata nella parte in cui rigettava l'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c., non essendo sufficiente, per evitare la decadenza, “la richiesta stragiudiziale del 12 luglio 2011”.
Gli appellanti chiedevano, in via preliminare, che il giudizio fosse sospeso in attesa della definizione di quello pendente davanti alla Corte di Appello di Milano;
nel merito, che, accertata la nullità della fideiussione e delle clausole n. 2, 6 e 8 della stessa ed accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. del diritto della creditrice di agire contro i fideiussori, fosse accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
domandando il rigetto dell'appello. Controparte_2
7 L'appellata, eccepito che la questione circa la natura del negozio di garanzia era già stata decisa dalla Corte di Appello di Milano, affermava che il primo motivo di appello fosse inammissibile, poiché gli appellanti non si erano confrontati con la ragione della decisione: l'autorità della decisione del giudice milanese, che vincolava il giudice patavino, dichiaratosi incompetente. Quanto ai rimanenti motivi d'impugnazione,
l'appellata sosteneva che la BA non era incorsa in decadenza, attesa la validità della clausola “a prima richiesta” e la richiesta di pagamento tempestivamente inviata ai fideiussori. Già la Corte di Appello di Milano aveva escluso la vessatorietà della clausola suddetta, così come della deroga all'art. 1956 c.c.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con ordinanza del 17 ottobre 2024.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 27 novembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 1057/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova è divenuta definitiva, in difetto di motivi d'impugnazione della debitrice principale, quanto al rigetto dell'opposizione proposta da conseguente Parte_4
all'accertamento della consistenza del debito e della validità delle clausole dei contratti di mutuo relative al tasso d'interesse.
È altresì divenuto definitivo l'accertamento che non è Parte_1
consumatore, mentre lo sono e Parte_2 Parte_3
2. I primi due motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi: con il primo si afferma che il negozio di garanzia sia una fideiussione e non un contratto autonomo;
con il secondo si ripropone l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
8 I motivi sono inammissibili, poiché il Tribunale di Padova, con decisione che gli opponenti non hanno impugnato, ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere la questione dell'asserita invalidità del negozio di garanzia per violazione delle norme antitrust.
Dopo la sentenza sfavorevole del Tribunale di Milano (successivamente confermata dalla Corte di Appello di Milano), , , Parte_1 Parte_2
ed hanno riassunto il processo davanti al Parte_3 Parte_4
Tribunale di Padova come se la sentenza n. 4568/2022 non fosse stata pronunciata. Il Tribunale di Padova ha quindi deciso che, essendosi dichiarato incompetente ed essendosi pronunciato il giudice milanese, riconosciuto competente, davanti al quale la causa (vertente sulla nullità della fideiussione) era stata riassunta dagli stessi opponenti, la sentenza del Tribunale di Milano, sebbene non ancora passata in giudicato, vincolava la decisione del giudice dell'opposizione.
Come rilevato dall'appellata, gli appellanti nulla hanno detto a questo proposito. Essi hanno lamentato l'erroneità della decisione del Tribunale di Milano, ma non hanno censurato, perlomeno con un minimo di specificità, l'affermazione del Tribunale di Padova, secondo cui la sentenza del Tribunale di Milano aveva forza autoritativa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (ovviamente, limitatamente alla qualificazione del negozio di garanzia e al giudizio di validità dello stesso, ossia alle questioni che il giudice dell'opposizione si era dichiarato incompetente a conoscere).
Occorre aggiungere che la sentenza del Tribunale di Milano è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, e non risulta che sia stato proposto ricorso per cassazione, sicché - a parte l'inammissibilità per la ragione suddetta dell'appello - vi è anche l'intervenuto giudicato a impedire la riconsiderazione della natura del negozio di garanzia.
9 3. Dall'inammissibilità dei primi due motivi d'impugnazione e dalla statuizione del Tribunale di Padova, secondo cui la decisione del
Tribunale di Milano è vincolante nel giudizio di opposizione, discende che, per , che non è consumatore, la clausola di deroga Parte_1
dell'art. 1956 c.c. è senz'altro valida (cfr., tra le ultime, Cass. civ., ord., 10 gennaio 2025, n. 660 “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
'a prima richiesta', l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art.
1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”).
Egli è pertanto debitore nei confronti della BA ed ora della cessionaria del credito.
Rimane da esaminare la posizione di e che Parte_2 Parte_3
sono invece consumatori. In quanto tali, la qualificazione del negozio quale contratto autonomo di garanzia non preclude il sindacato, da parte del giudice, circa l'eventuale vessatorietà delle clausole predisposte dalla BA garantita.
4. Con il terzo motivo d'impugnazione, gli appellanti insistono per la dichiarazione di vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., in quanto comportante una limitazione dei diritti spettanti al consumatore;
con il quarto chiedono che sia dichiarata la vessatorietà anche della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, contenuta all'art. 7 del contratto;
con il quinto motivo d'impugnazione, sul presupposto che le clausole suddette siano vessatorie e pertanto inefficaci, domandano che sia
10 accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., poiché “la richiesta stragiudiziale del 12 luglio 2011” non sarebbe sufficiente ad evitare l'estinzione della garanzia.
I tre motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, poiché tendenti al medesimo risultato, ossia all'accoglimento, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova, dell'eccezione di estinzione, per decadenza, del credito della BA (ora della cessionaria) nei confronti dei due garanti consumatori.
Risulta decisiva, consentendo il rigetto dei tre motivi suddetti, la sancita validità della clausola di pagamento “a prima richiesta”, la quale comporta che la richiesta di pagamento ai fideiussori, avvenuta contestualmente alla risoluzione dei rapporti, esclude la decadenza delle garanzie.
4.1. Nel negozio sottoscritto il 30 luglio 2003, la clausola n. 7, 1° co., prevedeva che il garante fosse tenuto al pagamento del debito “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale”.
La clausola n. 6 disponeva, invece, che “i diritti derivanti alla BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c., cui espressamente deroghiamo”.
Il Tribunale di Padova ha affermato che la mera deroga all'art. 1957 c.c. può essere vessatoria, ma non anche la previsione contrattuale che consenta alla BA di rivolgersi per il pagamento direttamente ai garanti: previsione incompatibile con la necessità di agire giudizialmente nei confronti del debitore principale. Altrimenti detto, con tale clausola i contraenti non escludevano tout court l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., ma sostituivano l'onere di agire giudizialmente nel termine semestrale con quello di richiedere, nel medesimo termine, il pagamento direttamente ai
11 garanti. All'autonomia negoziale non è preclusa tale pattuizione, la quale non ha carattere abusivo.
4.2. Il Tribunale di Padova ha escluso la vessatorietà della clausola di pagamento “a prima richiesta”, che esonera la BA creditrice dall'agire giudizialmente nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla risoluzione dei rapporti di mutuo, così motivando:
“Tuttavia, va rilevato, ad avviso del Tribunale, che nel caso di specie, anche a ritenere la clausola vessatoria e quindi nulla – con conseguente applicazione del termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c. – detto termine risulta comunque rispettato dalla BA.
Va infatti osservato che in caso di garanzia con clausola a prima richiesta «deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio» (cfr. Cass. n.
22346/2017).
In particolare, la citata sentenza della Corte di cassazione sancisce l'incompatibilità tra clausola a prima richiesta e necessità di azione giudiziale ai sensi dell'art. 1957
c.c., essendo per contro irrilevante la presenza, o meno, di clausole del tipo «senza eccezioni» così come la qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma.
Pertanto, la sola qualificazione della garanzia in termini di fideiussione a prima richiesta è di per sé sufficiente a far ritenere l'istanza stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. senza che sia necessaria un'azione giudiziale (orientamento più volte espresso dal Tribunale adito, fra le altre con sentenza n. 270/2021, n. 911/2022 e n. 650/2022, e avallato altresì da Corte d'Appello di Venezia, n. 2385/2021 e da Corte d'Appello di Milano n. 2110/2021).
Nel caso di specie, la BA, con missiva del 12 luglio 2011, ha comunicato alla società e ai garanti la revoca degli affidamenti (in particolare, dei due mutui per cui è causa), intimando il pagamento del dovuto entro il termine di dieci giorni (cfr. doc. 14 della convenuta opposta).
12 Per quanto sopra esposto, dunque, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. deve ritenersi definitivamente impedita a seguito della ricezione, da parte dei garanti, della Contr richiesta stragiudiziale di pagamento inviata da BA (allora ). CP_7
Su tale conclusione non incide, peraltro, l'asserita nullità della clausola “a prima richiesta anche in caso di opposizione del debitore” (prevista all'art. 7 della garanzia rilasciata dalle opponenti) in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., pur dedotta dalle opponenti.
Va infatti osservato che la nullità prevista dall'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons. può interessare al più la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” (non presente nella garanzia in esame), e soltanto nella parte in cui limita la possibilità per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto principale, risolvendosi, appunto, in una limitazione «alla facoltà di opporre eccezioni». Ciò si ricava anche dall'esame della sentenza citata dalle opponenti (Cass. n. 5423/2022), che – a ben vedere – afferma la nullità della clausola in parola nella misura in cui impedisce al garante di opporre eccezioni, ritenendo che, una volta dichiarata abusiva la clausola ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., egli possa opporre al creditore eccezioni relative sia al rapporto di garanzia sia al rapporto garantito («Nel contratto autonomo di garanzia "a prima richiesta e senza eccezioni", l'accertamento della qualità di consumatore del garante dev'essere effettuato con riferimento a quest'ultimo contratto (e non a quello garantito) e, in caso di esito positivo, ne deriva
l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. t), c.cons., la cui previsione circa la limitazione della facoltà di opporre eccezioni va riferita sia a quelle relative al rapporto di garanzia sia a quelle relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi dell'art. 36, comma 1,
c.cons., e il garante potrà opporre le suddette eccezioni»).
In altre parole, la nullità consumeristica si incentra sulla clausola “senza eccezioni” e non attinge, invece, la clausola “a prima richiesta”.
Quest'ultima clausola, infatti, lungi dal limitare la possibilità per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto garantito, agevola il creditore consentendogli di agire contro il garante senza dover dimostrare l'inadempimento del debitore principale (e consente, come visto, di impedire la decadenza prevista dall'art. 1957
c.c. attraverso una semplice richiesta stragiudiziale).
13 Pertanto, se è vero che le clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” vengono spesso valorizzate congiuntamente al fine di accertare la natura autonoma della garanzia (che, in ogni caso, può essere ravvisata anche in mancanza di dette clausole, secondo una valutazione complessiva del regolamento contrattuale, come è stato fatto dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 4568/2022), è altrettanto vero che si tratta di clausole autonome, che assolvono funzioni diverse, e che mantengono la propria individualità anche a fronte di eventuali patologie contrattuali (quali la nullità consumeristica).
Sulla base di tali argomentazioni deve dunque ritenersi che la clausola “a prima richiesta”, a differenza della clausola “senza eccezioni”, non rientri nella previsione dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., in quanto non si risolve in una limitazione
«alla facoltà di opporre eccezioni» per il consumatore, ma (per quanto di interesse in questa sede) consente piuttosto alla BA di impedire la decadenza prevista dall'art.
1957 c.c. con una semplice richiesta stragiudiziale in luogo di una richiesta giudiziale.
Né può ritenersi che la clausola sia nulla ai sensi dell'art 33, comma 1 del codice del consumo, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La sussistenza di detto squilibrio potrebbe semmai essere affermata con riferimento alla deroga al termine di cui all'art 1957 cc., - posto che il fideiussore, in tal caso, resta vincolato senza limiti di tempo con aumento del rischio, a suo carico, dell'aggravarsi delle condizioni patrimoniali del debitore principale - ma non pare ravvisabile rispetto alla sufficienza di una diffida stragiudiziale ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Tale conclusione si impone considerando la ratio posta alla base della previsione di cui all'art 1957 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti, 'giova considerare, anzitutto, che l'art.
1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua 'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa' (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del
29/01/2016, Rv. 638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito
14 sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957 c.c., comma 1, pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi” (cfr Cass. 24296/2017).
Ritenere idonea ad impedire la decadenza anche una diffida stragiudiziale, in presenza della clausola “a prima richiesta”, consente comunque di rispettare la funzione della norma e rendere edotto il garante dell'inadempimento del debitore principale, evitando così ogni incertezza in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione oltre all'aggravamento di oneri e spese conseguente ad una iniziativa giudiziale di recupero del credito.
Non si ravvisa, pertanto, un significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola [..]”.
La motivazione sopra riportata è condivisibile, poiché, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, la clausola in esame non preclude, di per sé, al garante la possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto fondamentale, ma comporta solamente l'esonero del creditore, che abbia richiesto il pagamento al fideiussore, dall'agire giudizialmente nei confronti del debitore principale.
In tale esonero non si rinviene un significativo squilibrio, a danno del consumatore, dei diritti e obblighi derivanti dal contratto.
La BA richiese il pagamento ai garanti, i quali nulla eccepirono.
La creditrice poteva ragionevolmente confidare sul loro adempimento, mentre i garanti, proprio perché era stato richiesto che pagassero il debito della mutuataria, non potevano aspettarsi che la BA, prima di rivolgersi a loro, agisse giudizialmente nei confronti della debitrice principale.
Tantomeno la clausola determina un'inversione del carico della prova (gli appellanti affermano che il consumatore-garante “per resistere alla richiesta dovrà dimostrare che il garantito non è inadempiente, con conseguente vessatorietà ai sensi proprio dell'art. 33 comma 2 lett. t”).
L'onere della prova, in presenza di un contratto di mutuo assistito da garanzie personali, rimane immutato (e ciò a prescindere dalla natura autonoma della garanzia). Anche in assenza di clausola “a prima
15 richiesta”, il creditore è tenuto a provare l'esistenza del contratto di mutuo, mentre è onere del debitore dimostrare di avere già estinto l'obbligazione restitutoria.
Neppure corrisponde al vero che la clausola in esame esponga il garante al rischio dell'insolvenza del garantito, in quanto, compiuto il pagamento del debito (debito che è attuale ed esigibile anche nei confronti del garante),
l'azione di regresso può essere subito esercitata.
Invero, anche in assenza della clausola in esame, il creditore può rivolgersi direttamente al fideiussore, il quale è obbligato al pagamento. In mancanza della pattuizione del beneficio di escussione, l'aspettativa di non pagare e resistere in giudizio, affinché nel giudizio possa essere esercitata l'azione di rivalsa con la chiamata in causa del debitore principale, non corrisponde a un “diritto” del consumatore, ma è una mera eventualità fattuale, che peraltro prescinde dalla clausola in questione
(anche in presenza di essa, il garante, pur obbligato al pagamento del debito, potrebbe resistere in giudizio, eccependo l'inesistenza totale o parziale del debito e comunque esercitando contestualmente il regresso per il caso di soccombenza, ossia di sua condanna a favore del creditore).
In definitiva, la clausola in questione (clausola n. 7), redatta in modo chiaro e comprensibile (era di agevole intendimento per il garante- consumatore che, a fronte dell'inadempimento della mutuataria, sarebbe stato chiamato a pagare il debito a richiesta della mutuante, la quale era perciò esonerata dall'agire nel semestre nei confronti del debitore principale), la cui efficacia si sostanziava per l'appunto nell'escludere la necessità per il creditore di agire giudizialmente contro il debitore principale, rendendo bastevole la richiesta stragiudiziale di adempimento
(ma non precludendo al garante di sollevare eccezioni relative al rapporto sostanziale), né incide sulla ripartizione dell'onere della prova, né determina uno squilibrio nei diritti e obblighi nascenti dal contratto.
16 Esclusa la vessatorietà della clausola “a prima richiesta” e riconosciutane l'efficacia, non vi era l'onere per il creditore di agire giudizialmente entro il semestre dalla data di risoluzione dei rapporti di mutuo. Infatti, gli appellanti non mettono in dubbio l'orientamento giurisprudenziale, richiamato dal Tribunale, secondo cui, in presenza di tale clausola, è sufficiente che il creditore richieda al garante l'adempimento nel termine semestrale e non anche che agisca giudizialmente nei confronti del debitore principale (v., ad esempio, Cass. civ. 26 settembre 2017, n.
22346: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
'a prima richiesta', l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art.
1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare
'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”; v. anche la già cit. Cass. civ., ord., 10 gennaio 2025, n. 660).
Pertanto, non è decaduta dal diritto Controparte_4
di credito neppure nei confronti dei garanti-consumatori e Parte_3
. Parte_2
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con conseguente conferma della sentenza n. 1057/2023, pronunciata dal Tribunale di Padova il 19 maggio 2023 e depositata il 22 maggio 2023.
17 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo presente il valore della controversia (così come dichiarato dagli appellanti in atto di citazione) e i parametri medi del d.m. n. 147/2022.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 3/2024 r.g.a., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1057/2023, pronunciata dal Tribunale di Padova il 19 maggio 2023 e depositata il
22 maggio 2023;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata costituita le spese processuali che liquida in Euro 14.239,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 28 novembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in riassunzione con atto di citazione da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
con sede in Noventa Padovana (Pd) (p. iva n. Parte_4
), in personale del legale rappresentante , P.IVA_1 Parte_5
tutti difesi dall'avv. Giovanni Bisazza e domiciliati in Padova presso lo studio del difensore
(appellanti) nei confronti di
1 con sede in Roma (c.f. n. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata da con sede in San Controparte_2
NA IL (c.f. ), in persona della procuratrice P.IVA_3
speciale dott.ssa , difesa dall'avv. Fabio Sebastiano e Controparte_3
domiciliata in Vicenza presso lo studio del difensore
(appellata)
e di
con sede in (c.f. n. Controparte_4 CP_1
) P.IVA_4
(appellata contumace)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Padova: nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la nullità della fideiussione sottoscritta da Pt_3
e in data 30.7.2003 per violazione della
[...] Parte_1 Parte_2
Legge n. 287 del 1990, accogliere l'opposizione proposta dai citati fideiussori e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertata e dichiarata la nullità degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus sottoscritta da , e Parte_3 Parte_1 Pt_2
in data 30.7.2003 per violazione della Legge n. 287 del 1990, in
[...]
accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., anche previo accertamento della vessatorietà e nullità e/o inefficacia della clausola di
“pagamento a semplice richiesta scritta” prevista all'art. 7 della citata
2 fideiussione omnibus e di ogni altra clausola vessatoria contenuta nella citata fideiussione ai sensi dell'art.. 33, comma 2 lett. t), art. 33 comma 1, art. 35 e art. 36 del Codice del Consumo, dichiarare parte appellata decaduta dai suoi diritti verso i fideiussori per non avere proposto le sue istanze nel termine di sei mesi richiesto da detta norma, accogliere
l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare la vessatorietà e nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 della fideiussione omnibus sottoscritta da e in data 30.7.2003, ai sensi Parte_3 Parte_2
degli artt. 33, comma 2 lett. t), art. 33 comma 1 e 36 del Codice del
Consumo e, in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., anche previo eventuale accertamento e dichiaratoria della vessatorietà e nullità della clausola di “pagamento a semplice richiesta scritta” prevista all'art. 7 della citata fideiussione omnibus e di ogni altra clausola vessatoria contenuta nella citata fideiussione ai sensi degli artt. 33, comma 2 lett. t), art. 33 comma 1, art. 35 e art. 36 del Codice del
Consumo, dichiarare parte appellata decaduta dai suoi diritti verso i citati fideiussori/consumatori per non avere proposto le sue istanze nel termine di sei mesi richiesto da detta norma, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso
Revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti appellanti a parte appellata.
Con la vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata Controparte_1
Nel merito
3 - rigettarsi l'appello proposto da , Parte_4 Parte_1 Pt_2
e , avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
[...] Parte_3
1057/2023 pubblicata il 22.05.2023, in quanto infondato per tutte le ragioni sopra esposte, e confermarsi per l'effetto la sentenza impugnata in accoglimento delle conclusioni di cui al giudizio di primo grado, che qui si ribadiscono:
«Nel merito:
- rispingersi l'opposizione e per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi che c.f. , in persona Parte_4 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_5
– residente a [...]
13), con sede in 35129 Padova (PD) viale della Navigazione Interna n.
82; , nato a [...] il [...], residente a 35128 Parte_1
Padova (PD) via Forcellini n. 184, c.f. C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], residente a 35128 Padova CP_5
(PD) via Forcellini n. 184, c.f. , C.F._3 Parte_2
nata a [...] il [...], residente a 35128 Padova
(PD) via Forcellini n. 184, c.f. sono debitori nei C.F._2
confronti di (c.f. ) della somma di euro Controparte_1 P.IVA_2
488.144,31, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, nei limiti delle singole garanzie prestate e come specificate nel ricorso monitorio, e per l'effetto condannare gli opponenti a pagare a
[...]
come sopra rappresentata e difesa, nel domicilio eletto, Controparte_1
la somma di euro 488.144,31, oltre ad interessi legali dalla presente domanda al saldo effettivo».
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
, , ed si Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
opponevano al decreto n. 1855/2018, con cui il Tribunale di Padova aveva loro ingiunto (alla società quale debitrice principale e alle tre persone fisiche in qualità di garanti) il pagamento di Euro 488.144,31 a favore di
(importo risultante dal debito restitutorio di un Controparte_1
primo mutuo fondiario contratto il 17 ottobre 2003 e dal debito restitutorio di un secondo mutuo fondiario stipulato il 31 ottobre 2007).
Gli opponenti eccepivano il difetto di prova del debito, la nullità per indeterminatezza delle clausole sui tassi d'interesse, la nullità della fideiussione omnibus per contrasto con la normativa antitrust e la decadenza della BA dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
la quale eccepiva l'incompetenza Controparte_4
funzionale del giudice adito a conoscere la domanda di nullità della fideiussione omnibus. Nel merito, l'opposta affermava che l'opposizione fosse infondata.
Con ordinanza del 24 ottobre 2019, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza a conoscere la domanda di nullità del contratto di garanzia e delle sue clausole nn. 2, 6 e 8 per violazione della l. n. 287 del 1990, individuando il giudice competente nella sezione specializzata per l'impresa del Tribunale di Milano, e sospendeva il processo.
Gli attori riassumevano la causa davanti al Tribunale di Milano, il quale con sentenza n. 4568/2022, depositata il 24 maggio 2022, accertava la validità del negozio di garanzia.
, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
appellavano la sentenza del Tribunale di Milano, ma la Corte di Appello
5 di Milano rigettava l'impugnazione (con sentenza n. 2136/2024, pubblicata il 19 luglio 2024).
Nel frattempo, con ricorso depositato il 31 maggio 2022, gli opponenti avevano riassunto il giudizio di opposizione davanti al Tribunale di
Padova per chiederne nuovamente la sospensione (non concessa) in attesa della decisione della Corte di Appello di Milano.
Con sentenza n. 1057/2023, pronunciata il 19 maggio 2023 e depositata il
22 maggio 2023, il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione.
Il Tribunale recepiva la decisione del Tribunale di Milano, che aveva qualificato il negozio di garanzia quale contratto autonomo, con “tutte le conseguenze che ne derivano in punto di eccezioni opponibili al creditore”.
Il giudice riteneva che il credito fosse documentalmente provato, che le clausole sugli interessi fossero valide e che il tasso debitorio non fosse usurario, concludendo che fosse debitrice per Euro Parte_4
488.144,31 (Euro 318.432,244 di debito residuo del primo mutuo ed Euro
173.464,79 di debito residuo del secondo).
Quanto ai garanti , e il Tribunale Parte_1 Parte_2 Parte_3
di Padova, rilevato che solo gli ultimi due (rispettivamente moglie e madre di ) erano consumatori (non anche , socio unico e Pt_1 Pt_1
amministratore di , affermava che la clausola che Parte_4
impegnava al pagamento “a prima richiesta” non fosse vessatoria. La validità di tale clausola faceva sì che l'intimazione di pagamento, compiuta dalla BA con lettera del 12 luglio 2011, avesse impedito la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Con atto di citazione del 27 dicembre 2023 (notificato lo stesso giorno),
, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
appellavano la suddetta sentenza, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il Tribunale di Padova aveva errato nel qualificare la
6 fideiussione del 30 luglio 2003 quale contratto autonomo di garanzia, con conseguente “impossibilità di giovarsi dell'accertamento della Banca
d'IA (provvedimento n. 55/2005)”: poiché poi la fideiussione omnibus riproduceva lo schema Abi sanzionato dall'autorità di vigilanza, le clausole nn. 2, 6 e 8 erano da giudicarsi nulle;
2) la sentenza era errata nella parte in cui rigettava l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus del 30 luglio 2003 per violazione della normativa antitrust;
3) il giudice avrebbe dovuto dichiarare la vessatorietà della clausola della fideiussione derogatoria dell'art. 1957 c.c., in quanto comportante una limitazione dei diritti spettanti al consumatore;
4) il giudice avrebbe dovuto dichiarare la vessatorietà anche della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, contenuta all'art. 7 della fideiussione, poiché limitativa “della possibilità del garante di opporre eccezioni relative al rapporto di garanzia” (art. 33, comma 2, lett. t;
art. 33, comma 1°, cod. cons.) e poiché consentiva “al creditore di agire contro il garante senza dovere dimostrare l'inadempimento del debitore principale”, determinando “un'inversione dell'onere della prova a carico del consumatore/garante” (art. 33, comma 2, lett. t, cod. cons.); 5) la sentenza era errata nella parte in cui rigettava l'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c., non essendo sufficiente, per evitare la decadenza, “la richiesta stragiudiziale del 12 luglio 2011”.
Gli appellanti chiedevano, in via preliminare, che il giudizio fosse sospeso in attesa della definizione di quello pendente davanti alla Corte di Appello di Milano;
nel merito, che, accertata la nullità della fideiussione e delle clausole n. 2, 6 e 8 della stessa ed accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. del diritto della creditrice di agire contro i fideiussori, fosse accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
domandando il rigetto dell'appello. Controparte_2
7 L'appellata, eccepito che la questione circa la natura del negozio di garanzia era già stata decisa dalla Corte di Appello di Milano, affermava che il primo motivo di appello fosse inammissibile, poiché gli appellanti non si erano confrontati con la ragione della decisione: l'autorità della decisione del giudice milanese, che vincolava il giudice patavino, dichiaratosi incompetente. Quanto ai rimanenti motivi d'impugnazione,
l'appellata sosteneva che la BA non era incorsa in decadenza, attesa la validità della clausola “a prima richiesta” e la richiesta di pagamento tempestivamente inviata ai fideiussori. Già la Corte di Appello di Milano aveva escluso la vessatorietà della clausola suddetta, così come della deroga all'art. 1956 c.c.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con ordinanza del 17 ottobre 2024.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 27 novembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 1057/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova è divenuta definitiva, in difetto di motivi d'impugnazione della debitrice principale, quanto al rigetto dell'opposizione proposta da conseguente Parte_4
all'accertamento della consistenza del debito e della validità delle clausole dei contratti di mutuo relative al tasso d'interesse.
È altresì divenuto definitivo l'accertamento che non è Parte_1
consumatore, mentre lo sono e Parte_2 Parte_3
2. I primi due motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi: con il primo si afferma che il negozio di garanzia sia una fideiussione e non un contratto autonomo;
con il secondo si ripropone l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
8 I motivi sono inammissibili, poiché il Tribunale di Padova, con decisione che gli opponenti non hanno impugnato, ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere la questione dell'asserita invalidità del negozio di garanzia per violazione delle norme antitrust.
Dopo la sentenza sfavorevole del Tribunale di Milano (successivamente confermata dalla Corte di Appello di Milano), , , Parte_1 Parte_2
ed hanno riassunto il processo davanti al Parte_3 Parte_4
Tribunale di Padova come se la sentenza n. 4568/2022 non fosse stata pronunciata. Il Tribunale di Padova ha quindi deciso che, essendosi dichiarato incompetente ed essendosi pronunciato il giudice milanese, riconosciuto competente, davanti al quale la causa (vertente sulla nullità della fideiussione) era stata riassunta dagli stessi opponenti, la sentenza del Tribunale di Milano, sebbene non ancora passata in giudicato, vincolava la decisione del giudice dell'opposizione.
Come rilevato dall'appellata, gli appellanti nulla hanno detto a questo proposito. Essi hanno lamentato l'erroneità della decisione del Tribunale di Milano, ma non hanno censurato, perlomeno con un minimo di specificità, l'affermazione del Tribunale di Padova, secondo cui la sentenza del Tribunale di Milano aveva forza autoritativa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (ovviamente, limitatamente alla qualificazione del negozio di garanzia e al giudizio di validità dello stesso, ossia alle questioni che il giudice dell'opposizione si era dichiarato incompetente a conoscere).
Occorre aggiungere che la sentenza del Tribunale di Milano è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, e non risulta che sia stato proposto ricorso per cassazione, sicché - a parte l'inammissibilità per la ragione suddetta dell'appello - vi è anche l'intervenuto giudicato a impedire la riconsiderazione della natura del negozio di garanzia.
9 3. Dall'inammissibilità dei primi due motivi d'impugnazione e dalla statuizione del Tribunale di Padova, secondo cui la decisione del
Tribunale di Milano è vincolante nel giudizio di opposizione, discende che, per , che non è consumatore, la clausola di deroga Parte_1
dell'art. 1956 c.c. è senz'altro valida (cfr., tra le ultime, Cass. civ., ord., 10 gennaio 2025, n. 660 “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
'a prima richiesta', l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art.
1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”).
Egli è pertanto debitore nei confronti della BA ed ora della cessionaria del credito.
Rimane da esaminare la posizione di e che Parte_2 Parte_3
sono invece consumatori. In quanto tali, la qualificazione del negozio quale contratto autonomo di garanzia non preclude il sindacato, da parte del giudice, circa l'eventuale vessatorietà delle clausole predisposte dalla BA garantita.
4. Con il terzo motivo d'impugnazione, gli appellanti insistono per la dichiarazione di vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., in quanto comportante una limitazione dei diritti spettanti al consumatore;
con il quarto chiedono che sia dichiarata la vessatorietà anche della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, contenuta all'art. 7 del contratto;
con il quinto motivo d'impugnazione, sul presupposto che le clausole suddette siano vessatorie e pertanto inefficaci, domandano che sia
10 accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., poiché “la richiesta stragiudiziale del 12 luglio 2011” non sarebbe sufficiente ad evitare l'estinzione della garanzia.
I tre motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, poiché tendenti al medesimo risultato, ossia all'accoglimento, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova, dell'eccezione di estinzione, per decadenza, del credito della BA (ora della cessionaria) nei confronti dei due garanti consumatori.
Risulta decisiva, consentendo il rigetto dei tre motivi suddetti, la sancita validità della clausola di pagamento “a prima richiesta”, la quale comporta che la richiesta di pagamento ai fideiussori, avvenuta contestualmente alla risoluzione dei rapporti, esclude la decadenza delle garanzie.
4.1. Nel negozio sottoscritto il 30 luglio 2003, la clausola n. 7, 1° co., prevedeva che il garante fosse tenuto al pagamento del debito “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale”.
La clausola n. 6 disponeva, invece, che “i diritti derivanti alla BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c., cui espressamente deroghiamo”.
Il Tribunale di Padova ha affermato che la mera deroga all'art. 1957 c.c. può essere vessatoria, ma non anche la previsione contrattuale che consenta alla BA di rivolgersi per il pagamento direttamente ai garanti: previsione incompatibile con la necessità di agire giudizialmente nei confronti del debitore principale. Altrimenti detto, con tale clausola i contraenti non escludevano tout court l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., ma sostituivano l'onere di agire giudizialmente nel termine semestrale con quello di richiedere, nel medesimo termine, il pagamento direttamente ai
11 garanti. All'autonomia negoziale non è preclusa tale pattuizione, la quale non ha carattere abusivo.
4.2. Il Tribunale di Padova ha escluso la vessatorietà della clausola di pagamento “a prima richiesta”, che esonera la BA creditrice dall'agire giudizialmente nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla risoluzione dei rapporti di mutuo, così motivando:
“Tuttavia, va rilevato, ad avviso del Tribunale, che nel caso di specie, anche a ritenere la clausola vessatoria e quindi nulla – con conseguente applicazione del termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c. – detto termine risulta comunque rispettato dalla BA.
Va infatti osservato che in caso di garanzia con clausola a prima richiesta «deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio» (cfr. Cass. n.
22346/2017).
In particolare, la citata sentenza della Corte di cassazione sancisce l'incompatibilità tra clausola a prima richiesta e necessità di azione giudiziale ai sensi dell'art. 1957
c.c., essendo per contro irrilevante la presenza, o meno, di clausole del tipo «senza eccezioni» così come la qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma.
Pertanto, la sola qualificazione della garanzia in termini di fideiussione a prima richiesta è di per sé sufficiente a far ritenere l'istanza stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. senza che sia necessaria un'azione giudiziale (orientamento più volte espresso dal Tribunale adito, fra le altre con sentenza n. 270/2021, n. 911/2022 e n. 650/2022, e avallato altresì da Corte d'Appello di Venezia, n. 2385/2021 e da Corte d'Appello di Milano n. 2110/2021).
Nel caso di specie, la BA, con missiva del 12 luglio 2011, ha comunicato alla società e ai garanti la revoca degli affidamenti (in particolare, dei due mutui per cui è causa), intimando il pagamento del dovuto entro il termine di dieci giorni (cfr. doc. 14 della convenuta opposta).
12 Per quanto sopra esposto, dunque, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. deve ritenersi definitivamente impedita a seguito della ricezione, da parte dei garanti, della Contr richiesta stragiudiziale di pagamento inviata da BA (allora ). CP_7
Su tale conclusione non incide, peraltro, l'asserita nullità della clausola “a prima richiesta anche in caso di opposizione del debitore” (prevista all'art. 7 della garanzia rilasciata dalle opponenti) in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., pur dedotta dalle opponenti.
Va infatti osservato che la nullità prevista dall'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons. può interessare al più la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” (non presente nella garanzia in esame), e soltanto nella parte in cui limita la possibilità per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto principale, risolvendosi, appunto, in una limitazione «alla facoltà di opporre eccezioni». Ciò si ricava anche dall'esame della sentenza citata dalle opponenti (Cass. n. 5423/2022), che – a ben vedere – afferma la nullità della clausola in parola nella misura in cui impedisce al garante di opporre eccezioni, ritenendo che, una volta dichiarata abusiva la clausola ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., egli possa opporre al creditore eccezioni relative sia al rapporto di garanzia sia al rapporto garantito («Nel contratto autonomo di garanzia "a prima richiesta e senza eccezioni", l'accertamento della qualità di consumatore del garante dev'essere effettuato con riferimento a quest'ultimo contratto (e non a quello garantito) e, in caso di esito positivo, ne deriva
l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. t), c.cons., la cui previsione circa la limitazione della facoltà di opporre eccezioni va riferita sia a quelle relative al rapporto di garanzia sia a quelle relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi dell'art. 36, comma 1,
c.cons., e il garante potrà opporre le suddette eccezioni»).
In altre parole, la nullità consumeristica si incentra sulla clausola “senza eccezioni” e non attinge, invece, la clausola “a prima richiesta”.
Quest'ultima clausola, infatti, lungi dal limitare la possibilità per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto garantito, agevola il creditore consentendogli di agire contro il garante senza dover dimostrare l'inadempimento del debitore principale (e consente, come visto, di impedire la decadenza prevista dall'art. 1957
c.c. attraverso una semplice richiesta stragiudiziale).
13 Pertanto, se è vero che le clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” vengono spesso valorizzate congiuntamente al fine di accertare la natura autonoma della garanzia (che, in ogni caso, può essere ravvisata anche in mancanza di dette clausole, secondo una valutazione complessiva del regolamento contrattuale, come è stato fatto dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 4568/2022), è altrettanto vero che si tratta di clausole autonome, che assolvono funzioni diverse, e che mantengono la propria individualità anche a fronte di eventuali patologie contrattuali (quali la nullità consumeristica).
Sulla base di tali argomentazioni deve dunque ritenersi che la clausola “a prima richiesta”, a differenza della clausola “senza eccezioni”, non rientri nella previsione dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., in quanto non si risolve in una limitazione
«alla facoltà di opporre eccezioni» per il consumatore, ma (per quanto di interesse in questa sede) consente piuttosto alla BA di impedire la decadenza prevista dall'art.
1957 c.c. con una semplice richiesta stragiudiziale in luogo di una richiesta giudiziale.
Né può ritenersi che la clausola sia nulla ai sensi dell'art 33, comma 1 del codice del consumo, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La sussistenza di detto squilibrio potrebbe semmai essere affermata con riferimento alla deroga al termine di cui all'art 1957 cc., - posto che il fideiussore, in tal caso, resta vincolato senza limiti di tempo con aumento del rischio, a suo carico, dell'aggravarsi delle condizioni patrimoniali del debitore principale - ma non pare ravvisabile rispetto alla sufficienza di una diffida stragiudiziale ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Tale conclusione si impone considerando la ratio posta alla base della previsione di cui all'art 1957 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti, 'giova considerare, anzitutto, che l'art.
1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua 'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa' (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del
29/01/2016, Rv. 638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito
14 sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957 c.c., comma 1, pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi” (cfr Cass. 24296/2017).
Ritenere idonea ad impedire la decadenza anche una diffida stragiudiziale, in presenza della clausola “a prima richiesta”, consente comunque di rispettare la funzione della norma e rendere edotto il garante dell'inadempimento del debitore principale, evitando così ogni incertezza in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione oltre all'aggravamento di oneri e spese conseguente ad una iniziativa giudiziale di recupero del credito.
Non si ravvisa, pertanto, un significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola [..]”.
La motivazione sopra riportata è condivisibile, poiché, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, la clausola in esame non preclude, di per sé, al garante la possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto fondamentale, ma comporta solamente l'esonero del creditore, che abbia richiesto il pagamento al fideiussore, dall'agire giudizialmente nei confronti del debitore principale.
In tale esonero non si rinviene un significativo squilibrio, a danno del consumatore, dei diritti e obblighi derivanti dal contratto.
La BA richiese il pagamento ai garanti, i quali nulla eccepirono.
La creditrice poteva ragionevolmente confidare sul loro adempimento, mentre i garanti, proprio perché era stato richiesto che pagassero il debito della mutuataria, non potevano aspettarsi che la BA, prima di rivolgersi a loro, agisse giudizialmente nei confronti della debitrice principale.
Tantomeno la clausola determina un'inversione del carico della prova (gli appellanti affermano che il consumatore-garante “per resistere alla richiesta dovrà dimostrare che il garantito non è inadempiente, con conseguente vessatorietà ai sensi proprio dell'art. 33 comma 2 lett. t”).
L'onere della prova, in presenza di un contratto di mutuo assistito da garanzie personali, rimane immutato (e ciò a prescindere dalla natura autonoma della garanzia). Anche in assenza di clausola “a prima
15 richiesta”, il creditore è tenuto a provare l'esistenza del contratto di mutuo, mentre è onere del debitore dimostrare di avere già estinto l'obbligazione restitutoria.
Neppure corrisponde al vero che la clausola in esame esponga il garante al rischio dell'insolvenza del garantito, in quanto, compiuto il pagamento del debito (debito che è attuale ed esigibile anche nei confronti del garante),
l'azione di regresso può essere subito esercitata.
Invero, anche in assenza della clausola in esame, il creditore può rivolgersi direttamente al fideiussore, il quale è obbligato al pagamento. In mancanza della pattuizione del beneficio di escussione, l'aspettativa di non pagare e resistere in giudizio, affinché nel giudizio possa essere esercitata l'azione di rivalsa con la chiamata in causa del debitore principale, non corrisponde a un “diritto” del consumatore, ma è una mera eventualità fattuale, che peraltro prescinde dalla clausola in questione
(anche in presenza di essa, il garante, pur obbligato al pagamento del debito, potrebbe resistere in giudizio, eccependo l'inesistenza totale o parziale del debito e comunque esercitando contestualmente il regresso per il caso di soccombenza, ossia di sua condanna a favore del creditore).
In definitiva, la clausola in questione (clausola n. 7), redatta in modo chiaro e comprensibile (era di agevole intendimento per il garante- consumatore che, a fronte dell'inadempimento della mutuataria, sarebbe stato chiamato a pagare il debito a richiesta della mutuante, la quale era perciò esonerata dall'agire nel semestre nei confronti del debitore principale), la cui efficacia si sostanziava per l'appunto nell'escludere la necessità per il creditore di agire giudizialmente contro il debitore principale, rendendo bastevole la richiesta stragiudiziale di adempimento
(ma non precludendo al garante di sollevare eccezioni relative al rapporto sostanziale), né incide sulla ripartizione dell'onere della prova, né determina uno squilibrio nei diritti e obblighi nascenti dal contratto.
16 Esclusa la vessatorietà della clausola “a prima richiesta” e riconosciutane l'efficacia, non vi era l'onere per il creditore di agire giudizialmente entro il semestre dalla data di risoluzione dei rapporti di mutuo. Infatti, gli appellanti non mettono in dubbio l'orientamento giurisprudenziale, richiamato dal Tribunale, secondo cui, in presenza di tale clausola, è sufficiente che il creditore richieda al garante l'adempimento nel termine semestrale e non anche che agisca giudizialmente nei confronti del debitore principale (v., ad esempio, Cass. civ. 26 settembre 2017, n.
22346: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
'a prima richiesta', l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art.
1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare
'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”; v. anche la già cit. Cass. civ., ord., 10 gennaio 2025, n. 660).
Pertanto, non è decaduta dal diritto Controparte_4
di credito neppure nei confronti dei garanti-consumatori e Parte_3
. Parte_2
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con conseguente conferma della sentenza n. 1057/2023, pronunciata dal Tribunale di Padova il 19 maggio 2023 e depositata il 22 maggio 2023.
17 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo presente il valore della controversia (così come dichiarato dagli appellanti in atto di citazione) e i parametri medi del d.m. n. 147/2022.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 3/2024 r.g.a., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1057/2023, pronunciata dal Tribunale di Padova il 19 maggio 2023 e depositata il
22 maggio 2023;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata costituita le spese processuali che liquida in Euro 14.239,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 28 novembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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