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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1127/2023, promossa da:
P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Coscarella, presso il cui studio sito in Cosenza, Via Nicola Serra n. 95, ha eletto domicilio, giusta procura in atti.
Appellante
Contro
, nato a [...], il [...], (codice fiscale , Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pizzo, via Nazionale, n. 89, presso lo studio delll'avv.to Pasquale Marino
dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. Daniela Marrabello, giusta procura in atti.
Appellato
E nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F.: con sede in Pizzo Controparte_2 P.IVA_2 (VV) alla Via Marcello Salomone
Appellato Contumace
Oggetto: appello avverso la Sent. n.1098/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia.
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex. art. 281 sexies c.p.c., del 10/11/2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti,
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello, con istanza di Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c., avverso la sentenza n.1098/2023 del Giudice
di Pace di Vibo Valentia, emessa nel giudizio R.G.N. 3001/2022, del 25/03/023, che ha parzialmente accolto l'opposizione avanzata da all'intimazione di pagamento n. Controparte_1
100003022000654, relativa all'omesso pagamento dei canoni idrici dal 2013 al 2017, di importo complessivo € 884,26, ritenendo prescritto il credito relativo alle annualità 2013 e 2014, e limitando la validità dell'opposta intimazione esclusivamente agli anni successivi.
A fondamento della impugnazione ha dedotto, come unico motivo di appello l'erroneità della sentenza di primo grado nella valutazione della produzione documentale e la conseguente dichiarazione di prescrizione dei crediti relativi ai canoni idrici per gli anni 2013 e 2014.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello sia per violazione dell'art. 339 c.p.c, data la inappellabilità della sentenza impugnata ex art. 113, comma 2, c.p.c, pronunciata secondo equità e di valore inferiore a € 1.100,00; sia per violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata specificità dei motivi di appello. Nel merito chiedeva la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze del doppio garo di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio il , rimasto Controparte_2
contumace anche nel giudizio di primo grado. All'udienza del 30/09/2025 il sottoscritto giudice rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenuta la causa matura per la decisione (considerata la natura documentale della causa), rinviava per la discussione ex artt. 281 sexies e 351 c.p.c. all'udienza del 10/11/2025, ove udita la discussione delle parti tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente occorre dichiarare a contumacia del , regolarmente citato e Controparte_2
non costituito.
L'appello proposto è inammissibile.
Infatti, l'art. 339, comma 3, c.p.c., nella sua recente formulazione dispone che le sentenze pronunciate secondo equità, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., non sono appellabili, salvo che per violazione delle norme su procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
La sentenza n. 3001/2022, oggetto di appello in questo giudizio, rientra tra quelle previste dall'art. 113, comma 2, c.p.c., in quanto pronunciata dal Giudice di Pace in una causa di valore non superiore ad € 1.100,00, considerato che l'intimazione di pagamento n. 100003022000654, oggetto di opposizione, relativa all'omesso pagamento dei canoni idrici dal 2013 al 2017, ha un importo complessivo di € 884,26.
Non assume alcun rilievo al fine di escludere la natura di equità della decisione la circostanza che il Giudice di Pace di Vibo Valentia, nella sentenza impugnata, abbia fatto applicazione di norme di diritto. La Corte di legittimità, infatti, ha chiarito che le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a € 1.100,00 sono da considerare pronunciate secondo equità,
per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et
simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (Cass. n. 4079/2005; conformi: Cass. n. 7515/2001; Cass. n. 7448/2001; Cass. n. 5287/2012).
Né l'appello proposto riguarda la violazione delle norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie oppure i principi regolatori della materia – che renderebbe ammissibile l'impugnazione (art. 339, comma 3 c.p.c.) – considerato che l'appellante ha fatto valere questioni attinenti al merito della controversia, quale la mancata prescrizione del credito da canoni idrici per gli anni 2013 e 2014, contestando le conclusioni sul punto del giudice di prime cure (in particolare,
perché non venivano considerati gli atti prodromici alla opposta intimazione: 1) rateizzazione sottoscritta per i canoni 2013; 2) avviso di pagamento notificato nel 2019, quindi entro il termine prescrizionale, per i canoni 2014).
Inoltre, è evidente che la controversia non rientri neanche tra quelle “derivanti da rapporti
giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.”,
per le quali l'art. 113, comma 2, c.p.c. esclude il giudizio di equità e, conseguentemente, ne rende possibile l'impugnazione della relativa sentenza con appello.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
sulla base del DM 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi, del valore della controversia e della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1127/2023 R.G:
1) DICHIARA inammissibile l'appello proposto da Pt_1 [...]
avverso la sentenza n. 3001/2022 del Giudice di Pace di Vibo Parte_1
Valentia;
2) CONDANNA al pagamento Parte_1 nei confronti di delle spese di lite che liquida in € 332,00 per compensi, oltre Controparte_1
il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, il 22 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1127/2023, promossa da:
P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Coscarella, presso il cui studio sito in Cosenza, Via Nicola Serra n. 95, ha eletto domicilio, giusta procura in atti.
Appellante
Contro
, nato a [...], il [...], (codice fiscale , Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pizzo, via Nazionale, n. 89, presso lo studio delll'avv.to Pasquale Marino
dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. Daniela Marrabello, giusta procura in atti.
Appellato
E nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F.: con sede in Pizzo Controparte_2 P.IVA_2 (VV) alla Via Marcello Salomone
Appellato Contumace
Oggetto: appello avverso la Sent. n.1098/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia.
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex. art. 281 sexies c.p.c., del 10/11/2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti,
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello, con istanza di Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c., avverso la sentenza n.1098/2023 del Giudice
di Pace di Vibo Valentia, emessa nel giudizio R.G.N. 3001/2022, del 25/03/023, che ha parzialmente accolto l'opposizione avanzata da all'intimazione di pagamento n. Controparte_1
100003022000654, relativa all'omesso pagamento dei canoni idrici dal 2013 al 2017, di importo complessivo € 884,26, ritenendo prescritto il credito relativo alle annualità 2013 e 2014, e limitando la validità dell'opposta intimazione esclusivamente agli anni successivi.
A fondamento della impugnazione ha dedotto, come unico motivo di appello l'erroneità della sentenza di primo grado nella valutazione della produzione documentale e la conseguente dichiarazione di prescrizione dei crediti relativi ai canoni idrici per gli anni 2013 e 2014.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello sia per violazione dell'art. 339 c.p.c, data la inappellabilità della sentenza impugnata ex art. 113, comma 2, c.p.c, pronunciata secondo equità e di valore inferiore a € 1.100,00; sia per violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancata specificità dei motivi di appello. Nel merito chiedeva la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze del doppio garo di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio il , rimasto Controparte_2
contumace anche nel giudizio di primo grado. All'udienza del 30/09/2025 il sottoscritto giudice rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenuta la causa matura per la decisione (considerata la natura documentale della causa), rinviava per la discussione ex artt. 281 sexies e 351 c.p.c. all'udienza del 10/11/2025, ove udita la discussione delle parti tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente occorre dichiarare a contumacia del , regolarmente citato e Controparte_2
non costituito.
L'appello proposto è inammissibile.
Infatti, l'art. 339, comma 3, c.p.c., nella sua recente formulazione dispone che le sentenze pronunciate secondo equità, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., non sono appellabili, salvo che per violazione delle norme su procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
La sentenza n. 3001/2022, oggetto di appello in questo giudizio, rientra tra quelle previste dall'art. 113, comma 2, c.p.c., in quanto pronunciata dal Giudice di Pace in una causa di valore non superiore ad € 1.100,00, considerato che l'intimazione di pagamento n. 100003022000654, oggetto di opposizione, relativa all'omesso pagamento dei canoni idrici dal 2013 al 2017, ha un importo complessivo di € 884,26.
Non assume alcun rilievo al fine di escludere la natura di equità della decisione la circostanza che il Giudice di Pace di Vibo Valentia, nella sentenza impugnata, abbia fatto applicazione di norme di diritto. La Corte di legittimità, infatti, ha chiarito che le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a € 1.100,00 sono da considerare pronunciate secondo equità,
per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et
simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (Cass. n. 4079/2005; conformi: Cass. n. 7515/2001; Cass. n. 7448/2001; Cass. n. 5287/2012).
Né l'appello proposto riguarda la violazione delle norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie oppure i principi regolatori della materia – che renderebbe ammissibile l'impugnazione (art. 339, comma 3 c.p.c.) – considerato che l'appellante ha fatto valere questioni attinenti al merito della controversia, quale la mancata prescrizione del credito da canoni idrici per gli anni 2013 e 2014, contestando le conclusioni sul punto del giudice di prime cure (in particolare,
perché non venivano considerati gli atti prodromici alla opposta intimazione: 1) rateizzazione sottoscritta per i canoni 2013; 2) avviso di pagamento notificato nel 2019, quindi entro il termine prescrizionale, per i canoni 2014).
Inoltre, è evidente che la controversia non rientri neanche tra quelle “derivanti da rapporti
giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.”,
per le quali l'art. 113, comma 2, c.p.c. esclude il giudizio di equità e, conseguentemente, ne rende possibile l'impugnazione della relativa sentenza con appello.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
sulla base del DM 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi, del valore della controversia e della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1127/2023 R.G:
1) DICHIARA inammissibile l'appello proposto da Pt_1 [...]
avverso la sentenza n. 3001/2022 del Giudice di Pace di Vibo Parte_1
Valentia;
2) CONDANNA al pagamento Parte_1 nei confronti di delle spese di lite che liquida in € 332,00 per compensi, oltre Controparte_1
il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, il 22 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella