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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1857/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, eletti- Parte_1 vamente domiciliata in Parma, Via Mazzini n.6, presso lo studio dell'avv. Fausto Del Fante, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1 protempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via Zac- chetti n. 6, presso lo studio dell'avv. Paolo Fornaciari, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- Appellata –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Contr emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, in favore di (di seguito solo Controparte_1 per l'importo di € 15.860 oltre accessori e spese, a titolo di compenso contrattualmente pattuito per l'atti- vità di consulenza e assistenza, prestata per la partecipazione ad un bando di gara per la conces- CP_2 sione di contributi in materia di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Più in dettaglio, l'opponente ha dedotto di essere stata esclusa dalla graduatoria - e di non avere quindi potuto giovarsi del contributo richiesto - in ragione dell'esistenza di precedenti penali del legale rappre- sentante, ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 7 del bando.
Ha quindi sostenuto che:
- la mancata erogazione del contributo, ai sensi dell'articolo 4.2 del contratto stipulato inter partes, esclu- deva la debenza del pagamento del saldo prezzo della consulenza;
- era illegittima la clausola contrattuale 5.1 che prevedeva il pagamento del prezzo della consulenza anche in caso di mancata erogazione del contributo, per assenza di condizioni soggettive dell'istante. Contr In subordine, ha dedotto l'inadempimento contrattuale di che avrebbe dovuto verificare direttamente l'esistenza nel soggetto richiedente dei requisiti necessari per la partecipazione al bando.
1 Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo, sul presupposto della non debenza della somma richie- sta alla stregua delle pattuizioni contrattuali, dell'illegittimità della clausola contrattuale 5.1 o in subor- dine, della risoluzione del contratto per inadempimento di controparte;
in ogni caso ha avanzato altresì domanda riconvenzionale per la restituzione di quanto già parzialmente pagato e, comunque, per il risar- cimento del danno. Contr Si è ritualmente costituita contestando la fondatezza di quanto ex adverso dedotto ed esponendo che il legale rappresentante dell'opponente aveva dichiarato, per iscritto, non solo di essere in possesso di tutti i requisiti, anche soggettivi, previsti dal bando, così come da punto 5.1 del contratto, ma aveva anche espressamente dichiarato, in modo oggettivamente mendace, di non aver subìto alcuna condanna penale, così come da firma sul modulo A di cui all'allegato 3 del fascicolo di parte. Ha evidenziato pertanto che, la mancata erogazione del contributo richiesto, non era dipesa da inadempi- mento o da un errore di valutazione del consulente, ma piuttosto dal mancato possesso dei requisiti sog- gettivi, attestati da una mendace dichiarazione del cliente, ciò che legittimava la richiesta di pagamento del compenso ai sensi dell'articolo 5.1 del contratto.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 453/2023, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con la seguente motivazione.
“a1) Come esposto in parte narrativa, la prima eccezione dell'opponente riguarda il fatto che, a seguito della mancata erogazione del contributo richiesto con la partecipazione al bando, ai sensi dell'articolo 4.2 del contratto non sarebbe dovuto il pagamento del prezzo pattuito per la consulenza e l'assistenza. L'eccezione è però manifestamente infondata. Sul punto, è facile replicare che l'articolo 4.2 del contratto disciplina le modalità temporali di pagamento del prezzo laddove il contributo venga erogato;
ma non esclude il pagamento del prezzo laddove il con- tributo non sia erogato per fatto ascrivibile al cliente, ciò che è disciplinato dal successivo articolo 5.1, sul quale infatti l'opponente appunta le proprie contestazioni. a2) La seconda eccezione sollevata dall'opponente è proprio relativa alla pretesa illegittimità e comun- que eccessività ex art. 1384 c.c., della pattuizione di cui al punto 5.1 del contratto, che prevede il paga- mento dell'intero prezzo pattuito anche in caso di mancata erogazione del contributo richiesto per insus- sistenza delle condizioni soggettive dichiarate dall'istante. L'eccezione non coglie però nel segno. Infatti, da una prima angolazione non risulta fondata la doglianza dell'opponente che vede nella pattui- zione una illegittima limitazione della responsabilità del professionista: la richiesta al cliente di attestare una situazione strettamente personale, quale quella dell'assenza di precedenti penali, lungi dall'integrare una traslazione al cliente di un'attività di competenza del professionista, è al contrario una necessaria richiesta di conoscenza di dati che solo l'interessato può conoscere;
e nel caso che qui occupa, solo il cliente poteva sapere della presenza o meno di condanne penali a suo carico, con la conseguenza che il cliente è quindi responsabile della mendace dichiarazione sul punto, avendo attestato l'insussistenza di questi eventi penali (cfr. modulo A, allegato 3 parte convenuta).
Da una seconda angolazione poi, nemmeno può ritenersi eccessiva od irragionevole la clausola che pre- vede il pagamento dell'intero prezzo, e non di una sola sua quota, a seguito della mancata erogazione del contributo in ragione della falsa dichiarazione del cliente: premesso infatti che non risulta nemmeno Cont applicabile l'invocato articolo 1384 c.c., non trattandosi di clausola penale, si osserva che ha dovuto svolgere l'intera attività di consulenza e assistenza contrattualmente prevista ed analiticamente indicata alle pagine 2 e 3 della comparsa di risposta, comprensiva del caricamento della documentazione sul
2 portale e della partecipazione al click day, ciò che rende del tutto equa la pattuizione di pagamento dell'intero prezzo per l'evenienza della mancata erogazione del contributo in ragione di un fatto ascrivi- bile al cliente. D'altronde, è facile e ragionevole ipotizzare che una veritiera dichiarazione di in ordine alla Pt_1 presenza di precedenti penali, avrebbe indotto ATS a sconsigliare la partecipazione al bando, evitando quindi tutta l'attività poi svolta e per la quale ha ottenuto il compenso. a3) La terza eccezione sollevata dall'opponente riguarda un preteso inadempimento contrattuale di con- troparte, che non avrebbe richiamato l'attenzione del cliente sulle dichiarazioni da effettuare, facendogli anzi sottoscrivere il più volte citato allegato A con modalità tali da impedire di avere il tempo di leggerne il contenuto, in particolare presentandolo “assieme a numerosi altri documenti, in data 10 luglio 2019, senza che il signor avesse il tempo di leggere cosa stava firmando” (pag. 3 memoria istruttoria Pt_1 ex articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Sul punto, l'articolata istruttoria svolta non solo ha disatteso l'assunto; ma anzi, ha inconfutabilmente provato il contrario, e cioè che l'opponente dapprima è stato avvertito del fatto che la partecipazione alla gara era subordinata all'assenza di condanne penali, e successivamente ha comunque avuto tutto il tempo per leggere e valutare l'allegato A contenente la dichiarazione poi firmata di assenza di condanne penali, essendo il modulo stato inviato preventivamente alla e da quest'ultima poi restituito firmato una Pt_1 settimana dopo.
In particolare, per un verso il teste ha riferito di avere personalmente e telefonicamente Testimone_1 precisato che “per partecipare alla gara era necessario… che il titolare della non avesse avuto Pt_1 condanne per reati legati a violazioni di norme sull'infortunistica”. Per altro verso, e l'argomento è davvero dirimente, i testi e hanno confermato che il Tes_2 Tes_3 modulo contenente la dichiarazione di assenza di condanne penali era stato anticipato via mail alla
e ciò è acclarato per tabulas dalla documentazione consegnata dal teste dopo il con- Parte_1 Tes_4 fronto con la teste comprovante l'invio del modulo il 3 luglio 2019 alle 10:02 e la restituzione Tes_5 dello stesso il 10 luglio 2019 alle 16:45 con mail inviata dalla stessa (cfr. produzioni documentali Tes_5 in pct del 25/11/2022). Cont Quanto poi al fatto che aveva garantito ad che quest'ultima non avrebbe dovuto “fare nulla” Pt_1 in relazione alla partecipazione al bando (testi e , è del tutto evidente Tes_5 Tes_6 Testimone_7 che la rassicurazione era relativa al fatto che il consulente avrebbe seguito tutti gli aspetti burocratici e tecnici, ma non vale certo a sollevare il cliente dall'obbligo di porre in essere le dichiarazioni a lui spet- tanti in modo veritiero e non mendace.”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta il difetto della esigibilità del credito in sede monitoria e ribadisce che l'art.
4.2 del contratto, con riferimento alla quota finale del compenso, prevedeva che il pagamento era dovuto in sede di erogazione del contributo e pertanto, stante la mancata erogazione di detto contributo, non era esigibile alcuna somma ulteriore. Con il secondo motivo, ribadisce l'illegittimità e comunque l'eccessività ex art. 1384 c.c. della clausola di cui al punto 5.1 del contratto, che prevedeva il pagamento dell'intero prezzo pattuito, anche in caso di mancata erogazione del contributo richiesto. Sostiene l'erroneità della motivazione del Tribunale sul punto e rileva che l' in totale buona fede, Pt_1 certo di avere i requisiti per partecipare al bando, aveva sottoscritto il contratto in tutta fretta, stante l'ap- prossimarsi della scadenza del bando, fornendo la documentazione richiesta ovvero quella indicata al punto 2.2, tra i quali non risultava il certificato dei carichi pendenti o del casellario giudiziale del legale
3 rappresentante;
ciò non solo esclude che la fosse obbligata a fornire il predetto documento, ma Pt_1 esclude pure che la stessa fosse consapevole della sua necessità.
Secondo il Giudice di prime cure questo era un onere a carico della sola e non anche della società Pt_1 Contr di consulenza, non ravvisando, pertanto, alcuna responsabilità professionale in capa ad Contr Rileva, al riguardo, che era stata nominata consulente nella pratica proprio perché provvedesse ad affiancare il cliente in ogni fase della partecipazione al bando, tanto da richiedere un compenso per la prestazione di ben € 18.000,00 oltre IVA. Contr
in qualità di consulente professionale del settore, avrebbe dovuto prestare la dovuta diligenza nell'accertarsi, previamente, se il cliente avesse o meno i requisiti per partecipare al bando o almeno ricordargli quali fossero le esclusioni. A maggior ragione, stante le qualifiche di ATS, vista l'esperienza e soprattutto la professionalità (di certo qualificata) a cui era tenuta, era compito della società appellata accertarsi anche di questo ulteriore requi- sito, semplicemente informandosi con il cliente, così come per la richiesta di documentazione e quant'altro necessario al buon fine della pratica di accesso ai fondi . CP_2
Da qui la censura alla decisione del Tribunale di Reggio Emilia, che non ha tenuto in considerazione che compete al professionista, il quale peraltro si era assicurato un consistente compenso , indipendentemente dal buon esito della pratica, svolgere il proprio lavoro non con una diligenza “semplice”, invitando il cliente, come nei fatti avvenuto, a timbrare e sottoscrivere in fretta i documenti già precompilati e predi- sposti in ogni loro parte dall'appellata (cfr. documentazione prodotta in primo grado), ma con una dili- genza “qualificata”. Contr Osserva che nel caso in esame non è stato rispettato da l'art. 1176 comma 2 c.c., che fa obbligo al prestatore d'opera di usare nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'attività professionale una dili- genza superiore e qualificata, informando il cliente sia delle soluzioni praticabili sia di quelle non prati- cabili o non convenienti, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse. Contr ha operato in maniera del tutto contraria agli interessi dell' in violazione della fiducia e del Pt_1 mandato ricevuti, non fornendo alcun utile contributo, ma, ciò che è più grave, violando i più elementari doveri di diligenza e perizia, richiesti per l'esecuzione del mandato ricevuto ex art. 1176, comma 2, c.c. Erra pertanto il Tribunale di Reggio Emilia nell'attribuire la sola responsabilità dell'accaduto alla Pt_1 che, anche per il poco tempo a disposizione, sottoscrivendo le clausole del contratto, ha dato atto di co- noscere perfettamente il contenuto del bando. Contr Stessa cosa deve dirsi per il modulo A, allegato alla domanda, che è stato fatto sottoscrivere da ad senza richiamare l'attenzione del legale rappresentante sul contenuto dei requisiti in questione;
Pt_1 firma peraltro raccolta mentre il sig. era occupato sulla linea di produzione del disosso del pro- Pt_1 sciutto (cfr. test. , confermata anche in sede di confronto con il teste ). Tes_8 Testimone_9
Sostiene che il Giudice non ha tenuto conto di ciò e anzi ha ritenuto provata la circostanza della cono- scenza in capo al legale rappresentante dell'assenza di condanne penali (peraltro riferite a fatti del lontano 2007) per poter partecipare al bando, sulla base delle sole testimonianze rese dai testi di parte avversa sig.
, e , testi peraltro aventi un interesse diretto nella causa Testimone_1 Testimone_10 Testimone_9 Contr quali soci ed amministratori di
Il fatto che il modulo A fosse allegato alla domanda non è mai stato in contestazione;
quello che si contesta
è il fatto che il Tribunale non ha tenuto in considerazione che i predetti moduli sono stati inviati già compilati in ogni parte, dovendoli il sig. solo sottoscrivere. Pt_1
Tale circostanza risulta provata dal teste la cui deposizione non è stata esaminata dal Giudice del Tes_5
Tribunale.
4 Osserva poi che il Tribunale ha ritenuto non eccessiva od irragionevole la clausola che prevede il paga- mento dell'intero prezzo, e non di una sola quota, a seguito della mancata erogazione del contributo, in Contr quanto avrebbe comunque svolto una attività di consulenza e assistenza “… comprensiva del cari- camento della documentazione sul portale e del click day, pertanto risulta equa la pattuizione dell'intero pagamento”, rigettando così l'eccezione svolta dall'attuale appellante sulla illegittimità ed eccessività della pattuizione di cui al punto 5.1 del contratto. Rileva che la clausola 5.1 inserita nel contratto intercorso tra le parti, ha sostanzialmente escluso da ogni responsabilità uno dei contraenti, garantendogli il diritto di percepire l'intero corrispettivo pattuito, stabi- lendo un'eccessiva limitazione di responsabilità, ciò in deroga ai principi di cui agli artt. 1176 e 2236 c.c. Quando si parla di clausola illegittima eccessivamente onerosa, si fa riferimento a una disposizione con- trattuale che, a causa del suo contenuto o delle sue condizioni, pone un onere eccessivo su una delle parti coinvolte nel contratto (in questo caso il cliente).
La clausola in questione ha imposto un corrispettivo dovuto in ogni caso sproporzionato rispetto a quanto Contr effettivamente prestato da statuendo così condizioni particolarmente gravose per una delle parti.
Le clausole contrattuali devono essere ragionevoli e bilanciate, in modo che nessuna delle parti sia sotto- posta a un onere eccessivo o a condizioni particolarmente sfavorevoli;
diversamente devono ritenersi il- legittime. Evidenzia ancora che colui che aveva venduto alla il pacchetto consulenza per complessivi € Pt_1
21.960,00= iva compresa aveva prospettato questa ipotesi: “…in sostanza per presentare la pratica spendi 0 se va a buon fine prendi 130.000,00 euro – 15.500 costo pratica = 115.000,00 euro utile………” (cfr. mail primo grado). In queste poche righe si può configurare il comportamento della indotta o meglio “spinta” ad una Pt_1 operazione di presunto vantaggio economico e quello di ATS accaparratore di clientela, che neppure ha preso mai in considerazione la possibilità di conciliare la vertenza.
Ma il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto, errando nuovamente, che l'appellante non ha diritto ad alcun risarcimento del danno, essendo stata respinta, peraltro senza motivazione, la domanda riconvenzionale proposta.
Con il terzo motivo, lamenta l'espletamento di una illegittima attività istruttoria da parte del Tribunale.
Sostiene che se è vero che il Giudice deve ricercare la verità, è altrettanto vero che la verità va ricercata secondo “le regole del gioco”, vale a dire il codice di procedura civile. Ribadisce al riguardo, quanto già contestato in udienza, ovvero l'inammissibilità a testimoniare per evi- dente e conclamato interesse personale ed economico dei sigg.ri e soci Testimone_1 Testimone_10 ed amministratori della società oggi appellata.
Orbene, il Tribunale di Reggio Emilia, in spregio di qualsiasi regola processuale, nonostante le reiterate eccezioni avanzate tempestivamente dalla presente difesa, ha ritenuto – del tutto illegittimamente – di assumere e ritenere valide le dichiarazioni rese dai suddetti soggetti, di certo aventi interesse diretto in causa.
Ed ancora, contravvenendo nuovamente alle preclusioni previste dall'art. 183 c.p.c. (vecchio rito), il Tri- bunale ha ammesso a testimoniare un nuovo ed ulteriore teste, il sig. , sull'errato presup- Testimone_9 posto che detto teste non poteva essere indicato nei termini di cui alle memorie istruttorie, in quanto non conosciuto. In realtà lo stesso sig. ha iniziato la propria testimonianza precisando di essere il soggetto Testimone_9 Contr che per aveva intrattenuto personalmente i rapporti con il sig. in particolare per quanto Pt_1 attinente lo scambio di documentazione varia.
5 Contr Dunque, ben poteva e doveva la società indicare tempestivamente in atti come testimone il suddetto soggetto, ma tuttavia non lo ha fatto, così decadendo da tale possibilità.
Avere comunque ammesso a testimoniare tale persona, così come l'aver autorizzato la produzione di ul- teriore documentazione oltre i termini decadenziali di cui all'art. 183 c.p.c. (vecchio rito) alla sola società convenuta, ha di certo leso il diritto di difesa della società con suo pacifico ed innegabile danno. Pt_1
Anche di tali circostanze la Corte di Appello adita dovrà tenere conto, al fine del decidere. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con Controparte_1 la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni.
Sostiene che il Tribunale, con motivazione del tutto condivisibile, ha rigettato l'opposizione proposta e confermato il decreto ingiuntivo.
Sul primo motivo, sostiene l'appellante erroneamente richiama l'art. 4 del contratto stipulato tra le parti e invoca il difetto di esigibilità del credito azionato in via monitoria, stante il mancato ottenimento del con- tributo e ribadisce che l´art.
4.2. del contratto prevede espressamente che ciò avviene “ad eccezione CP_2 delle ipotesi di cui al successivo punto 5”, nel quale le parti hanno pattuito che: “
5.1. Con la firma del presente contratto il Cliente dichiara di essere integralmente a conoscenza del contenuto dell'Avviso
Pubblico ISI 2018 della regione di competenza e di essere in possesso di tutti i requisiti, oggettivi e sog- gettivi, ivi previsti o richiamati. Le parti espressamente concordano che qualora dovesse risultare che tali requisiti non sono integralmente rispettati e in conseguenza di ciò si dovesse verificare una mancata
o parziale ammissione al contributo, il compenso previsto per ATS-Consulenti Associati srl sarà comun- que pienamente dovuto.” Così è avvenuto, infatti: il legale rappresentante di nella compilazione dei moduli, ha tra- Parte_1 scurato di dichiarare il vero su un punto contemplato nel bando di concorso, che rappresentava un presup- posto per la erogazione del contributo (assenza di condanne penali); pertanto il contributo (pur avendo tramite ATS, superato la barriera del c.d. “click day”) è andato perduto perché, in sede di istrut- Pt_1 toria, l' ha riscontrato la non veridicità della dichiarazione resa dal legale rappresentante di CP_2 Pt_1
(il quale aveva dichiarato di non avere riportato condanne penali, che invece erano presenti).
[...]
L´importo del compenso dovuto ad ATS era quindi esigibile quando è stato richiesto il decreto ingiuntivo, in quanto, appunto, il predetto compenso era dovuto ai sensi dell´art.
5.1 del contratto firmato dalle parti.
Sul secondo motivo, sostiene che è priva di pregio la tesi sostenuta dall'appellante con riferimento alla clausola di cui all'art. 5 comma 1 del contratto - che prevedeva il pagamento della quota finale del com- penso anche in caso di mancata erogazione del contributo richiesto ed oggetto del servizio di consulenza- da considerarsi quale clausola penale, illegittimità ed eccessiva ex art. 1384 c.c.
Sostiene che si tratta di una evidente forzatura argomentativa dell´appellante, già superata dal Tribunale, che ha correttamente escluso che si possa ravvisare nella fattispecie una clausola penale e che neppure debba ritenersi eccessiva ed irragionevole la pattuizione del pagamento dell´intero prezzo, anziché di una Contr quota, a fronte della attività complessivamente riassunta dalla convenuta opposta alle pagine 2 e 3 della comparsa di risposta.
Con riferimento alle relative annotazioni in fatto dell'appellante su questo punto, osserva che i documenti e le dichiarazioni testimoniali hanno confermato che:
- era a conoscenza del contenuto del bando;
Pt_1 CP_2
- ha avuto a disposizione tempo sufficiente per esaminarlo;
6 - ha sottoscritto un documento in cui il requisito specifico era elencato nei moduli consegnati (Mod. A – doc. 3 fasc. I grado) di cui ha avuto tempo sufficiente per leggerne il contenuto (prova documentale e per testi - cfr. pag. 5 della sentenza I grado);
- era stato avvisato del medesimo requisito specifico (teste ). Tes_1
Nonostante ciò, ha sottoscritto una dichiarazione contenente non vera con riferimento ad un presupposto necessario per il buon esito dell'attività di consulenza svolta. Evidenzia che l´appellante è un imprenditore e non può essere posto sullo stesso piano del consumatore.
Sul terzo motivo, sostiene che il Tribunale ha correttamente esaminato e valutato le prove espletate e, con riferimento all'asserita incapacità ovvero inattendibilità dei testi e perché avrebbero un Tes_1 Tes_11 Contr interesse diretto nella causa, ribadisce che non sono i legali rappresentanti di non hanno poteri di firma, sono soci con una quota di capitale rispettivamente del 1,80% e del 1,65% Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello e l'indicazione nel dispositivo della sentenza del rigetto della domanda di manleva, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24.06.2025, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento. Non è fondato il primo motivo, in quanto l'art. 4. 2 del contratto stipulato tra le parti, che prevede che la quota finale del compenso di ATS non era dovuta in caso di mancato ottenimento del contributo , CP_2 deve necessariamente essere letta unitamente alla specifica eccezione, ivi richiamata, contenuta “nel suc- cessivo punto 5” ove è previsto espressamente che ciò avviene “ad eccezione delle ipotesi di cui al suc- cessivo punto 5”, nel quale le parti hanno pattuito che: “
5.1. Con la firma del presente contratto il Cliente dichiara di essere integralmente a conoscenza del contenuto dell'Avviso Pubblico ISI 2018 della regione di competenza e di essere in possesso di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, ivi previsti o richiamati. Le parti espressamente concordano che qualora dovesse risultare che tali requisiti non sono integralmente rispettati e in conseguenza di ciò si dovesse verificare una mancata o parziale ammissione al contributo, Pa il compenso previsto per Associati sarà comunque pienamente dovuto.” Parte_2
Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame, in cui l'appellante, pur avendo superato la barriera del c.d.
“click day”, era stata esclusa dai soggetti aventi diritto al bando , in quanto era emerso che il legale CP_2 rappresentante di aveva falsamente dichiarato di non avere riportato condanne penali, che Parte_1 invece c'erano. Non è fondato il secondo motivo, posto che la clausola di cui all'art. 5 comma 1 del contratto - che pre- vedeva il pagamento della quota finale del compenso, anche in caso di mancata erogazione del contributo richiesto ed oggetto del servizio di consulenza, non è una clausola penale contenente la previsione di risarcimento in caso di inadempimento, ma una clausola che disciplina il pagamento della prestazione, prevedendo semplicemente l'obbligo a carico di di eseguire una determinata prestazione Parte_1 contrattuale (pagare il compenso ad ATS) al verificarsi dei presupposti ivi indicati.
In tale contesto, detta clausola non può quindi essere qualificata come clausola penale in senso proprio, bensì come preventiva determinazione del “mancato guadagno”. Trattandosi di pattuizione a contenuto economico lasciata alla libera determinazione delle parti, la clausola ha piena efficacia nel rapporto di cui si discute ed era certamente conosciuta dalla che l'ha Parte_1 liberamente sottoscritta.
7 Peraltro la pattuizione del pagamento dell´intero prezzo, invece di una quota, non può neppure essere Contr ritenuta eccessiva ed irragionevole, a fronte dell'intera attività svolta da complessivamente descritta e riassunta dall'appellata nel precedente grado di giudizio (v. pagg.nn.2 e 3 comparsa di risposta). Con riferimento alle relative annotazioni in fatto dell'appellante su questo punto, si osserva che i docu- menti e le dichiarazioni testimoniali hanno confermato che:
- era a conoscenza del contenuto del bando;
Pt_1 CP_2
- ha avuto a disposizione tempo sufficiente per esaminarlo;
- ha sottoscritto un documento in cui il requisito specifico era elencato nei moduli consegnati (Mod. A – doc. 3 fasc. I grado appellata) di cui ha avuto tempo sufficiente per leggerne il contenuto (prova docu- mentale e per testi - cfr. pag. 5 della sentenza I grado);
- è stato avvisato della presenza e importanza di detto requisito specifico (teste ). Tes_1
Nonostante ciò, ha sottoscritto una dichiarazione contenente non vera, con riferimento ad un presupposto necessario per il buon esito dell'attività di consulenza svolta. Non è fondato il terzo motivo, in quanto il Tribunale ha correttamente ammesso i mezzi istruttori poi espletati, in presenza dei presupposti indicati nelle varie ordinanze, evidenziando, ad esempio (v. ordi- nanza del 13.01.2022) la sopravenuta necessità di sentire il teste ex art. 257 c.p.c., all'esito Testimone_9 delle dichiarazioni rese dal teste o, ancora (v. ordinanza del 20.10.2022), di avere con- Testimone_12 sentito il deposito delle mail alla convenuta ATS ex art. 153 comma 2 c.p.c., all'esito delle dichiarazioni rese dai testi e . Tes_3 Tes_4 Ed ancora, con riferimento all'asserita incapacità a testimoniare dei sigg.ri e che avreb- Tes_1 Tes_11 Contr bero avuto un interesse diretto nella causa, si osserva che non sono i legali rappresentanti di e co- munque si deve ritenere che l'appellante è ormai decaduta dalla possibilità di riproporre tale eccezione in questa sede, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 9456/2023) che ha previsto che: “…”Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell' art. 157 c.p.c. , l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formu- lato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimo- niare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impu- gnazione”. Nel caso in esame risulta che l'appellante ha tempestivamente formulato l'eccezione di incapacità a testi- moniare dei testi e prima della loro deposizione del 27.10.2021 e tuttavia, avendo il Tes_1 Tes_11 Tribunale ammesso il mezzo istruttorio e dato corso alla sua assunzione, il difensore dell' presente Pt_1 in aula, avrebbe dovuto nuovamente eccepire la nullità ex art. 157 c.p.c. subito dopo l'escussione dei testi e non già farlo nella successiva udienza del 13.01.2022 (come è invece avvenuto); in ogni caso tale ecce- zione di nullità non è certamente contenuta in sede di precisazione delle conclusioni. Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione pro- batoria) e delle questioni esaminate.
8 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 4.888 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1857/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, eletti- Parte_1 vamente domiciliata in Parma, Via Mazzini n.6, presso lo studio dell'avv. Fausto Del Fante, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1 protempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via Zac- chetti n. 6, presso lo studio dell'avv. Paolo Fornaciari, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- Appellata –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Contr emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, in favore di (di seguito solo Controparte_1 per l'importo di € 15.860 oltre accessori e spese, a titolo di compenso contrattualmente pattuito per l'atti- vità di consulenza e assistenza, prestata per la partecipazione ad un bando di gara per la conces- CP_2 sione di contributi in materia di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Più in dettaglio, l'opponente ha dedotto di essere stata esclusa dalla graduatoria - e di non avere quindi potuto giovarsi del contributo richiesto - in ragione dell'esistenza di precedenti penali del legale rappre- sentante, ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 7 del bando.
Ha quindi sostenuto che:
- la mancata erogazione del contributo, ai sensi dell'articolo 4.2 del contratto stipulato inter partes, esclu- deva la debenza del pagamento del saldo prezzo della consulenza;
- era illegittima la clausola contrattuale 5.1 che prevedeva il pagamento del prezzo della consulenza anche in caso di mancata erogazione del contributo, per assenza di condizioni soggettive dell'istante. Contr In subordine, ha dedotto l'inadempimento contrattuale di che avrebbe dovuto verificare direttamente l'esistenza nel soggetto richiedente dei requisiti necessari per la partecipazione al bando.
1 Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo, sul presupposto della non debenza della somma richie- sta alla stregua delle pattuizioni contrattuali, dell'illegittimità della clausola contrattuale 5.1 o in subor- dine, della risoluzione del contratto per inadempimento di controparte;
in ogni caso ha avanzato altresì domanda riconvenzionale per la restituzione di quanto già parzialmente pagato e, comunque, per il risar- cimento del danno. Contr Si è ritualmente costituita contestando la fondatezza di quanto ex adverso dedotto ed esponendo che il legale rappresentante dell'opponente aveva dichiarato, per iscritto, non solo di essere in possesso di tutti i requisiti, anche soggettivi, previsti dal bando, così come da punto 5.1 del contratto, ma aveva anche espressamente dichiarato, in modo oggettivamente mendace, di non aver subìto alcuna condanna penale, così come da firma sul modulo A di cui all'allegato 3 del fascicolo di parte. Ha evidenziato pertanto che, la mancata erogazione del contributo richiesto, non era dipesa da inadempi- mento o da un errore di valutazione del consulente, ma piuttosto dal mancato possesso dei requisiti sog- gettivi, attestati da una mendace dichiarazione del cliente, ciò che legittimava la richiesta di pagamento del compenso ai sensi dell'articolo 5.1 del contratto.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 453/2023, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con la seguente motivazione.
“a1) Come esposto in parte narrativa, la prima eccezione dell'opponente riguarda il fatto che, a seguito della mancata erogazione del contributo richiesto con la partecipazione al bando, ai sensi dell'articolo 4.2 del contratto non sarebbe dovuto il pagamento del prezzo pattuito per la consulenza e l'assistenza. L'eccezione è però manifestamente infondata. Sul punto, è facile replicare che l'articolo 4.2 del contratto disciplina le modalità temporali di pagamento del prezzo laddove il contributo venga erogato;
ma non esclude il pagamento del prezzo laddove il con- tributo non sia erogato per fatto ascrivibile al cliente, ciò che è disciplinato dal successivo articolo 5.1, sul quale infatti l'opponente appunta le proprie contestazioni. a2) La seconda eccezione sollevata dall'opponente è proprio relativa alla pretesa illegittimità e comun- que eccessività ex art. 1384 c.c., della pattuizione di cui al punto 5.1 del contratto, che prevede il paga- mento dell'intero prezzo pattuito anche in caso di mancata erogazione del contributo richiesto per insus- sistenza delle condizioni soggettive dichiarate dall'istante. L'eccezione non coglie però nel segno. Infatti, da una prima angolazione non risulta fondata la doglianza dell'opponente che vede nella pattui- zione una illegittima limitazione della responsabilità del professionista: la richiesta al cliente di attestare una situazione strettamente personale, quale quella dell'assenza di precedenti penali, lungi dall'integrare una traslazione al cliente di un'attività di competenza del professionista, è al contrario una necessaria richiesta di conoscenza di dati che solo l'interessato può conoscere;
e nel caso che qui occupa, solo il cliente poteva sapere della presenza o meno di condanne penali a suo carico, con la conseguenza che il cliente è quindi responsabile della mendace dichiarazione sul punto, avendo attestato l'insussistenza di questi eventi penali (cfr. modulo A, allegato 3 parte convenuta).
Da una seconda angolazione poi, nemmeno può ritenersi eccessiva od irragionevole la clausola che pre- vede il pagamento dell'intero prezzo, e non di una sola sua quota, a seguito della mancata erogazione del contributo in ragione della falsa dichiarazione del cliente: premesso infatti che non risulta nemmeno Cont applicabile l'invocato articolo 1384 c.c., non trattandosi di clausola penale, si osserva che ha dovuto svolgere l'intera attività di consulenza e assistenza contrattualmente prevista ed analiticamente indicata alle pagine 2 e 3 della comparsa di risposta, comprensiva del caricamento della documentazione sul
2 portale e della partecipazione al click day, ciò che rende del tutto equa la pattuizione di pagamento dell'intero prezzo per l'evenienza della mancata erogazione del contributo in ragione di un fatto ascrivi- bile al cliente. D'altronde, è facile e ragionevole ipotizzare che una veritiera dichiarazione di in ordine alla Pt_1 presenza di precedenti penali, avrebbe indotto ATS a sconsigliare la partecipazione al bando, evitando quindi tutta l'attività poi svolta e per la quale ha ottenuto il compenso. a3) La terza eccezione sollevata dall'opponente riguarda un preteso inadempimento contrattuale di con- troparte, che non avrebbe richiamato l'attenzione del cliente sulle dichiarazioni da effettuare, facendogli anzi sottoscrivere il più volte citato allegato A con modalità tali da impedire di avere il tempo di leggerne il contenuto, in particolare presentandolo “assieme a numerosi altri documenti, in data 10 luglio 2019, senza che il signor avesse il tempo di leggere cosa stava firmando” (pag. 3 memoria istruttoria Pt_1 ex articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Sul punto, l'articolata istruttoria svolta non solo ha disatteso l'assunto; ma anzi, ha inconfutabilmente provato il contrario, e cioè che l'opponente dapprima è stato avvertito del fatto che la partecipazione alla gara era subordinata all'assenza di condanne penali, e successivamente ha comunque avuto tutto il tempo per leggere e valutare l'allegato A contenente la dichiarazione poi firmata di assenza di condanne penali, essendo il modulo stato inviato preventivamente alla e da quest'ultima poi restituito firmato una Pt_1 settimana dopo.
In particolare, per un verso il teste ha riferito di avere personalmente e telefonicamente Testimone_1 precisato che “per partecipare alla gara era necessario… che il titolare della non avesse avuto Pt_1 condanne per reati legati a violazioni di norme sull'infortunistica”. Per altro verso, e l'argomento è davvero dirimente, i testi e hanno confermato che il Tes_2 Tes_3 modulo contenente la dichiarazione di assenza di condanne penali era stato anticipato via mail alla
e ciò è acclarato per tabulas dalla documentazione consegnata dal teste dopo il con- Parte_1 Tes_4 fronto con la teste comprovante l'invio del modulo il 3 luglio 2019 alle 10:02 e la restituzione Tes_5 dello stesso il 10 luglio 2019 alle 16:45 con mail inviata dalla stessa (cfr. produzioni documentali Tes_5 in pct del 25/11/2022). Cont Quanto poi al fatto che aveva garantito ad che quest'ultima non avrebbe dovuto “fare nulla” Pt_1 in relazione alla partecipazione al bando (testi e , è del tutto evidente Tes_5 Tes_6 Testimone_7 che la rassicurazione era relativa al fatto che il consulente avrebbe seguito tutti gli aspetti burocratici e tecnici, ma non vale certo a sollevare il cliente dall'obbligo di porre in essere le dichiarazioni a lui spet- tanti in modo veritiero e non mendace.”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta il difetto della esigibilità del credito in sede monitoria e ribadisce che l'art.
4.2 del contratto, con riferimento alla quota finale del compenso, prevedeva che il pagamento era dovuto in sede di erogazione del contributo e pertanto, stante la mancata erogazione di detto contributo, non era esigibile alcuna somma ulteriore. Con il secondo motivo, ribadisce l'illegittimità e comunque l'eccessività ex art. 1384 c.c. della clausola di cui al punto 5.1 del contratto, che prevedeva il pagamento dell'intero prezzo pattuito, anche in caso di mancata erogazione del contributo richiesto. Sostiene l'erroneità della motivazione del Tribunale sul punto e rileva che l' in totale buona fede, Pt_1 certo di avere i requisiti per partecipare al bando, aveva sottoscritto il contratto in tutta fretta, stante l'ap- prossimarsi della scadenza del bando, fornendo la documentazione richiesta ovvero quella indicata al punto 2.2, tra i quali non risultava il certificato dei carichi pendenti o del casellario giudiziale del legale
3 rappresentante;
ciò non solo esclude che la fosse obbligata a fornire il predetto documento, ma Pt_1 esclude pure che la stessa fosse consapevole della sua necessità.
Secondo il Giudice di prime cure questo era un onere a carico della sola e non anche della società Pt_1 Contr di consulenza, non ravvisando, pertanto, alcuna responsabilità professionale in capa ad Contr Rileva, al riguardo, che era stata nominata consulente nella pratica proprio perché provvedesse ad affiancare il cliente in ogni fase della partecipazione al bando, tanto da richiedere un compenso per la prestazione di ben € 18.000,00 oltre IVA. Contr
in qualità di consulente professionale del settore, avrebbe dovuto prestare la dovuta diligenza nell'accertarsi, previamente, se il cliente avesse o meno i requisiti per partecipare al bando o almeno ricordargli quali fossero le esclusioni. A maggior ragione, stante le qualifiche di ATS, vista l'esperienza e soprattutto la professionalità (di certo qualificata) a cui era tenuta, era compito della società appellata accertarsi anche di questo ulteriore requi- sito, semplicemente informandosi con il cliente, così come per la richiesta di documentazione e quant'altro necessario al buon fine della pratica di accesso ai fondi . CP_2
Da qui la censura alla decisione del Tribunale di Reggio Emilia, che non ha tenuto in considerazione che compete al professionista, il quale peraltro si era assicurato un consistente compenso , indipendentemente dal buon esito della pratica, svolgere il proprio lavoro non con una diligenza “semplice”, invitando il cliente, come nei fatti avvenuto, a timbrare e sottoscrivere in fretta i documenti già precompilati e predi- sposti in ogni loro parte dall'appellata (cfr. documentazione prodotta in primo grado), ma con una dili- genza “qualificata”. Contr Osserva che nel caso in esame non è stato rispettato da l'art. 1176 comma 2 c.c., che fa obbligo al prestatore d'opera di usare nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'attività professionale una dili- genza superiore e qualificata, informando il cliente sia delle soluzioni praticabili sia di quelle non prati- cabili o non convenienti, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse. Contr ha operato in maniera del tutto contraria agli interessi dell' in violazione della fiducia e del Pt_1 mandato ricevuti, non fornendo alcun utile contributo, ma, ciò che è più grave, violando i più elementari doveri di diligenza e perizia, richiesti per l'esecuzione del mandato ricevuto ex art. 1176, comma 2, c.c. Erra pertanto il Tribunale di Reggio Emilia nell'attribuire la sola responsabilità dell'accaduto alla Pt_1 che, anche per il poco tempo a disposizione, sottoscrivendo le clausole del contratto, ha dato atto di co- noscere perfettamente il contenuto del bando. Contr Stessa cosa deve dirsi per il modulo A, allegato alla domanda, che è stato fatto sottoscrivere da ad senza richiamare l'attenzione del legale rappresentante sul contenuto dei requisiti in questione;
Pt_1 firma peraltro raccolta mentre il sig. era occupato sulla linea di produzione del disosso del pro- Pt_1 sciutto (cfr. test. , confermata anche in sede di confronto con il teste ). Tes_8 Testimone_9
Sostiene che il Giudice non ha tenuto conto di ciò e anzi ha ritenuto provata la circostanza della cono- scenza in capo al legale rappresentante dell'assenza di condanne penali (peraltro riferite a fatti del lontano 2007) per poter partecipare al bando, sulla base delle sole testimonianze rese dai testi di parte avversa sig.
, e , testi peraltro aventi un interesse diretto nella causa Testimone_1 Testimone_10 Testimone_9 Contr quali soci ed amministratori di
Il fatto che il modulo A fosse allegato alla domanda non è mai stato in contestazione;
quello che si contesta
è il fatto che il Tribunale non ha tenuto in considerazione che i predetti moduli sono stati inviati già compilati in ogni parte, dovendoli il sig. solo sottoscrivere. Pt_1
Tale circostanza risulta provata dal teste la cui deposizione non è stata esaminata dal Giudice del Tes_5
Tribunale.
4 Osserva poi che il Tribunale ha ritenuto non eccessiva od irragionevole la clausola che prevede il paga- mento dell'intero prezzo, e non di una sola quota, a seguito della mancata erogazione del contributo, in Contr quanto avrebbe comunque svolto una attività di consulenza e assistenza “… comprensiva del cari- camento della documentazione sul portale e del click day, pertanto risulta equa la pattuizione dell'intero pagamento”, rigettando così l'eccezione svolta dall'attuale appellante sulla illegittimità ed eccessività della pattuizione di cui al punto 5.1 del contratto. Rileva che la clausola 5.1 inserita nel contratto intercorso tra le parti, ha sostanzialmente escluso da ogni responsabilità uno dei contraenti, garantendogli il diritto di percepire l'intero corrispettivo pattuito, stabi- lendo un'eccessiva limitazione di responsabilità, ciò in deroga ai principi di cui agli artt. 1176 e 2236 c.c. Quando si parla di clausola illegittima eccessivamente onerosa, si fa riferimento a una disposizione con- trattuale che, a causa del suo contenuto o delle sue condizioni, pone un onere eccessivo su una delle parti coinvolte nel contratto (in questo caso il cliente).
La clausola in questione ha imposto un corrispettivo dovuto in ogni caso sproporzionato rispetto a quanto Contr effettivamente prestato da statuendo così condizioni particolarmente gravose per una delle parti.
Le clausole contrattuali devono essere ragionevoli e bilanciate, in modo che nessuna delle parti sia sotto- posta a un onere eccessivo o a condizioni particolarmente sfavorevoli;
diversamente devono ritenersi il- legittime. Evidenzia ancora che colui che aveva venduto alla il pacchetto consulenza per complessivi € Pt_1
21.960,00= iva compresa aveva prospettato questa ipotesi: “…in sostanza per presentare la pratica spendi 0 se va a buon fine prendi 130.000,00 euro – 15.500 costo pratica = 115.000,00 euro utile………” (cfr. mail primo grado). In queste poche righe si può configurare il comportamento della indotta o meglio “spinta” ad una Pt_1 operazione di presunto vantaggio economico e quello di ATS accaparratore di clientela, che neppure ha preso mai in considerazione la possibilità di conciliare la vertenza.
Ma il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto, errando nuovamente, che l'appellante non ha diritto ad alcun risarcimento del danno, essendo stata respinta, peraltro senza motivazione, la domanda riconvenzionale proposta.
Con il terzo motivo, lamenta l'espletamento di una illegittima attività istruttoria da parte del Tribunale.
Sostiene che se è vero che il Giudice deve ricercare la verità, è altrettanto vero che la verità va ricercata secondo “le regole del gioco”, vale a dire il codice di procedura civile. Ribadisce al riguardo, quanto già contestato in udienza, ovvero l'inammissibilità a testimoniare per evi- dente e conclamato interesse personale ed economico dei sigg.ri e soci Testimone_1 Testimone_10 ed amministratori della società oggi appellata.
Orbene, il Tribunale di Reggio Emilia, in spregio di qualsiasi regola processuale, nonostante le reiterate eccezioni avanzate tempestivamente dalla presente difesa, ha ritenuto – del tutto illegittimamente – di assumere e ritenere valide le dichiarazioni rese dai suddetti soggetti, di certo aventi interesse diretto in causa.
Ed ancora, contravvenendo nuovamente alle preclusioni previste dall'art. 183 c.p.c. (vecchio rito), il Tri- bunale ha ammesso a testimoniare un nuovo ed ulteriore teste, il sig. , sull'errato presup- Testimone_9 posto che detto teste non poteva essere indicato nei termini di cui alle memorie istruttorie, in quanto non conosciuto. In realtà lo stesso sig. ha iniziato la propria testimonianza precisando di essere il soggetto Testimone_9 Contr che per aveva intrattenuto personalmente i rapporti con il sig. in particolare per quanto Pt_1 attinente lo scambio di documentazione varia.
5 Contr Dunque, ben poteva e doveva la società indicare tempestivamente in atti come testimone il suddetto soggetto, ma tuttavia non lo ha fatto, così decadendo da tale possibilità.
Avere comunque ammesso a testimoniare tale persona, così come l'aver autorizzato la produzione di ul- teriore documentazione oltre i termini decadenziali di cui all'art. 183 c.p.c. (vecchio rito) alla sola società convenuta, ha di certo leso il diritto di difesa della società con suo pacifico ed innegabile danno. Pt_1
Anche di tali circostanze la Corte di Appello adita dovrà tenere conto, al fine del decidere. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con Controparte_1 la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni.
Sostiene che il Tribunale, con motivazione del tutto condivisibile, ha rigettato l'opposizione proposta e confermato il decreto ingiuntivo.
Sul primo motivo, sostiene l'appellante erroneamente richiama l'art. 4 del contratto stipulato tra le parti e invoca il difetto di esigibilità del credito azionato in via monitoria, stante il mancato ottenimento del con- tributo e ribadisce che l´art.
4.2. del contratto prevede espressamente che ciò avviene “ad eccezione CP_2 delle ipotesi di cui al successivo punto 5”, nel quale le parti hanno pattuito che: “
5.1. Con la firma del presente contratto il Cliente dichiara di essere integralmente a conoscenza del contenuto dell'Avviso
Pubblico ISI 2018 della regione di competenza e di essere in possesso di tutti i requisiti, oggettivi e sog- gettivi, ivi previsti o richiamati. Le parti espressamente concordano che qualora dovesse risultare che tali requisiti non sono integralmente rispettati e in conseguenza di ciò si dovesse verificare una mancata
o parziale ammissione al contributo, il compenso previsto per ATS-Consulenti Associati srl sarà comun- que pienamente dovuto.” Così è avvenuto, infatti: il legale rappresentante di nella compilazione dei moduli, ha tra- Parte_1 scurato di dichiarare il vero su un punto contemplato nel bando di concorso, che rappresentava un presup- posto per la erogazione del contributo (assenza di condanne penali); pertanto il contributo (pur avendo tramite ATS, superato la barriera del c.d. “click day”) è andato perduto perché, in sede di istrut- Pt_1 toria, l' ha riscontrato la non veridicità della dichiarazione resa dal legale rappresentante di CP_2 Pt_1
(il quale aveva dichiarato di non avere riportato condanne penali, che invece erano presenti).
[...]
L´importo del compenso dovuto ad ATS era quindi esigibile quando è stato richiesto il decreto ingiuntivo, in quanto, appunto, il predetto compenso era dovuto ai sensi dell´art.
5.1 del contratto firmato dalle parti.
Sul secondo motivo, sostiene che è priva di pregio la tesi sostenuta dall'appellante con riferimento alla clausola di cui all'art. 5 comma 1 del contratto - che prevedeva il pagamento della quota finale del com- penso anche in caso di mancata erogazione del contributo richiesto ed oggetto del servizio di consulenza- da considerarsi quale clausola penale, illegittimità ed eccessiva ex art. 1384 c.c.
Sostiene che si tratta di una evidente forzatura argomentativa dell´appellante, già superata dal Tribunale, che ha correttamente escluso che si possa ravvisare nella fattispecie una clausola penale e che neppure debba ritenersi eccessiva ed irragionevole la pattuizione del pagamento dell´intero prezzo, anziché di una Contr quota, a fronte della attività complessivamente riassunta dalla convenuta opposta alle pagine 2 e 3 della comparsa di risposta.
Con riferimento alle relative annotazioni in fatto dell'appellante su questo punto, osserva che i documenti e le dichiarazioni testimoniali hanno confermato che:
- era a conoscenza del contenuto del bando;
Pt_1 CP_2
- ha avuto a disposizione tempo sufficiente per esaminarlo;
6 - ha sottoscritto un documento in cui il requisito specifico era elencato nei moduli consegnati (Mod. A – doc. 3 fasc. I grado) di cui ha avuto tempo sufficiente per leggerne il contenuto (prova documentale e per testi - cfr. pag. 5 della sentenza I grado);
- era stato avvisato del medesimo requisito specifico (teste ). Tes_1
Nonostante ciò, ha sottoscritto una dichiarazione contenente non vera con riferimento ad un presupposto necessario per il buon esito dell'attività di consulenza svolta. Evidenzia che l´appellante è un imprenditore e non può essere posto sullo stesso piano del consumatore.
Sul terzo motivo, sostiene che il Tribunale ha correttamente esaminato e valutato le prove espletate e, con riferimento all'asserita incapacità ovvero inattendibilità dei testi e perché avrebbero un Tes_1 Tes_11 Contr interesse diretto nella causa, ribadisce che non sono i legali rappresentanti di non hanno poteri di firma, sono soci con una quota di capitale rispettivamente del 1,80% e del 1,65% Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello e l'indicazione nel dispositivo della sentenza del rigetto della domanda di manleva, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24.06.2025, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento. Non è fondato il primo motivo, in quanto l'art. 4. 2 del contratto stipulato tra le parti, che prevede che la quota finale del compenso di ATS non era dovuta in caso di mancato ottenimento del contributo , CP_2 deve necessariamente essere letta unitamente alla specifica eccezione, ivi richiamata, contenuta “nel suc- cessivo punto 5” ove è previsto espressamente che ciò avviene “ad eccezione delle ipotesi di cui al suc- cessivo punto 5”, nel quale le parti hanno pattuito che: “
5.1. Con la firma del presente contratto il Cliente dichiara di essere integralmente a conoscenza del contenuto dell'Avviso Pubblico ISI 2018 della regione di competenza e di essere in possesso di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, ivi previsti o richiamati. Le parti espressamente concordano che qualora dovesse risultare che tali requisiti non sono integralmente rispettati e in conseguenza di ciò si dovesse verificare una mancata o parziale ammissione al contributo, Pa il compenso previsto per Associati sarà comunque pienamente dovuto.” Parte_2
Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame, in cui l'appellante, pur avendo superato la barriera del c.d.
“click day”, era stata esclusa dai soggetti aventi diritto al bando , in quanto era emerso che il legale CP_2 rappresentante di aveva falsamente dichiarato di non avere riportato condanne penali, che Parte_1 invece c'erano. Non è fondato il secondo motivo, posto che la clausola di cui all'art. 5 comma 1 del contratto - che pre- vedeva il pagamento della quota finale del compenso, anche in caso di mancata erogazione del contributo richiesto ed oggetto del servizio di consulenza, non è una clausola penale contenente la previsione di risarcimento in caso di inadempimento, ma una clausola che disciplina il pagamento della prestazione, prevedendo semplicemente l'obbligo a carico di di eseguire una determinata prestazione Parte_1 contrattuale (pagare il compenso ad ATS) al verificarsi dei presupposti ivi indicati.
In tale contesto, detta clausola non può quindi essere qualificata come clausola penale in senso proprio, bensì come preventiva determinazione del “mancato guadagno”. Trattandosi di pattuizione a contenuto economico lasciata alla libera determinazione delle parti, la clausola ha piena efficacia nel rapporto di cui si discute ed era certamente conosciuta dalla che l'ha Parte_1 liberamente sottoscritta.
7 Peraltro la pattuizione del pagamento dell´intero prezzo, invece di una quota, non può neppure essere Contr ritenuta eccessiva ed irragionevole, a fronte dell'intera attività svolta da complessivamente descritta e riassunta dall'appellata nel precedente grado di giudizio (v. pagg.nn.2 e 3 comparsa di risposta). Con riferimento alle relative annotazioni in fatto dell'appellante su questo punto, si osserva che i docu- menti e le dichiarazioni testimoniali hanno confermato che:
- era a conoscenza del contenuto del bando;
Pt_1 CP_2
- ha avuto a disposizione tempo sufficiente per esaminarlo;
- ha sottoscritto un documento in cui il requisito specifico era elencato nei moduli consegnati (Mod. A – doc. 3 fasc. I grado appellata) di cui ha avuto tempo sufficiente per leggerne il contenuto (prova docu- mentale e per testi - cfr. pag. 5 della sentenza I grado);
- è stato avvisato della presenza e importanza di detto requisito specifico (teste ). Tes_1
Nonostante ciò, ha sottoscritto una dichiarazione contenente non vera, con riferimento ad un presupposto necessario per il buon esito dell'attività di consulenza svolta. Non è fondato il terzo motivo, in quanto il Tribunale ha correttamente ammesso i mezzi istruttori poi espletati, in presenza dei presupposti indicati nelle varie ordinanze, evidenziando, ad esempio (v. ordi- nanza del 13.01.2022) la sopravenuta necessità di sentire il teste ex art. 257 c.p.c., all'esito Testimone_9 delle dichiarazioni rese dal teste o, ancora (v. ordinanza del 20.10.2022), di avere con- Testimone_12 sentito il deposito delle mail alla convenuta ATS ex art. 153 comma 2 c.p.c., all'esito delle dichiarazioni rese dai testi e . Tes_3 Tes_4 Ed ancora, con riferimento all'asserita incapacità a testimoniare dei sigg.ri e che avreb- Tes_1 Tes_11 Contr bero avuto un interesse diretto nella causa, si osserva che non sono i legali rappresentanti di e co- munque si deve ritenere che l'appellante è ormai decaduta dalla possibilità di riproporre tale eccezione in questa sede, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 9456/2023) che ha previsto che: “…”Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell' art. 157 c.p.c. , l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formu- lato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimo- niare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impu- gnazione”. Nel caso in esame risulta che l'appellante ha tempestivamente formulato l'eccezione di incapacità a testi- moniare dei testi e prima della loro deposizione del 27.10.2021 e tuttavia, avendo il Tes_1 Tes_11 Tribunale ammesso il mezzo istruttorio e dato corso alla sua assunzione, il difensore dell' presente Pt_1 in aula, avrebbe dovuto nuovamente eccepire la nullità ex art. 157 c.p.c. subito dopo l'escussione dei testi e non già farlo nella successiva udienza del 13.01.2022 (come è invece avvenuto); in ogni caso tale ecce- zione di nullità non è certamente contenuta in sede di precisazione delle conclusioni. Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione pro- batoria) e delle questioni esaminate.
8 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 4.888 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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