Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2153/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Parte_1 C.F._1
Susanna Tempera e Sabrina De Caria;
- attrice-
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ivano Alessandro Perlino;
C.F._3
-convenuti-
OGGETTO: simulazione assoluta e revocatoria
Conclusioni:
Per l'attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, premessi gli opportuni accertamenti e declaratorie, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattese Nel merito in via principale
- Accertare e dichiarare la simulazione e conseguentemente la nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita con atto n. 4329.1/2021 a rogito del Notaio Dott. , trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale Persona_1 di Como in data 05.03.2021 Repert. n. 6004 con cui ha alienato a la di lui quota di CP_1 Controparte_2 comproprietà per un mezzo dei seguenti beni immobili: In Comune di CADORAGO (CO) alla Via Dante Alighieri civico 13, nel fabbricato condominiale edificato sull'area distinta nel C.T. del suddetto Comune con la particella 3885 (tremilaottocentottantacinque) - ente urbano senza redditi di are 11.62 (are undici e centiare sessantadue), delle seguenti unità immobiliari: A) Appartamento ad uso civile abitazione al piano secondo e composto da un locale con angolo cottura, bagno e disimpegno;
B) Vano ad uso autorimessa al piano primo sottostrada;
1
D) Vano ad uso autorimessa al piano primo sottostrada. Il tutto rispettivamente distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Cadorago (CO) come segue:
* Sez. Urb. CAD, Foglio 4 (quattro), particella 3885 (tremilaottocentottantacinque), subalterno 30 (trenta), categoria A/2, classe 2, vani 2,5 (due virgola cinque), superficie catastale totale mq.40, totale escluse aree scoperte mq.40, R.C.
Euro 193,67, Via Dante Alighieri n.13, piano 2;
* Sez. Urb. CAD, Foglio 4 (quattro), particella 3885(tremilaottocentottantacinque), subalterno 18 (diciotto), categoria C/6, classe 2, consistenza mq.13 (tredici), superficie catastale totale mq.16, R.C. Euro 51,03, Via Dante Alighieri n.13,piano S1;
* Sez. Urb. CAD, Foglio 4 (quattro), particella 3885 (tremilaottocentottantacinque), subalterno 31 (trentuno), categoria A/2, classe 2, vani 3 (tre),superficie catastale totale mq.56, totale escluse aree scoperte mq.56, R.C. Euro 232,41, Via Dante Alighieri n.13, piano 2;
* Sez. Urb. CAD, Foglio 4 (quattro), particella 3885 (tremilaottocentottantacinque), subalterno 16 (sedici), categoria C/6, classe
2,consistenza mq.13 (tredici), superficie catastale totale mq.16, R.C. Euro 51,03, Via Dante Alighieri n.13,piano S1. Il tutto come meglio indicato e precisato nell'atto di compravendita. Con ogni conseguente statuizione e dichiarazione che tali immobili non sono mai usciti dal patrimonio di , CP_1 riconoscendo pertanto il diritto della Sig.ra di promuovere, per il soddisfacimento del proprio credito, azioni Pt_1 esecutive nei confronti dello stesso sulle quote di sua esclusiva proprietà oggetto dell'atto di compravendita impugnato. Nel merito in via subordinata
- Revocare e dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti dell'attrice il suddetto atto di compravendita con atto n. 4329.1/2021 a rogito del Notaio Dott. , trascritto presso Persona_1 l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Como in data 05.03.2021 Repert. n. 6004 con cui ha CP_1 alienato a la di lui quota di comproprietà per un mezzo dei seguenti beni immobili: Controparte_2 In Comune di CADORAGO (CO) alla Via Dante Alighieri civico 13, nel fabbricato condominiale edificato sull'area distinta nel C.T. del suddetto Comune con la particella 3885 (tremilaottocentottantacinque) - ente urbano senza redditi di are 11.62 (are undici e centiare sessantadue), delle seguenti unità immobiliari:
A) Appartamento ad uso civile abitazione al piano secondo e composto da un locale con angolo cottura, bagno e disimpegno;
B) Vano ad uso autorimessa al piano primo sottostrada;
C) Appartamento ad uso civile abitazione al piano secondo e composto da cucina-soggiorno, camera,bagno e due disimpegni;
D) Vano ad uso autorimessa al piano primo sottostrada. Il tutto rispettivamente distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Cadorago (CO) come segue:
* Sez. Urb. CAD, Foglio 4 (quattro), particella 3885 (tremilaottocentottantacinque), subalterno 30 (trenta), categoria A/2, classe 2, vani 2,5 (due virgola cinque), superficie catastale totale mq.40, totale escluse aree scoperte mq.40, R.C. Euro 193,67, Via Dante Alighieri n.13, piano 2;
* Sez. Urb. CAD, Foglio 4 (quattro), particella 3885(tremilaottocentottantacinque), subalterno 18 (diciotto), categoria C/6, classe 2, consistenza mq.13 (tredici), superficie catastale totale mq.16, R.C. Euro 51,03, Via
Dante Alighieri n.13,piano S1;
* Sez. Urb. CAD, Foglio 4 (quattro), particella 3885(tremilaottocentottantacinque), subalterno 31 (trentuno), categoria A/2, classe 2,vani 3 (tre),superficie catastale totale mq.56, totale escluse aree scoperte mq.56, R.C. Euro 232,41, Via Dante Alighieri n.13, piano 2;
* Sez. Urb. CAD, Foglio 4 (quattro), particella 3885 (tremilaottocentottantacinque), subalterno 16 (sedici), categoria
C/6, classe 2,consistenza mq.13 (tredici), superficie catastale totale mq.16, R.C. Euro 51,03, Via Dante Alighieri n.13,piano S1. Il tutto come meglio indicato e precisato nell'atto di compravendita. In ogni caso
- Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
***
2 Per i convenuti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa così giudicare:
Accertare e Dichiarare che non sussistono i requisiti per la dichiarazione di simulazione dell'atto di compravendita dell'unità immobiliare sita in Cadorago (CO) alla via Dante Alighieri n. 13, con atto n.4329.1/2021 a firma del Notaio Dott. e, per l'effetto, Persona_1
Respingere le richieste di parte attrice per essere tutte infondate in fatto ed in diritto.
Con condanna alla refusione delle spese, diritti ed onorari da liquidare in favore del deducente antistatario.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. ha agito in giudizio al fine di far valere la simulazione assoluta del contratto di Parte_1 compravendita, atto n. 4329.1/2021 a rogito del Notaio Dott. , trascritto presso Persona_1
l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Como in data 05.03.2021 Repert. n. 6004 con cui ha alienato al proprio coniuge la sua quota di proprietà indivisa CP_1 Controparte_2 pari ad un mezzo di alcuni beni immobili siti in Cadorago. Secondo l'attrice il predetto negozio sarebbe stato attuato al solo fine di far uscire il bene dal patrimonio di per sottrarlo CP_1 all'azione esecutiva dei propri creditori, tra i quali, la stessa Invero, l'attrice risulta Parte_1 creditrice del convenuto in forza del decreto ingiuntivo n. 105/2021 – Repert. n. 1094/2021 del
14.01.2021 provvisoriamente esecutivo con il quale era stato ingiunto ad quale CP_1 titolare dell'impresa individuale I.A. Design di di pagare la somma di euro 27.000,00 CP_1 oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura di ingiunzione. In subordine, l'attrice ha dedotto la sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, domandando di dichiarare l'inefficacia del predetto negozio. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, contestando in fatto ed in diritto la domanda proposta dall'attrice e domandandone il rigetto.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto co. c.p.c., all'udienza del 6.12.2023 sono stati escussi due testimoni in relazione ai capitoli ammessi di parte attrice. Le parti, quindi, hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e, con provvedimento del 15.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
2. La domanda volta a far accertare la simulazione assoluta del contratto di compravendita, atto n.
4329.1/2021 a rogito del Notaio Dott. , trascritto presso l'Agenzia del Territorio Persona_1
Ufficio Provinciale di Como in data 05.03.2021 Repert. n. 6004, con cui ha alienato CP_1 al proprio coniuge la sua quota di proprietà indivisa pari ad un mezzo di alcuni Controparte_2 beni immobili siti in Cadorago, è fondata e merita di essere accolta per i motivi che seguono.
Occorre premettere che si ha simulazione assoluta quando le parti stipulano un contratto (apparente)
3 con l'accordo, tuttavia, che esso non produca effetti tra di loro, così che la situazione giuridica preesistente rimanga, in realtà, immutata. Si realizza, pertanto, come è stato condivisibilmente sostenuto, una dissociazione tra la realtà e l'apparenza, che nel caso della simulazione assoluta fa si che le parti appaiono vincolate ad un contratto mentre in realtà non intendono costituire alcun rapporto contrattuale.
La legge, pertanto, consente ai terzi, cioè ai soggetti estranei rispetto al contratto simulato, di far accertare l'inefficacia del contratto qualora ne siano pregiudicati. In particolare, come accaduto nel caso di specie, i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, al fine di agire sui beni dei quali il loro debitore si è solo apparentemente spogliato (art. 1416, co. 2 c.c.). L'ordinamento, peraltro, prevede che i terzi possono fornire la prova della simulazione anche per testimoni e per presunzioni. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione, la domanda di simulazione assoluta proposta dai terzi può essere decisa dal giudice di merito sulla base di elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale (Cass. n. 36478 del 2021; Cass. n. 29540 del 2019; Cass. n. 22801 del 2014;
Cass. n. 28224 del 2008). La "causa simulandi", cioè il motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, è rilevante, inoltre, per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio (da ultimo, in questi termini, Cass. Ordinanza n.
2539 del 27/01/2023).
Facendo applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi, in primo luogo, che è provato e non contestato che l'attrice vanta un credito nei confronti di in forza del decreto ingiuntivo CP_1
n. 105/2021 – Repert. n. 1094/2021 del 14.01.2021 provvisoriamente esecutivo, con il quale era stato ingiunto all'odierno convenuto, quale titolare dell'impresa individuale I.A. Design di NT VI di pagare la somma di euro 27.000,00 oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura di ingiunzione. In forza del suddetto titolo, la sig.ra aveva provveduto a notificare al sig. Pt_1 CP_1 atto di precetto, contestualmente al decreto ingiuntivo, con notifica perfezionatasi in data 11.02.2021.
Stante l'inadempimento del debitore, al fine di promuovere l'esecuzione forzata, l'attrice aveva appreso, dall'esame dei registri immobiliari, che il sig. , con atto notarile del 24.02.2021 CP_1 registrato il 4.03.2021 e trascritto il 5.03.2021, aveva venduto al proprio coniuge (con il quale risultava in regime patrimoniale di separazione dei beni e legalmente separato) la propria quota di proprietà indivisa pari ad un mezzo di alcuni beni siti in Cadorago. Tali immobili erano stati in precedenza acquistati dai Sig.ri e nel 2009 in regime di separazione CP_1 Controparte_2 dei beni, ciascuno per la quota di proprietà indivisa pari ad ½. Sempre dall'esame del suddetto contratto, si evince come il prezzo pattuito (ammontante a 67.261,36 euro) sarebbe stato pagato dall'acquirente mediante accollo del debito residuo derivante dal contatto di mutuo ipotecario
4 stipulato dalle parti con Banca Paschi di Siena s.p.a. Per quanto concerne la natura CP_3 dell'accollo, la parte venditrice aveva manifestato la propria volontà di domandare alla banca “la liberazione, ai sensi del secondo comma art. 1273 del Codice Civile, dalle obbligazioni originariamente contratte in relazione al medesimo mutuo, in quanto accollate alla parte acquirente con il presente atto”. Non vi è prova, tuttavia, che la liberazione del debitore sia stata concessa CP_1 dalla banca, con la conseguenza che l'accollo risulta di natura cumulativa, essendo l'alienante rimasto obbligato in solido insieme all'accollante.
Sussistono, dunque, plurimi elementi come allegati dall'attrice, di natura presuntiva dai quali è possibile inferire la natura simulata del predetto contratto di compravendita. Deve ritenersi, provato, infatti che il negozio sia stato posto in essere con lo scopo di sottrarre il bene oggetto del contratto alla garanzia generica dei creditori del sig. (causa simulandi), non intendendo l'alienante CP_1 dismettere la titolarità del diritto, né l'acquirente acquisirla. Ciò si ricava dai fatti descritti e in particolare dalle seguenti circostanze: - l'atto di compravendita è stato stipulato dopo soli 13 giorni dal ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo;
- il sig. ha alienato alla moglie la propria CP_1 quota di proprietà indivisa pari ad un mezzo degli immobili in precedenza acquistati dai coniugi in regime di separazione dei beni;
- il convenuto, pertanto, sì è così spogliato di ogni suo bene immobile;
- le modalità previste per il pagamento del prezzo, che avrebbe dovuto essere pagato mediante accollo da parte della sig.ra della quota parte del debito residuo vantato dalla banca creditrice CP_2 ipotecaria nei confronti del sig. ; - in forza del suddetto accollo, in difetto di evidenze di segno CP_1 contrario, l'alienante è rimasto obbligato in solido insieme all'accollante.
A fronte di tali gravi, precise e concordanti presunzioni, che emergono dai documenti prodotti, le difese dei convenuti sono risultate del tutto infondate. In primo luogo, è irrilevante che il sig. CP_1 avesse richiesto il 1° febbraio 2021 un preventivo al notaio per il rogito del contratto di compravendita, atteso, peraltro, che già in data 27 novembre 2020 i procuratori dell'attrice, a seguito dell'inadempimento della scrittura privata intercorsa tra le odierne parti, avevano intimato al debitore il pagamento della somma di euro 27.700,00 euro, ossia del credito in forza del quale è stato poi ottenuto il decreto ingiuntivo. Parimenti non prova che le parti avessero voluto realmente trasferire l'immobile, e non già solo apparentemente, la circostanza che i sig.ri e risultano CP_1 CP_2 separati in forza di separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale del 9.12.2020.
Nelle condizioni di separazione, infatti, il sig. si era impegnato a trasferire a favore della CP_1 moglie la piena proprietà di un'altra unità immobiliare sita in Lurago Marinone, diversa, quindi, dagli immobili siti in Cadorago oggetto della presente domanda. Non vi è, quindi, alcuna evidenza, come invece sostenuto dai convenuti, che i coniugi in sede di separazione avessero inteso ristabilire “il corretto collocamento delle proprietà immobiliari”, non essendovi alcuna prova che gli immobili di
5 Cadorago fossero stati acquistati con provviste della sola sig.ra come genericamente CP_2 dedotto in comparsa di costituzione e risposta. È significativo, peraltro, che i convenuti, pure a fronte delle presunzioni gravi, precise e concordanti allegate dall'attore, non hanno fornito prova dei pagamenti che avrebbe dovuto effettuare la sig.ra in favore della banca mutuante, in ragione CP_2 dell'accollo contenuto nell'atto di compravendita oggetto della domanda.
Sussistono, invero, ulteriori evidenze che avvalorano la fondatezza della domanda attorea e che smentiscono le deduzioni (generiche) dei convenuti, essendo emerso che, anche a seguito della separazione, i coniugi abbiano continuato a coabitare. Invero, il fatto che i convenuti, ancorché formalmente separati, continuino a coabitare non è stato specificatamente contestato, potendosi ritenere provato ai sensi dell'art. 115, co.1 c.p.c. Del resto, è emerso che i convenuti alla data del
30.06.2022 risultavano ancora residenti presso la stessa abitazione sita in Cantù, via Alciato (come si evince dai certificati di residenza, prodotti sub doc. 11 attrice). Tale circostanza risulta comprovata, peraltro, dal verbale di pignoramento mobiliare del 06.07.2022, in cui l'ufficiale giudiziario ha attestato la presenza presso l'abitazione sia della sig.ra che del sig. . Anche sul CP_2 CP_1 citofono dell'abitazione risulta presente il nominativo del sig. , come da foto prodotta e come CP_1 confermato dai testi escussi. Invero, entrambi i testimoni e , vicini Testimone_1 Testimone_2 di casa dei convenuti, pur non avendo saputo dire con certezza se i convenuti abitassero insieme nell'appartamento, hanno sostanzialmente confermato la presenza frequente del sig. presso CP_1
l'abitazione.
Tali fatti, quindi, costituiscono ulteriori indizi che consentono di ritenere che i convenuti hanno posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, con lo scopo di consentire al sig. di sottrarre i propri beni alla garanzia generica dei creditori, tra i quali CP_1
l'attrice, non intendendo l'alienante effettivamente dismettere la titolarità del diritto, né l'acquirente acquisirla.
In accoglimento della domanda principale proposta dall'attrice, pertanto, deve essere dichiarata la nullità per simulazione assoluta del contratto di compravendita, atto n. 4329.1/2021 a rogito del
Notaio Dott. , trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Como Persona_1 in data 05.03.2021 Repert. n. 6004, con cui ha alienato a la propria CP_1 Controparte_2 quota di proprietà indivisa pari ad 1/2 degli immobili meglio indicati in dispositivo.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza in capo ai convenuti e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, dichiara la nullità del contratto di compravendita, atto n. 4329.1/2021 a rogito del Notaio Dott. , trascritto presso Persona_1
l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Como in data 05.03.2021 Repert. n. 6004, con il quale ha alienato a la propria quota di proprietà indivisa pari ad ½ dei CP_1 Controparte_2
seguenti beni immobili: in Comune di CADORAGO (CO) alla Via Dante Alighieri civico 13, nel fabbricato condominiale edificato sull'area distinta nel C.T. del suddetto Comune con la particella
3885 (tremilaottocentottantacinque) - ente urbano senza redditi di are 11.62 (are undici e centiare sessantadue), delle seguenti unità immobiliari:
A) Appartamento ad uso civile abitazione al piano secondo e composto da un locale con angolo cottura, bagno e disimpegno;
B) Vano ad uso autorimessa al piano primo sottostrada;
C) Appartamento ad uso civile abitazione al piano secondo e composto da cucina- soggiorno, camera, bagno e due disimpegni;
D) Vano ad uso autorimessa al piano primo sottostrada.
Il tutto rispettivamente distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Cadorago (CO) come segue:
* Sez. Urb. CAD, Foglio 4 (quattro), particella 3885 (tremilaottocentottantacinque), subalterno 30 (trenta), categoria A/2, classe 2, vani 2,5 (due virgola cinque), superficie catastale totale mq.40, totale escluse aree scoperte mq.40, R.C. Euro 193,67, Via Dante
Alighieri n.13, piano 2;
* Sez. Urb. CAD, Foglio 4 (quattro), particella 3885(tremilaottocentottantacinque), subalterno 18 (diciotto), categoria C/6, classe 2, consistenza mq.13 (tredici), superficie catastale totale mq.16, R.C. Euro 51,03, Via Dante Alighieri n.13,piano S1;
* Sez. Urb. CAD, Foglio 4 (quattro), particella 3885 (tremilaottocentottantacinque), subalterno 31 (trentuno), categoria A/2, classe 2, vani 3 (tre),superficie catastale totale mq.56, totale escluse aree scoperte mq.56, R.C. Euro 232,41, Via Dante Alighieri n.13, piano 2;
* Sez. Urb. CAD, Foglio 4 (quattro), particella 3885 (tremilaottocentottantacinque), subalterno 16 (sedici), categoria C/6, classe 2,consistenza mq.13 (tredici), superficie catastale totale mq.16, R.C. Euro 51,03, Via Dante Alighieri n.13, piano S1.
7 - ordina al competente Conservatore dei RR.II. di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-condanna i convenuti e in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1 le spese processuali che liquida in euro 545,00 per anticipazioni nonché in euro 7.616,00 per
[...] compenso delle prestazioni professionali forensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.
Così deciso in Como il 20.06.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
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