Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela Lococo Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2169/2024 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione avverso il decreto/sentenza del Tribunale di Pisa n.
7375/2024 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefani Mezzetti del Parte_1
foro di Pisa;
RECLAMANTE/APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Federici Controparte_1
del foro di Pisa;
RECLAMATO/APPELLATO
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Controparte_2
Repubblica presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 7.2.2024, sulle seguenti conclusioni delle parti
Per < in riforma del decreto n. cronol. 7375/2024 del 15.10-2024 Pt_1
del Tribunale di Pisa, reso nel procedimento n.1838/2021 RG promosso dal Sig.
1
sopra indicati e per quanto eccepito in rito e nel merito, rigettata ogni contraria
istanza e/o eccezione e/o domanda, Voglia, dichiarare l'illegittimità e la nullità del
decreto reclamato per la mancata audizione del minore nonché per Persona_1
la mancata chiamata a chiarimenti del CTU designato in primo grado in ordine a
tutto quanto rilevato dal CTP di parte Dott.ssa nelle Pt_1 Persona_2
sue osservazioni e comunque dalla Sig.ra nella sua istanza depositata in Pt_1
data 24.6.2024;Voglia in ogni caso disporre l'audizione di e la Controparte_3
chiamata a chiarimenti del CTU Dott.ssa in ordine a tutto Persona_3
quanto rilevato dal CTP di parte Dott.ssa nelle sue Pt_1 Persona_2
osservazioni e comunque dalla Sig.ra nella sua istanza depositata in data Pt_1
24.6.2024, statuendo : 1) l'affidamento condiviso del figlio i genitori, ma CP_3
con sua collocazione prioritaria e residenza anagrafica presso la madre, con
possibilità di esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di
ordinaria amministrazione che lo riguardano;
2) la possibilità per il padre di vedere
e tenere con sé il figlio ogni mercoledì dall'uscita di scuola o in orario equipollente
in mancanza di impegno scolastico, con pernottamento, ed alternativamente con la
madre, dal venerdì dall'uscita di scuola, o in orario equipollente in mancanza di
impegno scolastico, sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o a
casa della madre in assenza di impegno scolastico, potendo altresì tenere
continuativamente con sé a titolo compensativo per una settimana intera CP_3
a giugno o a settembre, in periodo non scolastico;
o in subordine la possibilità per il
padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo tempistiche di frequentazione diverse
e minori di quel stabilite dal Tribunale di Pisa, che tengono conto dei disagi legati
agli spostamenti di 3) la possibilità per i genitori di trascorrere con il CP_3
figlio la metà delle vacanze natalizie e pasquali, nonché due settimane continuative
durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 Aprile di ogni anno, dovendo
seguire il principio dell'alternanza quanto alle principali festività religiose e civili
dell'anno; 4) l'obbligo per i genitori di contribuire direttamente al mantenimento
2 del figlio quando lo avranno con sé, e per il Sig. anche quello di CP_1
corrispondere alla Sig.ra un contributo perequativo di mensile di € 200,00 Pt_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie come da Linee Guida CNF. Con compensazione delle spese di primo
grado, ivi comprese quelle di CTU, addebitate per intero alla Sig.ra Parte_1
da porsi invece a carico di entrambi i genitori al 50%, e con vittoria di quelle del
presente grado di giudizio>>.
Per < rigettare il reclamo proposto, perché infondato in fatto ed CP_1
in diritto, con conferma delle condizioni di cui al Decreto reclamato e condanna
della reclamante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di
giudizio. In ipotesi, qualora l'On. Corte d'Appello ritenga nullo il Decreto
reclamato per difetto di motivazione in ordine alla mancata audizione del minore
e/o per mancata audizione del medesimo, voglia assumere ogni decisione ritenuta
utile ivi compresa l'eventuale rimessione degli atti al Tribunale di Pisa con
conferma, all'esito, dell'affido del minore nelle forme già stabilite dal CP_3
Tribunale con il Decreto reclamato da qui intendersi trascritte e condanna alle spese
del primo e secondo grado di giudizio oltre che delle spese di CTU della signora
In caso la Corte ritenga di disporre l'audizione del minore si chiede, Pt_1
considerata la situazione del minore, l'età e la condotta attuata dalla madre rispetto
al suo coinvolgimento nel conflitto, che la Corte, previa verifica e accertamento della
sussistenza della capacità di discernimento del minore, valuti la possibilità di
audizione tramite ausiliario, ausiliario da individuarsi nella dr.ssa Persona_3
che lo ha già conosciuto ed incontrato e/o nella dr.ssa attuale Persona_4
coordinatrice genitoriale incaricata delle parti>>.
I FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pisa, con decreto n. 7375/2024, provvedendo sulla domanda di affidamento e mantenimento del figlio nato il CP_3
15.4.2016 dalla relazione non matrimoniale tra ('73) e Controparte_1
('75), iniziata nel 2001 e cessata nel 2021, tenuto conto degli Parte_1
3 esiti della disposta c.t.u. da cui emergevano condotte ostacolanti della madre, specialmente sotto il profilo morale e psicologico, in relazione all'accesso al padre: <dispone(va) l'affido condiviso del minore con collocamento
prevalente e residenza anagrafica presso la casa del padre con conseguente
assegnazione della casa stessa in suo favore>>; prevedeva inoltre il calendario di frequentazione del minore coi genitori (prima settimana: week end lungo col padre dal venerdì all'uscita di scuola al martedì mattina, martedì con la madre sino al rientro a scuola del mercoledì mattina, mercoledì e giovedì
col padre;
seconda settimana: week end lungo con la madre dal venerdì al lunedì mattina, lunedì e martedì col padre con pernotto sino al mercoledì
mattina, mercoledì e giovedì dalla madre con pernotto sino al venerdì
mattina) e disciplinava i festivi e le vacanze estive, ponendo a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie. Condannava Pt_1
alle spese di lite (liquidate in 2.833 euro) oltre a quelle della
[...]
consulenza tecnica d'ufficio.
Il decreto era pubblicato il 15.10.2024.
Con ricorso depositato il 5.11.2024 proponeva Parte_1
impugnazione per i seguenti motivi:
1) col primo contestava di essere una madre iperprotettiva ed ansiosa e di aver tenuto condotte volte ad ostacolare l'accesso al padre. Piuttosto il padre si era sempre disinteressato della vita familiare, da cui si era allontanato anche per mesi. Ribadiva la necessità di procedere all'ascolto del minore, posto che l'obliterazione di tale incombente, pur reiteratamente richiesto, produceva la nullità del provvedimento impugnato e ne rendeva necessario l'espletamento dinanzi alla Corte d'appello;
2) col secondo motivo lamentava che non era stata disposta la convocazione del c.t.u. a chiarimenti in considerazione della mancata risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte resistente Pt_1
4 3) col terzo motivo censurava il collocamento prevalente del minore presso il padre ed il calendario fissato dal tribunale, che creava disagi al minore, considerato che il padre, che viveva a Montecatini, non riusciva ad accompagnarlo a scuola senza l'ausilio della nonna paterna che viveva a
Navacchio, in tal modo costringendo il minore a spostamenti defatiganti e,
soprattutto, determinando un suo, seppur parziale, sradicamento da
Volterra dove aveva la scuola, gli amici, il catechismo, il basket e svolgeva le attività extrascolastiche, come spontaneamente riferito dal bambino alla sua nuova insegnante di scuola primaria. Inoltre, il minore, anche nell'occasione in cui la nonna paterna era andato a riprenderlo a casa dei nonni materni aveva manifestato di non voler andare più a Montecatini dal padre e si era calmato solo grazie all'intervento della nonna materna. Il
minore aveva inoltre riferito che il padre lo costringeva a raccontare cosa lui dicesse alla madre o alla nuova insegnante o agli amici. Argomentava
che il collocamento paritario non era un obiettivo assoluto quando, come nel caso di specie, contrastava con l'interesse del minore;
4) infine impugnava le statuizioni sulle spese, facendo rilevare che l'affido condiviso del minore giustificava la compensazione delle spese di lite e la suddivisione a metà per ciascun genitore di quelle di c.t.u..
Concludeva chiedendo l'affido condiviso di ma con CP_3
collocamento prevalente del minore presso la madre e con possibilità di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto all'ordinaria amministrazione. Chiedeva, inoltre, che il padre vedesse il figlio ogni mercoledì con pernottamento e, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, oltre ad un'intera settimana a giugno o a settembre a titolo compensativo;
in subordine che il padre tenesse con sé
il figlio con tempi inferiori a quelli previsti dal primo giudice tenuto conto dei disagi legati agli spostamenti di d ai suoi legami su Volterra. CP_3
Chiedeva infine che il contribuisse al mantenimento del figlio con CP_1
5 un assegno di 200 euro mensili, con la compensazione delle spese del primo grado e la suddivisione a metà di quelle di ctu.
Si costituiva facendo rilevare che il minore Controparte_1
aveva meno di 12 anni e che, data la conflittualità tra i genitori, l'ascolto poteva essere non confacente ai suoi interessi e fonte di tensione. Rimarcava
che la distanza tra l'abitazione del padre a Montecatini e quella della madre a Volterra era inferiore a 16 Km e che l'abitazione del padre distava dalla scuola frequentata a Volterra da irca 13 Km per cui non vi erano CP_3
particolari disagi cui il minore era esposto. Contestava che le insegnanti avessero riferito di presunti disagi del minore o che il benessere di CP_3
fosse compromesso dalla permanenza presso il padre. Invocava le risultanze della consulenza d'ufficio e le relazioni dei Servizi riportate nella c.t.u. dalle quali emergeva che la on era realmente disponibile ad Pt_1
una messa in discussione critica delle proprie capacità genitoriali con particolare riguardo alla sua capacità di consentire al minore l'accesso alla figura paterna. Quanto alle nuove produzioni documentali della Pt_1
rimarcava che la madre aveva difficoltà ad accettare la presenza del padre nella vita del bambino e ciò la conduceva a spingere il minore a non accettare la collocazione presso il padre. Contestava l'ammissibilità delle dichiarazioni scritte da quattro persone diverse, legate da rapporti amicali con la secondo cui il minore non voleva stare col padre, trattandosi Pt_1
non di fatti nuovi, ma di repliche alle lamentele che la madre aveva già
portato all'attenzione del tribunale, ossia che il figlio non gradisse recarsi dal padre a causa dei 16 km (in realtà meno di 16 km) di distanza tra le due abitazioni. Quanto alle dichiarazioni dell'insegnanti rappresentava di Per_5
aver avuto con le insegnanti del minore un colloquio, alla presenza della madre, da cui emergeva che era sereno e che durante tale CP_3
colloquio la madre nulla aveva replicato in merito a quanto riferito dalla
Faceva rilevare che il minore aveva incontrato la 4/5 volte al Per_5 Per_5
6 massimo e che la stessa, invece di comunicare eventuali problematiche del bambino alla dirigente e agli altri insegnanti aveva preferito informarne riservatamente la madre di cui era amica, così tenendo una condotta discutibile. Rimarcava di aver appreso dal figlio che la madre e la nonna materna avevano indotto dire a più persone possibili di ritenere CP_3
ingiusta la decisione del tribunale, prospettandogli che se le cose andavano avanti così il padre lo avrebbe portato via definitivamente da Volterra. A
sua volta produceva file audio. Chiedeva il rigetto del reclamo, anche con riguardo alle spese.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.2.2025,
all'esito della discussione delle parti, la causa era posta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno chiarire che al provvedimento del
Tribunale, impugnato da deve riconoscersi il valore Parte_1
sostanziale di sentenza.
In effetti, per come affermato in giurisprudenza, il decreto emesso ai sensi degli artt. 316 e 337 bis cod. civ., con cui vengono regolamentati i rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, giacché risolve una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus", a quella del giudicato (cfr., Cass., n. 26122/2013; n. 6318/2011).
Conseguono la qualificazione giuridica dell'impugnazione come appello e la decisione della Corte in forma di sentenza.
Passando, quindi, all'esame del merito dell'impugnazione ritiene la
Corte che i primi tre motivi – che si esaminano congiuntamente siccome
7 connessi – non possano trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
E' infondato il primo motivo, posto che l'ascolto del minore è
necessario quando egli abbia compiuto i dodici anni, mentre nel caso di specie nato nell'aprile del 2016, ha compiuto otto anni e da CP_3
quando è cessata la convivenza tra i suoi genitori è rimasto coinvolto in un'aspra conflittualità che contrappone la madre al padre in merito al suo collocamento ed alla frequentazione del figlio con il padre, con una chiara tendenza della madre ad ostacolare, sul piano psicologico l'accesso del minore al padre (v. infra). Cosicché l'audizione del minore, oltre a non apportare significativi elementi di valutazione, potrebbe essere di pregiudizio allo stesso, ancora una volta coinvolto in un conflitto di lealtà
che lo esporrebbe ad ulteriori tensioni.
Parimenti infondati sono il secondo ed il terzo motivo.
Dall'elaborata ed approfondita valutazione del consulente tecnico nominato in primo grado emerge che la capacità genitoriale di entrambe le parti è adeguata, ma quella della madre presenta maggiori criticità con riguardo alla funzione riflessiva ed alla capacità di consentire l'accesso del figlio alla figura paterna. Dalla argomentata e puntuale consulenza d'ufficio espletata in primo grado si rileva che la sia gravemente carente Pt_1
sotto entrambi i profili, essendosi la stessa mostrata: <incapace di
differenziare i suoi problemi, bisogni, desideri da quelli del figlio…. La signora
non personalizza il figlio, negandogli problematiche ed esigenze Pt_1
psicologiche diversa da quelle che gli attribuisce trasferendogli proiettivamente
l'ostilità nei confronti dell'ex partner e la sua contrarietà per la collocazione e la
frequentazione da parte del figlio dell'abitazione paterna. Pur essendo una persona
ottimamente dotata sul piano intellettivo e di sensibilità umana, la sua visione,
tendenzialmente autoriferita del mondo e delle cose, non le permette di accostarsi
8 all'esperienza di fallimento del suo progetto familiare e alle relative conseguenze
sulla gestione del figlio da un punto di vista diverso dal suo>> (v. pag. 57 c.t.u.).
Tale atteggiamento della madre si ripercuote sul figlio che, sinora, ha vissuto prevalentemente con la madre. Dall'osservazione del minore nel corso delle indagini peritali si rileva che <sembra mostrare CP_3
difficoltà ad elaborare interiormente le esperienze… La distinzione fra mondo
interno e mondo esteriore ne risulta, sporadicamente, alterata, “appiattita” per la
presenza di fattori di inibizione che limitano le capacità introspettive condizionando
nel soggetto una scarsa ricchezza del mondo interiore. Emerge la tendenza a subire
un po' passivamente eventi di per sé carichi di risonanze emotive, adeguandosi ai
desideri degli altri e introiettando come contenuti propri le proiezioni altrui .. Ne
risulta una possibile saltuaria invasione a livello mnestico della realtà esterna, da
contenuti della vita emozionale e fantasmatica, oggetto di proiezioni esterne
inelaborate>>.
Prosegue la consulente rilevando che: <La madre, pur rappresentando
il ruolo normativo, tende ad assumere di fronte al figlio un atteggiamento
pedagogico improntato alla proiezione di contenuti negativi nei confronti del padre,
incoraggiando nel figlio fantasie narcisistiche di onnipotenza decisionale più che le
spinte all'individuazione e all'autonomia …>> (v. c.t.u.).
Cosicché il minore si trova esposto ad un defatigante conflitto di lealtà ed alla <necessità di dividersi fra un mondo materno e un mondo paterno,
dolorosamente vissuti e sperimentati come inconciliabili. presenta nei CP_3
confronti dei genitori un elevato grado di compiacenza che lo porta a cercare di
venire incontro a quello che pensa siano le loro aspettative: sembra che si stia
adeguando alle aspettative dell'uno e dell'altro nei suoi confronti. Utilizzando le
sue ottime competenze cognitive. dice all'uno e all'altro quello che CP_3
vogliono sentirsi dire, non prende posizione e cerca di fare il “bravo bambino” della
mamma e del BA a seconda che si trovi con la madre o con il padre>> (v. c.t.u).
9 In tale contesto scarsamente significative appaiono, quindi, le esternazioni del minore riportate da amiche della madre, secondo cui egli non vorrebbe stare col padre, ma restare a Volterra.
Il minore risulta, infatti, invischiato nel conflitto genitoriale e posto al centro di una contesa che coinvolge le sue abitudini di vita in assenza di un valido supporto da parte della madre verso una scelta realmente condivisa di un'effettiva bigenitorialità.
Il tema è stato ampiamente indagato anche nella consulenza d'ufficio di primo grado con particolare riguardo al tema del 31 gennaio in cui il bambino scrive: <mi sento sereno e felice quando gioco con gli amici, mi sento
triste e arrabbiato quando vado dal BA …>> e rispondendo alla consulente d'ufficio dichiara che: <il problema è che il giudice ha scelto questa cosa che a
me non va affatto bene perché voglio giocare ma non ho nessuno per cui devo
riuscire a giocare da me … è che io ho questo problema che il mio BA mi porta
via dai miei amici … mi piacerebbe che potessi scegliere quando andare da BA
…>> (v. c.t.u.).
In sostanza, come già correttamente rilevato dal primo giudice,
l'unico disagio manifestato dal minore non è legato alla figura paterna,
quanto piuttosto il dispiacere di non poter giocare con gli amici
(ampiamente rimarcato dalla madre nell'audio in atti per negare al padre l'accesso al figlio) che a Montecatini non ha (ancora), senza considerare che tale situazione deriva anche dal fatto che il bambino non ha sinora avuto col padre un rapporto paritetico rispetto alla madre che, ove attuato, gli avrebbe consentito di sviluppare un proprio ambiente ed un contesto familiare anche presso l'abitazione del padre e non solo a Volterra.
Le conclusioni cui è pervenuta la consulente d'ufficio sono ampiamente suffragate dalle indagini esperite che danno atto del costante atteggiamento di totale e non razionale sfiducia della madre nei confronti del padre (v. la relazione della dott. che ha tentato un percorso Persona_6
10 di sostegno alla genitorialità: <… lei marcava molto che non c'era
comunicazione con il padre di non era possibile;
la sfiducia della madre CP_3
si alimentava, a suo parere, da comportamenti incoerenti da parte del pd. Utilizzava
lo spazio del sostegno per esplicitare tutta la sua preoccupazione relativa al
collocamento del figlio presso il pd, e le difficoltà nell'organizzazione dei tempi
quotidiani relativi alla scuola e all'attività sportiva di lamentando grandi CP_3
crisi del b.no al momento della separazione dalla madre. (…) “la Psicologa conferma
a suo parere la presenza nella Signora di un aspetto personologico Pt_1
caratterizzato da una grande sfiducia nell'altro, rispetto alle capacità dell'ex
compagno. Non vorrebbe allontanare il bimbo dal pd ma non accetta la collocazione
presso il domicilio paterno, non accetta il progetto di vita di col padre. CP_3
Non accetta il fatto che vivano in una casa di proprietà di entrambi dove secondo
lei il pd non ha relazioni sociali significative col contesto, mentre il bno, quando è
con la madre è inserito in un sistema più ampio di relazioni sia familiari che sociali.
Per questo lei vorrebbe una prevalenza sia rispetto al collocamento che ai tempi di
frequentazione>>).
Ciò ha delle gravi ripercussioni sul diritto alla bigenitorialità del minore del minore perché l'accesso di al padre, seppur non del CP_3
tutto ostacolato da un punto di vista materiale, viene fortemente condizionato sotto il profilo morale e psicologico, squalificandone le competenze: <il suo costante atteggiamento di controllo e denigrazione del
mondo paterno amplifica il disagio psicologico del figlio piuttosto che aiutarlo a
comprendere ed elaborare in maniera autonoma la sua posizione all'interno della
complessa conflittualità>> (v. c.tu.).
Sotto il profilo della capacità genitoriale, maggiore è, invece, la capacità riflessiva del padre, che si è mostrato attento a riconoscere le manifestazioni di disagio del figlio sia per gli aspetti legati alla crescita psicologica che i problemi connessi al coinvolgimento del minore nella conflittualità genitoriale. Quanto al criterio dell'accesso all'altro genitore il
11 on solo non ha frapposto ostacoli alla frequentazione madre/figlio, CP_1
ma, soprattutto, non ha tenuto atteggiamenti squalificanti o sminuenti la figura materna nella sua funzione genitoriale di fronte al figlio.
Sebbene non emergano motivi di pregiudizio per nella CP_3
frequentazione dell'uno o dell'altro genitore, vi è da rilevare come necessario, nell'interesse del minore, che questi possa autonomamente sviluppare un valido rapporto affettivo sia con la madre che con il padre secondo le modalità già disposte dal tribunale che, stabilendo un regime di affidamento condiviso, prevede un collocamento di presso CP_3
entrambi i genitori in via sostanzialmente paritetica ed equipollente, sì da garantire l'effettivo esercizio del suo diritto alla bigenitorialità con riguardo alla doppia abitazione (quella del padre e quella della madre) dove ricevere cura ed accudimento da entrambi i genitori nella sua quotidianità, in modo da constatare che entrambi i genitori (e non solo la madre) provvedono ai suoi bisogni, anche di tipo economico e materiale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla madre a tale soluzione non osta affatto la distanza tra le abitazioni o tra l'abitazione del padre e la scuola (che continua a frequentare a Volterra come ha sempre CP_3
fatto) trattandosi di una distanza relativamente modesta (meno di 16 Km)
che permette al minore di fruire anche del contesto familiare paterno.
Peraltro, il calendario di frequentazione col padre proposto dalla madre non eliderebbe affatto la necessità di spostamenti in macchina, posto che essi si renderebbero necessari anche ove il minore fosse collocato in via prevalente presso la madre, stante la necessità di consentire comunque la frequentazione col padre.
Vanno conseguentemente disattese sia le osservazioni svolte dalla dott. nell'interesse della Gli spostamenti derivanti dal Per_2 Pt_1
fatto che il padre vive in diversa città, a meno di 16 Km di distanza dalla città in cui vive la madre, costituiscono un inconveniente di non rilevante
12 entità rispetto al rischio che il minore, sottoposto in via prioritaria ad un collocamento presso una madre che tende a non differenziare i bisogni del figlio dai propri, possa vedere compromesso il suo diritto alla bigenitorialità e la stessa possibilità di accesso al padre, soprattutto sotto il profilo morale e psicologico, atteso il costante atteggiamento di denigrazione e sfiducia della ei confronti del che non ha Pt_1 CP_1
trovato alcuna giustificazione nell'ambito del presente processo.
Alcun sradicamento del minore dal contesto di Volterra è poi seriamente apprezzabile, considerato che continua a frequentare CP_3
la scuola a Volterra (dove frequenta anche il catechismo) e che i giorni in cui si trova presso il padre costituiscono per lui l'occasione di sperimentare ed approfondire il necessario rapporto genitoriale con la figura paterna che è
essenziale per la sua crescita al pari di quello con la madre, così come è
essenziale che il minore senta come propria anche l'abitazione del padre esattamente come gli appartiene quella della madre.
Ancora va negato che il padre abbia, a sua volta, creato ostacoli di ordine psicologico al rapporto madre/figlio o abbia sminuito la funzione materna di fronte al minore. Infatti, come correttamente evidenziato dalla consulente d'ufficio l'assenza di riferimenti negativi nei confronti della madre è rilevabile dalle stesse verbalizzazioni del minore che nel corso della lunga osservazione da parte del consulente d'ufficio ha avuto modo di esprimersi in modo libero nei confronti del padre, senza riportare alcuna critica o giudizio negativo verso la madre.
Pertanto, non si ravvisa la necessità di procedere ad alcun supplemento istruttorio di natura tecnica, essendo la c.t.u. espletata in primo grado esaustiva, anche nelle risposte offerte alle osservazioni della consulente di parte, oltre che corposamente motivata e sorretta non solo da un'attenta analisi metodologica, ma anche dalla somministrazione di test alle parti, dall'audizione di molteplici operatori che si sono occupati del
13 minore, già puntualmente evidenziati dal primo giudice e non oggetto di specifica contestazione. Prime fra tutte le insegnanti, che hanno riferito di non aver mai notato alcuna differenza nella puntualità del comportamento e del profitto del bambino quando arrivava a scuola provenendo dal contesto del padre o della madre, negando che avesse avuto CP_3
condotte di discontrollo o di rabbia.
La riforma della sentenza impugnata nel senso voluto dalla Pt_1
esporrebbe, quindi, il minore al rischio di veder relegata la figura paterna ad un ruolo marginale, perché a dire della madre poco adeguato rispetto ai compiti di cura e di accudimento di col rischio, concreto ed CP_3
attuale, di privare il bambino, di un essenziale punto di riferimento per la sua crescita equilibrata.
Pertanto, i provvedimenti assunti dal primo giudice, che prevedono un collocamento del minore sostanzialmente paritario di tale da CP_3
garantire un proficuo rapporto sia col padre che con la madre, si sottraggono a tutte le censure sollevate dall'appellante che vanno,
conseguentemente disattese.
Ciò anche con riguardo alla asserita mancata risposta della consulenza d'ufficio alle osservazioni della consulente di parte, che, invece,
sono state puntualmente esaminate nell'elaborato peritale e contraddette con motivazioni esaustive e convincenti.
Pertanto, i primi tre motivi di impugnazione vanno respinti.
Il rigetto dei primi tre motivi di impugnazione non consente di provvedere in merito al contributo al mantenimento del minore richiesto dalla nelle proprie conclusioni nella misura di € 200 mensili Pt_1
rivalutabili su base Istat annua. Tali conclusioni, in difetto di qualsiasi motivo di impugnazione in merito al fatto che i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento del minore presso di essi collocato in via paritaria, paiono prese sull'implicito presupposto che sia modificato il
14 calendario di visita predisposto dal Tribunale, che viene, invece, in questa sede confermato.
Va, piuttosto, parzialmente accolto il quarto motivo di impugnazione.
La necessità di rivolgersi al giudice, nell'interesse di in una CP_3
condizione di pressoché totale incomunicabilità tra i genitori al fine di ottenere una regolamentazione esterna delle condizioni di affidamento e di mantenimento del minore che ha visto la soccombente solo con Pt_1
riguardo al calendario di frequentazione del padre, integra, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, i presupposti per una parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado che si stima equo indicare nella misura della metà.
La restante metà delle spese anticipate dal gravano, invece, CP_1
sulla a cui soccombenza è preponderante. Pt_1
Ad analoga regolamentazione soggiacciono le spese del grado, attesa la parziale soccombenza reciproca.
Le spese della consulenza d'ufficio vanno poste per metà a carico del padre e per la restante metà a carico della madre.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo/appello proposto da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato il 5.11.2024 avverso Controparte_1
il decreto/sentenza del Tribunale di Pisa pubblicato in data 15.10.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma del decreto/sentenza impugnato:
a) - compensa per metà le spese del primo grado e condanna Pt_1
l rimborso, in favore di della restante metà di
[...] Controparte_1
dette spese che, nell'intero, liquida in € 2.833, oltre spese generali al 15%,
Cpa e Iva;
15 b) - pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado per metà a carico di e per la restante metà a carico di Parte_1
; Controparte_1
2) conferma nel resto il decreto/sentenza impugnato;
2) compensa per metà le spese del presente grado e condanna Pt_2
l rimborso, in favore di , della restante metà di
[...] Controparte_1
dette spese che, nell'intero, liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, Cpa e Iva.
Firenze, 13.2.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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