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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/10/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI Solarino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1200/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nigroli, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo di causa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Lentini (Sr), via Cefalù n. 18;
OPPONENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GI SS, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Augusta (Sr), via XIV Ottobre n. 100;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa come da note conclusive in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio e richiamando per il resto il contenuto dei verbali ed atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 117/2024 (r.g. n. 204/2024), emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 18.01.2024 ad istanza di per l'importo pari ad Controparte_1
Euro 10.603,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, chiamando in causa parte locatrice e concludendo per l'accoglimento delle seguenti domande:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siracusa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) Accogliere l'opposizione e conseguentemente revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 117/2024, emesso il 18/01/2024 dal Tribunale Civile di Siracusa (R.G.
n. 204/2024), per i motivi esposti in narrativa;
b) Ritenere e dichiarare che alla data del Gennaio 2024 il credito vantato dalla Sig. era di € 2.801,50 Controparte_1
e non quello di 10.603,00; c) condannare la Sig.ra alle spese ed Controparte_1
ai compensi del giudizio. Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni della convenuta, e di chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese della convenuta, nonché in ogni caso di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali”.
A fondamento della domanda ha dedotto l'illegittimità del decreto opposto per erroneità dell'importo ingiunto, in quanto la quota parte riferibile a , dovuti alla stessa a Controparte_1 titolo di pigioni per l'immobile condotto in locazione dalla società opposta – come sito in Augusta,
Via P. Umberto, 158, censito nel catastato fabbricati del Comune di Augusta al foglio 91, part.lla n. 3661, sub 6, giusta contratto in data 10.11.2000, registrato in data 28.11.2000 presso l'Agenzia delle Entrate, già Ufficio del Registro di Augusta, al n. 953, serie 3, atti privati - , risulterebbe pari ad Euro 2.801,50, essendo la stessa comproprietaria per la sola quota di Controparte_1
¼; inoltre, ha asserito che parte opposta non risulterebbe autorizzata a riscuotere la quota del fratello comproprietario ( ). Parte_2
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la quale ha preliminarmente Controparte_1 evidenziato l'inammissibilità della proposta opposizione essendo stata la stessa proposta con atto di citazione e non con ricorso nonché tardivamente mediante deposito in cancelleria dell'atto introduttivo di causa oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; in ogni caso, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza, sia in fatto che in diritto.
Con condanna di parte opponente alle spese ed ai compensi di giudizio, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, I e III co. c.p.c..
In via istruttoria, stante la superfluità e l'irrilevanza ai fini decisori dei mezzi di prova avanzati nel corso del giudizio, la causa è stata rinviata per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e decisa come di seguito.
****************
Il giudizio va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie si impone una declaratoria di improponibilità dell'opposizione tardiva in difetto dei presupposti e di conseguente inammissibilità dell'opposizione.
Ciò per inesorabile decorso del termine di decadenza previsto dagli artt. 641 e 645 c.p.c..
Nella fattispecie, dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge che avverso il decreto ingiuntivo opposto, n. 117/2024, n.r.g. 204/2024, emesso in data 18/01/2024 dal Tribunale
Ordinario di Siracusa, società opponente, abbia proposto Parte_1
l'impugnazione con atto di citazione notificato il 23/03/2024, iscritto al ruolo e depositato in cancelleria solamente in data 29/03/2024, ben oltre il termine di 40 gg. giorni dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 14/02/2024) previsto ex lege per proporre l'opposizione.
Ed invero. Ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., "le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416,
417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428,
429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili".
Come affermato da parte opposta, allorché l'opposizione sia erroneamente esperita con atto di citazione anziché con ricorso – come nel caso di specie -, l'opposizione va considerata valida nel caso in cui venga depositata nella cancelleria del giudice adito nel termine previsto di quaranta giorni.
Diversamente, è da giudicare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione notificata alla controparte ma non depositata nei termini di cui all'art. 641 c.p.c..
Sul punto, infatti, di distingue la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, secondo la quale: “Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lg. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 13 gennaio 2022,
n. 927).
Così stando le cose, ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta con atto di citazione depositato in Cancelleria il 29.03.2024, oltre i termini di cui all'art. 641 c.p.c. di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 14.02.2024), con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, e tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), nonché della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti, ai valori minimi, e altresì della natura documentale dell'istruttoria, delle argomentazioni difensive svolte e della semplicità delle questioni affrontate;
le stesse, dunque, vanno poste a carico di Parte_1
Non si ravvisano profili di inescusabile negligenza o malafede nel comportamento processuale di parte opponente causativa di un tangibile danno nei confronti di parte opposta. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. GI Solarino, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1200/2024, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda e, per l'effetto,
- Conferma il decreto ingiuntivo n. n. 117/2024 (r.g. n. 204/2024), emesso dal Tribunale di
Siracusa in data 18.01.2024 ad istanza di nel procedimento monitorio r.g. n. Controparte_1
204/2024, per l'importo pari ad Euro 10.603,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,
- Condanna la società con sede in Augusta nella Via P. Parte_1
Umberto, 158, p.iva c.f. , al pagamento delle spese di lite in favore P.IVA_1 P.IVA_1
di , liquidate nella misura di € 1.700,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a, se Controparte_1
dovute come per legge;
- Assorbita e rigettata ogni altra questione fra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 31 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. GI Solarino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI Solarino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1200/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nigroli, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo di causa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Lentini (Sr), via Cefalù n. 18;
OPPONENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GI SS, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Augusta (Sr), via XIV Ottobre n. 100;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa come da note conclusive in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio e richiamando per il resto il contenuto dei verbali ed atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 117/2024 (r.g. n. 204/2024), emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 18.01.2024 ad istanza di per l'importo pari ad Controparte_1
Euro 10.603,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, chiamando in causa parte locatrice e concludendo per l'accoglimento delle seguenti domande:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siracusa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) Accogliere l'opposizione e conseguentemente revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 117/2024, emesso il 18/01/2024 dal Tribunale Civile di Siracusa (R.G.
n. 204/2024), per i motivi esposti in narrativa;
b) Ritenere e dichiarare che alla data del Gennaio 2024 il credito vantato dalla Sig. era di € 2.801,50 Controparte_1
e non quello di 10.603,00; c) condannare la Sig.ra alle spese ed Controparte_1
ai compensi del giudizio. Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni della convenuta, e di chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese della convenuta, nonché in ogni caso di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali”.
A fondamento della domanda ha dedotto l'illegittimità del decreto opposto per erroneità dell'importo ingiunto, in quanto la quota parte riferibile a , dovuti alla stessa a Controparte_1 titolo di pigioni per l'immobile condotto in locazione dalla società opposta – come sito in Augusta,
Via P. Umberto, 158, censito nel catastato fabbricati del Comune di Augusta al foglio 91, part.lla n. 3661, sub 6, giusta contratto in data 10.11.2000, registrato in data 28.11.2000 presso l'Agenzia delle Entrate, già Ufficio del Registro di Augusta, al n. 953, serie 3, atti privati - , risulterebbe pari ad Euro 2.801,50, essendo la stessa comproprietaria per la sola quota di Controparte_1
¼; inoltre, ha asserito che parte opposta non risulterebbe autorizzata a riscuotere la quota del fratello comproprietario ( ). Parte_2
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la quale ha preliminarmente Controparte_1 evidenziato l'inammissibilità della proposta opposizione essendo stata la stessa proposta con atto di citazione e non con ricorso nonché tardivamente mediante deposito in cancelleria dell'atto introduttivo di causa oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; in ogni caso, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza, sia in fatto che in diritto.
Con condanna di parte opponente alle spese ed ai compensi di giudizio, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, I e III co. c.p.c..
In via istruttoria, stante la superfluità e l'irrilevanza ai fini decisori dei mezzi di prova avanzati nel corso del giudizio, la causa è stata rinviata per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e decisa come di seguito.
****************
Il giudizio va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie si impone una declaratoria di improponibilità dell'opposizione tardiva in difetto dei presupposti e di conseguente inammissibilità dell'opposizione.
Ciò per inesorabile decorso del termine di decadenza previsto dagli artt. 641 e 645 c.p.c..
Nella fattispecie, dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge che avverso il decreto ingiuntivo opposto, n. 117/2024, n.r.g. 204/2024, emesso in data 18/01/2024 dal Tribunale
Ordinario di Siracusa, società opponente, abbia proposto Parte_1
l'impugnazione con atto di citazione notificato il 23/03/2024, iscritto al ruolo e depositato in cancelleria solamente in data 29/03/2024, ben oltre il termine di 40 gg. giorni dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 14/02/2024) previsto ex lege per proporre l'opposizione.
Ed invero. Ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., "le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416,
417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428,
429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili".
Come affermato da parte opposta, allorché l'opposizione sia erroneamente esperita con atto di citazione anziché con ricorso – come nel caso di specie -, l'opposizione va considerata valida nel caso in cui venga depositata nella cancelleria del giudice adito nel termine previsto di quaranta giorni.
Diversamente, è da giudicare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione notificata alla controparte ma non depositata nei termini di cui all'art. 641 c.p.c..
Sul punto, infatti, di distingue la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, secondo la quale: “Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lg. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 13 gennaio 2022,
n. 927).
Così stando le cose, ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta con atto di citazione depositato in Cancelleria il 29.03.2024, oltre i termini di cui all'art. 641 c.p.c. di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 14.02.2024), con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, e tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), nonché della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti, ai valori minimi, e altresì della natura documentale dell'istruttoria, delle argomentazioni difensive svolte e della semplicità delle questioni affrontate;
le stesse, dunque, vanno poste a carico di Parte_1
Non si ravvisano profili di inescusabile negligenza o malafede nel comportamento processuale di parte opponente causativa di un tangibile danno nei confronti di parte opposta. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. GI Solarino, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1200/2024, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda e, per l'effetto,
- Conferma il decreto ingiuntivo n. n. 117/2024 (r.g. n. 204/2024), emesso dal Tribunale di
Siracusa in data 18.01.2024 ad istanza di nel procedimento monitorio r.g. n. Controparte_1
204/2024, per l'importo pari ad Euro 10.603,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,
- Condanna la società con sede in Augusta nella Via P. Parte_1
Umberto, 158, p.iva c.f. , al pagamento delle spese di lite in favore P.IVA_1 P.IVA_1
di , liquidate nella misura di € 1.700,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a, se Controparte_1
dovute come per legge;
- Assorbita e rigettata ogni altra questione fra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 31 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. GI Solarino