Articolo 1 della Legge 11 giugno 1959, n. 404
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10 luglio 1959
Art. 1. Articolo unico.

L'Istituto agronomico per l'Africa italiana, con sede in Firenze, disciplinato dalle norme del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205 , convertito, con modificazione, nella legge 19 maggio 1939, n. 737 , assume la denominazione di "Istituto agronomico per l'oltremare".

Entrata in vigore il 10 luglio 1959