Art. 1. Articolo unico.
L'Istituto agronomico per l'Africa italiana, con sede in Firenze, disciplinato dalle norme del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205 , convertito, con modificazione, nella legge 19 maggio 1939, n. 737 , assume la denominazione di "Istituto agronomico per l'oltremare".
L'Istituto agronomico per l'Africa italiana, con sede in Firenze, disciplinato dalle norme del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205 , convertito, con modificazione, nella legge 19 maggio 1939, n. 737 , assume la denominazione di "Istituto agronomico per l'oltremare".