Art. 36. (Modalita' di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali) 1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalita' che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu' ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.
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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Commentario • 1
- 1. La decadenza dalla potestà di riscossione della contribuzione previdenzialeAvv. Marcello Giglio · https://www.avvocatoandreani.it/ · 31 dicembre 2021
Giurisprudenza • 19
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 30/03/2022, n. 257Provvedimento: […] Infatti, l'art. 52 del D.Lgs 446/97 ha previsto la potestà per le province ed i comuni di disciplinare le entrate tributarie e scegliere discrezionalmente la modalità di riscossione. Tale principio normativo è stato successivamente confermato ed anzi ampliato, per la riscossione spontanea dei tributi, dall'art. 36 della Legge 388/2000.Leggi di più...
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