Articolo 36 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 gennaio 2001
Art. 36. (Modalita' di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali) 1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalita' che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu' ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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