Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
La sottrazione di beni custoditi in un fabbricato di proprietà pubblica il quale, benché non ultimato, abbia ricevuto destinazione a fini istituzionali, integra il reato di furto approvato ai sensi dell'art. 625 n. 7 CP.(Fattispecie relativa alla sottrazione di beni esistenti all'interno di un edificio di proprietà comunale non ancora ultimato e destinato a caserma di Carabinieri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2001, n. 31702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31702 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 15/06/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 1055
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 39582/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D'MB AT, n. il 8.11.1968 a Cercola;
avverso la sentenza in data 22.6.2000 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti che ha concluso per inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
D'MB AT ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa di quella in data 13.4.1999, con la quale il Pretore di, Napoli, sezione distaccata di, S. Anastasia, lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, a mesi 10 di reclusione e L. 400.000 di multa (pena sospesa) per concorso nel delitto di tentato furto pluriaggravata di 26 porte di proprietà del Comune di S. Anastasia poste all'interno di uno stabile in costruzione da adibire a nuova caserma dei Carabinieri.
Il ricorrente (ché già con i motivi di appello aveva richiesto l'esclusione delle aggravanti) deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta aggravante del furto su cose esistenti in uno stabilimento pubblico;
premesso che ratio dell'aggravante sarebbe non già quella ritenuta dal giudice (tutela di un presunto stato di minor vigilanza del pubblico edificio), bensì quella di assicurare più efficace, tutela del, rispetto dovuto alla P.A., rileva che "la futura destinazione di un luogo privato quale edificio pubblico non può aver rilievo alcuno se il diritto di proprietà non è riconducibile alla p.a.". Il ricorso è infondato.
L'impugnata sentenza, invero, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen, considerando che il tentativo di furto è stato esercitato su elementi (porte) di un fabbricato che, seppure non ancora ultimato, era di proprietà comunale e già aveva ricevuto ufficiale destinazione a Caserma dei Carabinieri, per il che deve ritenersi il carattere pubblico dell'edificio "visitato" anche se in costruzione, posto che la ratio dell'aggravante risiede nella necessità di assicurare più efficace tutela "alle cose della P.A." per loro natura e vocazione destinate come mezzo di esplicazione di una pubblica funzione o un pubblico servizio;
non sfugge, peraltro, che la sentenza ha anche sostanzialmente messo in luce, riferendo dell'esposizione delle porte "Comunali" ad una minor vigilanza - secondo una ricostruzione in fatto incensurabile e comunque corretta (facendosi menzione di una tutela realizzata con semplice rete metallica scavalcata e, pertanto, sostanzialmente nulla) - un fatto di esposizione per consuetudine alla fede pubblica fede (sotto tal profilo non contestato). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2001