TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8171 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 37174/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Vincenzo Mainolfi) Parte_1 contro in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (contumace)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato e ritualmente notificato all'amministrazione convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, chiedendo che, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2024 – 2027 e per ogni profilo di pertinenza, il servizio militare di leva dallo stesso prestato non in costanza di nomina venisse equiparato a quello prestato in costanza di nomina, con conseguente attribuzione del punteggio di 6,00 totali;
chiedeva inoltre, relativamente al solo profilo di assistente amministrativo (AA), che gli venisse altresì attribuito un ulteriore punteggio di 1,50 in ragione del titolo di coordinatore amministrativo, non valutato dal convenuto. Il tutto con vittoria di CP_1 spese ed onorari del giudizio, da distrarsi. Deduceva, in particolare, di aver presentato in data 25.06.2024 domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, per il profilo di assistente amministrativo (AA) e di collaboratore scolastico (CS); rappresentava, quindi, che con decreto n. 593 del 09.09.24, l'Istituto Comprensivo Regina Margherita di Roma aveva pubblicato le graduatorie definitive relative al personale ATA, da cui risultava l'attribuzione al ricorrente, rispettivamente, del punteggio di 15,45 per il profilo di AA e di 9,17 per quello di CS;
lamentava l'omessa attribuzione del punteggio pieno, pari a 6,00, per il servizio militare di leva obbligatorio, espletato dal 15.06.1993 al 06.06.1994; da ultimo, rilevava l'omessa valutazione, da parte del , del certificato di qualifica professionale di “coordinatore amministrativo” conseguita in data 27.02.2023, erroneamente inserita, in sede di compilazione della domanda di aggiornamento, nella sezione relativa alle “note”. Rivendicava, quindi, relativamente ad entrambi i profili applicati, di aver diritto al riconoscimento integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare, prestato non in costanza di rapporto di impiego, al pari del servizio militare di leva (o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente riconoscimento del punteggio di 6,00 per ogni anno;
richiedeva, per il solo profilo di AA, l'attribuzione del punteggio di 1,5 per la certificazione professionale conseguita ma non valutata tra i titoli. Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva in giudizio, CP_1 restando contumace. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Il ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato servizio militare successivamente al conseguimento del diploma e non in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta;
ha pure dedotto e dimostrato di aver presentato domanda per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2024 – 2027. Ciò posto, per quanto attiene la richiesta dallo stesso formulata di attribuzione del punteggio pieno anche al servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, in punto di diritto si osserva che la giurisprudenza di legittimità più recente, ha rettificato il precedente orientamento giurisprudenziale, testualmente ritenendo che: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». (Cass. L, sent. 22432/2024 del 08.08.2024). A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha evidenziato infatti come “… l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio pagina 2 di 6 militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.” (Cass. cit., in senso analogo Cass. L., ord. 13705/2025). Peraltro, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Ufficio, che si trascrive testualmente, ex art.118 disp. Att. C.p.c., “… a ben vedere, tale previsione è totalmente conforme a quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza della S.C. citata dal ricorrente (ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020) la quale ha statuito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cod. ordinamento militare), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co.
6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); - che, quindi, come agevolmente si ricava da quanto appena riportato, vanno disapplicate solo le norme che non valutano per nulla il servizio militare, non certo quelle che valutano con un peso diverso il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego pubblico rispetto a quello reso anteriormente ad esso” (Tribunale di Roma, sent. 8174/2023). Si ritiene, quindi, di aderire al predetto orientamento, a modifica del precedente assunto da questo giudice, in ragione della maggiore pervasività delle argomentazioni articolate dalla Suprema Corte, dalle quali non si ritiene di doversi discostare e i cui arresti, mutatis mutandis, si ritengono estendibili anche al recente D.M. 89/2024. Alla luce di ciò, il ricorso non potrà pertanto trovare accoglimento nella parte volta ad ottenere il riconoscimento di un punteggio pari a 6,00 per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal 15.06.1993 al 06.06.1994 ovvero non in costanza di nomina. Alle medesime conclusioni deve giungersi anche per quanto attiene il riconoscimento – ai fini del profilo di AA- dell'ulteriore punteggio di 1,5 riconducibile alla qualifica di
“coordinatore amministrativo”, titolo questo che il ricorrente, per sua stessa ammissione, avrebbe erroneamente indicato, in fase di compilazione della domanda di aggiornamento, nelle “note” e non nell'apposita sezione. Sul punto deve darsi atto della circostanza che tanto il D.M. 50/2021 quanto il D.M. 89/24 prevedono, all'allegato A/1 relativo ai “Titoli di cultura”, tra i titoli valutabili anche l'“Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto pagina 3 di 6 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 D.Lgs.13/2013, in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato)”. Ciò posto, per quanto attiene la mancata valutazione del certificato di qualificazione professionale di “coordinatore amministrativo”, rilasciato al ricorrente dalla Regione MP (cfr. doc. 6), si ritiene di condividere quanto sostenuto dal Tribunale di Venezia il quale, pur riconoscendo “l'appartenenza della qualifica di “Coordinatore Amministrativo” ai titoli di qualificazione professionale afferenti al repertorio nazionale di cui al D.lgs. n. 13/2013 …”, rilevava però come nel caso di specie la certificazione invocata si presentasse incompleta, dal momento che “… quanto al percorso formativo è indicato solo il numero di ore e quanto alla valutazione proprio nulla, nemmeno il riferimento all' eventuale superamento di un esame/test finale. Difettano dunque gli standard “minimi” di attestazione, imprescindibili ai fini della validità dell'attestato e cui corrispondono esigenze di verifica sostanziale circa l'adeguatezza del percorso formativo e il conseguimento della qualifica. Correttamente, dunque, l'Amministrazione scolastica non ha valutato il titolo culturale dichiarato con tutte le relative coerenti conseguenze in termini di rettifica del punteggio …” (Tribunale di Venezia, sent. 1/2023). Il prefato Tribunale, infatti, dopo aver preliminarmente chiarito come con il D. Lgs. 13/2013 sia “stata data attuazione a quanto previsto dalla Riforma Fornero e si definiscono le norme generali e i livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione delle competenze, la cui attuazione è demandata all'approvazione di apposite linee guida su proposta del Comitato Tecnico Nazionale.”, rilevava però come nel caso sottoposto al suo esame “ … L' attestato oggetto di causa … riporta in effetti nell'intestazione la conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs.16 gennaio 2013 n. 13, ma così in effetti non è, essendo invece, rispetto ai requisiti richiesti nella Tabella A1 al D.M. 50/2021 per tale tipo di attestato, incompleto, ovvero non rispondente a quanto prescritto dal D.M. stesso in relazione all'art. 8 del D. Lgs. 13/2013. Infatti “… Nell'Allegato A/1 al DM 50/2021, recante la “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo” è riportata la seguente dicitura: “Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato).” Il titolo di qualificazione professionale deve dunque innanzitutto afferire al Repertorio Nazionale di cui all'art. 8 del D.lgs.vo 13/2013. La dicitura presente sul certificato
“in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13” è pagina 4 di 6 pertanto intesa a specificare che i titoli rilasciati dalla regione rispettano gli standard minimi di attestazione stabiliti dal legislatore nazionale a mezzo di tale articolo e gli stessi sono afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. L' art. 6 del Dlgs. 13/13, relativo agli Standard minimi di attestazione così recita (la sottolineatura è aggiunta): “1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi: 1) i dati anagrafici del destinatario;
2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
4) i dati relativi alle modalita' di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalita' di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e ALLA VALUTAZIONE, ove la modalita' sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta;
b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformita' al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperativita' con la dorsale informativa unica.” L' attestato oggetto di causa non è conforme a tale disposizione in quanto, pacifica, ed anzi espressamente dichiarata nell'attestato, la natura cd “formale” della modalità di apprendimento … , non vi è contenuto - come invece espressamente prescritto nell'ambito degli standard minimi di attestazione - alcun riferimento alla valutazione delle competenze acquisite.”(Tribunale di Venezia, sent. cit.). Ebbene, alle medesime conclusioni deve giungersi anche nel caso oggetto del presente giudizio, posto che dall'esame della certificazione versata in atti si evince che, nonostante il formale richiamo ivi contenuto agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs. 13/2013, e sebbene la modalità di apprendimento prescelta sia stata di tipo formale (risultando priva di specifiche la modalità di apprendimento sub B), non si ravvisa alcun riferimento alla valutazione attribuita la ricorrente all'esito del corso. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, quindi, il ricorso deve rigettarsi anche sotto tale profilo. Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, stante la contumacia del , nulla dichiara sulle spese.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- nulla dichiara sulle spese. Così deciso in Roma, 27 giugno 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 6 di 6
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 37174/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Vincenzo Mainolfi) Parte_1 contro in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (contumace)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato e ritualmente notificato all'amministrazione convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, chiedendo che, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2024 – 2027 e per ogni profilo di pertinenza, il servizio militare di leva dallo stesso prestato non in costanza di nomina venisse equiparato a quello prestato in costanza di nomina, con conseguente attribuzione del punteggio di 6,00 totali;
chiedeva inoltre, relativamente al solo profilo di assistente amministrativo (AA), che gli venisse altresì attribuito un ulteriore punteggio di 1,50 in ragione del titolo di coordinatore amministrativo, non valutato dal convenuto. Il tutto con vittoria di CP_1 spese ed onorari del giudizio, da distrarsi. Deduceva, in particolare, di aver presentato in data 25.06.2024 domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, per il profilo di assistente amministrativo (AA) e di collaboratore scolastico (CS); rappresentava, quindi, che con decreto n. 593 del 09.09.24, l'Istituto Comprensivo Regina Margherita di Roma aveva pubblicato le graduatorie definitive relative al personale ATA, da cui risultava l'attribuzione al ricorrente, rispettivamente, del punteggio di 15,45 per il profilo di AA e di 9,17 per quello di CS;
lamentava l'omessa attribuzione del punteggio pieno, pari a 6,00, per il servizio militare di leva obbligatorio, espletato dal 15.06.1993 al 06.06.1994; da ultimo, rilevava l'omessa valutazione, da parte del , del certificato di qualifica professionale di “coordinatore amministrativo” conseguita in data 27.02.2023, erroneamente inserita, in sede di compilazione della domanda di aggiornamento, nella sezione relativa alle “note”. Rivendicava, quindi, relativamente ad entrambi i profili applicati, di aver diritto al riconoscimento integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare, prestato non in costanza di rapporto di impiego, al pari del servizio militare di leva (o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente riconoscimento del punteggio di 6,00 per ogni anno;
richiedeva, per il solo profilo di AA, l'attribuzione del punteggio di 1,5 per la certificazione professionale conseguita ma non valutata tra i titoli. Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva in giudizio, CP_1 restando contumace. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Il ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato servizio militare successivamente al conseguimento del diploma e non in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta;
ha pure dedotto e dimostrato di aver presentato domanda per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2024 – 2027. Ciò posto, per quanto attiene la richiesta dallo stesso formulata di attribuzione del punteggio pieno anche al servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, in punto di diritto si osserva che la giurisprudenza di legittimità più recente, ha rettificato il precedente orientamento giurisprudenziale, testualmente ritenendo che: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». (Cass. L, sent. 22432/2024 del 08.08.2024). A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha evidenziato infatti come “… l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio pagina 2 di 6 militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.” (Cass. cit., in senso analogo Cass. L., ord. 13705/2025). Peraltro, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Ufficio, che si trascrive testualmente, ex art.118 disp. Att. C.p.c., “… a ben vedere, tale previsione è totalmente conforme a quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza della S.C. citata dal ricorrente (ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020) la quale ha statuito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cod. ordinamento militare), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co.
6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); - che, quindi, come agevolmente si ricava da quanto appena riportato, vanno disapplicate solo le norme che non valutano per nulla il servizio militare, non certo quelle che valutano con un peso diverso il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego pubblico rispetto a quello reso anteriormente ad esso” (Tribunale di Roma, sent. 8174/2023). Si ritiene, quindi, di aderire al predetto orientamento, a modifica del precedente assunto da questo giudice, in ragione della maggiore pervasività delle argomentazioni articolate dalla Suprema Corte, dalle quali non si ritiene di doversi discostare e i cui arresti, mutatis mutandis, si ritengono estendibili anche al recente D.M. 89/2024. Alla luce di ciò, il ricorso non potrà pertanto trovare accoglimento nella parte volta ad ottenere il riconoscimento di un punteggio pari a 6,00 per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal 15.06.1993 al 06.06.1994 ovvero non in costanza di nomina. Alle medesime conclusioni deve giungersi anche per quanto attiene il riconoscimento – ai fini del profilo di AA- dell'ulteriore punteggio di 1,5 riconducibile alla qualifica di
“coordinatore amministrativo”, titolo questo che il ricorrente, per sua stessa ammissione, avrebbe erroneamente indicato, in fase di compilazione della domanda di aggiornamento, nelle “note” e non nell'apposita sezione. Sul punto deve darsi atto della circostanza che tanto il D.M. 50/2021 quanto il D.M. 89/24 prevedono, all'allegato A/1 relativo ai “Titoli di cultura”, tra i titoli valutabili anche l'“Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto pagina 3 di 6 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 D.Lgs.13/2013, in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato)”. Ciò posto, per quanto attiene la mancata valutazione del certificato di qualificazione professionale di “coordinatore amministrativo”, rilasciato al ricorrente dalla Regione MP (cfr. doc. 6), si ritiene di condividere quanto sostenuto dal Tribunale di Venezia il quale, pur riconoscendo “l'appartenenza della qualifica di “Coordinatore Amministrativo” ai titoli di qualificazione professionale afferenti al repertorio nazionale di cui al D.lgs. n. 13/2013 …”, rilevava però come nel caso di specie la certificazione invocata si presentasse incompleta, dal momento che “… quanto al percorso formativo è indicato solo il numero di ore e quanto alla valutazione proprio nulla, nemmeno il riferimento all' eventuale superamento di un esame/test finale. Difettano dunque gli standard “minimi” di attestazione, imprescindibili ai fini della validità dell'attestato e cui corrispondono esigenze di verifica sostanziale circa l'adeguatezza del percorso formativo e il conseguimento della qualifica. Correttamente, dunque, l'Amministrazione scolastica non ha valutato il titolo culturale dichiarato con tutte le relative coerenti conseguenze in termini di rettifica del punteggio …” (Tribunale di Venezia, sent. 1/2023). Il prefato Tribunale, infatti, dopo aver preliminarmente chiarito come con il D. Lgs. 13/2013 sia “stata data attuazione a quanto previsto dalla Riforma Fornero e si definiscono le norme generali e i livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione delle competenze, la cui attuazione è demandata all'approvazione di apposite linee guida su proposta del Comitato Tecnico Nazionale.”, rilevava però come nel caso sottoposto al suo esame “ … L' attestato oggetto di causa … riporta in effetti nell'intestazione la conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs.16 gennaio 2013 n. 13, ma così in effetti non è, essendo invece, rispetto ai requisiti richiesti nella Tabella A1 al D.M. 50/2021 per tale tipo di attestato, incompleto, ovvero non rispondente a quanto prescritto dal D.M. stesso in relazione all'art. 8 del D. Lgs. 13/2013. Infatti “… Nell'Allegato A/1 al DM 50/2021, recante la “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo” è riportata la seguente dicitura: “Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato).” Il titolo di qualificazione professionale deve dunque innanzitutto afferire al Repertorio Nazionale di cui all'art. 8 del D.lgs.vo 13/2013. La dicitura presente sul certificato
“in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13” è pagina 4 di 6 pertanto intesa a specificare che i titoli rilasciati dalla regione rispettano gli standard minimi di attestazione stabiliti dal legislatore nazionale a mezzo di tale articolo e gli stessi sono afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. L' art. 6 del Dlgs. 13/13, relativo agli Standard minimi di attestazione così recita (la sottolineatura è aggiunta): “1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi: 1) i dati anagrafici del destinatario;
2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
4) i dati relativi alle modalita' di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalita' di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e ALLA VALUTAZIONE, ove la modalita' sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta;
b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformita' al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperativita' con la dorsale informativa unica.” L' attestato oggetto di causa non è conforme a tale disposizione in quanto, pacifica, ed anzi espressamente dichiarata nell'attestato, la natura cd “formale” della modalità di apprendimento … , non vi è contenuto - come invece espressamente prescritto nell'ambito degli standard minimi di attestazione - alcun riferimento alla valutazione delle competenze acquisite.”(Tribunale di Venezia, sent. cit.). Ebbene, alle medesime conclusioni deve giungersi anche nel caso oggetto del presente giudizio, posto che dall'esame della certificazione versata in atti si evince che, nonostante il formale richiamo ivi contenuto agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs. 13/2013, e sebbene la modalità di apprendimento prescelta sia stata di tipo formale (risultando priva di specifiche la modalità di apprendimento sub B), non si ravvisa alcun riferimento alla valutazione attribuita la ricorrente all'esito del corso. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, quindi, il ricorso deve rigettarsi anche sotto tale profilo. Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, stante la contumacia del , nulla dichiara sulle spese.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- nulla dichiara sulle spese. Così deciso in Roma, 27 giugno 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 6 di 6