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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/09/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 507/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
12.3.2025
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
- opponente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Palestro 16/3,
contro
, CP_1
- opposto –
rappresentato e difeso dagli Avvocati REGAZZO ROSSANA e BRAVIN DINO, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Mestrina 77 - Mestre
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 98/2025 Parte_1
notificatole da con il quale le si ingiungeva il pagamento di € 4.455,02 a titolo di CP_2
1 saldo retribuzioni maturate e TFR in relazione al rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di sul presupposto della responsabilità solidale di ex art. 29 D.Lgs. Parte_2 Parte_1
276/03. Lamentava la carenza dei presupposti per l'operatività della norma in questione,
concludendo dunque per il rigetto delle pretese azionate nei suoi confronti tramite il decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio l'opposto sosteneva che la sussistenza dei presupposti per l'operare della tutela di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03 emergeva già sulla base della documentazione posta a base del decreto ingiuntivo, e comunque si offriva di provare la fondatezza delle pretese azionate in via monitoria.
La causa veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § § § § § §
Il ricorso in opposizione va rigettato.
Dalla documentazione in atti – unilav e buste paga – risulta dimostrato che nell'ambito del rapporto lavorativo intercorso tra l'opposto e dal 12.4.2023 al 30.9.2024 egli venne Pt_2
stabilmente impiegato presso lo stabilimento di Marghera (VE), e dunque Parte_1
nell'ambito di appalti conferiti da detta società. La stessa ha del resto documentato Parte_1
che le maestranze di nel periodo di causa erano stata utilizzate in subappalto da Pt_2
e non contestato in modo specifico la circostanza dell'esclusiva adibizione del Controparte_3
presso tale subappalto per l'intero periodo di lavoro alle dipendenze di CP_1 Pt_2
Trattandosi di crediti lavorativi che trovano prova nelle buste paga dimesse, e relativi a voci strettamente retributive – sono stati infatti esclusi dal dovuto gli importi per ferie e permessi non goduti e per restituzione fiscale -, ne consegue la fondatezza delle pretese come azionate nel decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_1
Deve dunque statuirsi il rigetto dell'opposizione, salva la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché nelle more ha provveduto a corrispondere l'importo almeno per la Parte_1
quota capitale come pacifico per quanto riferito in udienza, condannandosi al Parte_1
pagamento in favore del lavoratore opposto dell'importo residuo, ed al ristoro delle spese legali
2 della presente fase che sono liquidate a favore dei procuratori dell'opposto, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in favore di dell'importo oggetto del decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo stesso, anche per spese di lite, per quanto non ancora pagato alla data odierna.
Condanna inoltre la società opponente a corrispondere ai procuratori di parte opposta – che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite della presente fase, che liquida in complessivi €
900,00 da maggiorarsi del 30% ex art. 4 co. 1 bis DM 55/14, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Venezia, 18/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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