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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente est. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1612/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Rasconà Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Bernardo Persia e Lucia Cianfanelli CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 10.09.2025 per la ricorrente “L'avv. Rasconà conclude riportandosi a quanto richiesto e dedotto in atti,
e fa presente che il reddito della ricorrente, come si può evincere dagli ultimi documenti prodotti, ammonta ad € 3.225 annui, e pertanto è insufficiente a sostenere un contributo di
€ 800 mensili;
fa presente che anche la documentazione della controparte non attiene alla reale situazione economica dello stesso, perché il suo reddito che ammonta ad € 24.000 -
25.0000 annui, cui si deve aggiungere quanto corrisponde la signora, e quindi con una
pagina 1 di 6 somma di € 30000 annue può certamente provvedere al mantenimento della famiglia e insiste nella domanda, facendo presente che il percepisce l'AU” CP_1 per il resistente “L'avv. Persia fa presente che dalle buste paga si deduce chiaramente quanto il padre percepisce, e la riduzione non può essere accolta, e l'accordo risale ad un anno fa, quando la situazione della signora era stabile, essendosi allontanata fin dal 2018; in ipotesi insiste per le indagini richieste”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso proposto il 29.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. Parte_1 ha domandato la modifica delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di separazione consensuale n. 425/2024 del 19.6.2024 nei confronti di CP_1 deducendo il sopravvenuto peggioramento della propria situazione reddituale e sanitaria.
La ricorrente ha rappresentato di essersi trasferita in Germania per avviare un'attività autonoma nel settore dei massaggi, dalla quale tuttavia ricaverebbe un reddito mensile netto di circa € 300,00/400,00, insufficiente a garantire il versamento dell'assegno di mantenimento pari a € 800,00 mensili previsto in favore delle figlie minori. Ha, altresì, dedotto di versare in condizioni di salute tali da incidere significativamente sulla propria capacità lavorativa, rendendola idonea allo svolgimento di attività professionale solo in misura limitata e con necessità di cure continuative e onerose. In ragione di tali circostanze, ha chiesto che l'importo dell'assegno venga ridotto ad € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 per ciascuna figlia), mantenendo invariata la ripartizione paritaria delle spese straordinarie e confermando le restanti condizioni della separazione.
2. si è costituito in giudizio contestando integralmente le domande formulate CP_1 dalla ricorrente ed evidenziando come le condizioni economiche e familiari poste a fondamento del ricorso non corrisponderebbero alla realtà dei fatti. In particolare, il resistente ha sottolineato che la ricorrente si sarebbe trasferita unilateralmente in
Germania nel 2018, abbandonando il nucleo familiare e lasciando le figlie minori esclusivamente a carico del padre, ed avrebbe intrapreso una stabile convivenza con un cittadino tedesco economicamente agiato. Ha inoltre rilevato che la ricorrente svolgerebbe una attività autonoma pubblicizzata con tariffe non compatibili con la situazione di indigenza prospettata, e che risulterebbe aver acquistato un immobile in Thailandia. Il resistente ha dedotto di avere una condizione economica modesta, con reddito da lavoro pagina 2 di 6 dipendente inferiore a € 1.100,00 mensili e spese fisse elevate per il mantenimento delle figlie, tra cui € 140,00 mensili solo per il trasporto scolastico. Ha infine evidenziato l'inadempimento della ricorrente rispetto agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione, sia per entità che per regolarità dei versamenti, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della controparte per lite temeraria, nonché l'esecuzione di indagini fiscali sulla reale situazione patrimoniale della stessa.
3. All'udienza del 10.09.2025 sono comparse personalmente le parti e i rispettivi difensori.
La ricorrente ha confermato integralmente quanto dedotto negli atti, dichiarando di risiedere in Germania con il proprio compagno, di svolgere attività autonoma nel settore dei massaggi con redditi modesti, e di non possedere immobili, precisando che la casa in
Thailandia è intestata al fratello. Su richiesta della Presidente ha dichiarato di avere attualmente una disponibilità di circa € 300,00 sul proprio conto corrente in Germania, il cui istituto bancario non ha saputo indicare. Ha riferito di aver aperto un'attività autonoma di massaggi, ma di non lavorare regolarmente a causa di problemi di salute. Ha precisato di abitare con il proprio compagno, nella cui abitazione è situata anche la stanza Persona_1 in cui svolge l'attività lavorativa, per la quale verserebbe un contributo non fisso, solo quando dispone di denaro. Inoltre, il suo legale ha dichiarato che il reddito annuo della ricorrente ammonterebbe ad € 3.225,00, ritenuto insufficiente a sostenere l'assegno mensile di € 800,00 previsto dalle condizioni di separazione. Ha poi riferito di mantenere contatti regolari con le figlie tramite videochiamate e di averle incontrate durante le vacanze.
Il resistente ha confermato le proprie difese, dichiarando di essere comproprietario di alcuni immobili pervenutigli per successione, di avere disponibilità su conti correnti e di percepire l'assegno unico per le figlie. In particolare, ha riferito di avere un conto corrente presso il
Monte dei Paschi con una disponibilità di circa € 7.400–7.500, oltre a carte di credito ed altri conti (tra cui uno cointestato con l'ex moglie) privi di fondi. Ha escluso di avere investimenti e ha dichiarato di percepire € 402 mensili a titolo di assegno unico per le figlie, senza ulteriori entrate. I difensori hanno concluso riportandosi alle rispettive domande: l'avv. Rasconà ha insistito sulla richiesta di riduzione dell'assegno, evidenziando l'insufficienza del reddito della ricorrente;
l'avv. Persia ha contestato la fondatezza della richiesta, sottolineando la stabilità della situazione economica della ricorrente al momento dell'accordo. La Presidente ha rimesso la causa in decisione.
pagina 3 di 6 4. La domanda proposta da ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., volta ad Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione consensuale, non può trovare accoglimento. Si rileva, infatti, che nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, in particolare delle condizioni economiche,
l'onere probatorio grava su chi chiede la modifica. È necessario, a tal fine, dimostrare la sopravvenienza di fatti nuovi e rilevanti che rendano inadeguate le condizioni economiche precedentemente stabilite. La valutazione del giudice non può dunque basarsi su una nuova analisi della situazione originaria, ma deve fondarsi sulla valutazione di circostanze sopravvenute che abbiano inciso in modo concreto sull'equilibrio economico tra le parti.
Inoltre, la modifica deve essere proporzionata e giustificata, tenendo conto del principio di solidarietà post-coniugale e dell'interesse prevalente dei figli.
Nel presente giudizio la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio, posto a suo carico, in merito alla dedotta sopravvenienza di circostanze tali da giustificare la revisione dell'assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie minori. Le dichiarazioni rese in udienza e la documentazione prodotta non consentono di ritenere dimostrato un effettivo peggioramento della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della separazione. In particolare, la ricorrente si è limitata a produrre la licenza per l'esercizio dell'attività rilasciatale nel febbraio del 2024 e un libro cassa, tenuto manualmente, per il solo periodo da giugno a dicembre del 2024, da cui emergerebbe, un reddito annuo pari ad € 3.225,00. Tuttavia tali risultanze non sono corroborate da idonei riscontri contabili o fiscali, né è stata fornita prova dell'incidenza concreta della patologia riferita sulla capacità lavorativa. In particolare va evidenziato che la ricorrente non ha correttamente effettuato le produzioni previste dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. che prevede espressamente che in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori – condizioni entrambe ricorrenti nel caso di specie - al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.
Invero la produzione degli estratti conto dell'ultimo triennio sarebbe stata indispensabile per documentare la situazione economica della ricorrente all'epoca della separazione – intervenuta da appena sei mesi al momento del deposito del ricorso (19.6.2024-
pagina 4 di 6 29.1.2025), e la ricorrente avrebbe dovuto documentare la specifica sopravvenienza, in quel periodo temporale di una diminuzione delle entrate, anche a cagione di un peggioramento delle condizioni di salute: invero il carcinoma risale al 2018, come da documentazione allegata e il certificato medico prodotto del novembre 2024, solo in lingua tedesca, privo di traduzione, menziona genericamente la presenza di una situazione cronica e di terapie in corso e una limitata capacità lavorativa. Ne consegue che non è adeguatamente documentata la sopravvenienza di una condizione tale da aver fatto divenire non più sostenibili le condizioni economiche concordate solo nel giugno del 2024, allorchè all'evidenza le parti, nella loro piena autonomia, avevano valutato la sussistenza dei presupposti per tale quantificazione, certamente tenendo conto altresì della pressocchè totale assenza di mantenimento diretto della prole da parte della madre, la quale ha visto le figlie solo nel periodo delle vacanze di Natale e in seguito per due mesi nelle vacanze estive.
Al contempo va evidenziato che è emerso che la ricorrente convive stabilmente con un soggetto economicamente agiato, dipendente di una società tedesca, il quale provvede alle spese dell'abitazione, di proprietà dello stesso, in cui la ricorrente risiede e svolge la propria attività. Tale circostanza, unitamente alla mancanza di evidenze circa spese fisse e obblighi economici rilevanti, esclude a fortiori la sussistenza dei presupposti per la modifica richiesta.
Peraltro la situazione economica del resistente appare sostanzialmente invariata rispetto a quella esistente al momento della separazione. Egli continua a percepire un reddito da lavoro dipendente, integra le proprie disponibilità con l'assegno unico per le figlie e risulta comproprietario dei medesimi beni immobili pervenutigli per successione. Non emergono, pertanto, elementi tali da giustificare una revisione dell'assetto economico concordato.
Alla luce di quanto sopra, non risultando provata la sopravvenienza di circostanze nuove e rilevanti ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c., la domanda di modifica delle condizioni di separazione deve essere rigettata, con conferma della sentenza n. 425/2024 del Tribunale di
Firenze.
5. La regolamentazione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra istanza disattesa, così provvede in via definitiva:
- rigetta la domanda della ricorrente di modifica delle condizioni economiche di separazione contenute nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 425/2024, omologata in data 20.06.2024;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, CP_1 che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre IVA Cap e rimborso forfetario,
[...] come per legge.
Si comunichi
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 10.09.2025.
La Presidente est. dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente est. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1612/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Rasconà Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Bernardo Persia e Lucia Cianfanelli CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 10.09.2025 per la ricorrente “L'avv. Rasconà conclude riportandosi a quanto richiesto e dedotto in atti,
e fa presente che il reddito della ricorrente, come si può evincere dagli ultimi documenti prodotti, ammonta ad € 3.225 annui, e pertanto è insufficiente a sostenere un contributo di
€ 800 mensili;
fa presente che anche la documentazione della controparte non attiene alla reale situazione economica dello stesso, perché il suo reddito che ammonta ad € 24.000 -
25.0000 annui, cui si deve aggiungere quanto corrisponde la signora, e quindi con una
pagina 1 di 6 somma di € 30000 annue può certamente provvedere al mantenimento della famiglia e insiste nella domanda, facendo presente che il percepisce l'AU” CP_1 per il resistente “L'avv. Persia fa presente che dalle buste paga si deduce chiaramente quanto il padre percepisce, e la riduzione non può essere accolta, e l'accordo risale ad un anno fa, quando la situazione della signora era stabile, essendosi allontanata fin dal 2018; in ipotesi insiste per le indagini richieste”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso proposto il 29.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. Parte_1 ha domandato la modifica delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di separazione consensuale n. 425/2024 del 19.6.2024 nei confronti di CP_1 deducendo il sopravvenuto peggioramento della propria situazione reddituale e sanitaria.
La ricorrente ha rappresentato di essersi trasferita in Germania per avviare un'attività autonoma nel settore dei massaggi, dalla quale tuttavia ricaverebbe un reddito mensile netto di circa € 300,00/400,00, insufficiente a garantire il versamento dell'assegno di mantenimento pari a € 800,00 mensili previsto in favore delle figlie minori. Ha, altresì, dedotto di versare in condizioni di salute tali da incidere significativamente sulla propria capacità lavorativa, rendendola idonea allo svolgimento di attività professionale solo in misura limitata e con necessità di cure continuative e onerose. In ragione di tali circostanze, ha chiesto che l'importo dell'assegno venga ridotto ad € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 per ciascuna figlia), mantenendo invariata la ripartizione paritaria delle spese straordinarie e confermando le restanti condizioni della separazione.
2. si è costituito in giudizio contestando integralmente le domande formulate CP_1 dalla ricorrente ed evidenziando come le condizioni economiche e familiari poste a fondamento del ricorso non corrisponderebbero alla realtà dei fatti. In particolare, il resistente ha sottolineato che la ricorrente si sarebbe trasferita unilateralmente in
Germania nel 2018, abbandonando il nucleo familiare e lasciando le figlie minori esclusivamente a carico del padre, ed avrebbe intrapreso una stabile convivenza con un cittadino tedesco economicamente agiato. Ha inoltre rilevato che la ricorrente svolgerebbe una attività autonoma pubblicizzata con tariffe non compatibili con la situazione di indigenza prospettata, e che risulterebbe aver acquistato un immobile in Thailandia. Il resistente ha dedotto di avere una condizione economica modesta, con reddito da lavoro pagina 2 di 6 dipendente inferiore a € 1.100,00 mensili e spese fisse elevate per il mantenimento delle figlie, tra cui € 140,00 mensili solo per il trasporto scolastico. Ha infine evidenziato l'inadempimento della ricorrente rispetto agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione, sia per entità che per regolarità dei versamenti, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della controparte per lite temeraria, nonché l'esecuzione di indagini fiscali sulla reale situazione patrimoniale della stessa.
3. All'udienza del 10.09.2025 sono comparse personalmente le parti e i rispettivi difensori.
La ricorrente ha confermato integralmente quanto dedotto negli atti, dichiarando di risiedere in Germania con il proprio compagno, di svolgere attività autonoma nel settore dei massaggi con redditi modesti, e di non possedere immobili, precisando che la casa in
Thailandia è intestata al fratello. Su richiesta della Presidente ha dichiarato di avere attualmente una disponibilità di circa € 300,00 sul proprio conto corrente in Germania, il cui istituto bancario non ha saputo indicare. Ha riferito di aver aperto un'attività autonoma di massaggi, ma di non lavorare regolarmente a causa di problemi di salute. Ha precisato di abitare con il proprio compagno, nella cui abitazione è situata anche la stanza Persona_1 in cui svolge l'attività lavorativa, per la quale verserebbe un contributo non fisso, solo quando dispone di denaro. Inoltre, il suo legale ha dichiarato che il reddito annuo della ricorrente ammonterebbe ad € 3.225,00, ritenuto insufficiente a sostenere l'assegno mensile di € 800,00 previsto dalle condizioni di separazione. Ha poi riferito di mantenere contatti regolari con le figlie tramite videochiamate e di averle incontrate durante le vacanze.
Il resistente ha confermato le proprie difese, dichiarando di essere comproprietario di alcuni immobili pervenutigli per successione, di avere disponibilità su conti correnti e di percepire l'assegno unico per le figlie. In particolare, ha riferito di avere un conto corrente presso il
Monte dei Paschi con una disponibilità di circa € 7.400–7.500, oltre a carte di credito ed altri conti (tra cui uno cointestato con l'ex moglie) privi di fondi. Ha escluso di avere investimenti e ha dichiarato di percepire € 402 mensili a titolo di assegno unico per le figlie, senza ulteriori entrate. I difensori hanno concluso riportandosi alle rispettive domande: l'avv. Rasconà ha insistito sulla richiesta di riduzione dell'assegno, evidenziando l'insufficienza del reddito della ricorrente;
l'avv. Persia ha contestato la fondatezza della richiesta, sottolineando la stabilità della situazione economica della ricorrente al momento dell'accordo. La Presidente ha rimesso la causa in decisione.
pagina 3 di 6 4. La domanda proposta da ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., volta ad Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione consensuale, non può trovare accoglimento. Si rileva, infatti, che nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, in particolare delle condizioni economiche,
l'onere probatorio grava su chi chiede la modifica. È necessario, a tal fine, dimostrare la sopravvenienza di fatti nuovi e rilevanti che rendano inadeguate le condizioni economiche precedentemente stabilite. La valutazione del giudice non può dunque basarsi su una nuova analisi della situazione originaria, ma deve fondarsi sulla valutazione di circostanze sopravvenute che abbiano inciso in modo concreto sull'equilibrio economico tra le parti.
Inoltre, la modifica deve essere proporzionata e giustificata, tenendo conto del principio di solidarietà post-coniugale e dell'interesse prevalente dei figli.
Nel presente giudizio la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio, posto a suo carico, in merito alla dedotta sopravvenienza di circostanze tali da giustificare la revisione dell'assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie minori. Le dichiarazioni rese in udienza e la documentazione prodotta non consentono di ritenere dimostrato un effettivo peggioramento della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della separazione. In particolare, la ricorrente si è limitata a produrre la licenza per l'esercizio dell'attività rilasciatale nel febbraio del 2024 e un libro cassa, tenuto manualmente, per il solo periodo da giugno a dicembre del 2024, da cui emergerebbe, un reddito annuo pari ad € 3.225,00. Tuttavia tali risultanze non sono corroborate da idonei riscontri contabili o fiscali, né è stata fornita prova dell'incidenza concreta della patologia riferita sulla capacità lavorativa. In particolare va evidenziato che la ricorrente non ha correttamente effettuato le produzioni previste dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. che prevede espressamente che in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori – condizioni entrambe ricorrenti nel caso di specie - al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.
Invero la produzione degli estratti conto dell'ultimo triennio sarebbe stata indispensabile per documentare la situazione economica della ricorrente all'epoca della separazione – intervenuta da appena sei mesi al momento del deposito del ricorso (19.6.2024-
pagina 4 di 6 29.1.2025), e la ricorrente avrebbe dovuto documentare la specifica sopravvenienza, in quel periodo temporale di una diminuzione delle entrate, anche a cagione di un peggioramento delle condizioni di salute: invero il carcinoma risale al 2018, come da documentazione allegata e il certificato medico prodotto del novembre 2024, solo in lingua tedesca, privo di traduzione, menziona genericamente la presenza di una situazione cronica e di terapie in corso e una limitata capacità lavorativa. Ne consegue che non è adeguatamente documentata la sopravvenienza di una condizione tale da aver fatto divenire non più sostenibili le condizioni economiche concordate solo nel giugno del 2024, allorchè all'evidenza le parti, nella loro piena autonomia, avevano valutato la sussistenza dei presupposti per tale quantificazione, certamente tenendo conto altresì della pressocchè totale assenza di mantenimento diretto della prole da parte della madre, la quale ha visto le figlie solo nel periodo delle vacanze di Natale e in seguito per due mesi nelle vacanze estive.
Al contempo va evidenziato che è emerso che la ricorrente convive stabilmente con un soggetto economicamente agiato, dipendente di una società tedesca, il quale provvede alle spese dell'abitazione, di proprietà dello stesso, in cui la ricorrente risiede e svolge la propria attività. Tale circostanza, unitamente alla mancanza di evidenze circa spese fisse e obblighi economici rilevanti, esclude a fortiori la sussistenza dei presupposti per la modifica richiesta.
Peraltro la situazione economica del resistente appare sostanzialmente invariata rispetto a quella esistente al momento della separazione. Egli continua a percepire un reddito da lavoro dipendente, integra le proprie disponibilità con l'assegno unico per le figlie e risulta comproprietario dei medesimi beni immobili pervenutigli per successione. Non emergono, pertanto, elementi tali da giustificare una revisione dell'assetto economico concordato.
Alla luce di quanto sopra, non risultando provata la sopravvenienza di circostanze nuove e rilevanti ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c., la domanda di modifica delle condizioni di separazione deve essere rigettata, con conferma della sentenza n. 425/2024 del Tribunale di
Firenze.
5. La regolamentazione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra istanza disattesa, così provvede in via definitiva:
- rigetta la domanda della ricorrente di modifica delle condizioni economiche di separazione contenute nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 425/2024, omologata in data 20.06.2024;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, CP_1 che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre IVA Cap e rimborso forfetario,
[...] come per legge.
Si comunichi
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 10.09.2025.
La Presidente est. dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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