Art. 2.
L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole, a termini dell' articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 , e' stabilita nella misura di un quarto di quella ordinaria.
L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole, a termini dell' articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 , e' stabilita nella misura di un quarto di quella ordinaria.