Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/01/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1036 2023 R.G. promossa da:
C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 CodiceFiscale_2
domiciliato in Vigevano, Via San Giacomo n. 17 presso lo studio dell'avv. Sonia Marchina del Foro di
IA che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
Contro
(c.f ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Demaestri con domicilio eletto in IA piazza Marelli 12 presso l'ufficio dell'Avvocatura della sede provinciale
; CP_2
RESISTENTE
E contro
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
E contro
(c.f. ), in persona del Responsabile Controparte_4 P.IVA_2
Gestione del Contenzioso LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in Roma Via Controparte_5
Attilio Regolo n. 12/D presso lo studio dell'Avv. Zosima Vecchio che la rappresenta e difende
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione pignoramento presso terzi
FATTO E DIRITTO
, l'esecutato ha proposto opposizione ex art- 615, secondo comma cpc, e 617 Parte_1
cpc relativamente -per quanto qui interessa- alla cartella di pagamento per crediti contributivi di n CP_2
07920110000522692000. L'opponente contestava la sussistenza della notifica di tale cartella, eccepiva la prescrizione quinquennale e la non debenza dei contributi.
Il GE ha sospeso l'esecuzione, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito, che è stato proposto da davanti al Tribunale di IA in funzione di Giudice del Lavoro Parte_1
e della Previdenza, nei confronti di di con le seguenti CP_6 Controparte_7
conclusioni:
Voglia l'Autorità adita, previa conferma della sospensione dell'esecuzione già concessa dal Giudice dell'esecuzione con emissione degli opportuni provvedimenti e rigettata ogni avversa istanza ed eccezione
• in via principale accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito oggetto del pignoramento per le motivazioni meglio esposte in atti e la conseguente inesistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata e per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del pignoramento notificato in data 19/11/2022 con conseguente estinzione della procedura esecutiva e contestuale liberazione di tutte le somme pignorate;
• in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita non ritenesse estinto il credito per intervenuta prescrizione e/o decadenza, accertare e dichiarare la nullità / inefficacia / illegittimità dell'atto di pignoramento a fronte dell'omessa notifica della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito/accertamento e/o per tutte le altre motivazioni esposte in atti nonchè per ogni ulteriore motivo di rito o di merito rilevabile d'ufficio con conseguente estinzione della procedura esecutiva e contestuale liberazione di tutte le somme pignorate;
• in ulteriore subordine annullare il pignoramento per tutte le motivazioni indicate in atti;
• in ulteriore subordine ridurre la quota del pignoramento essendo la retribuzione del sig. Pt_1
già oggetto di altra procedura esecutiva;
• In ogni caso condannare la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre
I.V.A. e C.P.A.
Si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto i contributi a CP_2 percentuale relativi all'anno 2007 e 2008 dovuti dal oggetto della cartella di pagamento Pt_1
sottesa al pignoramento presso terzi erano stati iscritti a ruolo da –direzione Controparte_3 provinciale di IA ai sensi dell'art 32 bis del dl 185/08 e in ogni caso rilevava la interruzioner della prescrizione mediante insinuazione al passivo del fallimento da parte di . Controparte_3
costituendosi rilevava la erroneità ed irritualità e inammissibilità della riassunzione, nonchè la CP_6
corretta notificazione della cartella di pagamento in data 30.08.2011 al curatore rag in Persona_1
quanto il titolare della “Idroservice di Catanese Fiorenzo”, era stato dichiarato fallito con Pt_1
sentenza del Tribunale di Vigevano del 20.5.2010, fallimento chiuso con decreto del Tribunale di IA del 6.12.2018 per insufficienza dell'attivo, la infondatezza della eccezione di prescrizione quinquennale, la inammissibilità della opposizione per mancata impugnazione della intimazione di pagamento n 07920229002893 074000 prodromica al pignoramento e notificata il 22.7.2022.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis: in via preliminare, accertata e dichiarata la mancata osservanza da parte del debitore Parte_1
delle statuizioni di cui all'ordinanza resa a definizione della fase cautelare in relazione a
[...]
modalità, forme e termini per la introduzione della fase di merito del giudizio (che avrebbe dovuto essere introdotta dal ai sensi dell'art. 616, comma I, prima parte c.p.c. avanti al Tribunale Pt_1
Ordinario di IA e non invece ai sensi dell'art. 616, comma I, seconda parte, c.p.c. avanti a Codesto
Ill.mo Tribunale Lavoro), assumere ogni migliore determinazione e decisione che il caso concreto richieda, anche dichiarando erronea, irrituale ed inammissibile la riassunzione ex adverso effettuata innanzi a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria, per tutte le ragioni esposte in premessa, anche in considerazione del fatto che la fase di merito del giudizio è già stata introdotta da parte dell'
[...]
avanti al Tribunale Ordinario di IA (giudizio rubricato con numero di R.G. Parte_2
3685/23 assegnato al Giudice Dott.ssa Mariangela Liuzzo); ancora in via preliminare, previa ogni migliore verifica, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto terzo pignorato società litisconsorte necessario, ponendo il Controparte_8
relativo onere a carico di parte ricorrente che a ciò avrebbe dovuto provvedere con il proprio ricorso introduttivo della presente fase di merito;
in via principale e nel merito, rigettare comunque le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni come meglio esplicitate in narrativa ed altresì nel corso della fase cautelare del giudizio da parte dell'Agente della , ed altresì respingere CP_4 ogni avversa pretesa avanzata nei confronti dell'Esattoria. Con vittoria delle spese del giudizio e dei compensi professionali, oltre IVA, C.P.A., rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, il tutto da distrarre in favore del sottoscritto difensore, antistatario ex art. 93 c.p.c. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, non disporre alcuna condanna per la rifusione di spese in danno dell' , per tutti i motivi Controparte_4 illustrati”.
Veniva invero dichiarata la contumacia di . Controparte_3
Istruita la causa con la acquisizione del fascicolo del fallimento 16/10 all'udienza del 22.10.2024 la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo della presente sentenza
Preliminarmente va respinta in quanto infondata la eccezione di richiamando l'art 618 bis cpc: CP_6
le opposizioni (merito) in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza si svolgono con rito del lavoro dinanzi al giudice del lavoro, sia che si tratti di opposizione all'esecuzione sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi.
ha eccepito in primo luogo l'inesistenza della notificazione della cartella di Parte_1
pagamento sottesa al pignoramento presso terzi poiché notificata solo al curatore fallimentare rag in data il 30.8.2011 (la sentenza di fallimento del Tribunale di Vigevano era stata Persona_1
pronunciata il 20.5.2010) e non al debitore con conseguente illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi.
E invero, premesso che i crediti dell' sono sorti in data antecedente alla dichiarazione di CP_2
fallimento del ricorrente si ritengono applicabili al caso di specie i seguenti principi di diritto: “In tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, l'atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato a impugnarlo, essendogli consentito l'esercizio - in via condizionata - del diritto di difesa in caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare;
ne deriva che, in presenza di regolare notifica al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela, la violazione del predetto obbligo di notificazione anche al fallito non comporta alcuna irritualità, nullità o inesistenza.” (vd.
Cass. ord. n. 26127 del 16.10.2019)
E ancora: “In tema di contenzioso tributario, sebbene l'ente impositore o il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato "in bonis", ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale;
ciò nel senso che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato "in bonis" sicché, in caso di notifica a quest'ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell'atto successivo che gli è stato notificato, sia - qualora ne abbia ancora interesse - contestare anche la validità e fondatezza dell'atto prodromico che non gli è stato notificato, perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento, e di cui sia venuto a conoscenza con l'atto successivo.” (vd. Cass. sent. n. 2857 del 31.1.2022).
Ragion per cui l'omessa notificazione della cartella di pagamento al debitore comporta al nullità del pignoramento presso terzi fondato su tale atto non notificato.
Parte opponente eccepisce inoltre la prescrizione quinquennale.
La eccezione è infondata.
I contributi a percentuale del 2007 avrebbero dovuto essere pagati nel luglio 2008 e quelli del 2008 nel luglio 2009.
La notifica della cartella di pagamento di tributi dovuti dal contribuente fallito solo al curatore non è idonea a interrompere la prescrizione degli stessi nei confronti del debitore tornato in bonis (Corte di
Cassazione 10760/2024).
Quindi la notifica della cartella di pagamento in data 30.8.2011 al solo curatore non è interruttiva della prescrizione del credito nei confronti del Pt_1
Va rilevato che gli artt. 2941 e 2942 c.c. non contemplano il fallimento tra le ipotesi di sospensione della prescrizione, la cui dichiarazione, pertanto, non impedisce, per la durata della procedura, il decorso del termine prescrizionale.
E' la domanda di ammissione al passivo del fallimento che interrompe la prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 27/04/2022, n. 13143: «l'ammissione del credito al passivo presentata dal creditore determina un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l'intera durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, ed a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 L.F»).
Sul punto, ex art. 118 disp. att., c.p.c., possono essere menzionate anche le seguenti pronunce:
“La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, cod. civ. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva accolto l'opposizione a precetto proposta da uno dei coobbligati solidali del fallito, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione decennale, nei suoi riguardi, del credito oggetto di un provvedimento monitorio dal medesimo condebitore, mentre, per contro, la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare aveva dispiegato efficacia interruttiva anche nei confronti di tale soggetto)” (Cass. III, n.
16408/2014); “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il motivo del coobbligato in solido della società fallita che, in sede di opposizione a cartella esattoriale, collegava gli effetti permanenti dell'interruzione, non già alla presentazione della domanda, ma alla successiva ammissione al passivo)” (Cass. Sez. L, n.
17412/2016); “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. III, n. 9638/2018); “La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l'effetto dell'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura» (Cass 16415/2023)
Pertanto, nel caso di specie, come emerge dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta della parte resistente e dalla analisi del Controparte_9
fascicolo del fallimento acquisito agli atti la domanda di insinuazione al passivo fallimentare dei crediti di cui alla cartella in oggetto è stata presentata anteriormente al 17.11.2011, data dello stato passivo che ha esaminato le domande tardive tra le quali quella di EQ NO PA (e successivamente alla precedente udienza di verifica del 26.5.2011) e in cui è stato ammesso il credito di euro 31.352,13 in privilegio che - come emerge dello schema riepilogativo dei crediti della procedura n 474859 - comprende euro 27154 a titolo di tributi (che corrisponde alla somma di euro 13294 “contributi IVS
2007 “più euro 13860” contributi IVS 2008” oggetto della cartella di pagamento
07920110000522692000 (doc 2 all ricorso) ed ha determinato l'interruzione della prescrizione fino alla data del 6.12.2018 quando è stato depositato il decreto di chiusura del fallimento. Successivamente la prescrizione ha ricominciato a decorrere ed è stata interrotta dalla intimazione di pagamento n 07920229002893074000 notificata il 22.7.2022 (doc 10 e 11 all e CP_6
successivamente dal pignoramento presso terzi notificato il 19.11.2022.
Infondata la eccezione di prescrizione quinquennale.
L'esito del giudizio porta alla compensazione delle spese di lite nei limit della metà nei rapporti tra l'opponente e con conseguente condanna di quest'ultima a corrispondere al ricorrente la metà CP_6
delle spese liquidate come in dispositivo e la compensazione nei confronti di , ente legittimato a CP_2
ricevere i contributi previdenziali.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: dichiara la illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 19.11.2022 per mancata notificazione al debitore della cartella di pagamento sottesa;
compensate le spese per la metà dichiara tenuta e condanna alla Controparte_4
rifusione della residua metà delle spese del ricorrente, liquidate nella parte in euro 3000 oltre euro 43 per cu, 15% per spese IVA e CPA compensate le ulteriori spese di lite giorni sessanta per la motivazione.
IA 22.10.2024
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari