Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
REPUBBLICA ITALIANA
Registro Sentenze Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Cron. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona ___________________ del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n. 7572
R.G.L. 2023, promossa F.A. _________________
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Parte_1
SEBETO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso Addì ______________ lo studio del medesimo, in LEONFORTE, Via CAMPO SPORTIVO n° Rilasciata spedizione in 20/A e all' indirizzo PEC indicato in ricorso;
forma esecutiva all'Avv. Ricorrente
______________________ C O N T R O
Parte_2
[...] per ___________________
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo
BUTERA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso ______________________ l'Ufficio Legislativo e Legale della , in Palermo, Via Parte_2
______________________ Caltanissetta n° 2E ;
Il Cancelliere
Resistente
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
21/05/2025, ha emesso
SENTENZA,
avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
1
al
[...]
pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, della somma complessiva di Euro 7.809,00, pari agli emolumenti retributivi concretamente perduti in conseguenza della minore prestazione lavorativa espletata nel corso dell'anno 2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna l' resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente delle spese di Parte_2
lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CARMELO SEBETO, antistatario
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/06/2023, il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio
l' Parte_2
, deducendo di
[...]
essere un operaio con garanzia occupazionale di “centocinquantuno” giornate lavorative annue, in servizio presso il Vivaio “Federico Paulsen” di Palermo e di aver prestato nel
2022 un numero di giornate inferiore a 151 annue.
Chiese, pertanto, l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di lavoro non prestate nell'anno
2022 ed oggetto di garanzia occupazionale, ovvero per 93 giornate di lavoro e la condanna dell' Controparte_1
al pagamento, in su favore, per le ragioni esposte,
[...]
della somma di euro 7.809,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo, o alla eventuale maggiore o minore somma che verrà
considerata di giustizia, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con le molteplici argomentazioni esposte in memoria.
2 All'esito del deposito di note difensive, nonché di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025, la causa, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, anche alla luce dei precedenti di questo Tribunale
(sentenze nn. 6, 7 e 9 /2024, emesse dal Giudice Dr.ssa Paola Marino).
Il ricorrente ha dedotto di essere un operaio che svolge annualmente attività lavorativa in favore dell'Assessorato convenuto, in quanto inserito nell'elenco speciale dei lavoratori dipendenti del vivaio “Federico Paulsen”, ex art. 78 della L.R. 8/2018 (1. Per il
funzionamento del vivaio "Federico Paulsen" è istituito l'elenco regionale dei lavoratori dipendenti
del vivaio "Federico Paulsen" presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento
regionale del lavoro.
2. All'elenco speciale di cui al comma 1 sono iscritti a domanda tutti i
lavoratori che abbiano espletato compiutamente, almeno per tre anni, negli ultimi cinque, giornate
lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza
maggiore, alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen", ovvero almeno tre turni nel quinquennio
2013-2017 (…) 4. Per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in economia per
amministrazione diretta, il vivaio "Federico Paulsen" si avvale dell'opera: a) di un contingente di
operai a tempo indeterminato formato da tre unità; b) di un contingente di operai con garanzia di
fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, formato da
venticinque unità; c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno
giornate lavorative ai fini previdenziali, formato da trentadue unità).
L'art. 32, comma 1, lettera a) della L.R. 10 agosto 2022, n. 16 (in vigore dal 13 agosto 2022)
rubricato “Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8”, da un lato,
ha eliminato il contingente con garanzia occupazionale di 101 giorni, ampliando il numero delle unità del contingente con garanzia occupazionale di 151 giornate (da 25 a 52), e dall'altro ha previsto che “Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 16, Programma 1, capitolo
146518), si provvede per l'esercizio finanziario medesimo mediante corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 108009”.
3 In forza dell'ampliamento disposto dalla L.R. 16/2022, il ricorrente, già inserito nella graduatoria relativa al contingente con fascia occupazionale per 101 giornate lavorative, è
transitato in quello con garanzia occupazionale per 151 giornate.
Sulla scorta della disciplina sopra richiamata, il ricorrente lamenta di aver subito un danno ingiusto, in ragione dello svolgimento nel 2022 di 58 giornate lavorative, in luogo delle 151
garantite dalla legge.
Orbene, risulta pacifica, oltre che documentata, la qualifica di “centocinquantunista” del ricorrente e la parziale prestazione lavorativa dallo stesso resa nel corso del 2022.
Di contro, l'amministrazione convenuta non ha fornito alcuna prova idonea a giustificare il mancato raggiungimento da parte del lavoratore delle 151 giornate garantite dalla legge,
dopo la modifica intervenuta con la L.R. n° 16/2022.
Ed, infatti, dalle buste paga prodotte risultano n° 58 giornate effettivamente lavorate nell'anno ( 4 di Marzo 2022, 21 di Aprile 2022, 7 di ottobre 2022, 16 di Novembre 2022, 10
di Dicembre 2022), mentre l'Amministrazione non ha garantito al ricorrente neppure l'assunzione per 26 giorni lavorativi nei mesi residui, dopo l'entrata in vigore della L. n° 16
del 2022 e quindi da Settembre a Dicembre 2022 ( 104 giornate lavorative) che avrebbe almeno contribuito ad attenuare il danno.
Va rilevato, tra l'altro, che se l'Assessorato convenuto, data l'urgenza della pratica ( come da esso stesso dichiarato nella corrispondenza con l'Assessorato del Lavoro) non avesse atteso il 12/09/2022 per richiedere l'aggiornamento della graduatoria, effettuato dall'Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro in appena otto giorni
(20/09/2022), mentre l'Assessorato convenuto ha impiegato circa un mese per la richiesta,
e non avesse ulteriormente ritardato la nota con cui si chiedeva la correzione, avanzata soltanto il 3/10/2022, non si sarebbe sicuramente verificata una ingiustificata dilatazione dei tempi di assunzione e la conseguente perdita di giornate lavorative per il ricorrente.
A fronte dell'obbligo derivante dalle citate leggi regionali, l'Assessorato convenuto avrebbe dovuto garantire prima del 13/08/2022 lo svolgimento di un numero di giornate tali da consentire il rispetto del limite dei 101 giorni, all'epoca vigente, sia pur riproporzionato rispetto al numero dei mesi anteriori a tale data ( e quindi circa 63 giorni a
4 fronte dei 25 effettivamente prestati) e successivamente attivarsi tempestivamente per consentire una prestazione lavorativa per gli interi mesi di Settembre, Ottobre, Novembre,
Dicembre 2022 (104 giorni).
Se avesse consentito l'assunzione per 63 giorni nel primo periodo, anteriore al 13/08/2022 e in misura pressocchè piena per tutti i mesi, nel periodo successivo, avrebbe assicurato il complessivo raggiungimento della soglia prevista di 151 giorni.
Dalle buste paga prodotte si evince, al contrario, lo svolgimento di una prestazione per soli 33 giorni, a fronte dei 104 giorni utilizzabili, nel secondo periodo ed inferiore persino all'impegno assunto nel contratto 13/10/2022 -31/12/2022 in cui il datore di lavoro si obbligava a far svolgere un numero di giornate lavorative pari a 46.
Le problematiche di carattere burocratico ed amministrativo che sono state addotte dalla difesa dell'Assessorato convenuto sono, in realtà, frutto di omissioni e di carenza di tempestività nell'adottare i provvedimenti per l'attuazione delle leggi regionali richiamate,
che sono fatti imputabili alla stessa P.A. ed inidonei a dimostrare un'assoluta impossibilità
di ricevere la prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità è concorde, infatti, nel ritenere che “costituisce principio
fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la
retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia
divenuta impossibile (artt. 1206, 1256, 1258 c.c.) ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo
del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo
non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (c.d. sospensione del rapporto). Il datore
di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente,
rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale,
previsto non solo dall'art. 6, ultimo comma, del r, d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 sul contratto di
impiego, ma più in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di
eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto
se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando
questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della
impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464, cod. civ., fondata
5 sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di
lavoro, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o
d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e
salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti” (Cass. civ., sez. lav., n. 7300/2004).
Nel caso in esame, sussistono proprio quelle carenze di programmazione e di organizzazione, che la P.A. con un comportamento ispirato ai canoni del buon andamento,
della tempestività e dell'efficacia dell'azione amministrativa, che costituiscono specificazioni dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto ragionevolmente evitare,
impedendo così il verificarsi la causazione del danno nella sfera giuridica del lavoratore.
Accertata quindi, l'illegittimità della condotta datoriale, deve essere riconosciuto al ricorrente il risarcimento dei danni corrispondente agli emolumenti retributivi concretamente perduti in conseguenza della minore prestazione lavorativa espletata nel
2022.
Passando alla quantificazione del credito vantato dal lavoratore, possono senz'altro condividersi i conteggi – non specificamente contestati dall'Assessorato convenuto -
contenuti nella relazione di consulenza allegata al ricorso (cfr. produzione attorea), in quanto corretti in relazione all'iter logico posto a base delle conclusioni.
In virtù di tali argomenti, il ricorso va accolto, condannando l'
[...]
Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della
[...]
somma complessiva di Euro 7.809,00, pari agli emolumenti retributivi concretamente perduti in conseguenza della minore prestazione lavorativa espletata nel corso dell'anno
2022 , oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CARMELO SEBETO, antistatario
P.Q.M.
come in epigrafe.
6 Così deciso in Palermo, il 20 Giugno 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in
sostituzione dell'udienza del 21/05/2025.
IL GIUDICE
Fabio Civiletti
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