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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/10/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2824 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
27/10/1980,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Ludovica Dalla Costa e Alessandra Toldo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni che seguono, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in CC di ET (KR) il 15.10.2005, trascritto nel Registro degli atti Parte_2
di matrimonio del predetto Comune, Anno 2005, Parte 2, Serie A, atto n. 18, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando al competente Ufficiale di
Sato Civile le dovute trascrizioni.
3) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come lo sono già di fatto, e nel reciproco rispetto.
4) La casa coniugale, sita in CC di ET (KR), via Regina Margherita n. 130, viene assegnata alla signora , che continuerà ad abitarla con i figli, dandosi Parte_2
le parti reciprocamente atto che il signor si è già trasferito altrove. Parte_1
5) Il figlio minore viene affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre.
6) Atteso che il figlio minore ha sedici anni compiuti e considerato che il signor Per_1
vive e lavora in Vicenza, il diritto di visita padre-figlio verrà gestito Parte_1
direttamente dal padre con il figlio, nel rispetto degli impegni lavorativi del signor e degli impegni scolastici del minore. Pt_1
In ogni caso, il padre potrà trascorrere con il figlio : 15 giorni, anche consecutivi, Per_1
2 durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
3 giorni durante le vacanze natalizie;
2 giorni durante le vacanze pasquali.
7) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente del figlio minore.
8) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
per il mantenimento ordinario dei figli, l'importo mensile di euro 300,00 (euro 150,00
per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese scolastiche e mediche.
9) Per accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito e goduto nella misura del
100% dalla signora . Parte_2
10) I signori e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2
indipendenti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
11) I coniugi danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale,
per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunchè dall'altro a qualsiasi titolo o ragione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in CC di ET (KR) in data 15.10.2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in
3 giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Per_2
euro 150,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come
4 regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
CC di ET (KR), via Regina Margherita n. 130, in favore di quale Parte_2
genitore convivente con i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in CC di ET (KR) in data 15.10.2005 con atto Parte_2
trascritto al n. 18, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CC di
ET (KR) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2824 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
27/10/1980,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Ludovica Dalla Costa e Alessandra Toldo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni che seguono, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in CC di ET (KR) il 15.10.2005, trascritto nel Registro degli atti Parte_2
di matrimonio del predetto Comune, Anno 2005, Parte 2, Serie A, atto n. 18, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando al competente Ufficiale di
Sato Civile le dovute trascrizioni.
3) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come lo sono già di fatto, e nel reciproco rispetto.
4) La casa coniugale, sita in CC di ET (KR), via Regina Margherita n. 130, viene assegnata alla signora , che continuerà ad abitarla con i figli, dandosi Parte_2
le parti reciprocamente atto che il signor si è già trasferito altrove. Parte_1
5) Il figlio minore viene affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre.
6) Atteso che il figlio minore ha sedici anni compiuti e considerato che il signor Per_1
vive e lavora in Vicenza, il diritto di visita padre-figlio verrà gestito Parte_1
direttamente dal padre con il figlio, nel rispetto degli impegni lavorativi del signor e degli impegni scolastici del minore. Pt_1
In ogni caso, il padre potrà trascorrere con il figlio : 15 giorni, anche consecutivi, Per_1
2 durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
3 giorni durante le vacanze natalizie;
2 giorni durante le vacanze pasquali.
7) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente del figlio minore.
8) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
per il mantenimento ordinario dei figli, l'importo mensile di euro 300,00 (euro 150,00
per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese scolastiche e mediche.
9) Per accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito e goduto nella misura del
100% dalla signora . Parte_2
10) I signori e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2
indipendenti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
11) I coniugi danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale,
per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunchè dall'altro a qualsiasi titolo o ragione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in CC di ET (KR) in data 15.10.2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in
3 giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Per_2
euro 150,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come
4 regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
CC di ET (KR), via Regina Margherita n. 130, in favore di quale Parte_2
genitore convivente con i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in CC di ET (KR) in data 15.10.2005 con atto Parte_2
trascritto al n. 18, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CC di
ET (KR) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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