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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 506/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 78/2023 depositato il 05/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Celcila Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1389/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 10/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G9017932020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del P.V.C. della Guardia di Finanza di T'GA di MI del 14/9/2020, finalizzato a controllare la corretta corresponsione di un contributo pubblico di € 166.664,10 , ricevuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico , l'Agenzia delle Entrate emetteva l' avviso di accertamento n.
PF TYX01G901793-2020, per l'anno 2015, e recuperava nei confronti di Ricorrente_1 , titolare della ditta individuale “Ricorrente_1” , P. IVA P.IVA_1 l'importo di € 68.975,00 quale imposte scaturite dall' omessa dichiarazione di redditi diversi per € 166.664,00 e dall' indebita deduzione di costi per € 8.320,00.
Occorre precisare che con D.D.G. n. 1493 del 22.11.2012, l'Assessorato Regionale Sicilia veniva riconosciuto alla contribuente , la spesa di € 166.664,10, pari al 75% dell'importo complessivo, ritenuto ammissibile a finanziamento , di complessivi € 222.218,80. Il residuo 25% della spesa ammissibile veniva posto a carico della richiedente, così come previsto dal Bando di Finanziamento ( Associazione_1 2007/2013 – Misura 311/B) . L'avvio del controllo da parte dei Militari nasceva da una Segnalazione di
Operazione Sospetta ( SOS ) inviata dalla Polizia valutaria di Roma per aver rinvenuto sul conto corrente personale della Ricorrente_1 accrediti ingenti ( € 180.000,00 ) quali prestiti infruttiferi , effettuati da parte della ditta fornitrice e/o da soggetti ad essa collegabili ( Deg di MI e Nominativo_2 legale rappresentante della Società_1 srl) che venivano poi versati sul conto dedicato- alla cui tenuta la contribuente era obbligata dal Bando- e poi trasferiti alla ditta fornitrice dell'impianto ( Società_1 srl). Il prestito di 180.000,00 al 2019 non risultava restituito integralmente ai MI Nominativo_2 restando ancora dovuta la somma di € 73.400,00. Da ciò si ipotizzava una sovrafatturazione, strumentale ad ottenere l'integrale finanziamento dell'impianto fotovoltaico senza che la Ricorrente_1 venisse gravata dall'esborso del 25% a proprio carico per € 55. 554,70 .
La contribuente eccepiva :
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 e 14 della legge 689/1981 ; Violazione e falasa applicazione dell'art. 14 comma 34 ( rectius comma 4) L. n. 537/93 e ss. ; Erroneità e contraddittorietà; Carenza dei presupposti di legge
Il 1° Giudice rigettava il ricorso con condanna alle spese di lite.
La contribuente proponeva appello e lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado o l'omessa decisione su alcuni punti del ricorso introduttivo . Riproponeva i motivi di ricorso. Chiedeva l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza , con condanna alle spese di entrambi i gradi con distrazione .
L'Agenzia si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza impugnata .
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 12/1/2026 , decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è infondato .
In ordine all'eccepita decadenza di cui all' art 14 comma 2 L 689/1981.
La norma pretesamente violata non si applica al diritto tributario ma alle ordinanze/ ingiunzioni emesse dagli Enti previdenziali che irrogano sanzioni . Nel diritto tributario le sanzioni sono, ratione temporis , previste dai Dlgs 471 e 472/97 .
Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 34 ( rectius comma 4) della legge 24.12.1993 n° 537 e ss
Ai sensi dell'art. 14, comma 4 della Legge n. 537/1993 (Legge Finanziaria 1994), nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 del TUIR, devono intendersi ricompresi , i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo purchè il percipiente non abbia perduto il possesso del provento illecito per sequestro , confisca. ( 4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria) Per espressa previsione normativa, pertanto l'unica deroga al principio di tassabilità dei proventi illeciti è rappresentata dalla circostanza che il contribuente abbia perduto il possesso del provento illecito.Nel caso di specie nel 2015 la parte non aveva perduto il possesso delle somme;
ne consegue che la contestata omessa dichiarazione da parte dell'Ufficio, è legittima.
Anche la categoria attribuita dall'Ufficio al reddito omesso , è legittima.
L'art. 36 , comma 34-bis del DL 223/2006 di interpretazione autentica ha chiarito che “ In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati,
qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi.”
Nel caso di specie il contributo , che segue il principio di cassa ai fini della tassazione , veniva percepito nel 2015 mentre è incontrovertibile che il sequestro per equivalente veniva eseguito nel 2019. Legittimo deve ritenersi pertanto l'assoggettamento a tassazione dei proventi qual redditi diversi nell'anno 2015.
Erroneità e contraddittorietà
La contribuente nella propria difesa si concentrava sulle considerazioni espresse dalla GdF nel proprio verbale di constatazione . Specificatamente contestava che la Tenenza della Guardia di Finanza di
T'GA MI “(senza condanna penale e senza un provvedimento di revoca di Codesto
Assessorato)” ha stabilito che la deducente sarebbe tenuta:
“- al pagamento di una sanzione pecuniaria da determinarsi da parte di Codesto Ente competente;
- alla restituzione dei contributi – aiuti INDEBITAMENTE percepiti per complessivi euro 166.664,10.”
Erra la contribuente . La Guardia di Finanza ha il solo compito di proporre all'Agenzia delle Entrate quali azioni adottare, ma non manca di precisare (Fogli 7 e 8) che resta impregiudicata la facoltà dell'Ente impositore di stabilire , solo dopo aver verificato e condiviso le risultanze dell'istruttoria , se emettere , cosa emettere e in che misura emettere , considerato che l'unico Ente preposto a riconciliare i comportamenti rilevati dai militari , alla violazioni di norme tributarie è l'Agenzia delle Entrate.
Nel merito l'Agenzia ha condiviso quanto scaturito dai controlli finanziari operati dai verificatori .
Risulta in atti che sui conti correnti della contribuenti non esistevano provviste sufficienti a provare l'apporto del 25% dell'intero finanziamento( a cui era tenuta) , né veniva data la prova che gli importi, corrisposti per saldare le fatture della ditta fornitrice l'impianto – frutto di prestito- fossero poi stati restituiti interamente.
Risultava dagli estratti conto che , le somme ricevute in prestito dai MI , venivano versate sul conto dedicato dalla Ricorrente_1 e immediatamente bonificati agli stessi MI ( formalmente alla società fornitrice) per ottenere la tracciabilità dei pagamenti delle fatture, oggetto del finanziamento;
una volta ottenuti i 166. 664,10 del contributo la Ricorrente_1 rimetteva ai MI in restituzione del” prestito” solo
€ 106.600,00 .
Che i prestiti fossero strumentali a far apparire quietanzate le fatture, il cui importo era maggiore rispetto a quanto effettivamente pattuito tra le parti , risultava : a) sia dalla restituzione al 2019 di soli
106.600,00 dei 180.000,00 prestati dai MI;
b) sia dall'assenza in atti di restituzioni successive al 2019 ; c) sia dall'assenza di qualsivoglia azione dei MI nei confronti della Ricorrente_1 , malgrado il lungo tempo trascorso dal prestito( 2015) e l'importo rilevante del residuo dovuto (€ 73.400,00).
In difetto di prove di segno opposto , questa Corte deve rigettare l'appello e condannare la contribuente alle spese di lite che si liquidano in € 4000,00, già inclusi di accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello . Condanna la contribuente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida in € 4000,00 già inclusi di accessori di legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente Est.
M. GA Giacoponello
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 78/2023 depositato il 05/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Celcila Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1389/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 10/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G9017932020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del P.V.C. della Guardia di Finanza di T'GA di MI del 14/9/2020, finalizzato a controllare la corretta corresponsione di un contributo pubblico di € 166.664,10 , ricevuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico , l'Agenzia delle Entrate emetteva l' avviso di accertamento n.
PF TYX01G901793-2020, per l'anno 2015, e recuperava nei confronti di Ricorrente_1 , titolare della ditta individuale “Ricorrente_1” , P. IVA P.IVA_1 l'importo di € 68.975,00 quale imposte scaturite dall' omessa dichiarazione di redditi diversi per € 166.664,00 e dall' indebita deduzione di costi per € 8.320,00.
Occorre precisare che con D.D.G. n. 1493 del 22.11.2012, l'Assessorato Regionale Sicilia veniva riconosciuto alla contribuente , la spesa di € 166.664,10, pari al 75% dell'importo complessivo, ritenuto ammissibile a finanziamento , di complessivi € 222.218,80. Il residuo 25% della spesa ammissibile veniva posto a carico della richiedente, così come previsto dal Bando di Finanziamento ( Associazione_1 2007/2013 – Misura 311/B) . L'avvio del controllo da parte dei Militari nasceva da una Segnalazione di
Operazione Sospetta ( SOS ) inviata dalla Polizia valutaria di Roma per aver rinvenuto sul conto corrente personale della Ricorrente_1 accrediti ingenti ( € 180.000,00 ) quali prestiti infruttiferi , effettuati da parte della ditta fornitrice e/o da soggetti ad essa collegabili ( Deg di MI e Nominativo_2 legale rappresentante della Società_1 srl) che venivano poi versati sul conto dedicato- alla cui tenuta la contribuente era obbligata dal Bando- e poi trasferiti alla ditta fornitrice dell'impianto ( Società_1 srl). Il prestito di 180.000,00 al 2019 non risultava restituito integralmente ai MI Nominativo_2 restando ancora dovuta la somma di € 73.400,00. Da ciò si ipotizzava una sovrafatturazione, strumentale ad ottenere l'integrale finanziamento dell'impianto fotovoltaico senza che la Ricorrente_1 venisse gravata dall'esborso del 25% a proprio carico per € 55. 554,70 .
La contribuente eccepiva :
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 e 14 della legge 689/1981 ; Violazione e falasa applicazione dell'art. 14 comma 34 ( rectius comma 4) L. n. 537/93 e ss. ; Erroneità e contraddittorietà; Carenza dei presupposti di legge
Il 1° Giudice rigettava il ricorso con condanna alle spese di lite.
La contribuente proponeva appello e lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado o l'omessa decisione su alcuni punti del ricorso introduttivo . Riproponeva i motivi di ricorso. Chiedeva l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza , con condanna alle spese di entrambi i gradi con distrazione .
L'Agenzia si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza impugnata .
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 12/1/2026 , decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è infondato .
In ordine all'eccepita decadenza di cui all' art 14 comma 2 L 689/1981.
La norma pretesamente violata non si applica al diritto tributario ma alle ordinanze/ ingiunzioni emesse dagli Enti previdenziali che irrogano sanzioni . Nel diritto tributario le sanzioni sono, ratione temporis , previste dai Dlgs 471 e 472/97 .
Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 34 ( rectius comma 4) della legge 24.12.1993 n° 537 e ss
Ai sensi dell'art. 14, comma 4 della Legge n. 537/1993 (Legge Finanziaria 1994), nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 del TUIR, devono intendersi ricompresi , i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo purchè il percipiente non abbia perduto il possesso del provento illecito per sequestro , confisca. ( 4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria) Per espressa previsione normativa, pertanto l'unica deroga al principio di tassabilità dei proventi illeciti è rappresentata dalla circostanza che il contribuente abbia perduto il possesso del provento illecito.Nel caso di specie nel 2015 la parte non aveva perduto il possesso delle somme;
ne consegue che la contestata omessa dichiarazione da parte dell'Ufficio, è legittima.
Anche la categoria attribuita dall'Ufficio al reddito omesso , è legittima.
L'art. 36 , comma 34-bis del DL 223/2006 di interpretazione autentica ha chiarito che “ In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati,
qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi.”
Nel caso di specie il contributo , che segue il principio di cassa ai fini della tassazione , veniva percepito nel 2015 mentre è incontrovertibile che il sequestro per equivalente veniva eseguito nel 2019. Legittimo deve ritenersi pertanto l'assoggettamento a tassazione dei proventi qual redditi diversi nell'anno 2015.
Erroneità e contraddittorietà
La contribuente nella propria difesa si concentrava sulle considerazioni espresse dalla GdF nel proprio verbale di constatazione . Specificatamente contestava che la Tenenza della Guardia di Finanza di
T'GA MI “(senza condanna penale e senza un provvedimento di revoca di Codesto
Assessorato)” ha stabilito che la deducente sarebbe tenuta:
“- al pagamento di una sanzione pecuniaria da determinarsi da parte di Codesto Ente competente;
- alla restituzione dei contributi – aiuti INDEBITAMENTE percepiti per complessivi euro 166.664,10.”
Erra la contribuente . La Guardia di Finanza ha il solo compito di proporre all'Agenzia delle Entrate quali azioni adottare, ma non manca di precisare (Fogli 7 e 8) che resta impregiudicata la facoltà dell'Ente impositore di stabilire , solo dopo aver verificato e condiviso le risultanze dell'istruttoria , se emettere , cosa emettere e in che misura emettere , considerato che l'unico Ente preposto a riconciliare i comportamenti rilevati dai militari , alla violazioni di norme tributarie è l'Agenzia delle Entrate.
Nel merito l'Agenzia ha condiviso quanto scaturito dai controlli finanziari operati dai verificatori .
Risulta in atti che sui conti correnti della contribuenti non esistevano provviste sufficienti a provare l'apporto del 25% dell'intero finanziamento( a cui era tenuta) , né veniva data la prova che gli importi, corrisposti per saldare le fatture della ditta fornitrice l'impianto – frutto di prestito- fossero poi stati restituiti interamente.
Risultava dagli estratti conto che , le somme ricevute in prestito dai MI , venivano versate sul conto dedicato dalla Ricorrente_1 e immediatamente bonificati agli stessi MI ( formalmente alla società fornitrice) per ottenere la tracciabilità dei pagamenti delle fatture, oggetto del finanziamento;
una volta ottenuti i 166. 664,10 del contributo la Ricorrente_1 rimetteva ai MI in restituzione del” prestito” solo
€ 106.600,00 .
Che i prestiti fossero strumentali a far apparire quietanzate le fatture, il cui importo era maggiore rispetto a quanto effettivamente pattuito tra le parti , risultava : a) sia dalla restituzione al 2019 di soli
106.600,00 dei 180.000,00 prestati dai MI;
b) sia dall'assenza in atti di restituzioni successive al 2019 ; c) sia dall'assenza di qualsivoglia azione dei MI nei confronti della Ricorrente_1 , malgrado il lungo tempo trascorso dal prestito( 2015) e l'importo rilevante del residuo dovuto (€ 73.400,00).
In difetto di prove di segno opposto , questa Corte deve rigettare l'appello e condannare la contribuente alle spese di lite che si liquidano in € 4000,00, già inclusi di accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello . Condanna la contribuente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida in € 4000,00 già inclusi di accessori di legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente Est.
M. GA Giacoponello