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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3136/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14508/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500008483 TARI 2015
proposto da Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500008674 TARI 2015
proposto da
Nominativo_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500008484 TARI 2016
proposto da
Nominativo_2 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500008351 TARI 2015
proposto da
Nominativo_4 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500008543 TARI 2015
proposto da
Nominativo_5 - CF_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500008815 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2417/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_3, Nominativo_3, Nominativo_2 e Nominativo_4 , nella qualità di eredi di Nominativo_7 , hanno impugnato gli avvisi di intimazione notificati nel giugno 2025 dalla società Res Publica S.r.l., quale concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Sant'Antimo. La pretesa creditoria, afferente alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2015, traeva origine dall'avviso di accertamento n.
20240484200000112, notificato in data 30 marzo 2021.
A fondamento del gravame, i ricorrenti hanno eccepito in via principale l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto presupposto, deducendo che la stessa è stata eseguita nei confronti del dante causa in data successiva al suo decesso, avvenuto il 20 novembre 2020. Hanno altresì lamentato l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale e il difetto di motivazione degli atti consequenziali, chiedendo l'annullamento della pretesa impositiva.
Si è costituita in giudizio la società Res Publica S.r.l., la quale ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti alla fase accertativa. Nel merito, la resistente ha dato atto di aver verificato la fondatezza delle eccezioni relative alla mancanza del presupposto soggettivo dell'imposizione, stante l'intervenuto decesso del contribuente originario prima della notifica dell'atto prodromico. Conseguentemente, la concessionaria ha dichiarato di aver provveduto, in via di autotutela, all'annullamento degli atti impugnati e al discarico totale delle somme intimate, come da provvedimenti prodotti in atti, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Sebbene ritualmente convenuto nel processo, il Comune di Sant'Antimo è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente.
L'impugnazione proposta dal ricorrente verte, infatti, sulla nullità dell'atto del concessionario per omessa notifica dell'atto presupposto, circostanza che, secondo la giurisprudenza, priverebbe ab origine la procedura di riscossione dell'imprescindibile presupposto legittimante l'esazione. Ebbene, quando l'impugnazione del contribuente concerne “vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” (comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs. 546/92).
Oltretutto, la società concessionaria, in quanto titolare dell'azione esecutiva, non può considerarsi estranea al processo, ma vi deve assolutamente partecipare, quale litisconsorte necessario, avendo interesse a resistere, in ragione dell'incidenza sul rapporto esattoriale dell'eventuale pronuncia di annullamento dell'atto impugnato.
Ne segue che, nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente proposto l'impugnazione nei confronti sia dell'ente creditore, che della società concessionaria.
Nel merito, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
È documentato in atti che, in pendenza di lite e successivamente alla notifica del ricorso, la società concessionaria Res Publica S.r.l. ha disposto l'integrale annullamento degli atti impugnati e il discarico delle relative somme, riconoscendo la fondatezza delle doglianze sollevate dai ricorrenti.
L'annullamento del provvedimento impugnato, operato dall'Ufficio che lo ha emanato, provoca, giusta l'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, essendo venuto meno il motivo della lite medesima. Il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria non osta, infatti, a che l'Amministrazione finanziaria riconosca l'illegittimità del provvedimento emesso e lo annulli in tutto o in parte, privando il giudizio del suo oggetto. Pertanto, ricorrendo l'ipotesi tipica dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, si impone la relativa declaratoria.
Dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma
1, del D.Lgs. n. 546/1992, conseguente all'annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato, le spese processuali devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
L'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 nella parte in cui prevedeva la compensazione obbligatoria delle spese in ogni caso di cessazione della materia del contendere diverso dalla definizione agevolata. Venuto meno l'automatismo compensativo, torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, ispirata al principio di causalità e responsabilità processuale.
Pertanto, questo Giudice, effettuando una valutazione prognostica e sommaria sulla fondatezza della pretesa al momento dell'introduzione della lite ("ora per allora"), rileva che l'annullamento dell'atto, non derivando da sopravvenienze normative imprevedibili o ius superveniens, sottende il riconoscimento dell'illegittimità o infondatezza della pretesa originaria.
Detto altrimenti, nel caso di specie, se non fosse sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, il ricorso sarebbe stato accolto.
Dall'esame degli atti emerge inconfutabilmente che l'avviso di accertamento prodromico n.
20240484200000112, posto a fondamento degli avvisi di intimazione impugnati, reca una data di notifica
(30 marzo 2021) successiva al decesso del contribuente originario, Nominativo_7 , avvenuto il 20 novembre 2020, come documentato dal certificato di morte prodotto in giudizio. All'evidenza, trattasi di un atto inesistente, in quanto notificato a soggetto deceduto. La notifica eseguita nei confronti del de cuius successivamente alla sua morte è giuridicamente inesistente e non può produrre alcun effetto giuridico nei confronti degli eredi, i quali non sono stati posti nella condizione di conoscere la pretesa tributaria.
Le spese, dunque, seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico solidale delle parti resistenti, dovendo in proposito evidenziarsi che, a fronte dell'unicità della pretesa impositiva, le condotte dell'Ente impositore e del Concessionario hanno concorso a provocare la necessità del processo. Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti, Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione n. 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe trascritto, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 800,00 (ottocento/00) per compenso professionale, oltre contributo unificato se versato, rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1.
Così deciso in data7 febbraio 2026
Il Giudice
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14508/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500008483 TARI 2015
proposto da Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500008674 TARI 2015
proposto da
Nominativo_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500008484 TARI 2016
proposto da
Nominativo_2 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500008351 TARI 2015
proposto da
Nominativo_4 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500008543 TARI 2015
proposto da
Nominativo_5 - CF_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500008815 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2417/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_3, Nominativo_3, Nominativo_2 e Nominativo_4 , nella qualità di eredi di Nominativo_7 , hanno impugnato gli avvisi di intimazione notificati nel giugno 2025 dalla società Res Publica S.r.l., quale concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Sant'Antimo. La pretesa creditoria, afferente alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2015, traeva origine dall'avviso di accertamento n.
20240484200000112, notificato in data 30 marzo 2021.
A fondamento del gravame, i ricorrenti hanno eccepito in via principale l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto presupposto, deducendo che la stessa è stata eseguita nei confronti del dante causa in data successiva al suo decesso, avvenuto il 20 novembre 2020. Hanno altresì lamentato l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale e il difetto di motivazione degli atti consequenziali, chiedendo l'annullamento della pretesa impositiva.
Si è costituita in giudizio la società Res Publica S.r.l., la quale ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti alla fase accertativa. Nel merito, la resistente ha dato atto di aver verificato la fondatezza delle eccezioni relative alla mancanza del presupposto soggettivo dell'imposizione, stante l'intervenuto decesso del contribuente originario prima della notifica dell'atto prodromico. Conseguentemente, la concessionaria ha dichiarato di aver provveduto, in via di autotutela, all'annullamento degli atti impugnati e al discarico totale delle somme intimate, come da provvedimenti prodotti in atti, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Sebbene ritualmente convenuto nel processo, il Comune di Sant'Antimo è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente.
L'impugnazione proposta dal ricorrente verte, infatti, sulla nullità dell'atto del concessionario per omessa notifica dell'atto presupposto, circostanza che, secondo la giurisprudenza, priverebbe ab origine la procedura di riscossione dell'imprescindibile presupposto legittimante l'esazione. Ebbene, quando l'impugnazione del contribuente concerne “vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” (comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs. 546/92).
Oltretutto, la società concessionaria, in quanto titolare dell'azione esecutiva, non può considerarsi estranea al processo, ma vi deve assolutamente partecipare, quale litisconsorte necessario, avendo interesse a resistere, in ragione dell'incidenza sul rapporto esattoriale dell'eventuale pronuncia di annullamento dell'atto impugnato.
Ne segue che, nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente proposto l'impugnazione nei confronti sia dell'ente creditore, che della società concessionaria.
Nel merito, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
È documentato in atti che, in pendenza di lite e successivamente alla notifica del ricorso, la società concessionaria Res Publica S.r.l. ha disposto l'integrale annullamento degli atti impugnati e il discarico delle relative somme, riconoscendo la fondatezza delle doglianze sollevate dai ricorrenti.
L'annullamento del provvedimento impugnato, operato dall'Ufficio che lo ha emanato, provoca, giusta l'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, essendo venuto meno il motivo della lite medesima. Il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria non osta, infatti, a che l'Amministrazione finanziaria riconosca l'illegittimità del provvedimento emesso e lo annulli in tutto o in parte, privando il giudizio del suo oggetto. Pertanto, ricorrendo l'ipotesi tipica dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, si impone la relativa declaratoria.
Dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma
1, del D.Lgs. n. 546/1992, conseguente all'annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato, le spese processuali devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
L'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 nella parte in cui prevedeva la compensazione obbligatoria delle spese in ogni caso di cessazione della materia del contendere diverso dalla definizione agevolata. Venuto meno l'automatismo compensativo, torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, ispirata al principio di causalità e responsabilità processuale.
Pertanto, questo Giudice, effettuando una valutazione prognostica e sommaria sulla fondatezza della pretesa al momento dell'introduzione della lite ("ora per allora"), rileva che l'annullamento dell'atto, non derivando da sopravvenienze normative imprevedibili o ius superveniens, sottende il riconoscimento dell'illegittimità o infondatezza della pretesa originaria.
Detto altrimenti, nel caso di specie, se non fosse sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, il ricorso sarebbe stato accolto.
Dall'esame degli atti emerge inconfutabilmente che l'avviso di accertamento prodromico n.
20240484200000112, posto a fondamento degli avvisi di intimazione impugnati, reca una data di notifica
(30 marzo 2021) successiva al decesso del contribuente originario, Nominativo_7 , avvenuto il 20 novembre 2020, come documentato dal certificato di morte prodotto in giudizio. All'evidenza, trattasi di un atto inesistente, in quanto notificato a soggetto deceduto. La notifica eseguita nei confronti del de cuius successivamente alla sua morte è giuridicamente inesistente e non può produrre alcun effetto giuridico nei confronti degli eredi, i quali non sono stati posti nella condizione di conoscere la pretesa tributaria.
Le spese, dunque, seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico solidale delle parti resistenti, dovendo in proposito evidenziarsi che, a fronte dell'unicità della pretesa impositiva, le condotte dell'Ente impositore e del Concessionario hanno concorso a provocare la necessità del processo. Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti, Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione n. 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe trascritto, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 800,00 (ottocento/00) per compenso professionale, oltre contributo unificato se versato, rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1.
Così deciso in data7 febbraio 2026
Il Giudice