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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 200/2025 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CRIACO FRANCESCO, giusta procura in Parte_1 atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. LUPI Controparte_1
CRISTIANA, giusta procura in atti
-Appellato-
, in persona del l.r.p.t. CP_2
-appellato contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 1219/2024 pubblicata in data 25/10/2024 il Tribunale di Locri rigettava il ricorso proposto da avverso la cartella di pagamento n. 09420190020291479000 emessa Parte_1 dall' per conto dell'ente impositore , avente ad oggetto Controparte_3 CP_2 contributi integrativi, soggettivi e di maternità per gli anni 2012, 2013 e 2014, oltre somme aggiuntive, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica, per un importo complessivo pari a € 12.894,62, compensando le spese del giudizio.
Avverso la succitata pronuncia interponeva appello , deducendone la erroneità e Parte_1 chiedendone la riforma. Resisteva , mentre ometteva di Controparte_3 CP_2 costituirsi.
All'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, i procuratori delle parti costituite dichiaravano che era intervenuto tra tutte le parti un accordo transattivo ed allegavano la documentazione a supposto.
Chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi rimessa all'udienza del 11.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, per discussione e decisione.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 11/12/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12/12/2025 .
E' pacifico in atti che la parti nel corso del giudizio hanno raggiunto un accordo transattivo, sottoscritto in data 29.7.2025, ed allegato in atti.
In virtù dell'intervenuto accordo è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e pertanto, concordemente, le parti hanno chiesto dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Alla Corte non resta che prendere atto di tale concorde richiesta ed emettere consequenziale statuizione con compensazione delle spese del giudizio, come da richiesta.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_1
ed , avverso la sentenza n. 1219/2024 del Giudice del lavoro di, Locri,
[...] CP_2 pubblicata in data 25/10/2024, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
.Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 200/2025 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CRIACO FRANCESCO, giusta procura in Parte_1 atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. LUPI Controparte_1
CRISTIANA, giusta procura in atti
-Appellato-
, in persona del l.r.p.t. CP_2
-appellato contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 1219/2024 pubblicata in data 25/10/2024 il Tribunale di Locri rigettava il ricorso proposto da avverso la cartella di pagamento n. 09420190020291479000 emessa Parte_1 dall' per conto dell'ente impositore , avente ad oggetto Controparte_3 CP_2 contributi integrativi, soggettivi e di maternità per gli anni 2012, 2013 e 2014, oltre somme aggiuntive, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica, per un importo complessivo pari a € 12.894,62, compensando le spese del giudizio.
Avverso la succitata pronuncia interponeva appello , deducendone la erroneità e Parte_1 chiedendone la riforma. Resisteva , mentre ometteva di Controparte_3 CP_2 costituirsi.
All'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, i procuratori delle parti costituite dichiaravano che era intervenuto tra tutte le parti un accordo transattivo ed allegavano la documentazione a supposto.
Chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi rimessa all'udienza del 11.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, per discussione e decisione.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 11/12/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12/12/2025 .
E' pacifico in atti che la parti nel corso del giudizio hanno raggiunto un accordo transattivo, sottoscritto in data 29.7.2025, ed allegato in atti.
In virtù dell'intervenuto accordo è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e pertanto, concordemente, le parti hanno chiesto dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Alla Corte non resta che prendere atto di tale concorde richiesta ed emettere consequenziale statuizione con compensazione delle spese del giudizio, come da richiesta.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_1
ed , avverso la sentenza n. 1219/2024 del Giudice del lavoro di, Locri,
[...] CP_2 pubblicata in data 25/10/2024, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
.Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè)