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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 18/03/2025 RGN 680 /2024
Sono comparsi:
l'avv. M. Esposito per l'avv. Ripullone che si riporta ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
L'avv. V. Montemurro per l'INPS che si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue. TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al NRG. 680/2024 vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Ripullone
- OPPONENTE -
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Di Noia e
Marina Savastano, giusta procura generale alle liti
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
I − Con ricorso depositato il 17 giugno 2024 ha allegato: Parte_1
- di aver ricevuto dall'INPS, in data 8 maggio 2024, notifica del decreto ingiuntivo n.
37/2024 (R.G. n. 395/2024), emesso in data 12 aprile 2024, contenente l'ingiunzione di pagamento di complessivi € 27.756,68, di cui € 3.505,93 per indebita riscossione di disoccupazione agricola relativa agli anni 2009, 2010 e 2012 ed € 24.850,75 per indebita percezione di pensione per invalidità ordinaria dal 1° gennaio 2013 al 31 gennaio 2016;
- che, a seguito di sentenza n. 411 del 6 luglio 2022 di codesto Tribunale in persona del
Giudice del Lavoro, è venuto meno il possesso del requisito contributivo necessario per la spettanza della prestazione di disoccupazione agricola e dell'assegno ordinario di invalidità, revocato con effetti retroattivi giusta provvedimento del 17 marzo 2016;
- che le somme richieste dall'INPS, relative agli anni 2009, 2010, 2012 sono da intendersi prescritte ex art. 2948 c.c.;
- che la sentenza n. 411 del 6 luglio 2022 ha rigettato solo la richiesta del ricorrente di accertamento dello svolgimento di attività lavorativa subordinata, quale bracciante agricolo a tempo determinato, alle dipendenze dell'impresa agricola Controparte_2
per n. 74 giornate nell'anno 2009, n. 81 giornate nell'anno 2010 e n. 57 giornate nell'anno 2012;
- che predetta sentenza nulla dispone in merito alla richiesta di restituzione di pensione di invalidità ordinaria, percepita dopo l'intervento chirurgico del maggio 2012 (doc. n.
3);
Ciò dedotto ha formulato le seguenti conclusioni:
«
1. Pronunciare in via preliminare ed assorbente la prescrizione dei crediti richiesti;
2. in primis, sospendere azioni ed ogni richiesta di concessione di provvisoria esecuzione formulata del decreto ingiuntivo n. 395/2024 del 12.04.2024;
3. nel merito revocare il decreto n. 395/2024 del 12.04.2024 notificato l'8.5.2024 -
Tribunale Civile di Matera;
4. in estremo subordine, nel malaugurato caso di accoglimento, ridurre la richiesta vantata in quanta eccessiva;
5. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
In data 8 novembre 2024 si è costituita l'INPS chiedendo il rigetto della domanda, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio e condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà dell'azione intrapresa dall'opponente. All'udienza del 20 febbraio 2025, dopo il deposito di note autorizzate da parte del solo opponente, le parti insistevano per la decisione.
II – L'opposizione non è fondata.
Premessa la tempestività del deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (notifica del decreto in data 8 maggio 2024 e deposito del ricorso in opposizione in data 17 giugno 2024), l'eccezione di prescrizione è da rigettare.
Nel caso di specie si verte in tema di indebiti di natura previdenziale, condividendo tale natura sia l'indennità di disoccupazione agricola (Cass. 5 gennaio 1995 n. 145) che l'assegno ordinario di invalidità, avente natura previdenziale pensionistica (Cass.
8 marzo 2010, n. 5544; Cass. 13 marzo 2015, n. 5092).
Trattandosi di indebiti previdenziali, connessi allo svolgimento di lavoro agricolo e determinati sulla base dei contributi maturati, in assenza di errore imputabile all'ente erogatore, trova applicazione l'art. 2033 c.c. e, di conseguenza, il relativo termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., il quale inizia a decorrere dal momento in cui l'Ente previdenziale ha effettuato l'ultimo pagamento non dovuto o ha avuto conoscenza del fatto che dà luogo alla revoca di tutta o parte del diritto (ex multis, Cass.
15 giugno 2019, n. 15759).
Nel caso di specie, si rilevano i seguenti atti interruttivi della prescrizione, allegati al fascicolo del procedimento monitorio (doc. n. 3 di parte opposta):
- diffida ad adempiere del 5 agosto 2015 (indebito relativo all'anno 2009);
- diffida ad adempiere del 5 agosto 2015 (indebito relativo all'anno 2012);
- diffida ad adempiere del 23 aprile 2016 (indebito relativo all'anno 2010);
- diffida ad adempiere del 17 marzo 2016 (indebito pensionistico relativo agli anni dal 2013 al 2016);
- diffida ad adempiere del 4 marzo 2024.
III – Mancando qualsivoglia richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in ordine alla richiesta di revoca dello stesso si osserva quanto segue. La giurisprudenza è granitica nell'affermare che, in caso di indebito previdenziale, «è
a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto» (Cass., Sez. Un., 4 agosto
2010, n. 18046; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26231; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2739).
In merito all'indennità di disoccupazione agricola, tra i requisiti per l'ottenimento della stessa, oltre alla registrazione nell'elenco INPS dei lavoratori agricoli assunti a tempo determinato per l'anno di competenza della domanda, figura il possesso di almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno di competenza dell'indennità e dall'anno precedente.
La sentenza n. 411 del 6 luglio 2022, passata in giudicato (v. doc. n. 3 di parte opponente), ha accertato l'assenza di indicazioni «in merito alle giornate di lavoro che sarebbero state effettuate, ai compiti lavorativi svolti in concreto, alle modalità in cui si manifestava il potere direttivo e organizzativo del datore, nonché in merito ad ogni altra circostanza utile a considerare come effettivamente resa l'attività lavorativa del ricorrente alle dipendenze di per gli anni e il numero di giornate Controparte_2
allegate in ricorso». Nel confermare le risultanze dell'accertamento ispettivo dell'INPS del 12 settembre 2014 (relativo al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2013) sull'impiego fittizio di manodopera presso l'impresa agricola il Controparte_2
Giudice del lavoro ha, conseguentemente, disconosciuto le giornate di lavoro agricolo asseritamente svolte da parte opponente negli anni 2009, 2010 e 2012.
La definitività di siffatto provvedimento giudiziale e la cancellazione dei contributi
(doc. n. 1 di parte opposta) comportano il rigetto della domanda di revoca del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la (legittima) richiesta di restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite.
Quanto alla pensione di invalidità ordinaria, la L. 12 giugno 1984, n. 222 riconosce la stessa in favore di chi, in possesso dei requisiti di legge, abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e almeno cinque anni di contributi, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Parte opposta, a testimonianza della contribuzione insufficiente per il riconoscimento di siffatta prestazione economica, ha allegato l'estratto conto assicurativo (doc. n. 1 di parte opposta), aggiornato dopo l'accertamento ispettivo del 2014 e la conseguente cancellazione dei contributi.
Di contro, parte opponente nulla ha provato per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ha ritenuto indebitamente percepito, così non risultando elementi idonei a legittimare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
IV – In merito al quantum della pretesa avanzata, l previdenziale ha diritto di CP_3
ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito, non potendo pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Cass. 29 gennaio 2024, n. 2691).
L'opponente ha effettivamente percepito le seguenti somme (non oggetto di contestazione):
1) € 1.143,70 a titolo di indennità per disoccupazione agricola 2009;
2) € 1.244,45 a titolo di indennità per disoccupazione agricola 2010;
3) € 862,78 a titolo di indennità per disoccupazione agricola 2012;
4) € 24.250,75 a titolo di pensione per invalidità ordinaria;
il tutto come da attestazione di credito a firma del Dirigente della sede I.N.P.S. allegata al fascicolo monitorio (doc. n. 3 di parte opposta).
La richiesta di parte opponente di ridurre l'importo preteso da parte opposta «in quanto eccessivo» è da rigettare, poiché generica e non corroborata da alcuna documentazione che possa permettere un eventuale ricalcolo.
V – Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non configurandosi i presupposti per la temerarietà della lite, genericamente dedotta da parte ricorrente, e in difetto di allegazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
Ai fini della condanna al risarcimento del danno si ritiene, infatti, comunque indispensabile la prova puntuale, oltre che dalla mala fede o colpa grave della controparte, anche dell'esistenza concreta ed effettiva del danno sofferto dalla parte lesa o almeno la possibilità di desumerla dagli atti di causa, con allegazione degli elementi di fatto atti a consentire al giudice la liquidazione del danno (ex multis, Cass.
15 aprile 2013, n. 9080; Cass. 13 settembre 2019, n. 22951).
Nel caso di specie, oltre a non ravvisarsi quei profili di dolo o colpa grave richiesti ai fini dell'affermazione della responsabilità ex art. 96 c.p.c., parte opposta non ha offerto elementi concreti da cui desumere che, per effetto dell'iniziativa e della condotta processuale della rispettiva controparte, abbia sofferto un qualche pregiudizio risarcibile né ha specificato, in alcun modo, i lineamenti di tale presunto danno, limitandosi ad allegarlo quale mera circostanza di fatto.
Esclusa è, altresì, qualsiasi possibilità di condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., mancando l'elemento soggettivo dalla mala fede o dalla colpa nell'agire o resistere in giudizio (Cass. 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass., Sez.
Un., 13 settembre 2018 n. 22405):
VI – Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza di particolare attività istruttoria nonché della concreta attività difensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2024 del Tribunale di Matera
(Ufficio Giudice del Lavoro) e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo, che dichiara esecutivo;
2) rigetta la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in € 3.291,00 per onorario (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.838,00 per la fase decisionale) oltre spese generali 15% nonché Cassa ed IVA (se dovute) come per legge.
Matera, lì 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Sabino Digregorio
Si dà atto che tale provvedimento è stato redatto con la partecipazione della dott.ssa
Tiziana Perillo e del dott. addetti per l'Ufficio per il Parte_2
Processo.
Sono comparsi:
l'avv. M. Esposito per l'avv. Ripullone che si riporta ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
L'avv. V. Montemurro per l'INPS che si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue. TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al NRG. 680/2024 vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Ripullone
- OPPONENTE -
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Di Noia e
Marina Savastano, giusta procura generale alle liti
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
I − Con ricorso depositato il 17 giugno 2024 ha allegato: Parte_1
- di aver ricevuto dall'INPS, in data 8 maggio 2024, notifica del decreto ingiuntivo n.
37/2024 (R.G. n. 395/2024), emesso in data 12 aprile 2024, contenente l'ingiunzione di pagamento di complessivi € 27.756,68, di cui € 3.505,93 per indebita riscossione di disoccupazione agricola relativa agli anni 2009, 2010 e 2012 ed € 24.850,75 per indebita percezione di pensione per invalidità ordinaria dal 1° gennaio 2013 al 31 gennaio 2016;
- che, a seguito di sentenza n. 411 del 6 luglio 2022 di codesto Tribunale in persona del
Giudice del Lavoro, è venuto meno il possesso del requisito contributivo necessario per la spettanza della prestazione di disoccupazione agricola e dell'assegno ordinario di invalidità, revocato con effetti retroattivi giusta provvedimento del 17 marzo 2016;
- che le somme richieste dall'INPS, relative agli anni 2009, 2010, 2012 sono da intendersi prescritte ex art. 2948 c.c.;
- che la sentenza n. 411 del 6 luglio 2022 ha rigettato solo la richiesta del ricorrente di accertamento dello svolgimento di attività lavorativa subordinata, quale bracciante agricolo a tempo determinato, alle dipendenze dell'impresa agricola Controparte_2
per n. 74 giornate nell'anno 2009, n. 81 giornate nell'anno 2010 e n. 57 giornate nell'anno 2012;
- che predetta sentenza nulla dispone in merito alla richiesta di restituzione di pensione di invalidità ordinaria, percepita dopo l'intervento chirurgico del maggio 2012 (doc. n.
3);
Ciò dedotto ha formulato le seguenti conclusioni:
«
1. Pronunciare in via preliminare ed assorbente la prescrizione dei crediti richiesti;
2. in primis, sospendere azioni ed ogni richiesta di concessione di provvisoria esecuzione formulata del decreto ingiuntivo n. 395/2024 del 12.04.2024;
3. nel merito revocare il decreto n. 395/2024 del 12.04.2024 notificato l'8.5.2024 -
Tribunale Civile di Matera;
4. in estremo subordine, nel malaugurato caso di accoglimento, ridurre la richiesta vantata in quanta eccessiva;
5. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
In data 8 novembre 2024 si è costituita l'INPS chiedendo il rigetto della domanda, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio e condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà dell'azione intrapresa dall'opponente. All'udienza del 20 febbraio 2025, dopo il deposito di note autorizzate da parte del solo opponente, le parti insistevano per la decisione.
II – L'opposizione non è fondata.
Premessa la tempestività del deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (notifica del decreto in data 8 maggio 2024 e deposito del ricorso in opposizione in data 17 giugno 2024), l'eccezione di prescrizione è da rigettare.
Nel caso di specie si verte in tema di indebiti di natura previdenziale, condividendo tale natura sia l'indennità di disoccupazione agricola (Cass. 5 gennaio 1995 n. 145) che l'assegno ordinario di invalidità, avente natura previdenziale pensionistica (Cass.
8 marzo 2010, n. 5544; Cass. 13 marzo 2015, n. 5092).
Trattandosi di indebiti previdenziali, connessi allo svolgimento di lavoro agricolo e determinati sulla base dei contributi maturati, in assenza di errore imputabile all'ente erogatore, trova applicazione l'art. 2033 c.c. e, di conseguenza, il relativo termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., il quale inizia a decorrere dal momento in cui l'Ente previdenziale ha effettuato l'ultimo pagamento non dovuto o ha avuto conoscenza del fatto che dà luogo alla revoca di tutta o parte del diritto (ex multis, Cass.
15 giugno 2019, n. 15759).
Nel caso di specie, si rilevano i seguenti atti interruttivi della prescrizione, allegati al fascicolo del procedimento monitorio (doc. n. 3 di parte opposta):
- diffida ad adempiere del 5 agosto 2015 (indebito relativo all'anno 2009);
- diffida ad adempiere del 5 agosto 2015 (indebito relativo all'anno 2012);
- diffida ad adempiere del 23 aprile 2016 (indebito relativo all'anno 2010);
- diffida ad adempiere del 17 marzo 2016 (indebito pensionistico relativo agli anni dal 2013 al 2016);
- diffida ad adempiere del 4 marzo 2024.
III – Mancando qualsivoglia richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in ordine alla richiesta di revoca dello stesso si osserva quanto segue. La giurisprudenza è granitica nell'affermare che, in caso di indebito previdenziale, «è
a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto» (Cass., Sez. Un., 4 agosto
2010, n. 18046; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26231; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2739).
In merito all'indennità di disoccupazione agricola, tra i requisiti per l'ottenimento della stessa, oltre alla registrazione nell'elenco INPS dei lavoratori agricoli assunti a tempo determinato per l'anno di competenza della domanda, figura il possesso di almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno di competenza dell'indennità e dall'anno precedente.
La sentenza n. 411 del 6 luglio 2022, passata in giudicato (v. doc. n. 3 di parte opponente), ha accertato l'assenza di indicazioni «in merito alle giornate di lavoro che sarebbero state effettuate, ai compiti lavorativi svolti in concreto, alle modalità in cui si manifestava il potere direttivo e organizzativo del datore, nonché in merito ad ogni altra circostanza utile a considerare come effettivamente resa l'attività lavorativa del ricorrente alle dipendenze di per gli anni e il numero di giornate Controparte_2
allegate in ricorso». Nel confermare le risultanze dell'accertamento ispettivo dell'INPS del 12 settembre 2014 (relativo al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2013) sull'impiego fittizio di manodopera presso l'impresa agricola il Controparte_2
Giudice del lavoro ha, conseguentemente, disconosciuto le giornate di lavoro agricolo asseritamente svolte da parte opponente negli anni 2009, 2010 e 2012.
La definitività di siffatto provvedimento giudiziale e la cancellazione dei contributi
(doc. n. 1 di parte opposta) comportano il rigetto della domanda di revoca del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la (legittima) richiesta di restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite.
Quanto alla pensione di invalidità ordinaria, la L. 12 giugno 1984, n. 222 riconosce la stessa in favore di chi, in possesso dei requisiti di legge, abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e almeno cinque anni di contributi, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Parte opposta, a testimonianza della contribuzione insufficiente per il riconoscimento di siffatta prestazione economica, ha allegato l'estratto conto assicurativo (doc. n. 1 di parte opposta), aggiornato dopo l'accertamento ispettivo del 2014 e la conseguente cancellazione dei contributi.
Di contro, parte opponente nulla ha provato per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ha ritenuto indebitamente percepito, così non risultando elementi idonei a legittimare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
IV – In merito al quantum della pretesa avanzata, l previdenziale ha diritto di CP_3
ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito, non potendo pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Cass. 29 gennaio 2024, n. 2691).
L'opponente ha effettivamente percepito le seguenti somme (non oggetto di contestazione):
1) € 1.143,70 a titolo di indennità per disoccupazione agricola 2009;
2) € 1.244,45 a titolo di indennità per disoccupazione agricola 2010;
3) € 862,78 a titolo di indennità per disoccupazione agricola 2012;
4) € 24.250,75 a titolo di pensione per invalidità ordinaria;
il tutto come da attestazione di credito a firma del Dirigente della sede I.N.P.S. allegata al fascicolo monitorio (doc. n. 3 di parte opposta).
La richiesta di parte opponente di ridurre l'importo preteso da parte opposta «in quanto eccessivo» è da rigettare, poiché generica e non corroborata da alcuna documentazione che possa permettere un eventuale ricalcolo.
V – Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non configurandosi i presupposti per la temerarietà della lite, genericamente dedotta da parte ricorrente, e in difetto di allegazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
Ai fini della condanna al risarcimento del danno si ritiene, infatti, comunque indispensabile la prova puntuale, oltre che dalla mala fede o colpa grave della controparte, anche dell'esistenza concreta ed effettiva del danno sofferto dalla parte lesa o almeno la possibilità di desumerla dagli atti di causa, con allegazione degli elementi di fatto atti a consentire al giudice la liquidazione del danno (ex multis, Cass.
15 aprile 2013, n. 9080; Cass. 13 settembre 2019, n. 22951).
Nel caso di specie, oltre a non ravvisarsi quei profili di dolo o colpa grave richiesti ai fini dell'affermazione della responsabilità ex art. 96 c.p.c., parte opposta non ha offerto elementi concreti da cui desumere che, per effetto dell'iniziativa e della condotta processuale della rispettiva controparte, abbia sofferto un qualche pregiudizio risarcibile né ha specificato, in alcun modo, i lineamenti di tale presunto danno, limitandosi ad allegarlo quale mera circostanza di fatto.
Esclusa è, altresì, qualsiasi possibilità di condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., mancando l'elemento soggettivo dalla mala fede o dalla colpa nell'agire o resistere in giudizio (Cass. 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass., Sez.
Un., 13 settembre 2018 n. 22405):
VI – Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza di particolare attività istruttoria nonché della concreta attività difensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2024 del Tribunale di Matera
(Ufficio Giudice del Lavoro) e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo, che dichiara esecutivo;
2) rigetta la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in € 3.291,00 per onorario (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.838,00 per la fase decisionale) oltre spese generali 15% nonché Cassa ed IVA (se dovute) come per legge.
Matera, lì 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Sabino Digregorio
Si dà atto che tale provvedimento è stato redatto con la partecipazione della dott.ssa
Tiziana Perillo e del dott. addetti per l'Ufficio per il Parte_2
Processo.