TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 226
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del deposito dell'atto di costituzione in giudizio

    Il Tribunale ha ritenuto che il deposito dell'atto di costituzione in giudizio, anche nelle materie di cui all'art. 119 c.p.a. e nel caso di trasposizione di ricorso straordinario, debba avvenire nel termine dimezzato di trenta giorni. Non sussistono i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile, dato il quadro normativo e giurisprudenziale ormai consolidato.

  • Rigettato
    Tardività del deposito dell'atto di costituzione in giudizio

    Il Tribunale ha ritenuto che il deposito dell'atto di costituzione in giudizio, anche nelle materie di cui all'art. 119 c.p.a. e nel caso di trasposizione di ricorso straordinario, debba avvenire nel termine dimezzato di trenta giorni. Non sussistono i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile, dato il quadro normativo e giurisprudenziale ormai consolidato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 226
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 226
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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