Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 1 agosto 2014, n. 113
Articolo 4 della Legge 1 agosto 2014, n. 113
Versione
14 agosto 2014
14 agosto 2014
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 8962
- Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 633
- TAR Pescara, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 52
- Trib. Massa, sentenza 06/11/2025, n. 615
- Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 861
- Articolo 234 del Codice civile
- Articolo 2 della Legge 5 luglio 1978, n. 372