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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/07/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1160 /2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di ConSIlio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1160 2024 promossa con ricorso depositato in data
14/06/2024 da
, c.f.: , residente in [...] C.F._1
e
, c.f.: , residente in [...] C.F._2
; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BASTIANON BARBARA e
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M. rassegnate in data 22.6.2024: sia pronunciato lo scioglimento del matrionio;
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni dello scioglimento del matrimonio;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
1 viste le note d'udienza depositate dalle parti in data 8.5.2025;
considerato che
la separazione dei coniugi è stata omologata con sentenza non definitiva in data 11.9.2024;
considerato che
da quella data i coniugi hanno dichiarato di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza;
considerato che
è decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970; valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
ritenuto che
risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
ritenuto, infine, di dover compensare le spese di lite, a fronte dell'accordo delle parti, concluso in sede giudiziaria per la presenza di figli minori;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1 Controparte_1
, alle seguenti condizioni:
[...] Per_
“affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori che Per_2 provvederanno insieme al loro mantenimento, alla loro cura, alla loro istruzione e alla loro educazione oltreché all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute anche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori stessi;
assegnazione la casa famigliare all SI.ra che ivi manterrà la residenza CP_1 assieme ai figli;
il SI provvederà a reperire altra abitazione ove si trasferirà entro un mese Pt_1 dal deposito del presente ricorso, prelevando i propri effetti personali dall'abitazione famigliare;
il padre avrà facoltà di frequentare i figli quando lo vorrà, previo avviso alla SI.ra e compatibilmente con il rispetto delle eSIenze di salute, di studio ed CP_1 ordinato regime di vita dei minori, in ogni caso il SI. potrà tenere con sé Parte_1
i figli: a. in due giornate infrasettimanali, ovvero il martedì e giovedì, modificabili su accordo diretto dei genitori, in base ai rispettivi impegni di lavoro da fine orario
2 scolastico alla mattina successiva, quando dovrà accompagnarli alle rispettive scuole, durante il periodo scolastico e per l'intera giornata durante le vacanze, nonché a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
resta fatto salvo in ogni caso, ogni diverso accordo direttamente assunto tra le parti, nel rispetto delle primarie eSIenze dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
b. i figli saranno di volta in volta prelevati e riaccompagnati alla casa materna, dal padre;
c. Quanto alle festività, il padre terrà con sé i figli per metà delle festività natalizie e pasquali, curando che i figli trascorrano il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua, ad anni alterni e alternativamente con ciascun genitore, così come le altre festività civili e religiose nazionali riconosciute;
d. per quanto riguarda le vacanze estive la SI.ra e il SI. stabiliranno di anno in anno, a seconda delle rispettive CP_1 Pt_1 eSIenze lavorative e dei desideri dei minori, i periodi da trascorrere con i figli, garantendo comunque che questi ultimi trascorrano con ciascun genitore, almeno due settimane, che verranno individuate dai genitori entro metà maggio di ogni anno;
e. i genitori si danno sin d'ora reciproco consenso a concordare direttamente tra loro ulteriori e diversi periodi in cui i figli rimarranno con il padre;
il SI. corrisponderà , a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei Parte_1 Per_ figli ed alla SI.ra la somma mensile di € Per_2 Controparte_1
350,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, finché questi non saranno economicamente autosufficienti;
tale importo dovrà essere rivalutato annualmente in conformità agli Indici ISTAT a partire dal mese successivo decorso un anno rispetto a quello in cui risulta effettuata l'omologa della separazione;
le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Belluno, saranno ripartite tra i due genitori, nella misura del 50% ciascuno e sarà dovuto il relativo rimborso al genitore anticipatario, entro e non oltre un mese dalla presentazione del relativo conteggio;
l'AUU rimarrà nella esclusiva disponibilità della SI.ra , con onere per il SI. CP_1 di provvedere alla sottoscrizione della modulistica di rito necessaria al Pt_1 conseguimento, previa condivisione dei dati relativi all'ISEE; in considerazione del grande divario economico tra le parti, a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso, il SI. corrisponderà alla SI.ra , Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di € 300,00 mensili.
Tale versamento verrà sospeso non appena la SI.ra avrà reperito una CP_1 stabile attività lavorativa che le dia un reddito proprio, di almeno 1000,00 € mensili
3 netti;
qualora la SI.ra , dovesse, dopo tale sospensione, Controparte_1 perdere il lavoro, non per sua colpa, il mantenimento dovrà essere ripristinato nella misura sopra indicata;
Il SI. inoltre, provvederà all'integrale pagamento della rata del mutuo Pt_1 cointestato, e di tutte le spese relative all'abitazione coniugale, con ciò intendendosi le utenze, le spese condominiali, le spese di spazzatura;
Dal momento in cui la SI.ra percepirà un reddito mensile di almeno 1500,00 € netti, le spese di utenze CP_1 della casa famigliare verranno pagate al 50% ciascuno dalle parti, fermo il pagamento del mutuo totalmente a carico del SI. Pt_1
I genitori provvederanno entro il mese di luglio 2024, ad individuare di comune accordo una nuova struttura scolastica statale, per la frequentazione del prossimo anno scolastico da parte di Per_2
I genitori, infine, si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio, con iscrizione dei figli minori in quello di entrambi”;
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile di procedere con le annotazioni di legge.
SPESE compensate.
Così deciso in Belluno, il 5.6.2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di ConSIlio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1160 2024 promossa con ricorso depositato in data
14/06/2024 da
, c.f.: , residente in [...] C.F._1
e
, c.f.: , residente in [...] C.F._2
; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BASTIANON BARBARA e
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M. rassegnate in data 22.6.2024: sia pronunciato lo scioglimento del matrionio;
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni dello scioglimento del matrimonio;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
1 viste le note d'udienza depositate dalle parti in data 8.5.2025;
considerato che
la separazione dei coniugi è stata omologata con sentenza non definitiva in data 11.9.2024;
considerato che
da quella data i coniugi hanno dichiarato di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza;
considerato che
è decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970; valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
ritenuto che
risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
ritenuto, infine, di dover compensare le spese di lite, a fronte dell'accordo delle parti, concluso in sede giudiziaria per la presenza di figli minori;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1 Controparte_1
, alle seguenti condizioni:
[...] Per_
“affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori che Per_2 provvederanno insieme al loro mantenimento, alla loro cura, alla loro istruzione e alla loro educazione oltreché all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute anche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori stessi;
assegnazione la casa famigliare all SI.ra che ivi manterrà la residenza CP_1 assieme ai figli;
il SI provvederà a reperire altra abitazione ove si trasferirà entro un mese Pt_1 dal deposito del presente ricorso, prelevando i propri effetti personali dall'abitazione famigliare;
il padre avrà facoltà di frequentare i figli quando lo vorrà, previo avviso alla SI.ra e compatibilmente con il rispetto delle eSIenze di salute, di studio ed CP_1 ordinato regime di vita dei minori, in ogni caso il SI. potrà tenere con sé Parte_1
i figli: a. in due giornate infrasettimanali, ovvero il martedì e giovedì, modificabili su accordo diretto dei genitori, in base ai rispettivi impegni di lavoro da fine orario
2 scolastico alla mattina successiva, quando dovrà accompagnarli alle rispettive scuole, durante il periodo scolastico e per l'intera giornata durante le vacanze, nonché a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
resta fatto salvo in ogni caso, ogni diverso accordo direttamente assunto tra le parti, nel rispetto delle primarie eSIenze dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
b. i figli saranno di volta in volta prelevati e riaccompagnati alla casa materna, dal padre;
c. Quanto alle festività, il padre terrà con sé i figli per metà delle festività natalizie e pasquali, curando che i figli trascorrano il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua, ad anni alterni e alternativamente con ciascun genitore, così come le altre festività civili e religiose nazionali riconosciute;
d. per quanto riguarda le vacanze estive la SI.ra e il SI. stabiliranno di anno in anno, a seconda delle rispettive CP_1 Pt_1 eSIenze lavorative e dei desideri dei minori, i periodi da trascorrere con i figli, garantendo comunque che questi ultimi trascorrano con ciascun genitore, almeno due settimane, che verranno individuate dai genitori entro metà maggio di ogni anno;
e. i genitori si danno sin d'ora reciproco consenso a concordare direttamente tra loro ulteriori e diversi periodi in cui i figli rimarranno con il padre;
il SI. corrisponderà , a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei Parte_1 Per_ figli ed alla SI.ra la somma mensile di € Per_2 Controparte_1
350,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, finché questi non saranno economicamente autosufficienti;
tale importo dovrà essere rivalutato annualmente in conformità agli Indici ISTAT a partire dal mese successivo decorso un anno rispetto a quello in cui risulta effettuata l'omologa della separazione;
le spese straordinarie per i figli, individuate e disciplinate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Belluno, saranno ripartite tra i due genitori, nella misura del 50% ciascuno e sarà dovuto il relativo rimborso al genitore anticipatario, entro e non oltre un mese dalla presentazione del relativo conteggio;
l'AUU rimarrà nella esclusiva disponibilità della SI.ra , con onere per il SI. CP_1 di provvedere alla sottoscrizione della modulistica di rito necessaria al Pt_1 conseguimento, previa condivisione dei dati relativi all'ISEE; in considerazione del grande divario economico tra le parti, a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso, il SI. corrisponderà alla SI.ra , Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di € 300,00 mensili.
Tale versamento verrà sospeso non appena la SI.ra avrà reperito una CP_1 stabile attività lavorativa che le dia un reddito proprio, di almeno 1000,00 € mensili
3 netti;
qualora la SI.ra , dovesse, dopo tale sospensione, Controparte_1 perdere il lavoro, non per sua colpa, il mantenimento dovrà essere ripristinato nella misura sopra indicata;
Il SI. inoltre, provvederà all'integrale pagamento della rata del mutuo Pt_1 cointestato, e di tutte le spese relative all'abitazione coniugale, con ciò intendendosi le utenze, le spese condominiali, le spese di spazzatura;
Dal momento in cui la SI.ra percepirà un reddito mensile di almeno 1500,00 € netti, le spese di utenze CP_1 della casa famigliare verranno pagate al 50% ciascuno dalle parti, fermo il pagamento del mutuo totalmente a carico del SI. Pt_1
I genitori provvederanno entro il mese di luglio 2024, ad individuare di comune accordo una nuova struttura scolastica statale, per la frequentazione del prossimo anno scolastico da parte di Per_2
I genitori, infine, si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio, con iscrizione dei figli minori in quello di entrambi”;
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile di procedere con le annotazioni di legge.
SPESE compensate.
Così deciso in Belluno, il 5.6.2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
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