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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91000720/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
CE SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91000720/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GARGANICO ER e dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DE ME ER , elettivamente domiciliato in FOGGIA, Viale Michelangelo n. 177, presso il difensore Avv. DE
ME, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DILORENZO TOMMASO, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in VIALE G. DI VITTORIO, 76, CERIGNOLA, presso il difensore avv. DILORENZO TOMMASO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO/I
Conclusioni
Parte attrice, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 3.07.2024 depositava note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 12.07.2024, con provvedimento del 20.07.2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Solo l'attore ha depositato comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
-Con atto di citazione notificato il 16.07.2013, conveniva in giudizio (fratello) e Parte_1 Controparte_2 CP_1
(coniuge di ) chiedendone la condanna: (i) di alla restituzione di € 110.764,57; (ii) in
[...] CP_2 Controparte_2 solido di e alla restituzione di € 58.636,50; oltre interessi dal dovuto al saldo e spese. Controparte_2 CP_1
Esponeva l'attore di avere, tra il 2002 e il 2006, effettuato plurimi versamenti: € 76.800,00 su conto intestato al solo e € 58.636,50 su conto cointestato;
di aver inoltre corrisposto a , per il tramite della CP_2 Persona_1 CP_2 sorella , € 5.164,57 e ulteriori € 22.800,00; nonché di avere consegnato al medesimo una cucina componibile e un CP_3 carrello trasportatore d'uva, concordati in € 6.000,00. Le reiterate richieste di restituzione – avviate sin dal 2009 e ribadite con diffida del 14.12.2012 (ricevuta in data 27.12.2012) – rimanevano senza esito.
pagina 1 di 4 Costituendosi, i convenuti ammettevano la ricezione delle somme, negando però la causale di mutuo e deducendo che gli importi sarebbero stati utilizzati nell'interesse dell'attore per acquisto e/o ristrutturazione di immobili in Cerignola di proprietà di familiari dell'attore. In via preliminare eccepivano la prescrizione delle somme versate nell'anno 2002 per €
6.300,00 (talvolta cumulate con € 5.164,57 per complessivi € 11.464,57).
- In istruttoria venivano assunti l'interrogatorio formale dell'attore e le testimonianze di e Testimone_1 Tes_2
, testi di parte attrice.; nessun teste di parte convenuta compariva. Dalle deposizioni risultava: – consegna a
[...]
della cucina (2006) e del carrello d'uva (2009); – consegna a – per il tramite di – di € CP_2 CP_2 CP_3
5.164,57 e € 22.800,00; – richiesta di restituzione da parte dell'attore ai convenuti, alla presenza del teste presso Tes_2
l'abitazione di quest'ultimo ( cfr. verb.ud. 7.7.2016), cui seguiva una richiesta di dilazione e nessuna contestazione nel merito.
- In data 13.02.2018 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c. per il decesso del procuratore dei convenuti.
- - il giudizio veniva riassunto nei termini di cui agli art. 302 e 305 c.p.c.; il ricorso in riassunzione e il relativo decreto venivano regolarmente notificati. Si costituiva soltanto la convenuta , mentre il convenuto CP_1 Controparte_2 risultava irreperibile e non si costituiva.
La prosecuzione del giudizio è stata, pertanto, coltivata, di fatto dalla sola . CP_1
- Con decreto 20.03.2023, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., questo Tribunale ordinava ai convenuti l'esibizione degli estratti conto dei rapporti n. 652181.79 e n. 652349.39 ( già Banca per il periodo 2001-2006 e l'onere di Controparte_4 CP_5 notifica del provvedimento. I convenuti non adempivano. Con decreto 20.09.2023 l'ordine veniva replicato alla banca;
l'istituto comunicava l'impossibilità di evadere la richiesta per decorso del termine legale decennale di conservazione della documentazione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12.07.2024, con decreto di riserva del 20.07.2024.
-Le stesse difese convenute escludono ogni spirito di liberalità dell'attore. È dunque preclusa la qualificazione in termini di donazione (art. 782 c.c.) e resta confermata la natura di mutuo (art. 1813 c.c.), contratto a carattere reale perfezionato con la consegna o con la messa a disposizione giuridica della somma. In tema di azione restitutoria da mutuo, l'attore deve provare la dazione del denaro e il titolo dell'obbligo restitutorio;
ove, tuttavia, il convenuto ammetta la ricezione e alleghi una causale alternativa (impiego nell'interesse dell'attore), la prova di tale causale incombe sul convenuto ai sensi dell'art. 2697
c.c. (v. Cass. civ., Sez. II, 29.11.2018, n. 30944; Cass. civ., Sez. II, 7.11.2016, n. 22576).
- I convenuti hanno ammesso di aver ricevuto tutte le somme richieste, limitandosi a negare il titolo. Ai sensi dell'art. 115
c.p.c., i fatti principali costitutivi (le erogazioni nei relativi importi, periodi e conti di accredito) devono ritenersi provati per mancata contestazione specifica;
per i fatti secondari la mancata contestazione vale come argomento di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, 27.02.2008, n. 5191; Cass. civ., 6.03.2009, n. 5356).
Quanto a , non costituitosi dopo la riassunzione, non trova applicazione il principio di non contestazione Controparte_2 ex art.115 c.p.c.; restano tuttavia pienamente valutabili le risultanze documentali e testimoniali e le ammissioni già emergenti dagli atti.
- L'ordine di esibizione rivolto ai convenuti (20.03.2023) non è stato assolto;
l'analogo ordine diretto alla banca
(20.09.2023) ha ricevuto riscontro di impossibilità per decorso del termine legale decennale di conservazione della documentazione (art. 119, co. 4, T.U.B.; art. 2220 c.c.). L'inerzia dei convenuti – direttamente onerati dell'ordine – legittima la valutazione sfavorevole ex art. 116 c.p.c., potendo il giudice desumere argomenti di prova dalla mancata esibizione (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 27.01.2017, n. 2148; principi conformi). Resta fermo che l'ordine di esibizione è pagina 2 di 4 mezzo istruttorio residuale e non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio;
nel caso concreto, tuttavia,
l'onere risulta già assolto dall'attore mediante documentazione e ammissioni, mentre la mancata esibizione consolida il quadro probatorio.
- Il teste ( cfr. verb.ud. 7.7.2016) ha riferito che l'attore chiese restituzione ai convenuti presso la sua abitazione, i Tes_2 quali non contestarono e chiesero dilazione. Tale condotta integra riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione (art. 2944 c.c.), con effetti ex art. 2945 c.c.; il riconoscimento può essere anche tacito, purché univoco (Cass. civ., 1.03.2021, n. 5549; Cass. civ., 22.08.2022, n. 25061). A ciò si aggiunge la diffida ricevuta il 27.12.2012, idonea ex se a costituire in mora e interrompere il corso della prescrizione (art. 2943 c.c.).
- L'eccezione di prescrizione è infondata perché: a) è generica, non essendo state specificate le singole date dei pagamenti
2002 cui ancorare il dies a quo;
b) comunque, la prescrizione è stata interrotta dal riconoscimento e dalla diffida del
27.12.2012, poi dal presente giudizio. Per completezza, si rammenta che – anche ove il mutuo fosse privo di termine – il creditore avrebbe potuto richiedere la fissazione giudiziale del termine (art. 1817 c.c.; art. 2935 c.c.) e che, in ogni caso, nella specie la prescrizione è stata ripetutamente interrotta (Cass. civ., Sez. III, 19.06.2009, n. 14345).
- Alla luce delle allegazioni e prove: – nei confronti di sono dovuti € 110.764,57 (comprensivi delle Controparte_2 erogazioni dirette, dei versamenti tramite la sorella e del valore di cucina e carrello); – in solido nei confronti di
[...]
e sono dovuti € 58.636,50 (versamenti sul c/c cointestato). Trattandosi di debito di valuta, gli CP_2 CP_1 interessi legali decorrono dalla costituzione in mora (27.12.2012) sino al saldo (artt. 1282 e 1219 c.c.).
- I convenuti risultano integralmente soccombenti. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, Tabella “Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale”, scaglione € 52.000,01–€ 260.000, valori medi: Fase di studio € 2.552,00; Fase introduttiva € 1.628,00; Fase istruttoria/trattazione € 5.670,00; Fase decisionale € 4.253,00. Totale compensi € 14.103,00, oltre spese generali 15%,
C.P.A. 4% e I.V.A..
E' respinta la richiesta del procuratore dell'attore di applicare la maggiorazione del 30%; l'art.4, co.2, D.M. 55/2014 consente l'aumento quando il medesimo difensore assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale;
nella specie il difensore dell'attore difende un solo soggetto contro più controparti ( cfr. Cass.7.5.2018, n. 29651; Cass. 7.5.2024, n.
10367).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a pagare in favore di la somma di € Controparte_2 Parte_1
110.764,57, oltre interessi legali dalla data 27.12.2012 sino al saldo;
2) condanna in solido e a pagare in favore di la somma di € 58.636,50, Controparte_2 CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla data 27.12.2012 sino al saldo;
3) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti;
4) condanna e , in solido, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida Controparte_2 CP_1 in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. come per legge;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese relative all'attività svolta in esecuzione dei provvedimenti ex art. 210 c.p.c..
Foggia, 19.10.2025
Il giudice onorario
Avv. CE SI pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
CE SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91000720/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GARGANICO ER e dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DE ME ER , elettivamente domiciliato in FOGGIA, Viale Michelangelo n. 177, presso il difensore Avv. DE
ME, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DILORENZO TOMMASO, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in VIALE G. DI VITTORIO, 76, CERIGNOLA, presso il difensore avv. DILORENZO TOMMASO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO/I
Conclusioni
Parte attrice, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 3.07.2024 depositava note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 12.07.2024, con provvedimento del 20.07.2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Solo l'attore ha depositato comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
-Con atto di citazione notificato il 16.07.2013, conveniva in giudizio (fratello) e Parte_1 Controparte_2 CP_1
(coniuge di ) chiedendone la condanna: (i) di alla restituzione di € 110.764,57; (ii) in
[...] CP_2 Controparte_2 solido di e alla restituzione di € 58.636,50; oltre interessi dal dovuto al saldo e spese. Controparte_2 CP_1
Esponeva l'attore di avere, tra il 2002 e il 2006, effettuato plurimi versamenti: € 76.800,00 su conto intestato al solo e € 58.636,50 su conto cointestato;
di aver inoltre corrisposto a , per il tramite della CP_2 Persona_1 CP_2 sorella , € 5.164,57 e ulteriori € 22.800,00; nonché di avere consegnato al medesimo una cucina componibile e un CP_3 carrello trasportatore d'uva, concordati in € 6.000,00. Le reiterate richieste di restituzione – avviate sin dal 2009 e ribadite con diffida del 14.12.2012 (ricevuta in data 27.12.2012) – rimanevano senza esito.
pagina 1 di 4 Costituendosi, i convenuti ammettevano la ricezione delle somme, negando però la causale di mutuo e deducendo che gli importi sarebbero stati utilizzati nell'interesse dell'attore per acquisto e/o ristrutturazione di immobili in Cerignola di proprietà di familiari dell'attore. In via preliminare eccepivano la prescrizione delle somme versate nell'anno 2002 per €
6.300,00 (talvolta cumulate con € 5.164,57 per complessivi € 11.464,57).
- In istruttoria venivano assunti l'interrogatorio formale dell'attore e le testimonianze di e Testimone_1 Tes_2
, testi di parte attrice.; nessun teste di parte convenuta compariva. Dalle deposizioni risultava: – consegna a
[...]
della cucina (2006) e del carrello d'uva (2009); – consegna a – per il tramite di – di € CP_2 CP_2 CP_3
5.164,57 e € 22.800,00; – richiesta di restituzione da parte dell'attore ai convenuti, alla presenza del teste presso Tes_2
l'abitazione di quest'ultimo ( cfr. verb.ud. 7.7.2016), cui seguiva una richiesta di dilazione e nessuna contestazione nel merito.
- In data 13.02.2018 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c. per il decesso del procuratore dei convenuti.
- - il giudizio veniva riassunto nei termini di cui agli art. 302 e 305 c.p.c.; il ricorso in riassunzione e il relativo decreto venivano regolarmente notificati. Si costituiva soltanto la convenuta , mentre il convenuto CP_1 Controparte_2 risultava irreperibile e non si costituiva.
La prosecuzione del giudizio è stata, pertanto, coltivata, di fatto dalla sola . CP_1
- Con decreto 20.03.2023, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., questo Tribunale ordinava ai convenuti l'esibizione degli estratti conto dei rapporti n. 652181.79 e n. 652349.39 ( già Banca per il periodo 2001-2006 e l'onere di Controparte_4 CP_5 notifica del provvedimento. I convenuti non adempivano. Con decreto 20.09.2023 l'ordine veniva replicato alla banca;
l'istituto comunicava l'impossibilità di evadere la richiesta per decorso del termine legale decennale di conservazione della documentazione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12.07.2024, con decreto di riserva del 20.07.2024.
-Le stesse difese convenute escludono ogni spirito di liberalità dell'attore. È dunque preclusa la qualificazione in termini di donazione (art. 782 c.c.) e resta confermata la natura di mutuo (art. 1813 c.c.), contratto a carattere reale perfezionato con la consegna o con la messa a disposizione giuridica della somma. In tema di azione restitutoria da mutuo, l'attore deve provare la dazione del denaro e il titolo dell'obbligo restitutorio;
ove, tuttavia, il convenuto ammetta la ricezione e alleghi una causale alternativa (impiego nell'interesse dell'attore), la prova di tale causale incombe sul convenuto ai sensi dell'art. 2697
c.c. (v. Cass. civ., Sez. II, 29.11.2018, n. 30944; Cass. civ., Sez. II, 7.11.2016, n. 22576).
- I convenuti hanno ammesso di aver ricevuto tutte le somme richieste, limitandosi a negare il titolo. Ai sensi dell'art. 115
c.p.c., i fatti principali costitutivi (le erogazioni nei relativi importi, periodi e conti di accredito) devono ritenersi provati per mancata contestazione specifica;
per i fatti secondari la mancata contestazione vale come argomento di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, 27.02.2008, n. 5191; Cass. civ., 6.03.2009, n. 5356).
Quanto a , non costituitosi dopo la riassunzione, non trova applicazione il principio di non contestazione Controparte_2 ex art.115 c.p.c.; restano tuttavia pienamente valutabili le risultanze documentali e testimoniali e le ammissioni già emergenti dagli atti.
- L'ordine di esibizione rivolto ai convenuti (20.03.2023) non è stato assolto;
l'analogo ordine diretto alla banca
(20.09.2023) ha ricevuto riscontro di impossibilità per decorso del termine legale decennale di conservazione della documentazione (art. 119, co. 4, T.U.B.; art. 2220 c.c.). L'inerzia dei convenuti – direttamente onerati dell'ordine – legittima la valutazione sfavorevole ex art. 116 c.p.c., potendo il giudice desumere argomenti di prova dalla mancata esibizione (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 27.01.2017, n. 2148; principi conformi). Resta fermo che l'ordine di esibizione è pagina 2 di 4 mezzo istruttorio residuale e non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio;
nel caso concreto, tuttavia,
l'onere risulta già assolto dall'attore mediante documentazione e ammissioni, mentre la mancata esibizione consolida il quadro probatorio.
- Il teste ( cfr. verb.ud. 7.7.2016) ha riferito che l'attore chiese restituzione ai convenuti presso la sua abitazione, i Tes_2 quali non contestarono e chiesero dilazione. Tale condotta integra riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione (art. 2944 c.c.), con effetti ex art. 2945 c.c.; il riconoscimento può essere anche tacito, purché univoco (Cass. civ., 1.03.2021, n. 5549; Cass. civ., 22.08.2022, n. 25061). A ciò si aggiunge la diffida ricevuta il 27.12.2012, idonea ex se a costituire in mora e interrompere il corso della prescrizione (art. 2943 c.c.).
- L'eccezione di prescrizione è infondata perché: a) è generica, non essendo state specificate le singole date dei pagamenti
2002 cui ancorare il dies a quo;
b) comunque, la prescrizione è stata interrotta dal riconoscimento e dalla diffida del
27.12.2012, poi dal presente giudizio. Per completezza, si rammenta che – anche ove il mutuo fosse privo di termine – il creditore avrebbe potuto richiedere la fissazione giudiziale del termine (art. 1817 c.c.; art. 2935 c.c.) e che, in ogni caso, nella specie la prescrizione è stata ripetutamente interrotta (Cass. civ., Sez. III, 19.06.2009, n. 14345).
- Alla luce delle allegazioni e prove: – nei confronti di sono dovuti € 110.764,57 (comprensivi delle Controparte_2 erogazioni dirette, dei versamenti tramite la sorella e del valore di cucina e carrello); – in solido nei confronti di
[...]
e sono dovuti € 58.636,50 (versamenti sul c/c cointestato). Trattandosi di debito di valuta, gli CP_2 CP_1 interessi legali decorrono dalla costituzione in mora (27.12.2012) sino al saldo (artt. 1282 e 1219 c.c.).
- I convenuti risultano integralmente soccombenti. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, Tabella “Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale”, scaglione € 52.000,01–€ 260.000, valori medi: Fase di studio € 2.552,00; Fase introduttiva € 1.628,00; Fase istruttoria/trattazione € 5.670,00; Fase decisionale € 4.253,00. Totale compensi € 14.103,00, oltre spese generali 15%,
C.P.A. 4% e I.V.A..
E' respinta la richiesta del procuratore dell'attore di applicare la maggiorazione del 30%; l'art.4, co.2, D.M. 55/2014 consente l'aumento quando il medesimo difensore assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale;
nella specie il difensore dell'attore difende un solo soggetto contro più controparti ( cfr. Cass.7.5.2018, n. 29651; Cass. 7.5.2024, n.
10367).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a pagare in favore di la somma di € Controparte_2 Parte_1
110.764,57, oltre interessi legali dalla data 27.12.2012 sino al saldo;
2) condanna in solido e a pagare in favore di la somma di € 58.636,50, Controparte_2 CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla data 27.12.2012 sino al saldo;
3) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti;
4) condanna e , in solido, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida Controparte_2 CP_1 in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. come per legge;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese relative all'attività svolta in esecuzione dei provvedimenti ex art. 210 c.p.c..
Foggia, 19.10.2025
Il giudice onorario
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