Art. 4.
Gli enti incaricati della importazione debbono presentare all'Alto Commissariato della alimentazione il rispettivo rendiconto di gestione compilato secondo le modalita' che saranno stabilite dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.
Gli enti incaricati della importazione debbono presentare all'Alto Commissariato della alimentazione il rispettivo rendiconto di gestione compilato secondo le modalita' che saranno stabilite dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.