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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 162/23
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 25/06/2025
d a
Parte_1
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. FACCIOLI FAUSTA e dell'avv. Pt_2
Altri contratti atipici
Parte_3
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MIRRI PAOLO
[...]
i Parma, con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Antonella Micele
con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
IN G. IN
IN PROPRIO E QUALE TUTORE DI CP_4 CP_5
, con il patrocinio dell'avv. Simona Brianti
[...]
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di in data n.20/2023, pubblicata il
20.1.2023.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma della sentenza n. 20/2023 emessa del Tribunale di Cremona, respinta preliminarmente - siccome infondata - l'eccezione d'asserita nullità dell'atto introduttivo per mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163 terzo comma n. 7 c.p.c., così provvedere e giudicare: 1) in via istruttoria: - disporre la rinnovazione della CTU medico-legale svolta in primo grado, per tutte le ragioni esposte ad illustrazione del quinto motivo d'appello ed altresì tenendo presente quanto esposto nelle note di trattazione depositate in vista dell'udienza cartolare del giorno 28/06/2023; - disporre l'acquisizione agli atti del verbale ispettivo in data 21/12/2022 con relative allegazioni, rispettivamente prodotti quali docc. 004 e 005; 2) in via preliminare ed assorbente: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o l'interesse ad agire di Controparte_1
rispetto alle domande svolte nei confronti di - per l'effetto, CP_6
accertare e dichiarare che da quest'ultima nulla è dovuto per le causali di cui si tratta;
3) sempre in via preliminare, ma gradata: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande CP_6
svolte nei suoi confronti da Controparte_1
- per l'effetto, accertare e dichiarare che da parte di
[...] CP_6
nulla è dovuto per le causali di cui si tratta;
4) nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare che le domande svolte da Controparte_1
nei confronti di sono
[...] CP_1 CP_6
sprovviste di prova;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che da parte di
[...]
nulla è dovuto per le causali di cui si tratta;
5) sempre nel merito, CP_6
ma in via subordinata: - ferma restando l'accertamento del fatto che nel caso di specie non si è in presenza di prestazioni socio-sanitarie da porsi integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dir tenuta CP_6
a farsi carico di una quota complessiva della retta relativa alle
[...]
prestazioni rese a beneficio del sig. in misura pari al 40% della CP_5
2 tariffa giornaliera a mente del disposto dell'art. 34 comma 1 lett. c) punto 2 del DPCM 12/01/2017; - per l'effetto, dir tenuta - con CP_6 riferimento all'arco temporale 01/03/2018 – 31/12/2020 oggetto di causa - a corrispondere a la minor Controparte_1
somma di complessivi € 27.601,31; 6) ancora nel merito, ma in via ulteriormente subordinata: - ferma restando l'accertamento del fatto che nel caso di specie non si è in presenza di prestazioni socio-sanitarie da porsi integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dir tenuta CP_6
a farsi carico di una quota complessiva della retta relativa alle
[...]
prestazioni rese a beneficio del sig. pari al 70% della tariffa CP_5 giornaliera a mente del disposto dell'art. 34 comma 1 lett. c punto 1 del
DPCM 12/01/2017; - per l'effetto, dir tenuta - con CP_6 riferimento all'arco temporale 01/03/2018 – 31/12/2020 oggetto di causa - a corrispondere a la minor Controparte_1
somma di complessivi € 24.809,38; 7) in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali d'ambedue i gradi di giudizio”.
Dell'appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ex adverso proposta, così provvedere: - in via preliminare di rito, dichiararsi l'inammissibilità dei motivi d'appello, ai sensi dell'art. 342, co. 1, c.p.c. di cui ai motivi di gravame primo e secondo, riguardanti le eccezioni preliminari del difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della nonché, Controparte_1
l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c. della produzione documentale, allegata all'atto d'appello ai docc. 4 - 5, inerenti la “relazione ispettiva in data 21.12.2022” e “allegati relazione ispettiva”, per le ragioni già espresse in atti;
respingersi, infine, il terzo motivo di gravame, in quanto infondato in fatto e diritto, per le ragioni già illustrate in atti, riguardante l'eccezione preliminare della supposta carenza di legittimazione passiva dell' rispetto alle domande formulate nei suoi riguardi dalla CP_6
- in via principale, Controparte_1
3 respingere l'intero gravame proposto, in tutti i suoi motivi, dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale Parte_4
di Cremona n. 20/2023 del 13.1.2023, pubblicata il 20.1.2023, non notificata, con conferma della stessa decisione di primo grado e con integrale reiezione delle richieste avanzate dall'appellante, in quanto infondate ed inammissibili per le motivazioni espresse in atti;
- in via subordinata, confermandosi la natura di rilievo sanitario (art. 3 commi 1 e 3 DPCM 14.2.2001) delle prestazioni erogate al sig. , condannarsi: - l' Controparte_5 [...]
in persona del Direttore Generale pro tempore, al Parte_5
pagamento in favore della Controparte_1
delle rette insolute per il ricovero dell'ospite medesimo, inerenti il periodo
1.3.2018 - 31.12.2020 per l'importo di €. 79.605,00, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
- l in persona del Parte_5
Direttore Generale pro tempore, ovvero, in via alternativa, l' Parte_4
in persona del Direttore Generale pro tempore, la sig.ra ,
[...] CP_4
quale Tutore e legale rappresentante dell'ospite e/o il Controparte_7
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento,
[...]
rispettivamente nella misura del 70% (in carico delle ) e del Parte_6
30% (in carico all'ospite e al , facendo comunque salva ogni diversa CP_3
ripartizione pro quota determinanda, in favore della
[...]
delle rette residue insolute per il ricovero del Controparte_1
sig. , inerenti il periodo 1.3.2018 - 31.12.2020 per l'importo Controparte_5
di €. 79.605,00, o nella diversa somma che risulterà all'esito delle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
- in via di ulteriore subordine, accertata la natura sociale a rilevanza sanitaria (art. 3 comma 2 DPCM 14.2.2001) delle prestazioni erogate al sig. CP_5
4 condannarsi la sig.ra quale Tutore e legale CP_5 CP_4
rappresentante dell'ospite medesimo ed il Controparte_7
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, pro quota
[...]
determinanda, in favore della Controparte_1
delle rette insolute per il ricovero del sig. , inerenti
[...] Controparte_5
il periodo 1.3.2018 - 31.12.2020 per l'importo di €. 79.605,00, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
- in via ulteriormente gradata, accertata l'obbligazione civile al pagamento delle rette assunta con la sottoscrizione dell'impegno in data 7.3.1991, condannarsi la sig.ra CP_4
al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1
delle rette insolute per il ricovero del sig. ,
[...] Controparte_5
inerenti il periodo 1.3.2018 - 31.12.2020 per l'importo di €. 79.605,00, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti versati dalla sig.ra , quale Tutore e legale rappresentante dell'ospite, oltre a CP_4
quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con la rifusione delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge (Spese gen., CPA e IVA). - in via istruttoria, ci si oppone alla rinnovazione della CTU medico-legale sull'ospite CP_5
al fine di stabilire, nel periodo qui preso in considerazione
[...]
(1.3.2018 - 31.12.2020 ed oltre) la natura delle prestazioni ad esso erogate, con conseguente individuazione, nel rispetto della legislazione vigente in materia, del o dei soggetto/i onerato/i al pagamento delle rette de quo.
Dell'appellata Parte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso in via principale respingere il terzo motivo di appello proposto dall' Parte_8
[...
[...] avverso la sentenza Tribunale di Cremona Giudice Unico Dott.
[...]
DR EA RU 13 - 20 gennaio 2023 n. 20 e, per l'effetto, confermare la statuizione di accertamento della carenza di titolarità passiva dell' respingere le domande Controparte_8
proposte dalla nei confronti Controparte_1 dell' in quanto inammissibili ed Controparte_8
infondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento del primo motivo di appello incidentale condizionato riformare la sentenza Tribunale di Cremona Giudice
Unico Dott. DR EA RU 13 - 20 gennaio 2023 n. 20 nella parte in cui ha qualificato le prestazioni rese dalla Controparte_1
a favore del Sig. quali prestazioni
[...] Controparte_5
sanitarie di rilevanza sociale ai sensi dell'art. 3 septies Decreto Legislativo
30 dicembre 1992 n. 502 e dell'art. 3 D.P.C.M. 14 febbraio 2001 da porsi integralmente a carico del anziché quali Controparte_9 prestazioni sociali di rilevanza sanitaria e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte da qualsiasi parte del giudizio nei confronti dell'
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via Controparte_8
subordinata in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale condizionato riformare la sentenza Tribunale di Cremona Giudice Unico
Dott. DR EA RU 13 - 20 gennaio 2023 n. 20 nella parte in cui ha qualificato le prestazioni rese dalla Controparte_1
a favore del Sig. quali prestazioni sanitarie di
[...] Controparte_5
rilevanza sociale da porsi integralmente a carico del Servizio Sanitario
Nazionale ai sensi dell'art. 3 septies Decreto Legislativo 30 dicembre 1992
n. 502, dell'art. 3 comma D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e dell'art. 33 comma 2 lettera a) o lettera b) D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e, riqualificate le prestazioni rese a favore del Sig. quali prestazioni sanitarie di Controparte_5
rilevanza sociale ai sensi dell'art. 34 comma 1 D.P.C.M. 12 gennaio 2017, limitare l'ammontare della condanna ad un importo non superiore alla percentuale del 40% o, in subordine, alla percentuale del 70%, o come meglio, del complessivo ammontare delle rette ritenute dovute;
in via
6 ulteriormente subordinata in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale condizionato riformare la sentenza Tribunale di Cremona Giudice
Unico Dott. DR EA RU 13 - 20 gennaio 2023 n. 20 nella parte in cui ha qualificato le prestazioni rese dalla Controparte_1
a favore del Sig. quali prestazioni
[...] Controparte_5
sanitarie di rilevanza sociale da porsi integralmente a carico del Servizio
Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 3 septies Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dell'art. 3 comma 3 D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e dell'art. 33 comma 2 lettera a) o lettera b) D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e, riqualificate le prestazioni rese a favore del. quali Controparte_5
prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera c) D.P.C.M. 12 gennaio 2017, limitare l'ammontare della condanna ad un importo non superiore alla percentuale del 40%, o come meglio, del complessivo ammontare delle rette come quantificato all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Dell'appellato Controparte_7
"Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ecc.ma
Corte adita: In via preliminare ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, 1° comma cpc. per mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 cpc. In via principale
RIGETTARE l'appello principale proposto da
[...]
siccome inammissibile, improcedibile e, Parte_4
comunque, del tutto infondato in fatto ed in diritto. RIGETTARE gli appelli incidentali condizionati proposti da Controparte_8
e le domande subordinate tutte riproposte da Controparte_1
nei confronti di siccome
[...] Controparte_7
inammissibili, improcedibili e, comunque, del tutto infondati in fatto ed in diritto. Per l'effetto CONFERMARE in ogni sua parte la sentenza n. 20/2023 emessa dal Tribunale di Cremona e pubblicata in data 20.01.2023. Con vittoria delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si oppone alla richiesta istruttoria avanzate dall'appellante di rinnovazione della CTU medico-legale
7 sull'ospite perché volta ad accertare la natura delle Controparte_5
prestazioni ad esso erogate e ad individuare il soggetto onerato al pagamento delle rette de quo, in quanto esplorativa e sostitutiva dell'onere probatorio che incombe alla parte, oltre che inammissibile perché avente ad oggetto questioni giuridiche di competenza esclusiva del Giudicante.
Dell'appellata , in proprio e quale Tutore di CP_4 CP_5
[...]
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, - In via preliminare, verificata la mancata indicazione nell'atto di citazione dell'invito di cui all'art. 163 c.p.c. 7) provvedere in conformità all'art. 164 c.p.c- In via di principalità nel merito, in ragione sia degli elementi di fatto incontestati e pacifici richiamati in atti, degli elementi di diritto citati dal Tribunale di Cremona, delle deduzioni ed eccezioni svolte in atti, rigettare l'appello principale proposto da
[...]
, rigettare l'appello incidentale Parte_4
condizionato proposto da Parte_9
e respingere le domande subordinate tutte riproposte da
[...]
nei confronti di in proprio e quale Controparte_1 CP_4
Tutore di , siccome inammissibili, improcedibili, infondate Controparte_5
in fatto e in diritto, non provate o come meglio;
con conferma integrale della sentenza n.20/2023 pubblicata il 20 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di
Cremona nella causa civile n. 3180/2019. In ogni caso con vittoria alle spese del presente grado di giudizio.” In via istruttoria, si oppone fermamente a tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili, inconferenti, irrilevanti e superflue alla luce delle allegazioni e dei documenti prodotti in giudizio di primo grado;
in particolare ci si oppone alla rinnovazione della
CTU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la (di seguito, Controparte_1
anche “ ”) rappresentava che 1) In data 7.3.1991, la Controparte_1
accoglieva il ricovero del Controparte_1
8 sig. , nato a [...] il [...], residente nel Comune di Controparte_5
affetto da “Psicosi d'innesto in insufficiente Controparte_7 mentale medio grave”, con assunzione di impegno al pagamento della retta da parte della sig.ra madre adottiva e, dal 29.3.1999, tutore CP_4
dell'ospite; 2) in data 29.9.1999 la Commissione Sanitaria degli stati di invalidità civile dell'ASL della Provincia di Cremona dichiarava il sig.
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa Controparte_5
100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80)” (doc. 006); 3) stante il mancato pagamento delle rette per il periodo agosto 2017- settembre 2018, la con lettera racc. ar Controparte_1
7.11.2018, metteva in mora la madre-tutrice sig.ra ed il CP_4 [...]
quest'ultimo anche ai sensi e agli effetti dell'art. 6, Controparte_7
comma 4, L. n. 328/2000 e art. 8 L.R. Lombardia n. 3/2008 ;4) aumentando la situazione debitoria de quo, la Controparte_1
in data 19.3.2019, era costretta ad inviare ulteriore diffida, per il
[...]
periodo dicembre 2017-febbraio 2019, preavvertendo la tutrice ed il CP_3
che, in assenza del pagamento, si sarebbe provveduto al recupero forzoso del credito ed alle dimissioni protette dell'ospite (doc. 008); 5) in data 24.9.2019, la invitava la tutrice Controparte_1 CP_4
il protutore geom. , il
[...] Persona_1 Controparte_7
e, per il tipo di patologia psichica/psichiatrica sofferta dall'ospite
[...]
Contr
, anche l' della e l' Controparte_5 CP_6 Parte_5
alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, avente ad
[...]
oggetto il pagamento delle rette insolute del sig. per il Controparte_5
periodo marzo 2018 – agosto 2019, pari ad €. 41.455,60; 6) ad eccezione dell' tutte le altre parti convenute Parte_10
aderivano all'invito, sottoscrivevano la convenzione e fissavano l'incontro del 25.11.2019, con contestuale stesura di un verbale negativo;
7) in data
6.12.2019, la comunicava Controparte_1
alle parti convenute l'avvio della procedura delle dimissioni in forma protetta
9 del sig. , allegando, per una adeguata presa in carico Controparte_5
dell'ospite, la relazione clinica-psichiatrica dell'1.7.2019, a firma dello
Psichiatra Dott. Direttore U.O. Medica Dip. Disabili Persona_2
(doc. 016); 8) frattanto la Controparte_1
dovendo assicurare la cura e l'assistenza all'ospite - per Controparte_5
conto del S.S.N. e degli Enti Locali - maturava un credito per rette insolute, per il periodo marzo 2018 - novembre 2019, pari ad €. 48.480,80 già al netto del contributo sanitario regionale e degli eventuali acconti versati dalla tutrice, come si poteva evincere dalla certificazione riepilogativa e dalle fatture prodotte in allegato.
Alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto contenute nell'atto di citazione, rassegnava le seguenti conclusioni:
- Nel merito, in via principale: accertata la natura di rilievo sanitario (art.
3 commi 1 e 3 DPCM 14.2.2001) delle prestazioni erogate al sig. CP_5
condannarsi l' in persona del
[...] Parte_5
Direttore Generale pro tempore, ovvero, in via alternativa, l' Parte_4
in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento in
[...]
favore della delle rette Controparte_1 insolute per il ricovero dell'ospite medesimo, inerenti il periodo 1.3.2018 -
30.11.2019 per l'importo di €. 48.480,80, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
- Nel merito, in via subordinata: confermandosi la natura di rilievo sanitario (art. 3 commi 1 e 3 DPCM 14.2.2001) delle prestazioni erogate al sig. , condannarsi l' in Controparte_5 Parte_5
persona del Direttore Generale pro tempore, ovvero, in via alternativa,
l' , in persona del Direttore Generale pro tempore, la Parte_4 sig.ra , quale Tutore e legale rappresentante dell'ospite e/o il CP_4
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_7
10 al pagamento, rispettivamente nella misura del 70% (in carico delle
[...]
) e del 30% (in carico all'ospite e al Comune), facendo comunque Parte_6
salva ogni diversa ripartizione pro quota determinanda, in favore della
delle rette residue Controparte_1
insolute per il ricovero del sig. inerenti il periodo Controparte_5
1.3.2018 - 30.11.2019 per l'importo di €. 48.480,80, o nella diversa somma che risulterà all'esito delle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
- Nel merito, in via di ulteriore subordine: accertata la natura sociale a rilevanza sanitaria (art. 3 comma 2 DPCM 14.2.2001) delle prestazioni erogate al sig. , condannarsi la sig.ra , quale Controparte_5 CP_4
Tutore e legale rappresentante dell'ospite medesimo ed il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_7
pagamento, pro quota determinanda, in favore della
[...]
delle rette insolute per il ricovero del sig. Controparte_1
, inerenti il periodo 1.3.2018 - 30.11.2019 per l'importo di Controparte_5
€. 48.480,80, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
- Nel merito, in via ulteriormente gradata: accertata l'obbligazione civile al pagamento delle rette assunta con la sottoscrizione dell'impegno in data
7.31991, condannarsi la sig.ra , al pagamento, in favore della CP_4
delle rette insolute per il Controparte_1
ricovero del sig. , inerenti il periodo 1.3.2018 - 30.11.2019 Controparte_5
per l'importo di €. 48.480,80, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti versati dalla sig.ra , quale Tutore e legale CP_4
11 rappresentante dell'ospite, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con la rifusione delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre agli accessori di legge (Spese gen., CPA e IVA).
Per quel che qui rileva, si costituiva, premettendo che la CP_6
chiedeva ai soggetti evocati in giudizio il pagamento Controparte_1
delle rette socio assistenziali dovute per il sig. relativamente al CP_5
periodo 1.3.2018 – 30.11.2019, oltre a quelle maturate e maturande ed al cui pagamento si era contrattualmente impegnata, e vi aveva provveduto sino al
28.2.2018 la sig.ra ; che il sig. era ospite residenziale CP_4 CP_5
presso una “unità di offerta” RS (residenza sanitario assistenziale per disabili) della attrice per la quale era accreditata ed a contratto CP_1
con il Servizio Sanitario Regionale Lombardo - ai sensi del D.Lgs. 502/1992 artt. 8 bis – ter – quater-quinquies-sexies, nonché della Legge Regione
Lombardia 33/2009 successivamente modificata ed integrata dalla Legge
Regionale 23/2015- e nella quale gli ospiti fruiscono di prestazioni sociosanitarie sia di natura sanitaria che assistenziale;
la Residenza sanitario assistenziale per disabili era dedicata all'area delle disabilità e poteva accogliere persone di età inferiore a 65 anni non assistibili a domicilio nelle condizioni di disabilità fisica-psichica-sensoriale; la Controparte_1 proprio in virtù dell'accreditamento e della contrattualizzazione viene remunerata dal Servizio Sanitario Regionale tramite l' per CP_6
l'erogazione delle prestazioni sanitarie mediante il pagamento di una tariffa sanitaria (che copre tutte quelle prestazioni di carattere sanitario erogate all'ospite: i costi per la medicina generale, le prestazioni di assistenza medica, di assistenza infermieristica, riabilitativa, l'assistenza specialistica, farmaceutica, protesica) che viene definita dalla Regione con specifico provvedimento DGR 399/2010 e che varia a seconda della classificazione della fragilità dell'ospite per i suoi bisogni sanitari ed assistenziali;
l'accesso degli utenti alle RS (così come per le altre unità di offerta per le quali la
12 è accreditata ed a contratto) è decisa esclusivamente ed in totale CP_1
autonomia dalla nella disponibilità dei posti letto accreditati ed CP_1
a contratto, in base alla valutazione, svolta da equipe multi professionale che opera al suo interno, dell'idoneità del soggetto all'ingresso ed alla sua permanenza;
per la RS il personale medico, una volta valutata la idoneità del paziente al suo ingresso, predispone un documento ufficiale denominato
“scheda individuale disabile” (secondo la DGR 12620/2003) che rileva la fragilità del singolo utente ed i relativi bisogni indicando la tipologia erogativa con il conseguenziale pagamento della tariffa sanitaria;
sulla base della classificazione attribuita all'ospite dal gestore CP_5 CP_1
nel documento ufficiale predisposto dalla stessa e denominato scheda
[...]
SI.Di (DOC. N. 3), la percepiva dall'ATS, quale tariffa sanitaria, CP_1
€ 90,50 giornalieri, come indicato nella DGR 399/2010; la componente assistenziale ed alberghiera della prestazione erogata viene posta a carico dell'utente/comune di residenza/obbligati per legge che si impegna al pagamento direttamente alla la quantificazione di tale retta è CP_1
stabilita liberamente ed in totale autonomia dalla alla data della CP_1
costituzione, risultava che la retta applicata dalla all'ospite CP_1
ospiti ammontava a € 78,50 al giorno;
per la tipologia di prestazioni CP_5
erogate nella RS in cui era accolto il sig. avente carattere misto CP_5
sanitario ed assistenziale, vige il principio della compartecipazione della spesa a carico dell'utente per la retta assistenziale;
di questo la CP_1
era ben consapevole tant'è che con la sottoscrizione dei contratti
[...]
con l' come si legge nei medesimi (premesse e art. 1), essa CP_6
si era obbligata a rispettare il suddetto principio della compartecipazione al costo delle prestazioni erogate agli utenti presenti nella RS per la parte non a carico del Fondo Sanitario Regionale.
Su queste basi, secondo era chiaro che la chiamata in CP_6 giudizio dell' era infondata in fatto ed in diritto poiché le CP_6
domande formulate dalla attrice, se da un lato non ponevano in CP_1
Contr discussione l'esecuzione degli accordi contrattuali intercorsi con l'
13 riferiti al pagamento della tariffa sanitaria giornaliera, accordi che erano stati pienamente rispettati, dall'altro ed al contempo la agiva in CP_1
violazione delle suddette regole ed obbligazioni a cui la stessa si era vincolata con la sottoscrizione del contratto, ponendo in essere un comportamento contrario ai principi della buona fede.
Su queste basi, rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_11
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; NEL MERITO: nella Parte_4
denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'assorbente eccezione sopra descritta: in via principale: a) Respingere in toto ogni richiesta sia in via principale che in via subordinata svolta avverso l
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_4
b) Dichiarare in ogni caso che l' Parte_4
nulla deve e dovrà a qualsivoglia titolo e/o causale alle altre parti processuali né in via solidale né pro quota in ordine al pagamento delle rette del sig. . In via subordinata: nella denegata e non creduta Controparte_5
ipotesi nella quale l'Ill.mo sig. Giudice ritenga di accogliere le richieste formulate dalla attrice nei confronti del servizio sanitario CP_1
Parte pubblico, condannare solamente la di Parma a farsi Parte_5
carico del relativo pagamento per il periodo di cui è causa;
in via di ulteriore subordine: nell'ipotesi in cui l'Ill.mo sig. Giudice ritenga che l'inserimento del sig. nella RS della CP_5 CP_1 Controparte_1
sia da far rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 34 comma 1
[...]
lettera c) del DPCM 1.12.2017, i cui trattamenti sono a carico del Servizio sanitario per una quota percentuale della tariffa giornaliera, dichiarare che il relativo pagamento per il periodo di cui è causa sia da addebitare all'
[...]
in via di ulteriore subordine: nell'ipotesi in cui Parte_13
l'Ill.mo sig. Giudice ritenga che l'inserimento del sig. nella RS CP_5
della sia da far rientrare Controparte_1
nell'ambito applicativo dell'art. 34 comma 1 lettera c) punto 1 del DPCM
1.12.2017, i cui trattamenti sono a carico del Servizio sanitario per una
14 quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera, e ritenga di porre a carico dell' il relativo pagamento, dichiarare che l' CP_6 CP_6 si faccia carico solamente della somma residua rispetto all'importo
[...] della tariffa sanitaria giornaliera di € 90,50 che il servizio sanitario pubblico ha versato e sta versando alla attrice per l'inserimento del sig. CP_1
CP_5
Le altre parti si costituivano chiedendo, essenzialmente, il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
La causa veniva istruita mediante CTU, volta a qualificare la natura delle prestazioni rese in favore di nel periodo oggetto di causa. Controparte_5
La CTU veniva depositata in data 30.3.2022.
Il Tribunale, quindi, all'udienza del 29.9.2022, assegnati i termini per comparse e repliche, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale, con la sentenza n 20/2023, pubblicata il 20.1.23, condannava l al pagamento, in favore Parte_4
dell' , “della (residua) somma di euro 79.605,00 , Controparte_1
oltre interessi dalla domanda al saldo, in ragione dell'erogazione, da parte dell'istituto , di prestazioni sanitarie di rilevanza sociale Controparte_1
ex art 3septies del decreto legislativo n° 502 del 1992 in favore del sig. ed inerenti il periodo di ricovero dall'1.3.2018 al Controparte_5
31.12.2020”,
Il Tribunale, rigettava, innanzitutto, l'eccezione di competenza territoriale sollevata dal Controparte_10
Rigettava altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da atteso che l'attrice aveva formulato specifica domanda nei CP_6
suoi confronti.
Illustrava, quindi, il quadro normativo facendo riferimento in particolare all'art. 5 della legge 833/1978, all'art. 30 della legge 730/1983, al DPCM 8 agosto 1985, agli artt. 1 e 3 septies del Dlvo 502/92, all'art. 3, all'art. 33
DPCM 12.1.2017 DPCM 14.2.2001.
Riteneva, in particolare, che “nella gerarchia delle fonti, va in progressione
15 dato rilievo alla legge n. 730/1983, la quale pone a carico del servizio nazionale sanitario “gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali” (come poi precisate nel DPCM 8.8.1985) ed il d.lvo 502/1992, come integrato sul punto dal DPCM 14.2.2001 e relativa tabella (quale atto di indirizzo e coordinamento ex art. 3 septies d.lvo
502/1992) atteso che il d.lvo ha affidato al successivo atto di intervento la precisazione delle categorie ed i criteri di finanziamento, atto che non risulta abrogato”.
Concludeva, quindi, che “il DPCM 12.1.2017 (che invece determina i livelli di assistenza, ma ai diversi fini del disposto di cui all'art. 1 del d.lvo
502/1992) non possa che essere coerente con le definizioni ed i criteri di cui al DPCM 14.1.2001 al quale la fonte primaria ha rimesso, per quanto qui di rilievo, la specificazione delle prestazioni da ritenersi “sanitarie a rilevanza sociale” ed “ad alta integrazione sanitaria” nonché i criteri di finanziamento, entrambe ad integrale carico del servizio sanitario”.
In altri termini, secondo il Tribunale, “se i Dpcm sui livelli assistenziali non possono che essere conformi alle definizioni e principi di cui al d.lvo
502/1992 cit. sì come integrato dall'art. 3 del DPCM 14.2.2001, mai abrogato, allora il quadro normativo deve ritenersi non significativamente mutato rispetto a quello valutato e posto a fondamento dei precedenti rilevanti e consolidati arresti giurisprudenziale”.
Richiamava, quindi, la sentenza del Consiglio di Stato 8608/19 che aveva confermato che i trattamenti residenziali di alta e media intensità riabilitativa di cui al comma 2 lett a e b dell'art. 33 DPCM 12 gennaio 2017 erano a totale carico del servizio sanitario nazionale.
Osservava che “le prestazioni riconducibili alle lettere a) e b) dell'art. 33 co.
2 (per i disturbi mentali) del DPC 12.01.2017” dovessero – “ai sensi del comma 4 della medesima disposizione – porsi a carico del Controparte_9
con la precisazione che la giurisprudenza amministrativa sul
[...]
punto” aveva “avuto modo di pronunciarsi in ordine ai rigidi limiti temporali di trattamento previsti sancendone la illegittimità” (Consiglio di Stato
16 1858/2019).
Osservava, infine, che “i principi giurisprudenziali che di seguito … richiamati (tra cui Cass. Sent n. 22776/2016 ed il precedente Cass. Sent. n.
4558/2012 e qualificati quale diritto vivente dalla stessa giurisprudenza di legittimità) non solo” dovessero “trovare applicazione in presenza di un quadro normativo non radicalmente mutato, ma” potessero “svolgere una funzione interpretativa della tipologia di prestazioni erogate anche a seguito della entrata in vigore dei DPCM 29.11.2001 e 12.1.2017, i quali, peraltro, non” potevano “che essere coerenti con le categorie poste dal d.lvo 502/1992 come integrato dal DPCM 14.2.2001”.
Concludeva, quindi, che era “necessario (ma anche sufficiente) valutare se le prestazioni rese in favore del degente si” potessero “ricondurre alle categorie di cui al DPCM 14.2.2001 (la quale integrando la previsione di cui all'art. 3septies d.lvo 502/1992 è a sua volta coerente con la previsione di cui all'art. 30 legge 730/1983), in quanto ciò garantisce l'individuazione della tipologia di prestazione erogata e quindi il relativo onere, in ragione della (prevalente) previsione di legge, cui le fonti secondarie non possono derogare”.
Il Tribunale affrontava, quindi, il tema delle prestazioni erogate al sig. ed il riparto del relativo onere. CP_5
Premetteva che, come anche si poteva leggere nella relazione del CTU, il sig. era “ospite presso uno dei 20 nuclei RS della Controparte_5 CP_1
e la scheda S.I.Di (scheda individuale di valutazione dell'utente
[...]
disabili di cui il CTU ha preso visione) “colloca il in classe 2 – CP_5
assegnandogli così un livello di fragilità medio alta, ciò a significare l'intensità delle prestazioni che le condizioni cliniche del CP_5
richiedono”,
Chiariva che la “la struttura di inserimento del malato, poi (…)non appare elemento determinante per la classificazione delle prestazioni come meramente assistenziali ovvero sanitarie” (Cass. Sent. 22776/2016 ), dovendosi verificare in concreto il tipo di trattamento (adeguato) e fornito al disabile psichico per la corretta qualificazione delle prestazioni, in concreto,
17 rese”.
Dava atto che era “disponibile in atti (e liberamente e prudentemente apprezzabile) la relazione del 3 maggio 2005 del dr. psichiatra Persona_3
e direttore sanitario della ai fini di un inquadramento generale CP_1
della storia del paziente” che era “utile alla comprensione della tipologia di significativo intervento in essere” di cui riportava ampi stralci che parimente si trascrivono. “Il signor , nato a [...] il [...], Controparte_5
è ospite del nostro Istituto dal 7 marzo 1991 perché affetto da psicosi
d'innesto in insufficienza mentale medio grave. Il signor non ha mai CP_5
conosciuto i veri genitori. Nel 1972 fu adottato all'età di 3 anni e mezzo, insieme ad altri due fratelli pure ipodotati intellettualmente e uno con disturbi psicotici. Dimostrò già nei primi anni di vita anomalie comportamentali . Fu iscritto alla prima elementare presentando difficoltà nell'apprendimento e manifestando intolleranza all'ambiente: è descritto come bambino irrequieto e litigioso nei confronti degli altri bambini. Solo la buona volontà del maestro gli permise di giungere al termine della scuola senza peraltro raggiungere le prestazioni scolastiche dei coetanei. Non venne iscritto alle medie inferiori . Successivamente, nell'adolescenza, comparvero le anomalie del carattere che resero necessario il ricovero, durato cinque anni, presso la Casa di Gino a Como, Istituto che ospita ritardati mentali. Durante questo primo ricovero vengono descritti pensieri deliranti e mistici alternati a fasi di grave allucinazione. Il 15.5.1990 veniva dimesso da questo Istituto perché era diventato molto aggressivo con gli altri degenti: infatti aveva tentato di aggredire un paziente con un forcone.
Successivamente venne ricoverato per pochi mesi presso Villa Maria Luigia
a Monticelli Terme Parma( 14 settembre 1990-12 novembre 1990) dove migliorarono un po' questi atteggiamenti inducendo la madre a riprendere il figlio in famiglia. L'obiettività clinica del paziente è nella norma come pure gli esami ematochimici di controllo. Trattasi di persona con ritardo mentale medio-grave quantificabile in una età mentale intorno ai 7-8 anni.
Conseguentemente risultano deficitarie le funzioni psichiche superiori
18 connesse alle capacità di astrazione, di elaborazione dei significati generali, di critica e di giudizio. La compromissione delle capacità cognitive di per se non è tale da ridurre completamente l'autonomia, ed il paziente è passibile di nuove acquisizioni per addestramento ed educazione. Tuttavia tale potenzialità è di assai difficile sviluppo a causa della presenza di un nucleo psicotico costituito da un delirio fantastico e da disturbi dispercettivi. Il paziente ritiene di essere in comunicazione con mondi extraterrestri abitati, anche di natura diabolica. Da tali entità sente provenire voci imperative, secondo i cui ordini egli agisce in genere aggredendo le persone da esse indicategli. Pertanto il paziente presenta una scarsa e discontinua aderenza alla realtà, che ne compromette la capacità di agire con coerenza rispetto ai propri bisogni e alle esigenze esterne. Pertanto sia a causa del deficit intellettivo che del disturbo dei contenuti di pensiero il paziente non è abitualmente capace di provvedere ai propri interessi”.
Il Tribunale riportava poi uno stralcio della relazione medica del 1 luglio
2019: “(…) in questo momento la terapia farmacologica ha smorzato la pervasività del delirio e s'intravvede meglio la fragilità cognitiva e emotiva di base. Tendenzialmente ha un'espressione emotiva indifferente, anche se rapidamente si irrita quando contrariato o sorride, in modo un po' stolido, quando ingaggia un'altra persona, spesso per ottenere un vantaggio secondario. Purtroppo l'impiego di dosaggi più elevati di psicofarmaci, allo scopo di controllare meglio la sintomatologia delirante, determina un maggior torpore psichico e una maggior difficoltà ad attivarsi;
per cui, al già ridotto pattern di interazione, si sovrappone anche l'effetto collaterale depressogeno della terapia farmacologica in corso (…) Ha bisogno
d'interventi costanti di riabilitazione quotidiana per far si che le abilità possedute siano costantemente esercitate altrimenti le perderebbe irreversibilmente. Necessita di essere aiutato nella presa in carico dei propri bisogni di salute fisica e psichica in quanto non è in grado di programmare richieste e interventi per prevenire o trattare situazioni di malattia tra cui anche la regolare assunzione della terapia farmacologica (che riceve ogni
19 giorno per tre volte al giorno). Per la non stabilità del quadro clinico psichiatrico necessita di rivalutazioni periodiche (2/3 mesi o al bisogno) per una regolazione della terapia con psicofarmaci allo scopo di controllare meglio la sintomatologia psicotica o per modulare gli effetti collaterali presenti. Quotidianamente, multipli interventi psico-educazionali (agenda struttura di giornata, rinforzamento di compiti eseguiti con adeguatezza, sostegno e orientamento alla motivazione e alla relazione interpersonale) permettono di controllare meglio la sintomatologia psicotica negativa
(l'impoverimento affettivo, il deficit volitivo, la disorganizzazione nella progettazione e finalizzazione di compiti e aspettative) e quella produttiva- delirante che innescherebbe i comportamenti più aggressivi”.
Il Tribunale dava, quindi, atto che il CTU aveva visitato il sig. e che CP_5 aveva osservato che “la storia clinica e la documentazione sanitaria di
sostengono la presenza di una patologia psichiatrica e Controparte_5
organica che per sua natura ed intensità psicopatologica necessita di una costante attenzione attuabile peraltro da più figure sanitarie e assistenziali in ambiente protetto e con finalità riabilitative, ovvero a scopo terapeutico continuativamente supportato. Trattasi di paziente affetto da disabilità in condizioni di fragilità quantificata “medio alta”, che sarebbe difficilmente gestibile a livello territoriale o domiciliare e che a tutt'oggi gode di una discreta stabilità, grazie all'approccio terapeutico multidisciplinare costante e quotidiano attuato presso l' (…) Il Controparte_1
è affetto da ritardo mentale, psicosi schizofrenica, diabete mellito. CP_5
E' in terapia con EP (clozapina), AK (valproato), ipoglicemizzanti orali. Ha allucinazioni, visioni, deliri, comportamenti disinibiti, atteggiamenti ostativi. Ha uno scarso controllo della minzione ( spesso si bagna di notte) e va aiutato nella defecazione. Non si veste da solo e non si lava spontaneamente, va costantemente spronato. Esce dalla struttura solo accompagnato non essendo in grado di apprezzare il pericolo. Le terapie che assume vanno modulate secondo la stagione, la variazione del peso corporeo, le condizioni di idratazione ( ripetutamente segnalati episodi di
20 scialorrea). La variazione della posologia richiede 5 o 6 aggiustamenti durante l'anno. Ogni 6 mesi viene attuata una rivalutazione globale e vengono eseguiti esami ematici”.
Secondo il Tribunale, quindi, la CTU aveva condivisibilmente concluso nel senso che “Le prestazioni rese dall' procedente in favore del CP_1 CP_5 sono prestazioni sanitarie di rilevanza sociale”. Il Tribunale dava, altresì, atto che il CTU, in risposta alle osservazioni critiche del CTP dott. Per_4 aveva, correttamente, precisato che “la durata illimitata del trattamento attuale non è a mio parere sufficiente per snaturare l'essenza sanitaria della prestazione erogata presso la ”. Controparte_1
Con riguardo alla spettanza degli oneri relativi alle prestazioni offerte al Sig.
richiamava stralci della sentenza della Corte di cassazione n. CP_5
22776/2016, secondo cui le attività socio assistenziali dirette in via prevalente alla tutela della salute del cittadino sono a totale carico del servizio sanitario.
Il Tribunale concludeva, quindi, nel senso che “poiché le prestazioni rese a favore del sig. ono prestazioni sanitarie di rilevanza sociale, sì come CP_5 definite dall'art 3 septies decreto legislativo n° 502 del 1992 e precisate dall'art. 3 DPCM 14.2.2001, tali prestazioni debbono essere poste integralmente a carico del servizio sanitario ex art. 3septies decreto legislativo n° 502 del 1992 ed ex art. 3 co. 3 DPCM 14.2.2001 e relativa tabella (sez. patologie psichiatriche- dovendosi escludere nel caso di specie
“bassa” intensità assistenziale) ed altresì ex art. 33 co. 2 a) ovvero certamente b)) DPCM 12.1.2017”.
Con riguardo all'individuazione dell'ATS onerata dei costi, il Tribunale, “pur preso atto della mutata giurisprudenza”, riteneva che andasse “richiamato l'arresto giurisprudenziale assunto da ultimo anche dalle Sezioni Unite, secondo il quale: “nel caso di malati cronici, tenuta al rimborso dei costi di assistenza affrontati dalla struttura che li ha ospitati è la ASL del luogo di residenza dell'assistito; e nel caso di trasferimento dell'assistito, l'obbligo si trasferisce alla ASL di destinazione” (Cass. Sent n. 19353/2017,
21 successivamente Cass S.U. sent. n. 20401/2019)”.
Il Tribunale, richiamando passaggi motivazionali della sentenza in questione, riteneva che occorresse “far riferimento al disposto delle normative della
Regione la quale, secondo quanto argomentato anche dalla Pt_11
giurisprudenza sopra indicata, radica il collegamento territoriale atto ad individuare l'ente obbligato ( in particolare, in riferimento agli assistiti provenienti dalle altre regioni) nella ASL di residenza dell'assistito”.
Il Tribunale, quindi, preso atto che il Sig. risiedeva a , CP_5 CP_1
concludeva che era onere della sostenerne la spesa. Parte_14
Con riguardo al quantum, premetteva che non potevano esservi dubbi sull'accreditamento della , la quale pacificamente eroga Controparte_1
prestazioni sanitarie.
Con Con riguardo al “contratto per la definizione dei rapporti giuridici tra e l'unità accreditata che eroga i servizi (doc. 5 di parte , Parte_14 peraltro efficace dal maggio al dicembre 2018)” riteneva che “in ragione della ricostruzione normativa…. e la ricostruzione in fatto operata rispetto alle concrete prestazioni rese in favore del , dovesse “ritenersi che CP_5
il contratto disciplini (per quanto di rilievo e tra le parti che lo hanno sottoscritto esclusa la sua validità nei confronti di terzi) la determinazione della c.d. quota sanitaria e quindi di quota che, nel caso di specie, non esaurisce gli obblighi, ex lege, dell'ATS preso atto delle prestazioni accertate giudizialmente (qualificate diversamente rispetto alla qualifica ex ante mossa dalle parti) ed effettivamente rese in favore del sig. . CP_5
Secondo il Tribunale, “in ragione dei documenti versati in atti”, doveva
“concludersi che ove le prestazioni rese fossero state effettivamente prestazioni che, in ragione del quadro normativo, statale, sopra evidenziato, avessero importato la compartecipazione tra ATS e terzi (utente/comune) ex art. 3septies d.lvo n. 502/1992 e quindi ex DPCM 14.2.2001 e relativa tabella
(ed anche ex art. 33 co 2 lett c) e non invece imposto l'esclusivo onere in capo all'ATS (come sopra argomentato anche in ragione del diritto vivente sì come espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte) nel contatto
22 avrebbe trovato espressa previsione e disciplina il quantum (la quota) Contr spettante ad nell'ambito della compartecipazione”. Contr Sosteneva che “è pur vero che risponderebbe a ragionevolezza che tra e l'unità accreditata venisse predeterminata anche tale quota e quindi una tariffa che, ai fini sistematici, potrebbe definirsi “sanitaria integrata” vale a dire costituta non solo dalla quota sanitaria (pure lato sensu intesa) ma anche da ogni profilo afferente il costo assistenziale inscindibilmente connesso a
Contr quello sanitario e quindi la tariffa dell' nei casi in cui tutte le prestazioni
(in quanto sanitarie a rilievo sociale o socio-sanitarie ad elevata integrazione
Contr sanitaria) debbano porsi a carico esclusivo dell e certamente, in tal caso, quello sarebbe il limite del compenso per la struttura (per inciso, sul punto, se pure in fattispecie differente Cass. 28321/2017) e tuttavia non vi è, nel presente giudizio, sufficiente ed inequivoca evidenza della pre- determinazione di tale tariffa”. Aggiungeva che “non vi è inequivoca evidenza del fatto che siffatta tariffa sia costituita da quella di cui alla DGR
12620/2003 e seguente DGR 399/2010 atteso che non solo la quota è espressamente definita “sanitaria” (allegato E criteri di remunerazione - art. 5 della DGR 12620/2003) ma è implicitamente richiamata nel contratto, pure prodotto e sopra citato che, pacificamente, regola ipotesi di prestazioni per le quali è prevista la compartecipazione di terzi, così che, a contrario, va ritenuto che la tariffa richiamata non abbia tenuto in considerazione la quota c.d. assistenziale (ma nel caso di specie inscindibilmente connessa alla sanitaria), posta nel contratto, appunto, in capo ai terzi, secondo libere pattuizioni tra la struttura ed i terzi”. Secondo il Tribunale “se, dunque, quella richiamata è la quota spettante all'ATS in caso compartecipazione difficilmente la tariffa può essere, identica, in caso di onere esclusivo pur dovendo coprire anche costi ulteriori”.
Secondo il Tribunale, in definitiva, “la c.d. quota” già erogata dall'ASL, come osservato dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoga, di per sé può “non risultare idonea a sufficiente al ristoro delle complessive prestazioni di natura sanitaria erogate in favore dei beneficiari, nel senso
23 sopra ampiamente illustrato con conseguente necessità di provvedere alla dovuta integrazione economica” (corte Appello di Brescia sent. n.
1311/2017) e quindi (ed in quanto) inclusive dei servizi non solo latu sensu sanitari ma anche socio assistenziali, in quanto diretti in via prevalente alla tutela della salute (Cass. 22776/2016), come nel caso di specie”. Osservava, infine, che “l'ATS, onerata della relativa prova, non ha comunque offerto evidenza del superamento del budget assegnato (in fattispecie comunque differente ma sul punto in termini Cass. sent n. 10182/2021)” e che “la mancata espressa, specifica e tempestiva contestazione delle voci di costo esposte dalla al fine del richiesto pagamento rende ogni CP_1
approfondimento sul punto superfluo ed impone nel caso di specie l'accoglimento della domanda di parte attrice”. proponeva appello, Parte_4
affidandosi a cinque motivi.
Si costituivano le altre parti, chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellata proponeva altresì appello incidentale Parte_7
condizionato, affidandosi a tre motivi.
All'udienza del 28 giugno 2023, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25.6.2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva della CP_1
Contr
, con riguardo alle domande formulate nei confronti dell'
[...]
A parere dell'appellante, “secondo quanto implicitamente ammesso dalla stessa alla luce delle proprie deduzioni e produzioni, ante CP_1
causam la gestione sotto il profilo economico delle prestazioni integrate socio-sanitarie rese a beneficio del era stata regolata per anni, senza CP_5
polemica alcuna, in regime di compartecipazione”. Osserva che la
24 “a fronte della complessiva tariffa giornaliera a lei spettante, CP_1
percepiva una tariffa sanitaria da parte del Servizio Sanitario (sempre regolarmente saldata, ed è incontestato, nel rispetto delle normative regionali ratione temporis vigenti) ed una quota sociale (la cosiddetta retta) da sé medesima autonomamente determinata che veniva fatturata alla famiglia del e che ad un certo punto smise (per ragioni misteriose) di essere CP_5
pagata”
In questo quadro, “l'accoglimento della domanda sub a) o di quella sub b) presupponeva giocoforza l'accertamento che al fossero state CP_5
somministrate nell'arco temporale di riferimento - e fossero ancora necessarie al momento dell'instaurazione della causa - prestazioni correlate per loro natura ad una ben diversa regolamentazione di tali oneri economici”.
Secondo l'appellante, solo il avrebbe potuto introdurre, con una CP_5
domanda riconvenzionale le domande in questione ma non avendolo fatto, le stesse non avrebbero potuto essere avanzate dalla CP_1
Secondo l'appellante, la ritenuta legittimazione ad agire della CP_1
sarebbe stata fondata solo ove “la avesse reclamato prima di CP_1
agire in giudizio un quid pluris rispetto a quanto percepito dal SSN e che tale
“integrazione” le fosse stata negata”, cosa che però non si era verificata. preventiva comunicazione da parte del soggetto gestore nei confronti della Contr
.
La non avrebbe, inoltre, mai allegato un mutamento delle CP_1
condizioni del paziente.
Il motivo è infondato, atteso che la verifica della legittimazione ad agire va effettuata sulla base delle affermazioni contenute nell'atto introduttivo e non attiene al merito della causa.
Ed infatti, la legittimazione ad agire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il
25 soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza
Sez. 2, Sentenza n. 6132 del 06/03/2008.
Su queste basi, essendosi la affermata titolare del diritto Controparte_1
alla corresponsione delle rette insolute, di cui è causa, nei confronti dell'odierna appellante ed avendo rassegnato conclusioni conformi e coerenti alle deduzioni contenute nell'atto introduttivo, era legittimata ad agire nei confronti di quest'ultima.
Il motivo è, quindi, infondato
Con il secondo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla CP_1
Secondo l'appellante, l'interesse ad agire sarebbe carente, in quanto la avrebbe chiesto sostanzialmente una CTU esplorativa, volta a CP_1 una nuova valutazione dei bisogni del Sig. “in assenza di CP_5
comunicazione e imprescindibile contraddittorio con il Servizio sanitario pubblico”.
Sarebbe stata una scelta della quella di accogliere e mantenere CP_1
per più di trent'anni il sig. in regime di “utenza tipica” “per la CP_5
struttura sociosanitaria RS con conseguente erogazione di prestazioni sociosanitarie miste con la compartecipazione (dell'utente e/o obbligati per legge e/o Comune) al pagamento della retta socio assistenziale”.
Il motivo è infondato, in quanto l'interesse che condiziona l'esercizio dell'azione, da non confondersi con quello che forma il contenuto del diritto
26 soggettivo ed il cui conseguimento si tende ad avere con l'esperimento dell'azione, postula il bisogno di conseguire il vantaggio tutelato dalle leggi a mezzo degli organi giurisdizionali dello stato, senza il cui intervento il titolare di un diritto soffrirebbe danno.
Così delineato l'istituto, non v'è dubbio che, sulla base delle allegazioni che Contr si sono sopra sintetizzate la condanna di al pagamento delle rette insolute di cui si è detto poteva essere conseguito dalla solo CP_1 attraverso l'azione giudiziaria.
Le doglianze dell'appellante attengono invece al diverso piano del merito.
Il motivo è, quindi, infondato.
Con il terzo motivo, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la legittimazione passiva dell'appellante.
L'appellante deduce, in particolare, che il Tribunale abbia frainteso il contenuto delle SU 20401/2019.
L'appellante deduce che “la normativa regionale lombarda riferita all'epoca dei fatti trattati in sentenza (quella delle SU ndr) e risalenti all'anno 2010 –
2011 non è più vigente con riferimento al periodo di cui oggi si discute che, come da lettura dell'odierno atto di citazione, intercorre dal 01/03/2018 al
30/11/2019”; che la Suprema Corte ha preso in esame l'art. 19 della legge di
Regione Lombardia n. 33/1999, articolo che è stato abrogato per effetto dell'intervenuta modifica legislativa con L.R. 23/2015 e successive modifiche ed integrazioni”; che “con tale ultima fonte”, “l'art. 19 è stato sostituito nei contenuti da altro articolo titolato “sperimentazioni gestionali”; che “ad oggi, dunque, il solo riferimento normativo regionale applicabile in via analogica alla materia di causa è dato dalla legge Regione Lombardia
3/2008 - art. 8 la quale, nello stabilire che per le unità di offerta sociosanitarie
(comma 1) è prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni nel rispetto della disciplina statale inerente i LEA, relativamente all'imputazione degli oneri, fa richiamo al generale criterio dell'ultima residenza dell'utente prima dell'ingresso….”; che “lo stesso criterio viene assunto dalla Legge
08/11/2000 n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
27 interventi e servizi sociali” per quanto attiene all'individuazione dell'Ente locale territorialmente competente ad assumere gli oneri di una integrazione economica della retta”, citando l'art. 6 comma 4; che, “in assenza di specifica normazione riferita all'individuazione del criterio territoriale nel caso di eventuale integrazione della tariffa sanitaria per il ricovero stabile (in lungoassistenza) di soggetti in strutture residenziali sociosanitarie, occorre fare ricorso al criterio dell'analogia legis ex art. 12 disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi); che “l'applicazione al caso di specie della legge regionale lombarda n. 3/2008 art. 8 determinerebbe un allineamento paritario del criterio territoriale (ente locale ed ente sanitario pubblico appartenenti al medesimo territorio – considerando il criterio dell'ultima residenza prima del ricovero) che in caso di applicazione del criterio introdotto dalla sentenza delle Sezioni Unite (ente locale della residenza prima del ricovero ed ente sanitario di attuale residenza) non risulta giustificato”. L'appellante sottolinea che “la residuale normativa menzionata dalla Suprema Corte, L.
23/12/1978 n. 833 art. 19 commi 3 e 4 e art. 25, è riferita alle prestazioni sanitarie erogate in strutture totalmente a carattere sanitario (pubbliche o private)”, mentre “nella presente vertenza invece si tratta di questione del tutto peculiare e differente, normata da specifiche disposizioni di settore in quanto si discute di prestazioni sociosanitarie erogate in una struttura sociosanitaria. Secondo l'appellante, infine, “il nuovo indirizzo di legittimità risulterebbe “del tutto inidoneo a superare le brillanti osservazioni di segno contrario a suo tempo svolte soprattutto dalla Giurisprudenza
Amministrativa” (Sezione Quinta del Consiglio di Stato nella sentenza n.
6300/2003) di cui riporta stralci.
Il motivo è infondato.
Bisogna, innanzitutto, partire dalla constatazione che il Sig. CP_5
è residente nel Comune di dal 1993 (Doc. 1 del Comune di
[...] CP_1
in primo grado). CP_7
Da ciò discende l'infondatezza, anche solo in astratto, di tutte le considerazioni svolte dall'appellante in merito all'applicazione analogica
28 dell'art. 3/2008 - art. 8, non potendo certo tali disposizioni avere efficacia retroattiva (art. 11 preleggi).
In ogni caso, questa Corte intende dare continuità alle statuizioni contenute nella sentenza delle SU20401/19 che, a sua volta, contiene richiami a Cass.
19353/2017.
Ebbene la Suprema Corte, era chiamata a decidere “l'individuazione, sulla base delle leggi applicabili, della ASL obbligata a corrispondere il corrispettivo alla società privata che ha erogato la prestazione di assistenza con prevalenza socio-sanitaria al paziente in condizioni di disabilità psichica, se sia la ASL di originaria residenza del malato al momento del suo primo ricovero presso la struttura (trattandosi di pazienti con gravi disabilità psichiche, si tratta in genere di strutture di lungodegenza), o la ASL di residenza del paziente nel periodo in relazione al quale si richiedono le prestazioni”. La Corte ha fatto, quindi, presente che “in tema di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione, la ASL tenuta al rimborso va individuata in base alla legge regionale del luogo ove è stata resa la prestazione, come ricostruito da ultimo da Cass. n. 19353 del 20172”; che “si tratta di prestazioni a carico del SSN, per le quali l'erogazione dell'assistenza sanitaria è governata dal principio dell'universalità, in base al quale ogni cittadino ha diritto a rivolgersi alla ASL che preferisce, come pure ad una struttura privata accreditata, e sinanche a medici e ad ospedali stranieri, quando le relative prestazioni non siano disponibili in Italia” che
“l'accettazione dell'assistito da parte della struttura prescelta è insindacabile da parte delle ASL, che non hanno nessuna discrezionalità amministrativa al riguardo, ma soltanto, al massimo, una discrezionalità tecnica (v. Corte cost.
n. 267 del 1998)”; che “poiché la materia dei rimborsi delle strutture private accreditate è di competenza regionale, bisogna far riferimento alla normativa regionale, ed in particolare alle norme vigenti nel luogo dove si è svolto il fatto generatore dell'obbligazione, ex art. 1173 c.c. (come tale intendendosi il ricovero dell'assistito presso la struttura privata accreditata che ha erogato le prestazioni)”. La Corte, faceva, quindi, presente che, nel caso di specie la
29 legge applicabile era l'art. 19 della legge reg. Lombardia n. 33 del 1999 (T.U. in materia sanitaria), di cui l'appellante deduce l'avvenuta abrogazione.
Ebbene tale disposizione, al comma 13, prevedeva che “I soggetti erogatori, pubblici e privati, sono remunerati dalle ASL nel cui territorio sono ubicati per tutte le prestazioni erogate a prescindere dalla residenza dei cittadini.
Eventuali acconti riferiti alla predetta remunerazione possono essere erogati nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La Regione, anche mediante le ASL, remunera le eventuali funzioni non tariffabili riconosciute ai soggetti erogatori. Per gli assistiti provenienti da altre regioni la remunerazione è effettuata dalla regione che stabilisce le modalità di compensazione con le regioni di provenienza degli oneri afferenti alla mobilità sanitaria attiva e passiva;
le prestazioni erogate nelle strutture di riabilitazione extraospedaliera già convenzionate ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nelle residenze sanitarie assistenziali, nelle strutture sociosanitarie per disabili e nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti sono remunerate dalla
ASL di residenza dell'utente”. Secondo la Corte, “le norme citate radicano quindi il collegamento territoriale atto ad individuare l'ente obbligato ( in particolare, in riferimento agli assistiti provenienti dalle altre regioni) nella
ASL di residenza dell'assistito”. La Corte affrontava, quindi, la questione se
“per individuare il soggetto responsabile, occorresse far riferimento alla ASL di originaria residenza al momento del ricovero o la ASL del luogo in cui il paziente è residente in riferimento al periodo di prestazioni delle quali si chiede il rimborso. Ebbene, per la Suprema Corte, “conformemente a quanto deciso, di recente, da Cass. n. 19353 del 2017, deve ritenersi che le norme di riferimento sopra indicate della Regione non impongano alcun Pt_11
radicamento della obbligazione in capo all'originario luogo di residenza del paziente, ma che, qualora questi, stabilmente ricoverato presso una struttura, abbia conseguentemente spostato nel Comune ove si trova la struttura la sua residenza (in base a quanto prescritto dal regolamento anagrafico della popolazione, d.P.R. n. 233 del 1989, anche a seguito delle modifiche
30 introdotte con il successivo d. P.R. n.126 del 2015), la ASL responsabile della obbligazione ex lege non sia più quella di originaria residenza, ma quella della residenza attuale, ovvero del luogo in cui il paziente risiede nel periodo in cui ha fruito della prestazione della quale si chiede il compenso”. La
Suprema Corte, al riguardo, osservava che “l'individuazione dell'obbligato nella ASL di residenza del paziente nel periodo cui si riferiscono le prestazioni discende dai seguenti riferimenti normativi: l'art. 19, commi 3 e
4, della I. 23.12.1978 n. 833 afferma che "gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza", e che "gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale", lasciando alla legge regionale il compito di stabilire "i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio" (art. 25, comma 14, I. 833/78, cit.)”; che,
“in seguito, l'art. 12, comma 3, lettera (b), d. lgs. 502/92, stabilì che il fondo sanitario nazionale è ripartito tra le regioni tenendo conto della "mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome", e norma analoga è dettata dall'art. 17, comma 3, I. 887/94, con riferimento ai ricoveri ospedalieri”; che “ad esse si aggiunga l'art. 4 del d.P.R.
n. 126 del 2015, di modifica del regolamento anagrafico della popolazione, che ha introdotto l'art. 10 bis nel precedente regolamento anagrafico n. 223 del 1989, in base al quale: «Art. 10-bis (Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche). - 1. Non deve essere disposta, ne' d'ufficio, ne' a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, di carriera,
o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di
31 finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purche' la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica (con regolamentazione che sostituisce quella presente nel precedente art. 8 del d.P.R. n. 233 del 1989)”. Osservava la Suprema Corte che “tutte tali previsioni sarebbero inutili, come osservato da Cass. n. 19353 del 2017, se ogni ASL fosse tenuta "in sempiterno" a sostenere i rimborsi per le prestazioni erogate ai suoi iscritti fuori regione, anche quando costoro dovessero cambiare residenza. La Suprema Corte osservava, quindi, che le norme sopra trascritte, per contro, rendono palese che il trasferimento effettivo della residenza anagrafica comporta il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo, a carico della ASL di nuova residenza, che è
l'unica in grado di controllare le esigenze sanitarie del territorio, in conformità alle obiettive esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria”; che “se così non fosse, nel caso di malati lungodegenti o cronici, ove l'ammalato muti residenza, tutte le ASL dei successivi luoghi di residenza sarebbero indotte a non verificare se il paziente abbia ancora bisogno del ricovero o meno, fidando nel fatto che tutti gli oneri resteranno sempre a carico della ASL che per prima dispose il ricovero”.
E' opinione di questa Corte che tali statuizioni siano aderenti alla fattispecie oggetto di causa e che, l'intervenuta abrogazione dell'art. 19 cit., alla luce del quadro legislativo tracciato dalla Suprema Corte, non incida sull'individuazione dell'Asl onerata di provvedere al pagamento delle prestazioni sanitarie oggetto di causa.
Il motivo è, quindi, infondato.
Con il quarto motivo, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che le domande svolte dalla nei confronti di Controparte_1
fossero provate e nella parte in cui non ha dichiarato la CP_6
nullità della CTU svolta nel corso del giudizio.
L'appellante fa presente che “negli anni precedenti al lasso temporale
32 01/03/2018 – 31/12/2020 oggetto di causa – la percepiva la CP_1
tariffa sanitaria a carico del SSN (pari ad € 90,50 giornalieri per gli anni 2018
e 2019 ed e 92,80 per l'anno 2020) e sistematicamente fatturava la retta assistenziale – di sua iniziativa individuata in misura pari ad € 78,50 - ai parenti dell'ospite” e pertanto il Servizio Sanitario si faceva carico
“all'incirca di una quota del 53,55% del totale della retta”. Secondo
l'appellante, “quale diretta conseguenza di questo assetto ed in difetto di allegazioni di segno contrario provenienti dalla ….ante CP_1
01/03/2018, le prestazioni del esulavano dal novero di quelle poste CP_5
dal Legislatore a carico integrale o solo per il 70% del SSN” senza che, per il periodo successivo siano stati allegati mutamenti sostanziali dei bisogni assistenziali del che avrebbero determinato una rimodulazione delle CP_5
prestazioni a suo beneficio rese.
A giudizio dell'appellante, dalla documentazione in atti non si sarebbe potuto trarre alcun elemento rilevante in proposito.
In questo quadro, la CTU ammessa dal Tribunale sarebbe stata inammissibile in quanto meramente esplorativa e, quindi, “tamquam non esset”.
Secondo l'appellante, inoltre, le relazioni del dott. valorizzate dal Per_2
Tribunale, sarebbero state troppo risalenti o finalizzate alla produzione in giudizio.
Il Tribunale non avrebbe, inoltre, preso in considerazione le valutazioni
Contr espresse dagli ispettori dell'
Il motivo è infondato.
Giova preliminarmente ricordare che le prestazioni socio- assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di
33 natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023 (Rv. 666967 - 01).
Ciò che rileva è quindi che la natura della prestazione sanitaria di cui l'assistito ha necessità e non l'eventuale inquadramento giuridico ed economico attribuito a questa dalla struttura.
A ciò deve aggiungersi che, al fine dell'accertamento del discrimine, va puntata l'attenzione sulla condizione del malato, e non sulle caratteristiche della struttura ove è ospitato. Ciò che rileva non è, quindi, che fosse stato concordato o comunque previsto, per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato o la sua corretta attuazione in conformità con gli impegni assunti verso il paziente o i familiari al momento del ricovero, quanto che quel piano fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto ( nel caso oggetto della sentenza citata in calce il morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi. Solo qualora si escluda in concreto la necessità che per il singolo paziente affetto da Alzheimer, per la sua storia sanitaria personale, la prestazione socioassistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria, è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del paziente. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023.
Si tratta di principi applicabili anche al caso di specie, in cui il paziente, alla luce della consulenza tecnica disposta e di quanto si osserverà in relazione al motivo successivo, è affetto da patologia psichica.
Conseguentemente, dovendo verificare le condizioni del paziente, la CTU disposta dal Tribunale, non solo non era esplorativa, ma era necessaria ed in
34 ogni caso, le sue risultanze non potrebbero neppure in astratto essere considerate “tamquam non essent”, non sussistendo alcuna ipotesi di nullità, peraltro solo genericamente affermata dall'appellante.
Con il quinto motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha qualificato le prestazioni rese a favore del sig, come sanitarie a CP_5
rilievo sociale.
Insisteva, inoltre, nella rinnovazione della CTU.
Secondo l'appellante, “la lettura del combinato disposto dell'art. 3 del DPCM
14/02/2001 e delle indicazioni contenute nella tabella” del DPCM in questione, “nella sottosezione rubricata “area disabili”….. pone a carico del
SSN le seguenti casistiche: - le prestazioni rese in fase intensiva ed estensiva che siano indicate in specifici progetti individualizzati di durata medio lunga
(art. 3 comma 1 e tabella area disabili punto 1); - le specifiche prestazioni di diagnostica, riabilitazione e consulenza in fase post acuta (art. 3 comma 3 e tabella area disabili punto 2)”.
Secondo l'appellante, “nelle restanti casistiche il punto 2 della tabella suddivide, anche nel caso di disabili gravi ospitati in regime residenziale di lungoassistenza, la percentuale a carico del SSN (70% o 40%) e dei comuni
(30% o 60%) fatta salva la compartecipazione dell'utente, demandando alle
Regioni la disciplina anche del finanziamento”.
Secondo l'appellante, “la situazione del sig. viene inquadrata all'art. CP_5
34 comma 1 lett. c) del DPCM del 2017”.
L'appellante sostiene, quindi, che “i trattamenti residenziali indicati al comma 1 lettera a) sono attinenti alla riabilitazione intensiva di durata limitata (45 giorni) così come quelli di cui alla lettera b) sono attinenti alla riabilitazione estensiva di durata massima 60 giorni e sono totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale/regionale. I trattamenti residenziali indicati alla lettera c) sono, a seconda dell'intensità dell'intervento, a carico del servizio sanitario o per il 70 % punto 1) o per il 40 % punto 2) della tariffa giornaliera determinata, quest'ultima, dalla sommatoria della tariffa sanitaria e della retta assistenziale praticata dalla struttura mentre la restante quota
35 percentuale deve ovviamente essere posta a carico dell'utente o obbligati oppure Comune di ultima residenza prima dell'ingresso”.
Su queste basi, “incrociando i riscontri documentali a disposizione con le precise previsioni del Legislatore Delegato, difformemente rispetto a quanto sostenuto dal Tribunale di Cremona si può serenamente affermare che: i) non esiste alcuna plausibile ragione per ritenere che il abbia beneficiato CP_5
di prestazioni da porsi integralmente a carico del SSN;
ii) la regolamentazione degli oneri legati all'assistenza del deve essere CP_5
ricondotta al regime di compartecipazione per il pagamento della retta da parte dell'utente o soggetti obbligati”.
L'appellante illustra, quindi, le conseguenze in tema di ripartizione percentuale degli oneri ad essa addebitati per intero dal Tribunale.
Con riguardo alla CTU, riteneva che il quesito avesse indirizzato “le indagini peritali in maniera completamente inadeguata, dato che non veniva chiesto al
CTU di confrontarsi anche con il dettato dell'art. 34 del DPCM 12/01/2017”.
L'appellante contestava al CTU di non essersi posto “il problema di quale delle categorie individuate nella sezione area disabili della tabella allegata al
DPCM 14/01/2001 fosse pertinente rispetto alla situazione del e di CP_5
aver errato nella “riconduzione della tipologia erogativa di lungoassistenza riferita al sig. ad un contesto normativo del DPCM 14/02/2001 che CP_5
non la prevede”. L'appellante nota infine che dalla CTU non “è emersa la sussistenza di uno specifico progetto di cura aggiuntivo rispetto al percorso di cura ed assistenza individualizzato che viene ordinariamente effettuato a beneficio del sig. ed a tutti coloro che sono inseriti nella RS quale CP_5
utenza cosiddetta tipica”.
Il motivo è infondato.
Va, innanzitutto, ribadito che la CTU, come correttamente osservato dal
Tribunale ha concluso nel senso che “la storia clinica e la documentazione sanitaria di sostengono la presenza di una patologia Controparte_5
psichiatrica e organica che per sua natura ed intensità psicopatologica necessita di una costante attenzione attuabile peraltro da più figure sanitarie
36 e assistenziali in ambiente protetto e con finalità riabilitative, ovvero a scopo terapeutico continuativamente supportato. Trattasi di paziente affetto da disabilità in condizioni di fragilità quantificata “medio alta”, che sarebbe difficilmente gestibile a livello territoriale o domiciliare e che a tutt'oggi gode di una discreta stabilità, grazie all'approccio terapeutico multidisciplinare costante e quotidiano attuato presso l' Controparte_1
(…) Il è affetto da ritardo mentale, psicosi schizofrenica,
[...] CP_5 diabete mellito. E' in terapia con EP (clozapina), AK (valproato), ipoglicemizzanti orali. Ha allucinazioni, visioni, deliri, comportamenti disinibiti, atteggiamenti ostativi. Ha uno scarso controllo della minzione ( spesso si bagna di notte) e va aiutato nella defecazione. Non si veste da solo
e non si lava spontaneamente, va costantemente spronato. Esce dalla struttura solo accompagnato non essendo in grado di apprezzare il pericolo.
Le terapie che assume vanno modulate secondo la stagione, la variazione del peso corporeo, le condizioni di idratazione ( ripetutamente segnalati episodi di scialorrea). La variazione della posologia richiede 5 o 6 aggiustamenti durante l'anno. Ogni 6 mesi viene attuata una rivalutazione globale e vengono eseguiti esami ematici” (pag. 6 della relazione)., alla luce del quadro clinico e delle prestazioni rese la CTU ha condivisibilmente concluso: “Le prestazioni rese dall'Istituto procedente in favore del CP_5
sono prestazioni sanitarie di rilevanza sociale” e, in risposta alle osservazioni critiche del CTP dott. ha, correttamente, precisato che Per_4
“la durata illimitata del trattamento attuale non è a mio parere sufficiente per snaturare l'essenza sanitaria della prestazione erogata presso la
” . Controparte_1
Gli stralci delle relazioni mediche precedenti trascritte nella sentenza impugnata sono coerenti con le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Il sig. è, quindi, paziente con patologia psichica, cui, come risulta CP_5
dalla CTU e dalle relazioni di cui la sentenza ha dato atto, vengono somministrate, con continuità, terapie farmacologiche che non potrebbe assumere autonomamente.
37 Ciò posto è necessario ricordare che l'articolo 30 della L. n. 730 del 1983 recita: <
- assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio - assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio assistenziale ad esse delegate>>.
Il D.P.C.M. 8 agosto 1985 all'art. 1, ha definito attività di rilievo sanitario quelle < socio- assistenziali, purché siano diretti immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza delle quali l'attività sanitaria non può svolgersi e produrre effetti, mentre non rientrano tra le dette attività di rilievo sanitario le attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino e in particolare i ricoveri in strutture protette extra ospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare>>; all'art. 6 ha previsto che affinché tali ricoveri possano rientrare tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario le relative prestazioni devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente, fra l'altro, < mentali, ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n, 833, purché le suddette prestazioni siano integrate con quella dei servizi psichiatrici territoriali>>.
L'art. 3 septies al comma 2 lett a) ha definito le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 ha distinto le < sociale>> dalle <> nonché dalle
38 <>, ponendo a carico del Servizio Sanitario Nazionale tutte quelle prestazioni (inserite nella prima categoria) < individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo - tenuto conto delle componenti ambientali - alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale>>.
Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, art. 2, stabilisce che le prestazioni socio sanitarie "sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata".
L'art. 3 del Decreto, individua le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e le prestazioni socio - sanitarie ad elevata integrazione, a seconda della diversa combinazione della natura dei bisogni, della complessità, intensità e durata dell'intervento assistenziali.
Il D.P.C.M. del 2001 all'art. 3 definisce quali < rilevanza sociale>> < prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali>>;
La tabella allegata al decreto prevede, con riguardo alle patologie psichiatriche due ipotesi: la prima, denominata “tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
la seconda, denominata, accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e
39 programmi di reinserimento sociale e lavorativo. Per la prima ipotesi è previsto che il costo sia al 100% a carico del SSN mentre, per la seconda, prevede una ripartizione tra SSN e Comuni.
Come si è visto, il Tribunale ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi della bassa intensità assistenziale.
Questa statuizione non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante.
In ogni caso, le conclusioni del CTU e la storia clinica del Sig. di CP_5
cui si è dato ampio conto, confermano la correttezza della valutazione del
Tribunale.
Proseguendo nell'analisi della normativa rilevante per il presente giudizio, va ricordato che l'art. 33 D.P.C.M. 12 gennaio 2017, rubricato assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali, ed applicabile ratione temporis, prevede, per quanto di rilevanza nel presente giudizio, che
1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico-riabilitativi e i trattamenti socio-riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata…………..
2. In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
a) trattamenti terapeutico-riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post-acuzie.
I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori
6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio-sanitario sulle 24 ore;
40 b) trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore;
c) trattamenti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa.
La durata dei programmi è definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale…………..
4. I trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti residenziali socio-riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al
40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali terapeutico-riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale……….
Come si è visto, il Tribunale ha ritenuto che ricorressero le ipotesi di cui all'art. 33 comma 2 lett. a) e certamente di quella prevista dalla lettera b).
Anche in questo caso, le conclusioni della CTU e la storia clinica del Sig.
di cui si è dato ampio conto, confermano la correttezza del giudizio CP_5
del Tribunale. Basti qui ricordare che il Sig. è soggetto a terapia CP_5
farmacologica che smorza “la pervasività del delirio” ed ha bisogno di interventi riabilitativi e della regolare assunzione della terapia farmacologica.
Non è invece applicabile l'art. 34 che riguarda il trattamento delle persone disabili, mentre, nel nostro caso è pacifico che il Sig. soffra di una CP_5
patologia psichiatrica.
Ciò posto, va osservato che nel quadro costituzionale del diritto alla salute
41 quale diritto inviolabile e nel quadro normativo della riforma sanitaria (legge n. 833/1978) che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (artt. 1, 3, 19, 53 e 63), le prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria sono a carico del fondo sanitario nazionale.
L'art. 25, comma 1, della L. n. 833 del 1978 definisce, infatti, le < curative>> come quelle consistenti nell'assistenza medico generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica>>
In particolare, nell'ipotesi di patologie mentali, nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività deve essere comunque considerata di rilievo sanitario e pertanto di competenza del , atteso che le prestazioni rese Controparte_9
in favore del malato psichico rientrano tra le prestazioni socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria, interamente a carico del S.S.N. (cfr. Cass.
21 528/2021) ed a maggior ragione in quelle sanitarie a rilevanza sociale.
E', evidente, quindi, che la cronicità della malattia non vale ad escludere la predetta natura del trattamento terapeutico.
Il costante trattamento terapeutico cui deve essere sottoposto il Sig. CP_5
comprende non soltanto la somministrazione di farmaci ma anche una cura tendente al mantenimento del compenso fisico, nonché la necessità di rivalutazioni periodiche. Il Sig. come scritto dal CTU, ha bisogno CP_5
di una costante attenzione e presenta una fragilità quantificata medio alta.
A parere della Corte, il trattamento cui il Sig. è sottoposto è CP_5
personalizzato ed accanto a prestazioni di carattere assistenziale prevede la necessaria somministrazione di assistenza prettamente sanitaria.
Occorre adesso confrontarsi con il tema dei limiti temporali previsti per la soggezione del Servizio nazionale dello stato al sostenimento del 100% dei costi conseguenti alle ipotesi di cui alle lettere a e b dell'art. 33 cit.
Ebbene, il Consiglio di Stato (sez III 1858/2019), ha già avuto modo di chiarire che “quanto …alla previsione di un rigido termine di scadenza del
42 trattamento, senza la possibilità di eventuali connesse a valutazioni concrete che confermino l'utilità del trattamento, il d.p.c.m impugnato deve ritenersi illegittimo”.
Va, infine, ricordato che la Giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la gratuità delle prestazioni di rilievo sanitario connesse a quelle socio assistenziali, sulla base di un'interpretazione che tenga conto del diritto alla salute tutelato dalla Costituzione (Cass. Sez. Lavoro, Cass. 22776/2016, Cass
14774/2019; Cass. 16409/21; Cass. 2158/21; Cass. 1806/22).
In definitiva la tutela del diritto alla salute esclude che la cura del paziente, che rientri, come è il presente caso, nelle ipotesi di cui all'art. 33 comma 2 lett. a o b del DPCM citato, possa essere soggetta a precisi limiti temporali, quando, come nel caso del Sig. la stessa deve essere continua e di CP_5
durata non definita.
Dal rigetto dell'appello principale, consegue la superfluità dell'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da Pt_13
Con riguardo alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, per ciascuna delle appellate, come indicato in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione 52.001 – 260.000 ) ad eccezione della fase istruttoria, per cui, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, si liquidano i valori minimi e nei limiti delle note spese depositate.
A questo riguardo per le appellate e non si Controparte_1 Parte_5
liquida la fase istruttoria, in quanto non richiesta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n.
20/2023, pubblicata il 20.1.23.
43 Condanna parte appellante a rifondere a ciascuna alle appellate le spese del grado che si liquidano per gli appellati e Controparte_3 CP_4
IN PROPRIO E QUALE TUTORE DI in
[...] Controparte_5
euro 2.977,00 per la fase di studio, in euro 1.911,00 per la fase introduttiva, in euro 2.163,00 per la fase istruttoria, in euro 5,103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per l'appellata Controparte_1
in euro 2.977,00 per la fase di studio, in euro 1.911,00 per la fase
[...]
introduttiva, in euro 4.000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per l'appellata di Controparte_2
Parma, in euro 2.977,00 per la fase di studio, in euro 1.911,00 per la fase introduttiva, in euro 5,103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge:
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
44
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 162/23
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 25/06/2025
d a
Parte_1
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. FACCIOLI FAUSTA e dell'avv. Pt_2
Altri contratti atipici
Parte_3
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MIRRI PAOLO
[...]
i Parma, con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Antonella Micele
con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
IN G. IN
IN PROPRIO E QUALE TUTORE DI CP_4 CP_5
, con il patrocinio dell'avv. Simona Brianti
[...]
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di in data n.20/2023, pubblicata il
20.1.2023.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma della sentenza n. 20/2023 emessa del Tribunale di Cremona, respinta preliminarmente - siccome infondata - l'eccezione d'asserita nullità dell'atto introduttivo per mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163 terzo comma n. 7 c.p.c., così provvedere e giudicare: 1) in via istruttoria: - disporre la rinnovazione della CTU medico-legale svolta in primo grado, per tutte le ragioni esposte ad illustrazione del quinto motivo d'appello ed altresì tenendo presente quanto esposto nelle note di trattazione depositate in vista dell'udienza cartolare del giorno 28/06/2023; - disporre l'acquisizione agli atti del verbale ispettivo in data 21/12/2022 con relative allegazioni, rispettivamente prodotti quali docc. 004 e 005; 2) in via preliminare ed assorbente: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o l'interesse ad agire di Controparte_1
rispetto alle domande svolte nei confronti di - per l'effetto, CP_6
accertare e dichiarare che da quest'ultima nulla è dovuto per le causali di cui si tratta;
3) sempre in via preliminare, ma gradata: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande CP_6
svolte nei suoi confronti da Controparte_1
- per l'effetto, accertare e dichiarare che da parte di
[...] CP_6
nulla è dovuto per le causali di cui si tratta;
4) nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare che le domande svolte da Controparte_1
nei confronti di sono
[...] CP_1 CP_6
sprovviste di prova;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che da parte di
[...]
nulla è dovuto per le causali di cui si tratta;
5) sempre nel merito, CP_6
ma in via subordinata: - ferma restando l'accertamento del fatto che nel caso di specie non si è in presenza di prestazioni socio-sanitarie da porsi integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dir tenuta CP_6
a farsi carico di una quota complessiva della retta relativa alle
[...]
prestazioni rese a beneficio del sig. in misura pari al 40% della CP_5
2 tariffa giornaliera a mente del disposto dell'art. 34 comma 1 lett. c) punto 2 del DPCM 12/01/2017; - per l'effetto, dir tenuta - con CP_6 riferimento all'arco temporale 01/03/2018 – 31/12/2020 oggetto di causa - a corrispondere a la minor Controparte_1
somma di complessivi € 27.601,31; 6) ancora nel merito, ma in via ulteriormente subordinata: - ferma restando l'accertamento del fatto che nel caso di specie non si è in presenza di prestazioni socio-sanitarie da porsi integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dir tenuta CP_6
a farsi carico di una quota complessiva della retta relativa alle
[...]
prestazioni rese a beneficio del sig. pari al 70% della tariffa CP_5 giornaliera a mente del disposto dell'art. 34 comma 1 lett. c punto 1 del
DPCM 12/01/2017; - per l'effetto, dir tenuta - con CP_6 riferimento all'arco temporale 01/03/2018 – 31/12/2020 oggetto di causa - a corrispondere a la minor Controparte_1
somma di complessivi € 24.809,38; 7) in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali d'ambedue i gradi di giudizio”.
Dell'appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ex adverso proposta, così provvedere: - in via preliminare di rito, dichiararsi l'inammissibilità dei motivi d'appello, ai sensi dell'art. 342, co. 1, c.p.c. di cui ai motivi di gravame primo e secondo, riguardanti le eccezioni preliminari del difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della nonché, Controparte_1
l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c. della produzione documentale, allegata all'atto d'appello ai docc. 4 - 5, inerenti la “relazione ispettiva in data 21.12.2022” e “allegati relazione ispettiva”, per le ragioni già espresse in atti;
respingersi, infine, il terzo motivo di gravame, in quanto infondato in fatto e diritto, per le ragioni già illustrate in atti, riguardante l'eccezione preliminare della supposta carenza di legittimazione passiva dell' rispetto alle domande formulate nei suoi riguardi dalla CP_6
- in via principale, Controparte_1
3 respingere l'intero gravame proposto, in tutti i suoi motivi, dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale Parte_4
di Cremona n. 20/2023 del 13.1.2023, pubblicata il 20.1.2023, non notificata, con conferma della stessa decisione di primo grado e con integrale reiezione delle richieste avanzate dall'appellante, in quanto infondate ed inammissibili per le motivazioni espresse in atti;
- in via subordinata, confermandosi la natura di rilievo sanitario (art. 3 commi 1 e 3 DPCM 14.2.2001) delle prestazioni erogate al sig. , condannarsi: - l' Controparte_5 [...]
in persona del Direttore Generale pro tempore, al Parte_5
pagamento in favore della Controparte_1
delle rette insolute per il ricovero dell'ospite medesimo, inerenti il periodo
1.3.2018 - 31.12.2020 per l'importo di €. 79.605,00, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
- l in persona del Parte_5
Direttore Generale pro tempore, ovvero, in via alternativa, l' Parte_4
in persona del Direttore Generale pro tempore, la sig.ra ,
[...] CP_4
quale Tutore e legale rappresentante dell'ospite e/o il Controparte_7
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento,
[...]
rispettivamente nella misura del 70% (in carico delle ) e del Parte_6
30% (in carico all'ospite e al , facendo comunque salva ogni diversa CP_3
ripartizione pro quota determinanda, in favore della
[...]
delle rette residue insolute per il ricovero del Controparte_1
sig. , inerenti il periodo 1.3.2018 - 31.12.2020 per l'importo Controparte_5
di €. 79.605,00, o nella diversa somma che risulterà all'esito delle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
- in via di ulteriore subordine, accertata la natura sociale a rilevanza sanitaria (art. 3 comma 2 DPCM 14.2.2001) delle prestazioni erogate al sig. CP_5
4 condannarsi la sig.ra quale Tutore e legale CP_5 CP_4
rappresentante dell'ospite medesimo ed il Controparte_7
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, pro quota
[...]
determinanda, in favore della Controparte_1
delle rette insolute per il ricovero del sig. , inerenti
[...] Controparte_5
il periodo 1.3.2018 - 31.12.2020 per l'importo di €. 79.605,00, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
- in via ulteriormente gradata, accertata l'obbligazione civile al pagamento delle rette assunta con la sottoscrizione dell'impegno in data 7.3.1991, condannarsi la sig.ra CP_4
al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1
delle rette insolute per il ricovero del sig. ,
[...] Controparte_5
inerenti il periodo 1.3.2018 - 31.12.2020 per l'importo di €. 79.605,00, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti versati dalla sig.ra , quale Tutore e legale rappresentante dell'ospite, oltre a CP_4
quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con la rifusione delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge (Spese gen., CPA e IVA). - in via istruttoria, ci si oppone alla rinnovazione della CTU medico-legale sull'ospite CP_5
al fine di stabilire, nel periodo qui preso in considerazione
[...]
(1.3.2018 - 31.12.2020 ed oltre) la natura delle prestazioni ad esso erogate, con conseguente individuazione, nel rispetto della legislazione vigente in materia, del o dei soggetto/i onerato/i al pagamento delle rette de quo.
Dell'appellata Parte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso in via principale respingere il terzo motivo di appello proposto dall' Parte_8
[...
[...] avverso la sentenza Tribunale di Cremona Giudice Unico Dott.
[...]
DR EA RU 13 - 20 gennaio 2023 n. 20 e, per l'effetto, confermare la statuizione di accertamento della carenza di titolarità passiva dell' respingere le domande Controparte_8
proposte dalla nei confronti Controparte_1 dell' in quanto inammissibili ed Controparte_8
infondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento del primo motivo di appello incidentale condizionato riformare la sentenza Tribunale di Cremona Giudice
Unico Dott. DR EA RU 13 - 20 gennaio 2023 n. 20 nella parte in cui ha qualificato le prestazioni rese dalla Controparte_1
a favore del Sig. quali prestazioni
[...] Controparte_5
sanitarie di rilevanza sociale ai sensi dell'art. 3 septies Decreto Legislativo
30 dicembre 1992 n. 502 e dell'art. 3 D.P.C.M. 14 febbraio 2001 da porsi integralmente a carico del anziché quali Controparte_9 prestazioni sociali di rilevanza sanitaria e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte da qualsiasi parte del giudizio nei confronti dell'
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via Controparte_8
subordinata in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale condizionato riformare la sentenza Tribunale di Cremona Giudice Unico
Dott. DR EA RU 13 - 20 gennaio 2023 n. 20 nella parte in cui ha qualificato le prestazioni rese dalla Controparte_1
a favore del Sig. quali prestazioni sanitarie di
[...] Controparte_5
rilevanza sociale da porsi integralmente a carico del Servizio Sanitario
Nazionale ai sensi dell'art. 3 septies Decreto Legislativo 30 dicembre 1992
n. 502, dell'art. 3 comma D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e dell'art. 33 comma 2 lettera a) o lettera b) D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e, riqualificate le prestazioni rese a favore del Sig. quali prestazioni sanitarie di Controparte_5
rilevanza sociale ai sensi dell'art. 34 comma 1 D.P.C.M. 12 gennaio 2017, limitare l'ammontare della condanna ad un importo non superiore alla percentuale del 40% o, in subordine, alla percentuale del 70%, o come meglio, del complessivo ammontare delle rette ritenute dovute;
in via
6 ulteriormente subordinata in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale condizionato riformare la sentenza Tribunale di Cremona Giudice
Unico Dott. DR EA RU 13 - 20 gennaio 2023 n. 20 nella parte in cui ha qualificato le prestazioni rese dalla Controparte_1
a favore del Sig. quali prestazioni
[...] Controparte_5
sanitarie di rilevanza sociale da porsi integralmente a carico del Servizio
Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 3 septies Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dell'art. 3 comma 3 D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e dell'art. 33 comma 2 lettera a) o lettera b) D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e, riqualificate le prestazioni rese a favore del. quali Controparte_5
prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera c) D.P.C.M. 12 gennaio 2017, limitare l'ammontare della condanna ad un importo non superiore alla percentuale del 40%, o come meglio, del complessivo ammontare delle rette come quantificato all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Dell'appellato Controparte_7
"Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ecc.ma
Corte adita: In via preliminare ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, 1° comma cpc. per mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 cpc. In via principale
RIGETTARE l'appello principale proposto da
[...]
siccome inammissibile, improcedibile e, Parte_4
comunque, del tutto infondato in fatto ed in diritto. RIGETTARE gli appelli incidentali condizionati proposti da Controparte_8
e le domande subordinate tutte riproposte da Controparte_1
nei confronti di siccome
[...] Controparte_7
inammissibili, improcedibili e, comunque, del tutto infondati in fatto ed in diritto. Per l'effetto CONFERMARE in ogni sua parte la sentenza n. 20/2023 emessa dal Tribunale di Cremona e pubblicata in data 20.01.2023. Con vittoria delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si oppone alla richiesta istruttoria avanzate dall'appellante di rinnovazione della CTU medico-legale
7 sull'ospite perché volta ad accertare la natura delle Controparte_5
prestazioni ad esso erogate e ad individuare il soggetto onerato al pagamento delle rette de quo, in quanto esplorativa e sostitutiva dell'onere probatorio che incombe alla parte, oltre che inammissibile perché avente ad oggetto questioni giuridiche di competenza esclusiva del Giudicante.
Dell'appellata , in proprio e quale Tutore di CP_4 CP_5
[...]
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, - In via preliminare, verificata la mancata indicazione nell'atto di citazione dell'invito di cui all'art. 163 c.p.c. 7) provvedere in conformità all'art. 164 c.p.c- In via di principalità nel merito, in ragione sia degli elementi di fatto incontestati e pacifici richiamati in atti, degli elementi di diritto citati dal Tribunale di Cremona, delle deduzioni ed eccezioni svolte in atti, rigettare l'appello principale proposto da
[...]
, rigettare l'appello incidentale Parte_4
condizionato proposto da Parte_9
e respingere le domande subordinate tutte riproposte da
[...]
nei confronti di in proprio e quale Controparte_1 CP_4
Tutore di , siccome inammissibili, improcedibili, infondate Controparte_5
in fatto e in diritto, non provate o come meglio;
con conferma integrale della sentenza n.20/2023 pubblicata il 20 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di
Cremona nella causa civile n. 3180/2019. In ogni caso con vittoria alle spese del presente grado di giudizio.” In via istruttoria, si oppone fermamente a tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili, inconferenti, irrilevanti e superflue alla luce delle allegazioni e dei documenti prodotti in giudizio di primo grado;
in particolare ci si oppone alla rinnovazione della
CTU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la (di seguito, Controparte_1
anche “ ”) rappresentava che 1) In data 7.3.1991, la Controparte_1
accoglieva il ricovero del Controparte_1
8 sig. , nato a [...] il [...], residente nel Comune di Controparte_5
affetto da “Psicosi d'innesto in insufficiente Controparte_7 mentale medio grave”, con assunzione di impegno al pagamento della retta da parte della sig.ra madre adottiva e, dal 29.3.1999, tutore CP_4
dell'ospite; 2) in data 29.9.1999 la Commissione Sanitaria degli stati di invalidità civile dell'ASL della Provincia di Cremona dichiarava il sig.
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa Controparte_5
100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80)” (doc. 006); 3) stante il mancato pagamento delle rette per il periodo agosto 2017- settembre 2018, la con lettera racc. ar Controparte_1
7.11.2018, metteva in mora la madre-tutrice sig.ra ed il CP_4 [...]
quest'ultimo anche ai sensi e agli effetti dell'art. 6, Controparte_7
comma 4, L. n. 328/2000 e art. 8 L.R. Lombardia n. 3/2008 ;4) aumentando la situazione debitoria de quo, la Controparte_1
in data 19.3.2019, era costretta ad inviare ulteriore diffida, per il
[...]
periodo dicembre 2017-febbraio 2019, preavvertendo la tutrice ed il CP_3
che, in assenza del pagamento, si sarebbe provveduto al recupero forzoso del credito ed alle dimissioni protette dell'ospite (doc. 008); 5) in data 24.9.2019, la invitava la tutrice Controparte_1 CP_4
il protutore geom. , il
[...] Persona_1 Controparte_7
e, per il tipo di patologia psichica/psichiatrica sofferta dall'ospite
[...]
Contr
, anche l' della e l' Controparte_5 CP_6 Parte_5
alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, avente ad
[...]
oggetto il pagamento delle rette insolute del sig. per il Controparte_5
periodo marzo 2018 – agosto 2019, pari ad €. 41.455,60; 6) ad eccezione dell' tutte le altre parti convenute Parte_10
aderivano all'invito, sottoscrivevano la convenzione e fissavano l'incontro del 25.11.2019, con contestuale stesura di un verbale negativo;
7) in data
6.12.2019, la comunicava Controparte_1
alle parti convenute l'avvio della procedura delle dimissioni in forma protetta
9 del sig. , allegando, per una adeguata presa in carico Controparte_5
dell'ospite, la relazione clinica-psichiatrica dell'1.7.2019, a firma dello
Psichiatra Dott. Direttore U.O. Medica Dip. Disabili Persona_2
(doc. 016); 8) frattanto la Controparte_1
dovendo assicurare la cura e l'assistenza all'ospite - per Controparte_5
conto del S.S.N. e degli Enti Locali - maturava un credito per rette insolute, per il periodo marzo 2018 - novembre 2019, pari ad €. 48.480,80 già al netto del contributo sanitario regionale e degli eventuali acconti versati dalla tutrice, come si poteva evincere dalla certificazione riepilogativa e dalle fatture prodotte in allegato.
Alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto contenute nell'atto di citazione, rassegnava le seguenti conclusioni:
- Nel merito, in via principale: accertata la natura di rilievo sanitario (art.
3 commi 1 e 3 DPCM 14.2.2001) delle prestazioni erogate al sig. CP_5
condannarsi l' in persona del
[...] Parte_5
Direttore Generale pro tempore, ovvero, in via alternativa, l' Parte_4
in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento in
[...]
favore della delle rette Controparte_1 insolute per il ricovero dell'ospite medesimo, inerenti il periodo 1.3.2018 -
30.11.2019 per l'importo di €. 48.480,80, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
- Nel merito, in via subordinata: confermandosi la natura di rilievo sanitario (art. 3 commi 1 e 3 DPCM 14.2.2001) delle prestazioni erogate al sig. , condannarsi l' in Controparte_5 Parte_5
persona del Direttore Generale pro tempore, ovvero, in via alternativa,
l' , in persona del Direttore Generale pro tempore, la Parte_4 sig.ra , quale Tutore e legale rappresentante dell'ospite e/o il CP_4
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_7
10 al pagamento, rispettivamente nella misura del 70% (in carico delle
[...]
) e del 30% (in carico all'ospite e al Comune), facendo comunque Parte_6
salva ogni diversa ripartizione pro quota determinanda, in favore della
delle rette residue Controparte_1
insolute per il ricovero del sig. inerenti il periodo Controparte_5
1.3.2018 - 30.11.2019 per l'importo di €. 48.480,80, o nella diversa somma che risulterà all'esito delle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
- Nel merito, in via di ulteriore subordine: accertata la natura sociale a rilevanza sanitaria (art. 3 comma 2 DPCM 14.2.2001) delle prestazioni erogate al sig. , condannarsi la sig.ra , quale Controparte_5 CP_4
Tutore e legale rappresentante dell'ospite medesimo ed il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_7
pagamento, pro quota determinanda, in favore della
[...]
delle rette insolute per il ricovero del sig. Controparte_1
, inerenti il periodo 1.3.2018 - 30.11.2019 per l'importo di Controparte_5
€. 48.480,80, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo;
- Nel merito, in via ulteriormente gradata: accertata l'obbligazione civile al pagamento delle rette assunta con la sottoscrizione dell'impegno in data
7.31991, condannarsi la sig.ra , al pagamento, in favore della CP_4
delle rette insolute per il Controparte_1
ricovero del sig. , inerenti il periodo 1.3.2018 - 30.11.2019 Controparte_5
per l'importo di €. 48.480,80, fatta salva comunque ogni diversa somma in esito alle risultanze istruttorie, al netto del contributo regionale forfettario e di eventuali acconti versati dalla sig.ra , quale Tutore e legale CP_4
11 rappresentante dell'ospite, oltre a quelle successivamente maturate e maturande ed agli interessi legali dalle singole scadenze in fattura sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con la rifusione delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre agli accessori di legge (Spese gen., CPA e IVA).
Per quel che qui rileva, si costituiva, premettendo che la CP_6
chiedeva ai soggetti evocati in giudizio il pagamento Controparte_1
delle rette socio assistenziali dovute per il sig. relativamente al CP_5
periodo 1.3.2018 – 30.11.2019, oltre a quelle maturate e maturande ed al cui pagamento si era contrattualmente impegnata, e vi aveva provveduto sino al
28.2.2018 la sig.ra ; che il sig. era ospite residenziale CP_4 CP_5
presso una “unità di offerta” RS (residenza sanitario assistenziale per disabili) della attrice per la quale era accreditata ed a contratto CP_1
con il Servizio Sanitario Regionale Lombardo - ai sensi del D.Lgs. 502/1992 artt. 8 bis – ter – quater-quinquies-sexies, nonché della Legge Regione
Lombardia 33/2009 successivamente modificata ed integrata dalla Legge
Regionale 23/2015- e nella quale gli ospiti fruiscono di prestazioni sociosanitarie sia di natura sanitaria che assistenziale;
la Residenza sanitario assistenziale per disabili era dedicata all'area delle disabilità e poteva accogliere persone di età inferiore a 65 anni non assistibili a domicilio nelle condizioni di disabilità fisica-psichica-sensoriale; la Controparte_1 proprio in virtù dell'accreditamento e della contrattualizzazione viene remunerata dal Servizio Sanitario Regionale tramite l' per CP_6
l'erogazione delle prestazioni sanitarie mediante il pagamento di una tariffa sanitaria (che copre tutte quelle prestazioni di carattere sanitario erogate all'ospite: i costi per la medicina generale, le prestazioni di assistenza medica, di assistenza infermieristica, riabilitativa, l'assistenza specialistica, farmaceutica, protesica) che viene definita dalla Regione con specifico provvedimento DGR 399/2010 e che varia a seconda della classificazione della fragilità dell'ospite per i suoi bisogni sanitari ed assistenziali;
l'accesso degli utenti alle RS (così come per le altre unità di offerta per le quali la
12 è accreditata ed a contratto) è decisa esclusivamente ed in totale CP_1
autonomia dalla nella disponibilità dei posti letto accreditati ed CP_1
a contratto, in base alla valutazione, svolta da equipe multi professionale che opera al suo interno, dell'idoneità del soggetto all'ingresso ed alla sua permanenza;
per la RS il personale medico, una volta valutata la idoneità del paziente al suo ingresso, predispone un documento ufficiale denominato
“scheda individuale disabile” (secondo la DGR 12620/2003) che rileva la fragilità del singolo utente ed i relativi bisogni indicando la tipologia erogativa con il conseguenziale pagamento della tariffa sanitaria;
sulla base della classificazione attribuita all'ospite dal gestore CP_5 CP_1
nel documento ufficiale predisposto dalla stessa e denominato scheda
[...]
SI.Di (DOC. N. 3), la percepiva dall'ATS, quale tariffa sanitaria, CP_1
€ 90,50 giornalieri, come indicato nella DGR 399/2010; la componente assistenziale ed alberghiera della prestazione erogata viene posta a carico dell'utente/comune di residenza/obbligati per legge che si impegna al pagamento direttamente alla la quantificazione di tale retta è CP_1
stabilita liberamente ed in totale autonomia dalla alla data della CP_1
costituzione, risultava che la retta applicata dalla all'ospite CP_1
ospiti ammontava a € 78,50 al giorno;
per la tipologia di prestazioni CP_5
erogate nella RS in cui era accolto il sig. avente carattere misto CP_5
sanitario ed assistenziale, vige il principio della compartecipazione della spesa a carico dell'utente per la retta assistenziale;
di questo la CP_1
era ben consapevole tant'è che con la sottoscrizione dei contratti
[...]
con l' come si legge nei medesimi (premesse e art. 1), essa CP_6
si era obbligata a rispettare il suddetto principio della compartecipazione al costo delle prestazioni erogate agli utenti presenti nella RS per la parte non a carico del Fondo Sanitario Regionale.
Su queste basi, secondo era chiaro che la chiamata in CP_6 giudizio dell' era infondata in fatto ed in diritto poiché le CP_6
domande formulate dalla attrice, se da un lato non ponevano in CP_1
Contr discussione l'esecuzione degli accordi contrattuali intercorsi con l'
13 riferiti al pagamento della tariffa sanitaria giornaliera, accordi che erano stati pienamente rispettati, dall'altro ed al contempo la agiva in CP_1
violazione delle suddette regole ed obbligazioni a cui la stessa si era vincolata con la sottoscrizione del contratto, ponendo in essere un comportamento contrario ai principi della buona fede.
Su queste basi, rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_11
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; NEL MERITO: nella Parte_4
denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'assorbente eccezione sopra descritta: in via principale: a) Respingere in toto ogni richiesta sia in via principale che in via subordinata svolta avverso l
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_4
b) Dichiarare in ogni caso che l' Parte_4
nulla deve e dovrà a qualsivoglia titolo e/o causale alle altre parti processuali né in via solidale né pro quota in ordine al pagamento delle rette del sig. . In via subordinata: nella denegata e non creduta Controparte_5
ipotesi nella quale l'Ill.mo sig. Giudice ritenga di accogliere le richieste formulate dalla attrice nei confronti del servizio sanitario CP_1
Parte pubblico, condannare solamente la di Parma a farsi Parte_5
carico del relativo pagamento per il periodo di cui è causa;
in via di ulteriore subordine: nell'ipotesi in cui l'Ill.mo sig. Giudice ritenga che l'inserimento del sig. nella RS della CP_5 CP_1 Controparte_1
sia da far rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 34 comma 1
[...]
lettera c) del DPCM 1.12.2017, i cui trattamenti sono a carico del Servizio sanitario per una quota percentuale della tariffa giornaliera, dichiarare che il relativo pagamento per il periodo di cui è causa sia da addebitare all'
[...]
in via di ulteriore subordine: nell'ipotesi in cui Parte_13
l'Ill.mo sig. Giudice ritenga che l'inserimento del sig. nella RS CP_5
della sia da far rientrare Controparte_1
nell'ambito applicativo dell'art. 34 comma 1 lettera c) punto 1 del DPCM
1.12.2017, i cui trattamenti sono a carico del Servizio sanitario per una
14 quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera, e ritenga di porre a carico dell' il relativo pagamento, dichiarare che l' CP_6 CP_6 si faccia carico solamente della somma residua rispetto all'importo
[...] della tariffa sanitaria giornaliera di € 90,50 che il servizio sanitario pubblico ha versato e sta versando alla attrice per l'inserimento del sig. CP_1
CP_5
Le altre parti si costituivano chiedendo, essenzialmente, il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
La causa veniva istruita mediante CTU, volta a qualificare la natura delle prestazioni rese in favore di nel periodo oggetto di causa. Controparte_5
La CTU veniva depositata in data 30.3.2022.
Il Tribunale, quindi, all'udienza del 29.9.2022, assegnati i termini per comparse e repliche, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale, con la sentenza n 20/2023, pubblicata il 20.1.23, condannava l al pagamento, in favore Parte_4
dell' , “della (residua) somma di euro 79.605,00 , Controparte_1
oltre interessi dalla domanda al saldo, in ragione dell'erogazione, da parte dell'istituto , di prestazioni sanitarie di rilevanza sociale Controparte_1
ex art 3septies del decreto legislativo n° 502 del 1992 in favore del sig. ed inerenti il periodo di ricovero dall'1.3.2018 al Controparte_5
31.12.2020”,
Il Tribunale, rigettava, innanzitutto, l'eccezione di competenza territoriale sollevata dal Controparte_10
Rigettava altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da atteso che l'attrice aveva formulato specifica domanda nei CP_6
suoi confronti.
Illustrava, quindi, il quadro normativo facendo riferimento in particolare all'art. 5 della legge 833/1978, all'art. 30 della legge 730/1983, al DPCM 8 agosto 1985, agli artt. 1 e 3 septies del Dlvo 502/92, all'art. 3, all'art. 33
DPCM 12.1.2017 DPCM 14.2.2001.
Riteneva, in particolare, che “nella gerarchia delle fonti, va in progressione
15 dato rilievo alla legge n. 730/1983, la quale pone a carico del servizio nazionale sanitario “gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali” (come poi precisate nel DPCM 8.8.1985) ed il d.lvo 502/1992, come integrato sul punto dal DPCM 14.2.2001 e relativa tabella (quale atto di indirizzo e coordinamento ex art. 3 septies d.lvo
502/1992) atteso che il d.lvo ha affidato al successivo atto di intervento la precisazione delle categorie ed i criteri di finanziamento, atto che non risulta abrogato”.
Concludeva, quindi, che “il DPCM 12.1.2017 (che invece determina i livelli di assistenza, ma ai diversi fini del disposto di cui all'art. 1 del d.lvo
502/1992) non possa che essere coerente con le definizioni ed i criteri di cui al DPCM 14.1.2001 al quale la fonte primaria ha rimesso, per quanto qui di rilievo, la specificazione delle prestazioni da ritenersi “sanitarie a rilevanza sociale” ed “ad alta integrazione sanitaria” nonché i criteri di finanziamento, entrambe ad integrale carico del servizio sanitario”.
In altri termini, secondo il Tribunale, “se i Dpcm sui livelli assistenziali non possono che essere conformi alle definizioni e principi di cui al d.lvo
502/1992 cit. sì come integrato dall'art. 3 del DPCM 14.2.2001, mai abrogato, allora il quadro normativo deve ritenersi non significativamente mutato rispetto a quello valutato e posto a fondamento dei precedenti rilevanti e consolidati arresti giurisprudenziale”.
Richiamava, quindi, la sentenza del Consiglio di Stato 8608/19 che aveva confermato che i trattamenti residenziali di alta e media intensità riabilitativa di cui al comma 2 lett a e b dell'art. 33 DPCM 12 gennaio 2017 erano a totale carico del servizio sanitario nazionale.
Osservava che “le prestazioni riconducibili alle lettere a) e b) dell'art. 33 co.
2 (per i disturbi mentali) del DPC 12.01.2017” dovessero – “ai sensi del comma 4 della medesima disposizione – porsi a carico del Controparte_9
con la precisazione che la giurisprudenza amministrativa sul
[...]
punto” aveva “avuto modo di pronunciarsi in ordine ai rigidi limiti temporali di trattamento previsti sancendone la illegittimità” (Consiglio di Stato
16 1858/2019).
Osservava, infine, che “i principi giurisprudenziali che di seguito … richiamati (tra cui Cass. Sent n. 22776/2016 ed il precedente Cass. Sent. n.
4558/2012 e qualificati quale diritto vivente dalla stessa giurisprudenza di legittimità) non solo” dovessero “trovare applicazione in presenza di un quadro normativo non radicalmente mutato, ma” potessero “svolgere una funzione interpretativa della tipologia di prestazioni erogate anche a seguito della entrata in vigore dei DPCM 29.11.2001 e 12.1.2017, i quali, peraltro, non” potevano “che essere coerenti con le categorie poste dal d.lvo 502/1992 come integrato dal DPCM 14.2.2001”.
Concludeva, quindi, che era “necessario (ma anche sufficiente) valutare se le prestazioni rese in favore del degente si” potessero “ricondurre alle categorie di cui al DPCM 14.2.2001 (la quale integrando la previsione di cui all'art. 3septies d.lvo 502/1992 è a sua volta coerente con la previsione di cui all'art. 30 legge 730/1983), in quanto ciò garantisce l'individuazione della tipologia di prestazione erogata e quindi il relativo onere, in ragione della (prevalente) previsione di legge, cui le fonti secondarie non possono derogare”.
Il Tribunale affrontava, quindi, il tema delle prestazioni erogate al sig. ed il riparto del relativo onere. CP_5
Premetteva che, come anche si poteva leggere nella relazione del CTU, il sig. era “ospite presso uno dei 20 nuclei RS della Controparte_5 CP_1
e la scheda S.I.Di (scheda individuale di valutazione dell'utente
[...]
disabili di cui il CTU ha preso visione) “colloca il in classe 2 – CP_5
assegnandogli così un livello di fragilità medio alta, ciò a significare l'intensità delle prestazioni che le condizioni cliniche del CP_5
richiedono”,
Chiariva che la “la struttura di inserimento del malato, poi (…)non appare elemento determinante per la classificazione delle prestazioni come meramente assistenziali ovvero sanitarie” (Cass. Sent. 22776/2016 ), dovendosi verificare in concreto il tipo di trattamento (adeguato) e fornito al disabile psichico per la corretta qualificazione delle prestazioni, in concreto,
17 rese”.
Dava atto che era “disponibile in atti (e liberamente e prudentemente apprezzabile) la relazione del 3 maggio 2005 del dr. psichiatra Persona_3
e direttore sanitario della ai fini di un inquadramento generale CP_1
della storia del paziente” che era “utile alla comprensione della tipologia di significativo intervento in essere” di cui riportava ampi stralci che parimente si trascrivono. “Il signor , nato a [...] il [...], Controparte_5
è ospite del nostro Istituto dal 7 marzo 1991 perché affetto da psicosi
d'innesto in insufficienza mentale medio grave. Il signor non ha mai CP_5
conosciuto i veri genitori. Nel 1972 fu adottato all'età di 3 anni e mezzo, insieme ad altri due fratelli pure ipodotati intellettualmente e uno con disturbi psicotici. Dimostrò già nei primi anni di vita anomalie comportamentali . Fu iscritto alla prima elementare presentando difficoltà nell'apprendimento e manifestando intolleranza all'ambiente: è descritto come bambino irrequieto e litigioso nei confronti degli altri bambini. Solo la buona volontà del maestro gli permise di giungere al termine della scuola senza peraltro raggiungere le prestazioni scolastiche dei coetanei. Non venne iscritto alle medie inferiori . Successivamente, nell'adolescenza, comparvero le anomalie del carattere che resero necessario il ricovero, durato cinque anni, presso la Casa di Gino a Como, Istituto che ospita ritardati mentali. Durante questo primo ricovero vengono descritti pensieri deliranti e mistici alternati a fasi di grave allucinazione. Il 15.5.1990 veniva dimesso da questo Istituto perché era diventato molto aggressivo con gli altri degenti: infatti aveva tentato di aggredire un paziente con un forcone.
Successivamente venne ricoverato per pochi mesi presso Villa Maria Luigia
a Monticelli Terme Parma( 14 settembre 1990-12 novembre 1990) dove migliorarono un po' questi atteggiamenti inducendo la madre a riprendere il figlio in famiglia. L'obiettività clinica del paziente è nella norma come pure gli esami ematochimici di controllo. Trattasi di persona con ritardo mentale medio-grave quantificabile in una età mentale intorno ai 7-8 anni.
Conseguentemente risultano deficitarie le funzioni psichiche superiori
18 connesse alle capacità di astrazione, di elaborazione dei significati generali, di critica e di giudizio. La compromissione delle capacità cognitive di per se non è tale da ridurre completamente l'autonomia, ed il paziente è passibile di nuove acquisizioni per addestramento ed educazione. Tuttavia tale potenzialità è di assai difficile sviluppo a causa della presenza di un nucleo psicotico costituito da un delirio fantastico e da disturbi dispercettivi. Il paziente ritiene di essere in comunicazione con mondi extraterrestri abitati, anche di natura diabolica. Da tali entità sente provenire voci imperative, secondo i cui ordini egli agisce in genere aggredendo le persone da esse indicategli. Pertanto il paziente presenta una scarsa e discontinua aderenza alla realtà, che ne compromette la capacità di agire con coerenza rispetto ai propri bisogni e alle esigenze esterne. Pertanto sia a causa del deficit intellettivo che del disturbo dei contenuti di pensiero il paziente non è abitualmente capace di provvedere ai propri interessi”.
Il Tribunale riportava poi uno stralcio della relazione medica del 1 luglio
2019: “(…) in questo momento la terapia farmacologica ha smorzato la pervasività del delirio e s'intravvede meglio la fragilità cognitiva e emotiva di base. Tendenzialmente ha un'espressione emotiva indifferente, anche se rapidamente si irrita quando contrariato o sorride, in modo un po' stolido, quando ingaggia un'altra persona, spesso per ottenere un vantaggio secondario. Purtroppo l'impiego di dosaggi più elevati di psicofarmaci, allo scopo di controllare meglio la sintomatologia delirante, determina un maggior torpore psichico e una maggior difficoltà ad attivarsi;
per cui, al già ridotto pattern di interazione, si sovrappone anche l'effetto collaterale depressogeno della terapia farmacologica in corso (…) Ha bisogno
d'interventi costanti di riabilitazione quotidiana per far si che le abilità possedute siano costantemente esercitate altrimenti le perderebbe irreversibilmente. Necessita di essere aiutato nella presa in carico dei propri bisogni di salute fisica e psichica in quanto non è in grado di programmare richieste e interventi per prevenire o trattare situazioni di malattia tra cui anche la regolare assunzione della terapia farmacologica (che riceve ogni
19 giorno per tre volte al giorno). Per la non stabilità del quadro clinico psichiatrico necessita di rivalutazioni periodiche (2/3 mesi o al bisogno) per una regolazione della terapia con psicofarmaci allo scopo di controllare meglio la sintomatologia psicotica o per modulare gli effetti collaterali presenti. Quotidianamente, multipli interventi psico-educazionali (agenda struttura di giornata, rinforzamento di compiti eseguiti con adeguatezza, sostegno e orientamento alla motivazione e alla relazione interpersonale) permettono di controllare meglio la sintomatologia psicotica negativa
(l'impoverimento affettivo, il deficit volitivo, la disorganizzazione nella progettazione e finalizzazione di compiti e aspettative) e quella produttiva- delirante che innescherebbe i comportamenti più aggressivi”.
Il Tribunale dava, quindi, atto che il CTU aveva visitato il sig. e che CP_5 aveva osservato che “la storia clinica e la documentazione sanitaria di
sostengono la presenza di una patologia psichiatrica e Controparte_5
organica che per sua natura ed intensità psicopatologica necessita di una costante attenzione attuabile peraltro da più figure sanitarie e assistenziali in ambiente protetto e con finalità riabilitative, ovvero a scopo terapeutico continuativamente supportato. Trattasi di paziente affetto da disabilità in condizioni di fragilità quantificata “medio alta”, che sarebbe difficilmente gestibile a livello territoriale o domiciliare e che a tutt'oggi gode di una discreta stabilità, grazie all'approccio terapeutico multidisciplinare costante e quotidiano attuato presso l' (…) Il Controparte_1
è affetto da ritardo mentale, psicosi schizofrenica, diabete mellito. CP_5
E' in terapia con EP (clozapina), AK (valproato), ipoglicemizzanti orali. Ha allucinazioni, visioni, deliri, comportamenti disinibiti, atteggiamenti ostativi. Ha uno scarso controllo della minzione ( spesso si bagna di notte) e va aiutato nella defecazione. Non si veste da solo e non si lava spontaneamente, va costantemente spronato. Esce dalla struttura solo accompagnato non essendo in grado di apprezzare il pericolo. Le terapie che assume vanno modulate secondo la stagione, la variazione del peso corporeo, le condizioni di idratazione ( ripetutamente segnalati episodi di
20 scialorrea). La variazione della posologia richiede 5 o 6 aggiustamenti durante l'anno. Ogni 6 mesi viene attuata una rivalutazione globale e vengono eseguiti esami ematici”.
Secondo il Tribunale, quindi, la CTU aveva condivisibilmente concluso nel senso che “Le prestazioni rese dall' procedente in favore del CP_1 CP_5 sono prestazioni sanitarie di rilevanza sociale”. Il Tribunale dava, altresì, atto che il CTU, in risposta alle osservazioni critiche del CTP dott. Per_4 aveva, correttamente, precisato che “la durata illimitata del trattamento attuale non è a mio parere sufficiente per snaturare l'essenza sanitaria della prestazione erogata presso la ”. Controparte_1
Con riguardo alla spettanza degli oneri relativi alle prestazioni offerte al Sig.
richiamava stralci della sentenza della Corte di cassazione n. CP_5
22776/2016, secondo cui le attività socio assistenziali dirette in via prevalente alla tutela della salute del cittadino sono a totale carico del servizio sanitario.
Il Tribunale concludeva, quindi, nel senso che “poiché le prestazioni rese a favore del sig. ono prestazioni sanitarie di rilevanza sociale, sì come CP_5 definite dall'art 3 septies decreto legislativo n° 502 del 1992 e precisate dall'art. 3 DPCM 14.2.2001, tali prestazioni debbono essere poste integralmente a carico del servizio sanitario ex art. 3septies decreto legislativo n° 502 del 1992 ed ex art. 3 co. 3 DPCM 14.2.2001 e relativa tabella (sez. patologie psichiatriche- dovendosi escludere nel caso di specie
“bassa” intensità assistenziale) ed altresì ex art. 33 co. 2 a) ovvero certamente b)) DPCM 12.1.2017”.
Con riguardo all'individuazione dell'ATS onerata dei costi, il Tribunale, “pur preso atto della mutata giurisprudenza”, riteneva che andasse “richiamato l'arresto giurisprudenziale assunto da ultimo anche dalle Sezioni Unite, secondo il quale: “nel caso di malati cronici, tenuta al rimborso dei costi di assistenza affrontati dalla struttura che li ha ospitati è la ASL del luogo di residenza dell'assistito; e nel caso di trasferimento dell'assistito, l'obbligo si trasferisce alla ASL di destinazione” (Cass. Sent n. 19353/2017,
21 successivamente Cass S.U. sent. n. 20401/2019)”.
Il Tribunale, richiamando passaggi motivazionali della sentenza in questione, riteneva che occorresse “far riferimento al disposto delle normative della
Regione la quale, secondo quanto argomentato anche dalla Pt_11
giurisprudenza sopra indicata, radica il collegamento territoriale atto ad individuare l'ente obbligato ( in particolare, in riferimento agli assistiti provenienti dalle altre regioni) nella ASL di residenza dell'assistito”.
Il Tribunale, quindi, preso atto che il Sig. risiedeva a , CP_5 CP_1
concludeva che era onere della sostenerne la spesa. Parte_14
Con riguardo al quantum, premetteva che non potevano esservi dubbi sull'accreditamento della , la quale pacificamente eroga Controparte_1
prestazioni sanitarie.
Con Con riguardo al “contratto per la definizione dei rapporti giuridici tra e l'unità accreditata che eroga i servizi (doc. 5 di parte , Parte_14 peraltro efficace dal maggio al dicembre 2018)” riteneva che “in ragione della ricostruzione normativa…. e la ricostruzione in fatto operata rispetto alle concrete prestazioni rese in favore del , dovesse “ritenersi che CP_5
il contratto disciplini (per quanto di rilievo e tra le parti che lo hanno sottoscritto esclusa la sua validità nei confronti di terzi) la determinazione della c.d. quota sanitaria e quindi di quota che, nel caso di specie, non esaurisce gli obblighi, ex lege, dell'ATS preso atto delle prestazioni accertate giudizialmente (qualificate diversamente rispetto alla qualifica ex ante mossa dalle parti) ed effettivamente rese in favore del sig. . CP_5
Secondo il Tribunale, “in ragione dei documenti versati in atti”, doveva
“concludersi che ove le prestazioni rese fossero state effettivamente prestazioni che, in ragione del quadro normativo, statale, sopra evidenziato, avessero importato la compartecipazione tra ATS e terzi (utente/comune) ex art. 3septies d.lvo n. 502/1992 e quindi ex DPCM 14.2.2001 e relativa tabella
(ed anche ex art. 33 co 2 lett c) e non invece imposto l'esclusivo onere in capo all'ATS (come sopra argomentato anche in ragione del diritto vivente sì come espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte) nel contatto
22 avrebbe trovato espressa previsione e disciplina il quantum (la quota) Contr spettante ad nell'ambito della compartecipazione”. Contr Sosteneva che “è pur vero che risponderebbe a ragionevolezza che tra e l'unità accreditata venisse predeterminata anche tale quota e quindi una tariffa che, ai fini sistematici, potrebbe definirsi “sanitaria integrata” vale a dire costituta non solo dalla quota sanitaria (pure lato sensu intesa) ma anche da ogni profilo afferente il costo assistenziale inscindibilmente connesso a
Contr quello sanitario e quindi la tariffa dell' nei casi in cui tutte le prestazioni
(in quanto sanitarie a rilievo sociale o socio-sanitarie ad elevata integrazione
Contr sanitaria) debbano porsi a carico esclusivo dell e certamente, in tal caso, quello sarebbe il limite del compenso per la struttura (per inciso, sul punto, se pure in fattispecie differente Cass. 28321/2017) e tuttavia non vi è, nel presente giudizio, sufficiente ed inequivoca evidenza della pre- determinazione di tale tariffa”. Aggiungeva che “non vi è inequivoca evidenza del fatto che siffatta tariffa sia costituita da quella di cui alla DGR
12620/2003 e seguente DGR 399/2010 atteso che non solo la quota è espressamente definita “sanitaria” (allegato E criteri di remunerazione - art. 5 della DGR 12620/2003) ma è implicitamente richiamata nel contratto, pure prodotto e sopra citato che, pacificamente, regola ipotesi di prestazioni per le quali è prevista la compartecipazione di terzi, così che, a contrario, va ritenuto che la tariffa richiamata non abbia tenuto in considerazione la quota c.d. assistenziale (ma nel caso di specie inscindibilmente connessa alla sanitaria), posta nel contratto, appunto, in capo ai terzi, secondo libere pattuizioni tra la struttura ed i terzi”. Secondo il Tribunale “se, dunque, quella richiamata è la quota spettante all'ATS in caso compartecipazione difficilmente la tariffa può essere, identica, in caso di onere esclusivo pur dovendo coprire anche costi ulteriori”.
Secondo il Tribunale, in definitiva, “la c.d. quota” già erogata dall'ASL, come osservato dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoga, di per sé può “non risultare idonea a sufficiente al ristoro delle complessive prestazioni di natura sanitaria erogate in favore dei beneficiari, nel senso
23 sopra ampiamente illustrato con conseguente necessità di provvedere alla dovuta integrazione economica” (corte Appello di Brescia sent. n.
1311/2017) e quindi (ed in quanto) inclusive dei servizi non solo latu sensu sanitari ma anche socio assistenziali, in quanto diretti in via prevalente alla tutela della salute (Cass. 22776/2016), come nel caso di specie”. Osservava, infine, che “l'ATS, onerata della relativa prova, non ha comunque offerto evidenza del superamento del budget assegnato (in fattispecie comunque differente ma sul punto in termini Cass. sent n. 10182/2021)” e che “la mancata espressa, specifica e tempestiva contestazione delle voci di costo esposte dalla al fine del richiesto pagamento rende ogni CP_1
approfondimento sul punto superfluo ed impone nel caso di specie l'accoglimento della domanda di parte attrice”. proponeva appello, Parte_4
affidandosi a cinque motivi.
Si costituivano le altre parti, chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellata proponeva altresì appello incidentale Parte_7
condizionato, affidandosi a tre motivi.
All'udienza del 28 giugno 2023, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25.6.2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva della CP_1
Contr
, con riguardo alle domande formulate nei confronti dell'
[...]
A parere dell'appellante, “secondo quanto implicitamente ammesso dalla stessa alla luce delle proprie deduzioni e produzioni, ante CP_1
causam la gestione sotto il profilo economico delle prestazioni integrate socio-sanitarie rese a beneficio del era stata regolata per anni, senza CP_5
polemica alcuna, in regime di compartecipazione”. Osserva che la
24 “a fronte della complessiva tariffa giornaliera a lei spettante, CP_1
percepiva una tariffa sanitaria da parte del Servizio Sanitario (sempre regolarmente saldata, ed è incontestato, nel rispetto delle normative regionali ratione temporis vigenti) ed una quota sociale (la cosiddetta retta) da sé medesima autonomamente determinata che veniva fatturata alla famiglia del e che ad un certo punto smise (per ragioni misteriose) di essere CP_5
pagata”
In questo quadro, “l'accoglimento della domanda sub a) o di quella sub b) presupponeva giocoforza l'accertamento che al fossero state CP_5
somministrate nell'arco temporale di riferimento - e fossero ancora necessarie al momento dell'instaurazione della causa - prestazioni correlate per loro natura ad una ben diversa regolamentazione di tali oneri economici”.
Secondo l'appellante, solo il avrebbe potuto introdurre, con una CP_5
domanda riconvenzionale le domande in questione ma non avendolo fatto, le stesse non avrebbero potuto essere avanzate dalla CP_1
Secondo l'appellante, la ritenuta legittimazione ad agire della CP_1
sarebbe stata fondata solo ove “la avesse reclamato prima di CP_1
agire in giudizio un quid pluris rispetto a quanto percepito dal SSN e che tale
“integrazione” le fosse stata negata”, cosa che però non si era verificata. preventiva comunicazione da parte del soggetto gestore nei confronti della Contr
.
La non avrebbe, inoltre, mai allegato un mutamento delle CP_1
condizioni del paziente.
Il motivo è infondato, atteso che la verifica della legittimazione ad agire va effettuata sulla base delle affermazioni contenute nell'atto introduttivo e non attiene al merito della causa.
Ed infatti, la legittimazione ad agire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il
25 soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza
Sez. 2, Sentenza n. 6132 del 06/03/2008.
Su queste basi, essendosi la affermata titolare del diritto Controparte_1
alla corresponsione delle rette insolute, di cui è causa, nei confronti dell'odierna appellante ed avendo rassegnato conclusioni conformi e coerenti alle deduzioni contenute nell'atto introduttivo, era legittimata ad agire nei confronti di quest'ultima.
Il motivo è, quindi, infondato
Con il secondo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla CP_1
Secondo l'appellante, l'interesse ad agire sarebbe carente, in quanto la avrebbe chiesto sostanzialmente una CTU esplorativa, volta a CP_1 una nuova valutazione dei bisogni del Sig. “in assenza di CP_5
comunicazione e imprescindibile contraddittorio con il Servizio sanitario pubblico”.
Sarebbe stata una scelta della quella di accogliere e mantenere CP_1
per più di trent'anni il sig. in regime di “utenza tipica” “per la CP_5
struttura sociosanitaria RS con conseguente erogazione di prestazioni sociosanitarie miste con la compartecipazione (dell'utente e/o obbligati per legge e/o Comune) al pagamento della retta socio assistenziale”.
Il motivo è infondato, in quanto l'interesse che condiziona l'esercizio dell'azione, da non confondersi con quello che forma il contenuto del diritto
26 soggettivo ed il cui conseguimento si tende ad avere con l'esperimento dell'azione, postula il bisogno di conseguire il vantaggio tutelato dalle leggi a mezzo degli organi giurisdizionali dello stato, senza il cui intervento il titolare di un diritto soffrirebbe danno.
Così delineato l'istituto, non v'è dubbio che, sulla base delle allegazioni che Contr si sono sopra sintetizzate la condanna di al pagamento delle rette insolute di cui si è detto poteva essere conseguito dalla solo CP_1 attraverso l'azione giudiziaria.
Le doglianze dell'appellante attengono invece al diverso piano del merito.
Il motivo è, quindi, infondato.
Con il terzo motivo, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la legittimazione passiva dell'appellante.
L'appellante deduce, in particolare, che il Tribunale abbia frainteso il contenuto delle SU 20401/2019.
L'appellante deduce che “la normativa regionale lombarda riferita all'epoca dei fatti trattati in sentenza (quella delle SU ndr) e risalenti all'anno 2010 –
2011 non è più vigente con riferimento al periodo di cui oggi si discute che, come da lettura dell'odierno atto di citazione, intercorre dal 01/03/2018 al
30/11/2019”; che la Suprema Corte ha preso in esame l'art. 19 della legge di
Regione Lombardia n. 33/1999, articolo che è stato abrogato per effetto dell'intervenuta modifica legislativa con L.R. 23/2015 e successive modifiche ed integrazioni”; che “con tale ultima fonte”, “l'art. 19 è stato sostituito nei contenuti da altro articolo titolato “sperimentazioni gestionali”; che “ad oggi, dunque, il solo riferimento normativo regionale applicabile in via analogica alla materia di causa è dato dalla legge Regione Lombardia
3/2008 - art. 8 la quale, nello stabilire che per le unità di offerta sociosanitarie
(comma 1) è prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni nel rispetto della disciplina statale inerente i LEA, relativamente all'imputazione degli oneri, fa richiamo al generale criterio dell'ultima residenza dell'utente prima dell'ingresso….”; che “lo stesso criterio viene assunto dalla Legge
08/11/2000 n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
27 interventi e servizi sociali” per quanto attiene all'individuazione dell'Ente locale territorialmente competente ad assumere gli oneri di una integrazione economica della retta”, citando l'art. 6 comma 4; che, “in assenza di specifica normazione riferita all'individuazione del criterio territoriale nel caso di eventuale integrazione della tariffa sanitaria per il ricovero stabile (in lungoassistenza) di soggetti in strutture residenziali sociosanitarie, occorre fare ricorso al criterio dell'analogia legis ex art. 12 disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi); che “l'applicazione al caso di specie della legge regionale lombarda n. 3/2008 art. 8 determinerebbe un allineamento paritario del criterio territoriale (ente locale ed ente sanitario pubblico appartenenti al medesimo territorio – considerando il criterio dell'ultima residenza prima del ricovero) che in caso di applicazione del criterio introdotto dalla sentenza delle Sezioni Unite (ente locale della residenza prima del ricovero ed ente sanitario di attuale residenza) non risulta giustificato”. L'appellante sottolinea che “la residuale normativa menzionata dalla Suprema Corte, L.
23/12/1978 n. 833 art. 19 commi 3 e 4 e art. 25, è riferita alle prestazioni sanitarie erogate in strutture totalmente a carattere sanitario (pubbliche o private)”, mentre “nella presente vertenza invece si tratta di questione del tutto peculiare e differente, normata da specifiche disposizioni di settore in quanto si discute di prestazioni sociosanitarie erogate in una struttura sociosanitaria. Secondo l'appellante, infine, “il nuovo indirizzo di legittimità risulterebbe “del tutto inidoneo a superare le brillanti osservazioni di segno contrario a suo tempo svolte soprattutto dalla Giurisprudenza
Amministrativa” (Sezione Quinta del Consiglio di Stato nella sentenza n.
6300/2003) di cui riporta stralci.
Il motivo è infondato.
Bisogna, innanzitutto, partire dalla constatazione che il Sig. CP_5
è residente nel Comune di dal 1993 (Doc. 1 del Comune di
[...] CP_1
in primo grado). CP_7
Da ciò discende l'infondatezza, anche solo in astratto, di tutte le considerazioni svolte dall'appellante in merito all'applicazione analogica
28 dell'art. 3/2008 - art. 8, non potendo certo tali disposizioni avere efficacia retroattiva (art. 11 preleggi).
In ogni caso, questa Corte intende dare continuità alle statuizioni contenute nella sentenza delle SU20401/19 che, a sua volta, contiene richiami a Cass.
19353/2017.
Ebbene la Suprema Corte, era chiamata a decidere “l'individuazione, sulla base delle leggi applicabili, della ASL obbligata a corrispondere il corrispettivo alla società privata che ha erogato la prestazione di assistenza con prevalenza socio-sanitaria al paziente in condizioni di disabilità psichica, se sia la ASL di originaria residenza del malato al momento del suo primo ricovero presso la struttura (trattandosi di pazienti con gravi disabilità psichiche, si tratta in genere di strutture di lungodegenza), o la ASL di residenza del paziente nel periodo in relazione al quale si richiedono le prestazioni”. La Corte ha fatto, quindi, presente che “in tema di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione, la ASL tenuta al rimborso va individuata in base alla legge regionale del luogo ove è stata resa la prestazione, come ricostruito da ultimo da Cass. n. 19353 del 20172”; che “si tratta di prestazioni a carico del SSN, per le quali l'erogazione dell'assistenza sanitaria è governata dal principio dell'universalità, in base al quale ogni cittadino ha diritto a rivolgersi alla ASL che preferisce, come pure ad una struttura privata accreditata, e sinanche a medici e ad ospedali stranieri, quando le relative prestazioni non siano disponibili in Italia” che
“l'accettazione dell'assistito da parte della struttura prescelta è insindacabile da parte delle ASL, che non hanno nessuna discrezionalità amministrativa al riguardo, ma soltanto, al massimo, una discrezionalità tecnica (v. Corte cost.
n. 267 del 1998)”; che “poiché la materia dei rimborsi delle strutture private accreditate è di competenza regionale, bisogna far riferimento alla normativa regionale, ed in particolare alle norme vigenti nel luogo dove si è svolto il fatto generatore dell'obbligazione, ex art. 1173 c.c. (come tale intendendosi il ricovero dell'assistito presso la struttura privata accreditata che ha erogato le prestazioni)”. La Corte, faceva, quindi, presente che, nel caso di specie la
29 legge applicabile era l'art. 19 della legge reg. Lombardia n. 33 del 1999 (T.U. in materia sanitaria), di cui l'appellante deduce l'avvenuta abrogazione.
Ebbene tale disposizione, al comma 13, prevedeva che “I soggetti erogatori, pubblici e privati, sono remunerati dalle ASL nel cui territorio sono ubicati per tutte le prestazioni erogate a prescindere dalla residenza dei cittadini.
Eventuali acconti riferiti alla predetta remunerazione possono essere erogati nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La Regione, anche mediante le ASL, remunera le eventuali funzioni non tariffabili riconosciute ai soggetti erogatori. Per gli assistiti provenienti da altre regioni la remunerazione è effettuata dalla regione che stabilisce le modalità di compensazione con le regioni di provenienza degli oneri afferenti alla mobilità sanitaria attiva e passiva;
le prestazioni erogate nelle strutture di riabilitazione extraospedaliera già convenzionate ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nelle residenze sanitarie assistenziali, nelle strutture sociosanitarie per disabili e nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti sono remunerate dalla
ASL di residenza dell'utente”. Secondo la Corte, “le norme citate radicano quindi il collegamento territoriale atto ad individuare l'ente obbligato ( in particolare, in riferimento agli assistiti provenienti dalle altre regioni) nella
ASL di residenza dell'assistito”. La Corte affrontava, quindi, la questione se
“per individuare il soggetto responsabile, occorresse far riferimento alla ASL di originaria residenza al momento del ricovero o la ASL del luogo in cui il paziente è residente in riferimento al periodo di prestazioni delle quali si chiede il rimborso. Ebbene, per la Suprema Corte, “conformemente a quanto deciso, di recente, da Cass. n. 19353 del 2017, deve ritenersi che le norme di riferimento sopra indicate della Regione non impongano alcun Pt_11
radicamento della obbligazione in capo all'originario luogo di residenza del paziente, ma che, qualora questi, stabilmente ricoverato presso una struttura, abbia conseguentemente spostato nel Comune ove si trova la struttura la sua residenza (in base a quanto prescritto dal regolamento anagrafico della popolazione, d.P.R. n. 233 del 1989, anche a seguito delle modifiche
30 introdotte con il successivo d. P.R. n.126 del 2015), la ASL responsabile della obbligazione ex lege non sia più quella di originaria residenza, ma quella della residenza attuale, ovvero del luogo in cui il paziente risiede nel periodo in cui ha fruito della prestazione della quale si chiede il compenso”. La
Suprema Corte, al riguardo, osservava che “l'individuazione dell'obbligato nella ASL di residenza del paziente nel periodo cui si riferiscono le prestazioni discende dai seguenti riferimenti normativi: l'art. 19, commi 3 e
4, della I. 23.12.1978 n. 833 afferma che "gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza", e che "gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale", lasciando alla legge regionale il compito di stabilire "i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio" (art. 25, comma 14, I. 833/78, cit.)”; che,
“in seguito, l'art. 12, comma 3, lettera (b), d. lgs. 502/92, stabilì che il fondo sanitario nazionale è ripartito tra le regioni tenendo conto della "mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome", e norma analoga è dettata dall'art. 17, comma 3, I. 887/94, con riferimento ai ricoveri ospedalieri”; che “ad esse si aggiunga l'art. 4 del d.P.R.
n. 126 del 2015, di modifica del regolamento anagrafico della popolazione, che ha introdotto l'art. 10 bis nel precedente regolamento anagrafico n. 223 del 1989, in base al quale: «Art. 10-bis (Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche). - 1. Non deve essere disposta, ne' d'ufficio, ne' a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, di carriera,
o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di
31 finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purche' la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica (con regolamentazione che sostituisce quella presente nel precedente art. 8 del d.P.R. n. 233 del 1989)”. Osservava la Suprema Corte che “tutte tali previsioni sarebbero inutili, come osservato da Cass. n. 19353 del 2017, se ogni ASL fosse tenuta "in sempiterno" a sostenere i rimborsi per le prestazioni erogate ai suoi iscritti fuori regione, anche quando costoro dovessero cambiare residenza. La Suprema Corte osservava, quindi, che le norme sopra trascritte, per contro, rendono palese che il trasferimento effettivo della residenza anagrafica comporta il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo, a carico della ASL di nuova residenza, che è
l'unica in grado di controllare le esigenze sanitarie del territorio, in conformità alle obiettive esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria”; che “se così non fosse, nel caso di malati lungodegenti o cronici, ove l'ammalato muti residenza, tutte le ASL dei successivi luoghi di residenza sarebbero indotte a non verificare se il paziente abbia ancora bisogno del ricovero o meno, fidando nel fatto che tutti gli oneri resteranno sempre a carico della ASL che per prima dispose il ricovero”.
E' opinione di questa Corte che tali statuizioni siano aderenti alla fattispecie oggetto di causa e che, l'intervenuta abrogazione dell'art. 19 cit., alla luce del quadro legislativo tracciato dalla Suprema Corte, non incida sull'individuazione dell'Asl onerata di provvedere al pagamento delle prestazioni sanitarie oggetto di causa.
Il motivo è, quindi, infondato.
Con il quarto motivo, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che le domande svolte dalla nei confronti di Controparte_1
fossero provate e nella parte in cui non ha dichiarato la CP_6
nullità della CTU svolta nel corso del giudizio.
L'appellante fa presente che “negli anni precedenti al lasso temporale
32 01/03/2018 – 31/12/2020 oggetto di causa – la percepiva la CP_1
tariffa sanitaria a carico del SSN (pari ad € 90,50 giornalieri per gli anni 2018
e 2019 ed e 92,80 per l'anno 2020) e sistematicamente fatturava la retta assistenziale – di sua iniziativa individuata in misura pari ad € 78,50 - ai parenti dell'ospite” e pertanto il Servizio Sanitario si faceva carico
“all'incirca di una quota del 53,55% del totale della retta”. Secondo
l'appellante, “quale diretta conseguenza di questo assetto ed in difetto di allegazioni di segno contrario provenienti dalla ….ante CP_1
01/03/2018, le prestazioni del esulavano dal novero di quelle poste CP_5
dal Legislatore a carico integrale o solo per il 70% del SSN” senza che, per il periodo successivo siano stati allegati mutamenti sostanziali dei bisogni assistenziali del che avrebbero determinato una rimodulazione delle CP_5
prestazioni a suo beneficio rese.
A giudizio dell'appellante, dalla documentazione in atti non si sarebbe potuto trarre alcun elemento rilevante in proposito.
In questo quadro, la CTU ammessa dal Tribunale sarebbe stata inammissibile in quanto meramente esplorativa e, quindi, “tamquam non esset”.
Secondo l'appellante, inoltre, le relazioni del dott. valorizzate dal Per_2
Tribunale, sarebbero state troppo risalenti o finalizzate alla produzione in giudizio.
Il Tribunale non avrebbe, inoltre, preso in considerazione le valutazioni
Contr espresse dagli ispettori dell'
Il motivo è infondato.
Giova preliminarmente ricordare che le prestazioni socio- assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di
33 natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023 (Rv. 666967 - 01).
Ciò che rileva è quindi che la natura della prestazione sanitaria di cui l'assistito ha necessità e non l'eventuale inquadramento giuridico ed economico attribuito a questa dalla struttura.
A ciò deve aggiungersi che, al fine dell'accertamento del discrimine, va puntata l'attenzione sulla condizione del malato, e non sulle caratteristiche della struttura ove è ospitato. Ciò che rileva non è, quindi, che fosse stato concordato o comunque previsto, per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato o la sua corretta attuazione in conformità con gli impegni assunti verso il paziente o i familiari al momento del ricovero, quanto che quel piano fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto ( nel caso oggetto della sentenza citata in calce il morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi. Solo qualora si escluda in concreto la necessità che per il singolo paziente affetto da Alzheimer, per la sua storia sanitaria personale, la prestazione socioassistenziale sia inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria, è legittimo che parte della retta di degenza sia posta a carico del paziente. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023.
Si tratta di principi applicabili anche al caso di specie, in cui il paziente, alla luce della consulenza tecnica disposta e di quanto si osserverà in relazione al motivo successivo, è affetto da patologia psichica.
Conseguentemente, dovendo verificare le condizioni del paziente, la CTU disposta dal Tribunale, non solo non era esplorativa, ma era necessaria ed in
34 ogni caso, le sue risultanze non potrebbero neppure in astratto essere considerate “tamquam non essent”, non sussistendo alcuna ipotesi di nullità, peraltro solo genericamente affermata dall'appellante.
Con il quinto motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha qualificato le prestazioni rese a favore del sig, come sanitarie a CP_5
rilievo sociale.
Insisteva, inoltre, nella rinnovazione della CTU.
Secondo l'appellante, “la lettura del combinato disposto dell'art. 3 del DPCM
14/02/2001 e delle indicazioni contenute nella tabella” del DPCM in questione, “nella sottosezione rubricata “area disabili”….. pone a carico del
SSN le seguenti casistiche: - le prestazioni rese in fase intensiva ed estensiva che siano indicate in specifici progetti individualizzati di durata medio lunga
(art. 3 comma 1 e tabella area disabili punto 1); - le specifiche prestazioni di diagnostica, riabilitazione e consulenza in fase post acuta (art. 3 comma 3 e tabella area disabili punto 2)”.
Secondo l'appellante, “nelle restanti casistiche il punto 2 della tabella suddivide, anche nel caso di disabili gravi ospitati in regime residenziale di lungoassistenza, la percentuale a carico del SSN (70% o 40%) e dei comuni
(30% o 60%) fatta salva la compartecipazione dell'utente, demandando alle
Regioni la disciplina anche del finanziamento”.
Secondo l'appellante, “la situazione del sig. viene inquadrata all'art. CP_5
34 comma 1 lett. c) del DPCM del 2017”.
L'appellante sostiene, quindi, che “i trattamenti residenziali indicati al comma 1 lettera a) sono attinenti alla riabilitazione intensiva di durata limitata (45 giorni) così come quelli di cui alla lettera b) sono attinenti alla riabilitazione estensiva di durata massima 60 giorni e sono totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale/regionale. I trattamenti residenziali indicati alla lettera c) sono, a seconda dell'intensità dell'intervento, a carico del servizio sanitario o per il 70 % punto 1) o per il 40 % punto 2) della tariffa giornaliera determinata, quest'ultima, dalla sommatoria della tariffa sanitaria e della retta assistenziale praticata dalla struttura mentre la restante quota
35 percentuale deve ovviamente essere posta a carico dell'utente o obbligati oppure Comune di ultima residenza prima dell'ingresso”.
Su queste basi, “incrociando i riscontri documentali a disposizione con le precise previsioni del Legislatore Delegato, difformemente rispetto a quanto sostenuto dal Tribunale di Cremona si può serenamente affermare che: i) non esiste alcuna plausibile ragione per ritenere che il abbia beneficiato CP_5
di prestazioni da porsi integralmente a carico del SSN;
ii) la regolamentazione degli oneri legati all'assistenza del deve essere CP_5
ricondotta al regime di compartecipazione per il pagamento della retta da parte dell'utente o soggetti obbligati”.
L'appellante illustra, quindi, le conseguenze in tema di ripartizione percentuale degli oneri ad essa addebitati per intero dal Tribunale.
Con riguardo alla CTU, riteneva che il quesito avesse indirizzato “le indagini peritali in maniera completamente inadeguata, dato che non veniva chiesto al
CTU di confrontarsi anche con il dettato dell'art. 34 del DPCM 12/01/2017”.
L'appellante contestava al CTU di non essersi posto “il problema di quale delle categorie individuate nella sezione area disabili della tabella allegata al
DPCM 14/01/2001 fosse pertinente rispetto alla situazione del e di CP_5
aver errato nella “riconduzione della tipologia erogativa di lungoassistenza riferita al sig. ad un contesto normativo del DPCM 14/02/2001 che CP_5
non la prevede”. L'appellante nota infine che dalla CTU non “è emersa la sussistenza di uno specifico progetto di cura aggiuntivo rispetto al percorso di cura ed assistenza individualizzato che viene ordinariamente effettuato a beneficio del sig. ed a tutti coloro che sono inseriti nella RS quale CP_5
utenza cosiddetta tipica”.
Il motivo è infondato.
Va, innanzitutto, ribadito che la CTU, come correttamente osservato dal
Tribunale ha concluso nel senso che “la storia clinica e la documentazione sanitaria di sostengono la presenza di una patologia Controparte_5
psichiatrica e organica che per sua natura ed intensità psicopatologica necessita di una costante attenzione attuabile peraltro da più figure sanitarie
36 e assistenziali in ambiente protetto e con finalità riabilitative, ovvero a scopo terapeutico continuativamente supportato. Trattasi di paziente affetto da disabilità in condizioni di fragilità quantificata “medio alta”, che sarebbe difficilmente gestibile a livello territoriale o domiciliare e che a tutt'oggi gode di una discreta stabilità, grazie all'approccio terapeutico multidisciplinare costante e quotidiano attuato presso l' Controparte_1
(…) Il è affetto da ritardo mentale, psicosi schizofrenica,
[...] CP_5 diabete mellito. E' in terapia con EP (clozapina), AK (valproato), ipoglicemizzanti orali. Ha allucinazioni, visioni, deliri, comportamenti disinibiti, atteggiamenti ostativi. Ha uno scarso controllo della minzione ( spesso si bagna di notte) e va aiutato nella defecazione. Non si veste da solo
e non si lava spontaneamente, va costantemente spronato. Esce dalla struttura solo accompagnato non essendo in grado di apprezzare il pericolo.
Le terapie che assume vanno modulate secondo la stagione, la variazione del peso corporeo, le condizioni di idratazione ( ripetutamente segnalati episodi di scialorrea). La variazione della posologia richiede 5 o 6 aggiustamenti durante l'anno. Ogni 6 mesi viene attuata una rivalutazione globale e vengono eseguiti esami ematici” (pag. 6 della relazione)., alla luce del quadro clinico e delle prestazioni rese la CTU ha condivisibilmente concluso: “Le prestazioni rese dall'Istituto procedente in favore del CP_5
sono prestazioni sanitarie di rilevanza sociale” e, in risposta alle osservazioni critiche del CTP dott. ha, correttamente, precisato che Per_4
“la durata illimitata del trattamento attuale non è a mio parere sufficiente per snaturare l'essenza sanitaria della prestazione erogata presso la
” . Controparte_1
Gli stralci delle relazioni mediche precedenti trascritte nella sentenza impugnata sono coerenti con le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Il sig. è, quindi, paziente con patologia psichica, cui, come risulta CP_5
dalla CTU e dalle relazioni di cui la sentenza ha dato atto, vengono somministrate, con continuità, terapie farmacologiche che non potrebbe assumere autonomamente.
37 Ciò posto è necessario ricordare che l'articolo 30 della L. n. 730 del 1983 recita: <
- assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio - assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio assistenziale ad esse delegate>>.
Il D.P.C.M. 8 agosto 1985 all'art. 1, ha definito attività di rilievo sanitario quelle < socio- assistenziali, purché siano diretti immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza delle quali l'attività sanitaria non può svolgersi e produrre effetti, mentre non rientrano tra le dette attività di rilievo sanitario le attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino e in particolare i ricoveri in strutture protette extra ospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare>>; all'art. 6 ha previsto che affinché tali ricoveri possano rientrare tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario le relative prestazioni devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente, fra l'altro, < mentali, ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n, 833, purché le suddette prestazioni siano integrate con quella dei servizi psichiatrici territoriali>>.
L'art. 3 septies al comma 2 lett a) ha definito le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 ha distinto le < sociale>> dalle <> nonché dalle
38 <>, ponendo a carico del Servizio Sanitario Nazionale tutte quelle prestazioni (inserite nella prima categoria) < individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo - tenuto conto delle componenti ambientali - alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale>>.
Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, art. 2, stabilisce che le prestazioni socio sanitarie "sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata".
L'art. 3 del Decreto, individua le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e le prestazioni socio - sanitarie ad elevata integrazione, a seconda della diversa combinazione della natura dei bisogni, della complessità, intensità e durata dell'intervento assistenziali.
Il D.P.C.M. del 2001 all'art. 3 definisce quali < rilevanza sociale>> < prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali>>;
La tabella allegata al decreto prevede, con riguardo alle patologie psichiatriche due ipotesi: la prima, denominata “tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
la seconda, denominata, accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e
39 programmi di reinserimento sociale e lavorativo. Per la prima ipotesi è previsto che il costo sia al 100% a carico del SSN mentre, per la seconda, prevede una ripartizione tra SSN e Comuni.
Come si è visto, il Tribunale ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi della bassa intensità assistenziale.
Questa statuizione non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante.
In ogni caso, le conclusioni del CTU e la storia clinica del Sig. di CP_5
cui si è dato ampio conto, confermano la correttezza della valutazione del
Tribunale.
Proseguendo nell'analisi della normativa rilevante per il presente giudizio, va ricordato che l'art. 33 D.P.C.M. 12 gennaio 2017, rubricato assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali, ed applicabile ratione temporis, prevede, per quanto di rilevanza nel presente giudizio, che
1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico-riabilitativi e i trattamenti socio-riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata…………..
2. In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
a) trattamenti terapeutico-riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post-acuzie.
I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori
6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio-sanitario sulle 24 ore;
40 b) trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore;
c) trattamenti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa.
La durata dei programmi è definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale…………..
4. I trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti residenziali socio-riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al
40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali terapeutico-riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale……….
Come si è visto, il Tribunale ha ritenuto che ricorressero le ipotesi di cui all'art. 33 comma 2 lett. a) e certamente di quella prevista dalla lettera b).
Anche in questo caso, le conclusioni della CTU e la storia clinica del Sig.
di cui si è dato ampio conto, confermano la correttezza del giudizio CP_5
del Tribunale. Basti qui ricordare che il Sig. è soggetto a terapia CP_5
farmacologica che smorza “la pervasività del delirio” ed ha bisogno di interventi riabilitativi e della regolare assunzione della terapia farmacologica.
Non è invece applicabile l'art. 34 che riguarda il trattamento delle persone disabili, mentre, nel nostro caso è pacifico che il Sig. soffra di una CP_5
patologia psichiatrica.
Ciò posto, va osservato che nel quadro costituzionale del diritto alla salute
41 quale diritto inviolabile e nel quadro normativo della riforma sanitaria (legge n. 833/1978) che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (artt. 1, 3, 19, 53 e 63), le prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria sono a carico del fondo sanitario nazionale.
L'art. 25, comma 1, della L. n. 833 del 1978 definisce, infatti, le < curative>> come quelle consistenti nell'assistenza medico generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica>>
In particolare, nell'ipotesi di patologie mentali, nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività deve essere comunque considerata di rilievo sanitario e pertanto di competenza del , atteso che le prestazioni rese Controparte_9
in favore del malato psichico rientrano tra le prestazioni socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria, interamente a carico del S.S.N. (cfr. Cass.
21 528/2021) ed a maggior ragione in quelle sanitarie a rilevanza sociale.
E', evidente, quindi, che la cronicità della malattia non vale ad escludere la predetta natura del trattamento terapeutico.
Il costante trattamento terapeutico cui deve essere sottoposto il Sig. CP_5
comprende non soltanto la somministrazione di farmaci ma anche una cura tendente al mantenimento del compenso fisico, nonché la necessità di rivalutazioni periodiche. Il Sig. come scritto dal CTU, ha bisogno CP_5
di una costante attenzione e presenta una fragilità quantificata medio alta.
A parere della Corte, il trattamento cui il Sig. è sottoposto è CP_5
personalizzato ed accanto a prestazioni di carattere assistenziale prevede la necessaria somministrazione di assistenza prettamente sanitaria.
Occorre adesso confrontarsi con il tema dei limiti temporali previsti per la soggezione del Servizio nazionale dello stato al sostenimento del 100% dei costi conseguenti alle ipotesi di cui alle lettere a e b dell'art. 33 cit.
Ebbene, il Consiglio di Stato (sez III 1858/2019), ha già avuto modo di chiarire che “quanto …alla previsione di un rigido termine di scadenza del
42 trattamento, senza la possibilità di eventuali connesse a valutazioni concrete che confermino l'utilità del trattamento, il d.p.c.m impugnato deve ritenersi illegittimo”.
Va, infine, ricordato che la Giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la gratuità delle prestazioni di rilievo sanitario connesse a quelle socio assistenziali, sulla base di un'interpretazione che tenga conto del diritto alla salute tutelato dalla Costituzione (Cass. Sez. Lavoro, Cass. 22776/2016, Cass
14774/2019; Cass. 16409/21; Cass. 2158/21; Cass. 1806/22).
In definitiva la tutela del diritto alla salute esclude che la cura del paziente, che rientri, come è il presente caso, nelle ipotesi di cui all'art. 33 comma 2 lett. a o b del DPCM citato, possa essere soggetta a precisi limiti temporali, quando, come nel caso del Sig. la stessa deve essere continua e di CP_5
durata non definita.
Dal rigetto dell'appello principale, consegue la superfluità dell'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da Pt_13
Con riguardo alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, per ciascuna delle appellate, come indicato in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione 52.001 – 260.000 ) ad eccezione della fase istruttoria, per cui, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, si liquidano i valori minimi e nei limiti delle note spese depositate.
A questo riguardo per le appellate e non si Controparte_1 Parte_5
liquida la fase istruttoria, in quanto non richiesta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n.
20/2023, pubblicata il 20.1.23.
43 Condanna parte appellante a rifondere a ciascuna alle appellate le spese del grado che si liquidano per gli appellati e Controparte_3 CP_4
IN PROPRIO E QUALE TUTORE DI in
[...] Controparte_5
euro 2.977,00 per la fase di studio, in euro 1.911,00 per la fase introduttiva, in euro 2.163,00 per la fase istruttoria, in euro 5,103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per l'appellata Controparte_1
in euro 2.977,00 per la fase di studio, in euro 1.911,00 per la fase
[...]
introduttiva, in euro 4.000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per l'appellata di Controparte_2
Parma, in euro 2.977,00 per la fase di studio, in euro 1.911,00 per la fase introduttiva, in euro 5,103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge:
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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