Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3363/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21 Febbraio 2025 nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Po- tenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Giulia Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- APPELLANTE
E
Controparte_1
- APPELLATO
Hanno depositato note scritte:
l'Avv. ROMANELLI MARIO, per l'attore il quale conclude riportandosi a tutti i propri atti chiedendone l'accoglimento.
l'Avv. Francesco Scognamiglio per il convenuto, per delega dell'Avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA , il quale conclude riportandosi a tutti i propri atti chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 434 c.p.c. del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Auto- rizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla rac- colta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3363/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla VIA Parte_1 C.F._1
SEBENICO,19 85026 PALAZZO S.G. ITALIA presso lo studio dell'Avv. RO-
MANELLI MARIO (c.f.: dal quale è rappr.to/a e dife- C.F._2
so/a in virtù di procura agli atti
- APPELLANTE
E
Controparte_2
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CORSO XVIII AGOSTO
[...] P.IVA_1
46 presso lo studio dell'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE CP_1
DELLO STATO DI POTENZA (c.f.: dal quale è rappr.to e C.F._3
difeso CP_3
- APPELLATO
OGGETTO: Codice della Strada.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello dinanzi al Tribunale di Potenza, l'odierno appellante censu- rava la sentenza del Giudice di pace di Melfi, n. 22/2023 depositata il 7/3/2023, non notificata, che rigettava l'opposizione ai verbali di contestazione n. 232171538 e 232172635 elevati dai Carabinieri della Compagnia di Melfi in data
2
05/06/2021 e 06/06/2021 per violazione degli art. 116, commi 15 e 17 C.d.s. e 116, comma 14 C.d.s.
La sentenza del Giudice di pace di Melfi confermava la legittimità dei verbali di contestazione emessi. In particolare, la sentenza confermava la responsabilità ex art. 196 e 116, commi 15 e 17 C.d.s della in qualità di proprietaria del vei- Pt_1 colo obbligata solidale ex art. 196 Cds al pagamento delle sanzioni amministrati- ve inflitte coi verbali summenzionati al sig. che circolava Persona_1 alla guida del veicolo di proprietà della ricorrente, sebbene fosse sprovvisto di patente di guida. Inoltre, la predetta sentenza accertava la fondatezza della contestazione sollevata con il secondo verbale nei confronti di quest'ultima di aver violato l'art. 116, comma 14 C.d.s. per l'incauto affidamento del veicolo a persona sprovvista di patente di guida.
Parte appellante ha censurato la ricostruzione dei fatti, come operata dal primo giudice in ordine alla valutazione della prova fornita dalla ricorrente a mezzo del teste Testimone_1
Di conseguenza il primo giudice, erroneamente interpretano la menzionata prova, ha violato il disposto di cui all'art. 116 c.p.c.
Ciò premesso, la motivazione sul fatto del giudice di prime cure in punto di fatto appare corretta e condivisibile. La giurisprudenza è univoca nel ritenere insufficiente, ai fini dell'esonero della responsabilità solidale del proprietario del veicolo per il pagamento delle sanzio- ni amministrative ex 116, commi 15 e 17 C.d.s. e ai fini dell'esclusione dell'applicazione della sanzione ex art. 116, comma 14 C.d.s., la circostanza che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (“invi- to domino”). Pertanto, occorre che quest'ultimo provi di aver tenuto una volontà contraria al suo uso, che si sia tradotto in “un concreto e idoneo comportamento ostativo spe- cificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rileva- tori della diligenza e delle cautele allo scopo adottato” (ex multis: Giudice di pa- ce Campobasso Sent., 28/02/2022; Cass. civ. Sez. VI – 2, ord., 21/10/2014, n. 22318; Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, n.28466).
Orbene, tale prova non è stata mai raggiunta nel giudizio di prime cure, nel quale è, anzi, emerso che la condotta della sig.ra sia risultata gravemente negli- Pt_1 gente nella custodia delle chiavi del veicolo. Esse, infatti, pur essendo riposte nell'ufficio della sig.ra , erano affisse al Pt_1 muro e quindi, a portata di chiunque avesse intenzione di impadronirsene, senza dover affrontare particolari ostacoli.
Per queste ragioni l'appello deve ritenersi infondato ed essere rigettato, con con- seguente conferma della sentenza impugnata.
3
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, e della natura integralmente documentale della controversia, come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata del
Giudice di pace di Melfi, n. 22/2023 depositata il 7/3/2023, non notificata,
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 852, oltre CPA ed IVA e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Potenza, lì 21.02.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe )
4