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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3813/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004228000 IMP. SOST. CONT 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004228000 IMP. SOST. CONT 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004228000 IMP. SOST. CONT 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170022117116000 IMP.SOST.CONT. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020271045000 IMP.SOST.CONT. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210033723743000 IMP.SOST.CONT. 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva alla Comunicazione preventiva di fermo amministrativo, limitatamente alle seguenti tre cartelle di pagamento:
- n. 29520170022117116000 Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2014;
- n. 29520180020271045000 Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2015;
- n. 29520210033723743000 Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2017.
Nel chiedere l'annullamento del contestato atto in relazione agli atti sopra richiamati, in particolare eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione del credito;
la lesione del diritto di difesa per carenza di motivazione;
la decadenza. Chiedeva la conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con controdeduzioni del 07-08-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio. In particolare eccepiva la regolare notifica delle singole cartelle di pagamento contestate unitamente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Quanto alla eccepita decadenza evidenziava che le cartelle derivavano da un controllo ex art. 36 bis, DPR 600/1973. Il termine ultimo per notificare le cartelle era pertanto il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'art.25, c.1, lett.a). Ometteva di costituirsi l'Agenzia Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si basa preliminarmente sull'assunto dell'omessa notifica delle tre cartelle di pagamento impugnate unitamente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Tale affermazione è, però, contraddetta dalla documentazione prodotta dall'ADER dalla quale risulta la regolare tempestiva notifica delle cartelle di pagamento relative a imposta sostitutiva contribuenti minimi anni 2014, 2015 e 2017. Le notifiche risultano eseguite mediante raccomandata postale (notifica diretta a mezzo posta) consegnate al “portiere” stante l'assenza della destinataria e/o deposito presso la casa comunale per irreperibilità della destinataria.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 6586 del 12-03-2025, intervenendo in tema di rappresentanza processuale e notifica diretta dell'atto impositivo, ha riaffermato il principio secondo cui
“nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis,
Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 12083 del 2016;
Cass. n. 17598 del 2010)”. Con la richiamata ordinanza la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (Cass. n.
10131 del 2020).
La Suprema Corte ha, inoltre, stabilito che, quando la notifica è eseguita direttamente dall'ufficio finanziario a mezzo posta, la consegna al portiere è sufficiente a perfezionare l'atto, senza necessità di ulteriori comunicazioni (Cass. sent. n. 14449 del 2025).
Nel caso, infine, di irreperibilità assoluta, la notifica si perfeziona con il deposito e affissione dell'atto presso la Casa Comunale senza l'ulteriore invio della raccomandata informativa (vedi cartella n. n.
29520210033723743000).
Si evidenzia, infine, che relativamente alle cartelle di pagamento n. 29520170022117116000 (Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2014), e n. 29520180020271045000 (Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2015), risulta notificata intimazione di pagamento n. 29520229008384250.
Le cartelle e l'intimazione di pagamento, non sono state impugnate nei modi e termini di legge.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione del credito sono, pertanto, infondate atteso l'effetto interruttivo conseguente alla notifica degli atti di cui sopra. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia Entrate D.P. Messina liquidate in complessivi € 1.500,00.
Nulla sulle spese relativamente alle altre parti resistenti non costituite in giudizio.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3813/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004228000 IMP. SOST. CONT 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004228000 IMP. SOST. CONT 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004228000 IMP. SOST. CONT 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170022117116000 IMP.SOST.CONT. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020271045000 IMP.SOST.CONT. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210033723743000 IMP.SOST.CONT. 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva alla Comunicazione preventiva di fermo amministrativo, limitatamente alle seguenti tre cartelle di pagamento:
- n. 29520170022117116000 Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2014;
- n. 29520180020271045000 Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2015;
- n. 29520210033723743000 Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2017.
Nel chiedere l'annullamento del contestato atto in relazione agli atti sopra richiamati, in particolare eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione del credito;
la lesione del diritto di difesa per carenza di motivazione;
la decadenza. Chiedeva la conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con controdeduzioni del 07-08-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio. In particolare eccepiva la regolare notifica delle singole cartelle di pagamento contestate unitamente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Quanto alla eccepita decadenza evidenziava che le cartelle derivavano da un controllo ex art. 36 bis, DPR 600/1973. Il termine ultimo per notificare le cartelle era pertanto il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'art.25, c.1, lett.a). Ometteva di costituirsi l'Agenzia Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si basa preliminarmente sull'assunto dell'omessa notifica delle tre cartelle di pagamento impugnate unitamente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Tale affermazione è, però, contraddetta dalla documentazione prodotta dall'ADER dalla quale risulta la regolare tempestiva notifica delle cartelle di pagamento relative a imposta sostitutiva contribuenti minimi anni 2014, 2015 e 2017. Le notifiche risultano eseguite mediante raccomandata postale (notifica diretta a mezzo posta) consegnate al “portiere” stante l'assenza della destinataria e/o deposito presso la casa comunale per irreperibilità della destinataria.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 6586 del 12-03-2025, intervenendo in tema di rappresentanza processuale e notifica diretta dell'atto impositivo, ha riaffermato il principio secondo cui
“nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis,
Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 12083 del 2016;
Cass. n. 17598 del 2010)”. Con la richiamata ordinanza la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (Cass. n.
10131 del 2020).
La Suprema Corte ha, inoltre, stabilito che, quando la notifica è eseguita direttamente dall'ufficio finanziario a mezzo posta, la consegna al portiere è sufficiente a perfezionare l'atto, senza necessità di ulteriori comunicazioni (Cass. sent. n. 14449 del 2025).
Nel caso, infine, di irreperibilità assoluta, la notifica si perfeziona con il deposito e affissione dell'atto presso la Casa Comunale senza l'ulteriore invio della raccomandata informativa (vedi cartella n. n.
29520210033723743000).
Si evidenzia, infine, che relativamente alle cartelle di pagamento n. 29520170022117116000 (Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2014), e n. 29520180020271045000 (Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2015), risulta notificata intimazione di pagamento n. 29520229008384250.
Le cartelle e l'intimazione di pagamento, non sono state impugnate nei modi e termini di legge.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione del credito sono, pertanto, infondate atteso l'effetto interruttivo conseguente alla notifica degli atti di cui sopra. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia Entrate D.P. Messina liquidate in complessivi € 1.500,00.
Nulla sulle spese relativamente alle altre parti resistenti non costituite in giudizio.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile