Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 433 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Favara, nella via E. La C.F._1
Loggia n. 18, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Limblici dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA CP_1
, rapp.to e difeso dall' Avv. Laura Maria Amore giusta pro- P.IVA_1
cura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
– convenuto –
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva la condanna del ex Parte_1 CP_1
artt. 2051 o 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali - oltre interessi e rivalutazione monetaria - subiti in conse-
Tribunale di Agrigento
Figotto, mentre si trovava alla guida dell'autocarro Fiat Iveco 330 Tg:
BY918BP.
Esponeva che in tale data, attorno alle ore 12.00, perdeva il controllo del mezzo e fuoriusciva dalla strada precipitando, ribaltandosi più volte,
nella scarpata laterale sottostante, ribaltandosi più volte;
rappresentava che tale incidente si era verificato a causa del manto stradale deformato da dossi e avvallamenti non segnalati e per l'assenza di protezione laterale lungo il ciglio della strada.
A causa dell'incidente il veniva ricoverato presso l'Ospedale San Pt_1
Giovanni di Dio di Agrigento, ove a causa delle gravi lesioni agli arti infe-
riori con fratture multiple veniva sottoposto ad intervento chirurgico di amputazione arto inferiore destro ed osteosintesi con FEA di arto inferiore sinistro.
In data 26.08.2015, stante le lesioni al diaframma e al torace, veniva trasferito con eliambulanza presso l'ospedale “Vittorio Emanuele” di Ca-
tania ove veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico;
dopo la ne-
cessaria degenza veniva dimesso e trasferito in data 05.10.2015 presso il reparto di chirurgia plastica dell' di;
ivi veni- Controparte_2 CP_3
va sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione plastica.
I danni permanenti subiti dall'attore venivano stimati nell'85%, oltre quelli temporanei.
Concludeva, quindi, chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti,
con vittoria di spese.
Si costituiva il il quale deduceva l'infondatezza della CP_1
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile domanda avversaria non concretizzandosi la fattispecie di insidia stradale e, dunque, la responsabilità esclusiva dell'occorso in capo all'attore con-
ducente dell'automezzo, il quale ometteva di mantenere una condotta di guida accorta e adeguata alle condizioni di percorribilità che la strada ri-
chiedeva, tesi avvalorata dalla presenza di una barriera metallica e da una banchina poste a delimitazione del tratto di strada che conducono a ritenere che con l'uso dell'ordinaria diligenza il sinistro non si sarebbe ve-
rificato.
Rilevava, altresì, l'eccessività della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore. Chiedeva, pertanto il rigetto della domanda o in subordine il riconoscimento del concorso di colpa rideterminando l'ammontare del ri-
sarcimento richiesto, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
Il processo veniva istruito in via documentale, con prove orali e con
CTU medico-legale.
In esito all'udienza del 25.9.2024, le parti venivano invitate a dedurre,
ex art. 101 cpc comma secondo, in ordine alla fruizione da parte dell'attore di prestazioni assicurative in relazione alle conseguenze dan-
nose derivanti dal sinistro, in considerazione della rilevabilità ex officio della compensatio lucri cum danno.
In esito all'udienza del 19.2.25, svolta con le forme della trattazione scritta, la causa veniva assunta in decisione ex art 281 sexies cpc sulle conclusioni scritte delle parti.
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Preliminarmente va disattesa l'eccezione del di difetto CP_1 CP_1
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- 3 - Sezione Civile di legittimazione passiva.
Sulla scorta della prospettazione attorea tratto di strada nel quale si è
verificato il sinistro ricade nel . CP_1
Su detto ente, pertanto, gravava l'obbligazione di custodia e manuten-
zione ex art. 2051 cod. civ. e conseguentemente, correttamente, è stato individuato quale legittimato passivo della azione risarcitoria proposta da parte attrice.
A ciò si aggiunga fin da ora, nel merito, che della documentazione of-
ferta in produzione si evince che effettivamente il tratto di strada nel qua-
le si è verificato il sinistro ricade nel (cfr. all. nn. 5, 6, 7, CP_1
8, 9, 10 dell'atto di citazione) e, dunque, anche la fondatezza della do-
manda per tale profilo.
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In punto di fatto, va rilevato che non vi è contestazione del verificarsi del sinistro nel quale è rimasto coinvolto l'attore, riportando gravissime lesioni, in agro di in data 25.8.2015, intorno alle ore 12.00, sulla CP_1
SPR 60 Naro-Figotto.
E' lo stesso attore, inoltre, a definire il sinistro come “autonomo”,
escludendo, quindi, il coinvolgimento di altri veicoli.
Ed infatti la prospettazione attorea si fonda sulla dedotta sussistenza di gravi deformazioni del manto della strada e sull'assenza di barriere protettive;
circostanze che avevano concorso al verificarsi del sinistro.
Effettivamente è emerso che l'autocarro condotto dall'attore, percor-
rendo una strada provinciale, si è ribaltato ed ha terminato la corsa fuori strada subito dopo un tratto in discesa (cfr annotazione di pg dei Carabi-
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- 4 - Sezione Civile nieri della Stazione di allegata alla memoria n.2 di parte attrice e gli CP_1
annessi rilievi fotografici).
In particolare la pendenza del tratto di strada, nella ctp attorea, è defi-
nita come “accentuata”, con valore compreso tra il 12% ed il 16%.
Il fondo stradale era usurato e definito dal ctp come “pessimo” per la presenza di dislivelli per “cedimenti ed anomalie”.
Inoltre le barriere protettive erano poste ad una altezza tale da renderle del tutto inidonee ad assorbire l'energia dei mezzi che le urtavano (cfr.
pag. della ctp).
Pure rilevante la circostanza che l'autocarro fosse carico di grossi mas-
si (circostanza ritratta nei rilievi fotografici ed anche dichiarata nella ctp attorea).
Le prove orali svolte nel corso del giudizio hanno concordemente riferi-
to in merito alla presenza di anomalie del fondo stradale, nonché
all'assenza di specifica segnaletica di avviso del pericolo.
Ebbene, non vi è dubbio che il fatto dannoso è stato provocato anche dalla omessa manutenzione e custodia ad opera del del tratto di CP_1
strada in parola e, in particolare, per aver mantenuto la cosa in guisa da arrecare pericolo a terzi (con vistose anomalie e dislivelli del fondo strada-
le); a ciò aggiungasi l'omessa apposizione di specifici segali di pericolo.
Pericolo che si è concretizzato con l'utilizzo – ordinario -della cosa, e cioè col transito di un autocarro da parte dell'attore.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene in custo-
dia a parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratte-
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- 5 - Sezione Civile ri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza),
tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, per-
tanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Sussiste, quindi, la responsabilità del che non ha for- CP_1
nito, sul punto, alcuna prova liberatoria.
Al contempo, tenuto conto della dinamica del sinistro, siccome emersa nel corso della istruttoria, va rilevato che vi è un significativo concorso di colpa dell'attore, rilevante ex art. 1227 cc.
In pieno giorno di estate, con ampia visibilità, in un tratto in pendenza significativa e con evidenti anomalie, l'attore avrebbe dovuto informare la guida alla massima prudenza, riducendo la velocità ben al di sotto dei li-
miti -massimi- consentiti in detto tratto di strada.
Ciò ancor più in considerazione della presenza di un carico pesante non opportunamente assicurato al cassone.
Invece l'uscita di strada del mezzo, la ubicazione di quiete dello stesso
– ben lontano dalla sede stradale-, e le gravi deformazioni riportate con-
sentono di inferire che la velocità con ogni probabilità non fosse adeguata e che il carico non fosse stato precedentemente assicurato in modo oppor-
tuno (proprio al fine di evitare quell'effetto di sbandamento pure citato nella ctp).
La condotta dell'attore, dunque, è stata concausa del danno per il
75%.
Quanto alle conseguenze dannose riportate dall'attore, il C.T.U. incari-
cato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, condensate nella rela-
zione in atti, vanno condivise poiché logiche e fondate sui più validi criteri
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- 6 - Sezione Civile medico-legali – ha poi accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni lamentate in atto di citazione, con individuazione di un danno biologico permanente pari al 78% e temporaneo pari a 90 gg al
100%, gg 50 al 75%, gg 40 al 50%, gg 30 al 25%.
In dettaglio la relazione del C.T.U. indica che l'attore ha riportato “esiti
politrauma ad elevata cinetica con pneumotorace e pneumomediastino e
trauma arti inferiori con fratture, poi amputazione gamba dx alla coscia,
prima chirurgia plastica e poi osteosintesi arto inf sn”.
Per la liquidazione dei predetti danni, in applicazione dei criteri previsti dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, deve essere riconosciuto in favore dell'attore un danno complessivo pari ad euro 950.000,00, rico-
noscendo il massimo incremento per la sofferenza soggettiva ed un medio aumento individualizzante in considerazione della lesione della capacità
lavorativa generica e delle verosimili incidenze sul quotidiano agire degli esiti, nonché della sofferenza patita per il lungo e complesso iter clinico-
terapeutico.
Non specificamente allegate e, comunque, non provate spese mediche.
Tale importo, come noto, deve essere devalutato alla data del sinistro e rivalutato ad oggi con applicazione degli interessi sulla somma anno per anno rivalutata, applicando un saggio pari a quello legale, è dunque pari ad oggi ad euro 1.047.062,00; il risarcimento spettante all'attore, dunque,
è pari ad euro 261.765,50 (il 25% del totale).
Quanto al danno patrimoniale patito dall'attore, va rilevato che, tenuto conto degli esiti del sinistro, il ha perso la capacità lavorativa che, Pt_1
in assenza di elementi di allegazione e di prova specifici, deve ritenersi
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- 7 - Sezione Civile quella di operaio generico addetto anche alla guida.
La retribuzione annua, in assenza di elementi offerti dalla parte, deve ritenersi alla luce del ccnl di categoria (per l'edilizia) e della liquidazione operata dalla stessa pari ad euro 16.000,00 annui. CP_4
Anche in tal caso il risarcimento era pari al residuo 25%, e cioè ad eu-
ro 4000,00 per anno.
Tenuto conto della vita lavorativa residua dal 2015, e cioè 23 anni, il risarcimento spettante all'attore è pari ad euro 92.000,00.
Ciò posto quanto al danno patito dall'attore, va rilevato che, in applica-
zione ex officio del principio della compensatio lucri cum danno, alla luce di quanto dichiarato da parte attrice in riscontro all'invito a dedurre sul punto, dal risarcimento deve essere detratto quanto percepito dall'attore a titolo di indennizzo dell' per l'infortunio sul lavoro (si vedano gli alle- CP_4
gati depositati da parte attrice alle note del 25.11.24 e del 18.2.25).
Al riguardo in punto di diritto è noto che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vit-
tima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. Civ. SU n.12566/2018).
In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile, cd danno differenziale, andrà determinato col cri-
terio cd “per poste” di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo dal CP_4
credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a risto-
rare pregiudizi identici (Cass.Civ., Sez.3, n. 26117 del 27.9.21).
Esulano, dunque, dall'indennizzo il danno biologico temporaneo, la
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- 8 - Sezione Civile “personalizzazione” ed il danno morale (rectius “i pregiudizi non patrimo-
niali non aventi fondamento medico-legale”).
Tenuto conto della entità della lesione permanente, l' ha liquidato, CP_4
a titolo di ristoro del danno biologico permanente, una rendita vitalizia,
applicandovi una maggiorazione per il danno patrimoniale da perdita del-
la capacità di lavoro.
In dettaglio, per il danno biologico permanente, ha già liquidato euro
111.271,56 al gennaio del 2015, mentre la rendita annua per detta voce è
oggi pari ad euro 15.036,84 per anno.
Il danno biologico permanente risarcibile, invece, era pari ad euro
159.337,50, e cioè pari al 25% del totale (il danno biologico permanente di euro 578.268.00, rivalutato ad oggi con applicazione di interessi pari al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata, è pari ad euro
637.350,00, e da qui l'importo di euro 159.337,50).
Pertanto, tenuto conto dell'indennizzo previsto a tale titolo profuturo,
come detto pari ad almeno euro 15.000,00 circa per anno, anche conside-
rando la capitalizzazione, nessun credito residuo vanta l'attore per il dan-
no biologico permanente.
A titolo di danno non patrimoniale, quindi, il credito residuo dell'attore
è pari ad euro 102.428,00 (e cioè euro 261.765,50 totale risarcimento danno patrimoniale -euro 159.337,50 liquidato per il danno biologico permanente).
Con riferimento al danno patrimoniale, l'attore ha percepito dall' CP_4
euro 98.836,90 e continuerà a percepire una rendita pari, ad oggi, ad eu-
ro 1139,55 al mese.
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- 9 - Sezione Civile Pertanto, tenuto conto di quanto liquidato per tale posta di danno in relazione al corrispettivo annuo quale operaio, di quanto percepito e di quanto percepirà, l'attore non vanta alcun credito residuo anche per tale posta.
Il quindi, deve essere condannato al pagamento in favore CP_1
dell'attore di 102.428,00, oltre interessi dalla decisione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura in-
dicata in dispositivo, tenuto conto dell'accordato, dell'attività in concreto svolta e della natura del giudizio, alla luce delle previsioni del DM
55/2014, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Limbli-
ci.
Spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna il al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
[.
di euro 102.428,00, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di lite di CP_1 [...]
liquidate in complessivi euro 15000,00, oltre spese generali, iva Parte_1
e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giu-
seppe Limblici.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico del CP_1
Agrigento, 3.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ragusa
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- 10 - Sezione Civile