Articolo 27 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 26Articolo 28
Versione
15 agosto 1965
Art. 27.
Gli aumenti delle pensioni di cui alla presente legge non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 , relativo alle pensioni e agli assegni a favore dei ciechi civili.
Entrata in vigore il 15 agosto 1965