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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/10/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 875/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 10.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.1.1983, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ENNIO RIVIELLO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Campagna C.F._2
(SA) al viale della Democrazia n. 80 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MAURIZIO SPERA (C.F: , giusta procura in C.F._4 atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via N. Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec: .salerno.it; Email_2 CP_2
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 875/2024
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato l'8.3.2024 ai sensi degli artt. 473 bis.12 c.p.c. e 473 bis.49 c.p.c., il ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli
Potenza, 28.9.2014) e (Potenza, 5.5.2020), che dal mese di luglio Per_1 Per_2
2023 aveva deciso di lasciare la casa familiare poiché la convivenza con la coniuge era divenuta insostenibile e che fino agli inizi di gennaio 2024 aveva tentato di addivenire a un accordo di separazione personale senza esito, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale, e -decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 7.6.2024, la resistente si
è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data
8.5.2024, nella quale non si è opposta alla chiesta separazione personale, domandando -tuttavia- che quest'ultima fosse addebitata al ricorrente, atteso che la fine dell'affectio coniugalis era da attribuirsi solo ed esclusivamente al «carattere brusco ed autoritario del », nonché alle «reiterate violazioni ai doveri di Pt_1 fedeltà e di assistenza dello stesso».
III Con sentenza parziale n. 333/2025 depositata in data 20.2.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile fissando all'uopo l'udienza del 26.9.2025.
All'udienza del 26.9.2025 è stata onerata la difesa della resistente di depositare nel fascicolo telematico dichiarazione debitamente sottoscritta dalla resistente di conferma delle condizioni di separazione personale quali condizioni divorzili con
2 R.G. N. 875/2024
attestazione di conformità del difensore, sicché la causa è stata rinviata al dì
10.10.2025.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la presenza in atti della sentenza di separazione munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa divorzile alle stesse condizioni della separazione ovvero seguenti condizioni:
«1. i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. i figli minori (Potenza, 28.9.2014) e (Potenza, 5.5.2020) Per_1 Per_2 resteranno affidati a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
3. i minori (Potenza, 28.9.2014) e (Potenza, 5.5.2020) Per_1 Per_2 continueranno ad abitare ovvero a essere collocati prevalentemente con la madre;
4. i minori (Potenza, 28.9.2014) e (Potenza, 5.5.2020) Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre i seguenti giorni:
a) due pomeriggi alla settimana, il martedì e il venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 (in modo da consentire che i minori possano cenare insieme al padre),
e durante il periodo di sospensione scolastica parimenti dalle ore 16.00 sino alle ore 21:30;
b) a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita di scuola e comunque dalle 16.00 al sabato sera alle ore 21.00 con riguardo al primo fine settimana di competenza del padre ricadente nel mese, e dal venerdì dall'uscita di scuola e comunque dalle 16.00 alla domenica sera alle ore 20.00 con riguardo al secondo fine settimana di competenza del padre ricadente nel mese;
3 R.G. N. 875/2024
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo (da intendersi fine-inizio anno scolastico), da concordare entro il 31 maggio precedente, con possibilità da parte della madre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minori tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 20.00) [anche la madre potrà trascorrere con i minori 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figli sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minori tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle
20.00)];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
g) i minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
5. corrisponderà euro 100,00 (cento,00) al mese e Parte_1 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dal prossimo mese di marzo 2025, a titolo di assegno di mantenimento della moglie in sede di separazione personale, da corrispondere a presso il di lei domicilio entro il giorno 1 di Controparte_1 ogni mese, quale somma ridotta in conseguenza dell'occupazione della moglie;
6. continuerà a corrispondere euro 500,00 al mese -e Parte_1 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT- alla madre per il mantenimento dei due figli (euro 250,00 al mese per ciascun figlio), da corrispondere a presso il di lei Controparte_1 domicilio entro il giorno 1 di ogni mese;
4 R.G. N. 875/2024
7. le spese straordinarie continueranno a esser poste a carico del padre nella misura del 70%, e la restante parte a carico della madre nella misura del 30%, indipendentemente dall'occupazione lavorativa della madre ovvero della circostanza che la madre lavori o meno;
8. assegno unico come per Legge ossia il 50% tra i genitori, atteso l'affidamento condiviso;
9. rinuncia a tutte le altre domande appartenenti al patrimonio processuale ed esulanti dalle condizioni formanti l'accordo;
10. spese del giudizio compensate».
Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
5 R.G. N. 875/2024
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse dei figli minorenni (Potenza, 28.9.2014) e Per_1
(Potenza, 5.5.2020) sia in riferimento all'aspetto relazionale attinente al Per_2 diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento materiale della prole, e non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico. Pertanto, si ritiene di poter disporre l'omologa delle condizioni divorzili convenute fra le parti in causa come sopra trascritte.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della
Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 875 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Baragiano
(PZ) il 28.5.2011 da (C.F.: ), nato a [...] C.F._1
IC (MT) il 26.1.1983, e (C.F.: Controparte_1
), nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti C.F._3 di matrimonio del Comune di Baragiano (PZ) al N. 1, P. II, S. A, Anno 2011;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Baragiano (PZ)
6 R.G. N. 875/2024
di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. 396/2000 (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011, atto N.1, P.II, S.A);
3) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra i coniugi riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 875/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 10.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.1.1983, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ENNIO RIVIELLO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Campagna C.F._2
(SA) al viale della Democrazia n. 80 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MAURIZIO SPERA (C.F: , giusta procura in C.F._4 atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via N. Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec: .salerno.it; Email_2 CP_2
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 875/2024
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato l'8.3.2024 ai sensi degli artt. 473 bis.12 c.p.c. e 473 bis.49 c.p.c., il ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli
Potenza, 28.9.2014) e (Potenza, 5.5.2020), che dal mese di luglio Per_1 Per_2
2023 aveva deciso di lasciare la casa familiare poiché la convivenza con la coniuge era divenuta insostenibile e che fino agli inizi di gennaio 2024 aveva tentato di addivenire a un accordo di separazione personale senza esito, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale, e -decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 7.6.2024, la resistente si
è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data
8.5.2024, nella quale non si è opposta alla chiesta separazione personale, domandando -tuttavia- che quest'ultima fosse addebitata al ricorrente, atteso che la fine dell'affectio coniugalis era da attribuirsi solo ed esclusivamente al «carattere brusco ed autoritario del », nonché alle «reiterate violazioni ai doveri di Pt_1 fedeltà e di assistenza dello stesso».
III Con sentenza parziale n. 333/2025 depositata in data 20.2.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile fissando all'uopo l'udienza del 26.9.2025.
All'udienza del 26.9.2025 è stata onerata la difesa della resistente di depositare nel fascicolo telematico dichiarazione debitamente sottoscritta dalla resistente di conferma delle condizioni di separazione personale quali condizioni divorzili con
2 R.G. N. 875/2024
attestazione di conformità del difensore, sicché la causa è stata rinviata al dì
10.10.2025.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la presenza in atti della sentenza di separazione munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa divorzile alle stesse condizioni della separazione ovvero seguenti condizioni:
«1. i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. i figli minori (Potenza, 28.9.2014) e (Potenza, 5.5.2020) Per_1 Per_2 resteranno affidati a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
3. i minori (Potenza, 28.9.2014) e (Potenza, 5.5.2020) Per_1 Per_2 continueranno ad abitare ovvero a essere collocati prevalentemente con la madre;
4. i minori (Potenza, 28.9.2014) e (Potenza, 5.5.2020) Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre i seguenti giorni:
a) due pomeriggi alla settimana, il martedì e il venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 (in modo da consentire che i minori possano cenare insieme al padre),
e durante il periodo di sospensione scolastica parimenti dalle ore 16.00 sino alle ore 21:30;
b) a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita di scuola e comunque dalle 16.00 al sabato sera alle ore 21.00 con riguardo al primo fine settimana di competenza del padre ricadente nel mese, e dal venerdì dall'uscita di scuola e comunque dalle 16.00 alla domenica sera alle ore 20.00 con riguardo al secondo fine settimana di competenza del padre ricadente nel mese;
3 R.G. N. 875/2024
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo (da intendersi fine-inizio anno scolastico), da concordare entro il 31 maggio precedente, con possibilità da parte della madre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minori tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 20.00) [anche la madre potrà trascorrere con i minori 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figli sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minori tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle
20.00)];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
g) i minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
5. corrisponderà euro 100,00 (cento,00) al mese e Parte_1 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dal prossimo mese di marzo 2025, a titolo di assegno di mantenimento della moglie in sede di separazione personale, da corrispondere a presso il di lei domicilio entro il giorno 1 di Controparte_1 ogni mese, quale somma ridotta in conseguenza dell'occupazione della moglie;
6. continuerà a corrispondere euro 500,00 al mese -e Parte_1 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT- alla madre per il mantenimento dei due figli (euro 250,00 al mese per ciascun figlio), da corrispondere a presso il di lei Controparte_1 domicilio entro il giorno 1 di ogni mese;
4 R.G. N. 875/2024
7. le spese straordinarie continueranno a esser poste a carico del padre nella misura del 70%, e la restante parte a carico della madre nella misura del 30%, indipendentemente dall'occupazione lavorativa della madre ovvero della circostanza che la madre lavori o meno;
8. assegno unico come per Legge ossia il 50% tra i genitori, atteso l'affidamento condiviso;
9. rinuncia a tutte le altre domande appartenenti al patrimonio processuale ed esulanti dalle condizioni formanti l'accordo;
10. spese del giudizio compensate».
Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
5 R.G. N. 875/2024
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse dei figli minorenni (Potenza, 28.9.2014) e Per_1
(Potenza, 5.5.2020) sia in riferimento all'aspetto relazionale attinente al Per_2 diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento materiale della prole, e non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico. Pertanto, si ritiene di poter disporre l'omologa delle condizioni divorzili convenute fra le parti in causa come sopra trascritte.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della
Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 875 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Baragiano
(PZ) il 28.5.2011 da (C.F.: ), nato a [...] C.F._1
IC (MT) il 26.1.1983, e (C.F.: Controparte_1
), nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti C.F._3 di matrimonio del Comune di Baragiano (PZ) al N. 1, P. II, S. A, Anno 2011;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Baragiano (PZ)
6 R.G. N. 875/2024
di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. 396/2000 (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011, atto N.1, P.II, S.A);
3) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra i coniugi riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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