Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 892/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Giarratana, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25.03.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120240000231834000, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'inefficacia anche per prescrizione della pretesa contributiva azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
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6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Segnatamente, avuto riguardo alle annualità dei contributi portati dall'avviso di addebito n.
59120240000231834000 (01/2007-12/2013), occorre rilevare che il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 - inizialmente interrotto dalla presentazione, da parte del ricorrente, della domanda di rateazione in data 14.04.2014 (cfr. sul punto, Cass. 21 dicembre 2022,
n. 37389; Cass. 16 febbraio 2022, n. 5160) nonché dalla notifica, da parte dell' , di due avvisi CP_1 bonari l'8.05.2014 e il 7.06.2016 - era ampiamente decorso alla data di notifica dell'avviso di addebito qui impugnato (13.03.2024), con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Quanto, invece, alla domanda formulata da parte ricorrente in sede di note depositate il 17.01.2025
e volta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse da Controparte_2
a seguito di domanda di rateizzazione presentata dal ricorrente in data 12.04.2024, si ritiene che la stessa - sebbene risulti ammissibile per ragioni di economia processuale, in quanto trattasi di domanda connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. n. 18546/2020) – non possa trovare accoglimento in quanto l'Agente della Riscossione non è parte del presente giudizio.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120240000231834000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi 4.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo