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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/03/2024, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA ANNA Parte_1 C.F._1
LUCIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Padova, via polesine n. 42/E; contro
(C.F. ), con sede legale in Solesino (PD), via Roma n. 119, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
In punto a:
retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertato il diritto della ricorrente, condannarsi la società in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede legale a Solesino (PD), via Roma n.119, a pagare a a Parte_1 titolo di TFR, la somma capitale di € 2.352,49, o quella eventualmente diversa che risulterà in causa o verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
Spese di causa e del contributo unificato rifuse e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2024 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio la società con sede legale in Solesino (PD), via Roma n. 119, per sentire Controparte_2 accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di a aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 22.06.2020 al 20.01.2023, quale apprendista operaia, e che la datrice di lavoro non le aveva consegnato tutti i prospetti paga, essendo l'ultimo consegnato quello di febbraio 2022; in data 22.12.2022 la ricorrente aveva rassegnato le dimissioni con preavviso ed affermava di essere ancora creditrice nei confronti pagina 1 di 2 della convenuta, per il lavoro svolto, del TFR, per la somma capitale di €.2.352,49, come specificato nel conteggio allegato al ricorso, redatto a norma del CCNL per i dipendenti da aziende del settore commercio, applicato ed applicabile al rapporto di lavoro.
La società rimaneva contumace nonostante la regolarità della notifica, la causa era ritenuta Controparte_2 sufficientemente documentata e all'odierna udienza veniva discussa ed era decisa come da dispositivo in calce, del quale veniva data pubblica lettura unitamente alla presente motivazione.
Non essendovi questioni preliminari, va esaminato il merito della domanda, che appare fondata e va accolta, essendo documentati l'inizio del rapporto di lavoro della ricorrente e l'inquadramento della stessa (doc. 1, contratto di lavoro, doc. 2, busta paga), il termine del rapporto (doc. 3, modulo dimissioni), l'ammontare della retribuzione mensile dell'attrice (doc. 2, la ricordata busta paga di febbraio 2022); è altresì documentato l'ammontare delle spettanze della a titolo di TFR, come da conteggio allegato sub 4) al ricorso, redatto Pt_1 sulla base del CCNL applicato dalla convenuta (doc. 5, ) e dalla stessa non contestato. Organizzazione_1
La convenuta va dunque condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.352,49 a titolo di TFR;
e su detta somma andranno calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo, trattandosi di somme accertate nell'an e nel quantum con la presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza – a ciò non ostando la contumacia della società convenuta (cfr. Cass.
4485/01) – e sono liquidate in dispositivo sulla base della tabella 3 allegata al DM n. 55/2014, come aggiornata dal DM n. 147/2022, con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria per lo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, ridotti della metà stante il concreto valore di causa, che appaiono congrui all'attività difensiva svolta ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 58/2024 R.G.-C.L., promossa da contro la società Parte_1 [...]
con sede legale in Solesino (PD), via Roma n. 119, in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di TFR, la somma di € 2.352,49 oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2. Condanna la società convenuta a rifondere alla ricorrente – e per lei all'avvocato Anna Lucia Papa che si
è dichiarata antistataria - le spese di lite, che liquida in € 1.029,50 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Rovigo, in data 26 marzo 2024
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA ANNA Parte_1 C.F._1
LUCIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Padova, via polesine n. 42/E; contro
(C.F. ), con sede legale in Solesino (PD), via Roma n. 119, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
In punto a:
retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertato il diritto della ricorrente, condannarsi la società in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede legale a Solesino (PD), via Roma n.119, a pagare a a Parte_1 titolo di TFR, la somma capitale di € 2.352,49, o quella eventualmente diversa che risulterà in causa o verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
Spese di causa e del contributo unificato rifuse e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2024 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio la società con sede legale in Solesino (PD), via Roma n. 119, per sentire Controparte_2 accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di a aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 22.06.2020 al 20.01.2023, quale apprendista operaia, e che la datrice di lavoro non le aveva consegnato tutti i prospetti paga, essendo l'ultimo consegnato quello di febbraio 2022; in data 22.12.2022 la ricorrente aveva rassegnato le dimissioni con preavviso ed affermava di essere ancora creditrice nei confronti pagina 1 di 2 della convenuta, per il lavoro svolto, del TFR, per la somma capitale di €.2.352,49, come specificato nel conteggio allegato al ricorso, redatto a norma del CCNL per i dipendenti da aziende del settore commercio, applicato ed applicabile al rapporto di lavoro.
La società rimaneva contumace nonostante la regolarità della notifica, la causa era ritenuta Controparte_2 sufficientemente documentata e all'odierna udienza veniva discussa ed era decisa come da dispositivo in calce, del quale veniva data pubblica lettura unitamente alla presente motivazione.
Non essendovi questioni preliminari, va esaminato il merito della domanda, che appare fondata e va accolta, essendo documentati l'inizio del rapporto di lavoro della ricorrente e l'inquadramento della stessa (doc. 1, contratto di lavoro, doc. 2, busta paga), il termine del rapporto (doc. 3, modulo dimissioni), l'ammontare della retribuzione mensile dell'attrice (doc. 2, la ricordata busta paga di febbraio 2022); è altresì documentato l'ammontare delle spettanze della a titolo di TFR, come da conteggio allegato sub 4) al ricorso, redatto Pt_1 sulla base del CCNL applicato dalla convenuta (doc. 5, ) e dalla stessa non contestato. Organizzazione_1
La convenuta va dunque condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.352,49 a titolo di TFR;
e su detta somma andranno calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo, trattandosi di somme accertate nell'an e nel quantum con la presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza – a ciò non ostando la contumacia della società convenuta (cfr. Cass.
4485/01) – e sono liquidate in dispositivo sulla base della tabella 3 allegata al DM n. 55/2014, come aggiornata dal DM n. 147/2022, con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria per lo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, ridotti della metà stante il concreto valore di causa, che appaiono congrui all'attività difensiva svolta ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 58/2024 R.G.-C.L., promossa da contro la società Parte_1 [...]
con sede legale in Solesino (PD), via Roma n. 119, in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di TFR, la somma di € 2.352,49 oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2. Condanna la società convenuta a rifondere alla ricorrente – e per lei all'avvocato Anna Lucia Papa che si
è dichiarata antistataria - le spese di lite, che liquida in € 1.029,50 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Rovigo, in data 26 marzo 2024
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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