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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) - Dott.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) - Dott.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere
3) - Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 9.6.2025 la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1123/2022 R.G.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
, , – rappresentati e difesi, Parte_7 Parte_8 Parte_9 giusta procura in atti, dagli avv.ti. Domenico Puca e Maria De Angelis, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ischia alla via Fasolara n. 4
-appellanti-
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per Notaio Per_1 di Roma rep. n. 37875 del 22.3.2024 dall'avv. Alessandra Maria Ingala, con cui
[...] elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55
-appellato-
-appellata n.c.- Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso questa Corte in data 13.5.2022, gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 6445 del 16/11/2021, che aveva rigettato la loro domanda del seguente tenore:
“accertare e dichiarare che parte ricorrente ha diritto al bonus di cui all'art. 29 del DL n. 18 del CP_ 2020 e di cui all'art 84 DL n. 34 del 2020 ed all'integrazione regionale e pertanto condannare l' al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma complessiva di euro 2.200,00 (600,00 per bonus marzo 2020, 400,00 per differenza maggio 2020 + 1.200,00 per integrazione regionale), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, o comunque quella somma che comunque dovesse risultare dovuta. CP_ In via subordinata quanto all'integrazione regionale, qualora l' non sia tenuto per un qualunque motivo al pagamento di dette somme condannare la al pagamento della stessa Controparte_2 nella misura di euro 1.200,00 o per quella somma anche diversa comunque dovuta, oltre ad interessi e rivalutazione”. Gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 29 DL n. 18 del 2020 per avere il primo giudice ritenuto che tale norma trovasse applicazione solo nei confronti dei “lavoratori dipendenti stagionali di imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari, cioè i lavoratori stagionali a termine in tali aree”. Invero tale affermazione contrastava in maniera evidente con il disposto degli artt. 33 e 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, che prevedeva espressamente parità di trattamento retributivo e normativo dei dipendenti somministrati rispetto a quelli assunti direttamente dall'utilizzatore e non vi era dubbio che essi appellanti fossero lavoratori dipendenti stagionali e che possedessero anche tutti gli ulteriori requisiti per aver diritto al bonus richiesto. Hanno sostenuto che con l'art. 84 del DL n. 34/2020 il legislatore non aveva voluto escludere i lavoratori somministrati dalla percezione del bonus relativo al mese di marzo 2020, quanto piuttosto CP_ agevolare l' nella concessione di tale bonus precisando che occorreva far riferimento all'azienda utilizzatrice. Hanno evidenziato che l'esclusione dal beneficio per il mese di marzo 2020 determinava una evidente disparità di trattamento con violazione dell'art. 3 della Costituzione dal momento che situazioni simili venivano trattate in maniera diversa. Hanno sostenuto che l'accoglimento della domanda relativa al mese di marzo 2020 comportava anche il riconoscimento dell'ulteriore beneficio previsto dalla delibera della Giunta CP_2
pari a 300,00 euro mensili per i mesi da marzo a maggio del 2020, ed hanno concluso
[...] chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese ed attribuzione. CP_ L' si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese. La cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato al procuratore costituito in Controparte_2 primo grado, non si è costituita in giudizio. Lette le note scritte, all'odierna udienza,la causa è stata riservata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato. La Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il giudice di prime cure ha escluso che l'indennità Covid prevista dall'art. 29 DL n. 18/2020 per il mese di marzo 2020 e la conseguente l'integrazione regionale di cui al DGR Campania n. 170 del 2020 spettino agli odierni appellanti, che non sono stati dipendenti con contratto a termine di imprese del settore turismo e stabilimenti balneari, ma hanno svolto attività lavorativa in virtù di contratti di somministrazione a termine. L'art 29 del DL n. 18 del 2020 così reca: “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”. Nel contesto della nota emergenza epidemiologica da Covid-19, la norma ha quindi introdotto una misura di sostegno al reddito per i lavoratori che si vedevano privati dei mezzi di sostentamento in conseguenza dell'epidemia, purchè gli stessi non fossero titolari di trattamenti pensionistici ovvero di altri contratti di lavoro. Il legislatore ha volutamente limitato l'applicazione della misura “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali” e quindi a coloro che fossero stati assunti con contratto a termine direttamente da imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Solo successivamente la suindicata misura è stata estesa ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Invero, l'art 84 del DL n. 34/2020 ai commi 5 e 6 ha disposto che : “5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. Proprio l'estensione della platea dei destinatari della misura di sostegno al reddito contenuta nella successiva disposizione normativa dimostra che l'art. 29 DL n.18/2020 non ricomprendesse tra i lavoratori stagionali anche quelli assunti con contratti di somministrazione ed impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Del resto, come ha giustamente evidenziato il primo giudice, il legislatore ha utilizzato distintamente i termini “dipendenti” nell'art. 29 ed “impiegati” nell'art. 84”, proprio al fine di
“operare la distinzione tra i lavoratori stagionali e i somministrati, con esclusione di questi ultimi dal beneficio per il mese di marzo”. Tanto emerge dalla considerazione che l'unico riferimento ai lavoratori stagionali è presente nella disciplina dei contratti a termine al fine di sottrarli ai limiti posti dalla normativa di riferimento. I contratti a tempo determinato per attività stagionali hanno, da sempre, infatti, rappresentato un
“corpus” a sé rispetto all'intera disciplina sui contratti a termine: ne sono palese testimonianza tutte le normative che si sono succedute negli ultimi 60 anni, a partire dalla legge n. 230/1962 ed al conseguente D.P.R. n. 1525/1963, tuttora vigente ed in ultimo nel d.lgs 81 del 2015. Diversamente il contratto di somministrazione è il rapporto di lavoro che si instaura tra il lavoratore e l'agenzia di somministrazione che può essere tanto a tempo determinato che indeterminato e pertanto il riferimento alla stagionalità viene in rilievo soltanto quale ragione causale del rapporto a termine e che determina l'impiego dei lavoratori presso aziende di quel settore. Il perdurare della crisi economica legata alla situazione emergenziale ha portato il legislatore ad estendere la suddetta indennità ad una serie di lavoratori precedentemente esclusi. Circostanza questa che ha determinato il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori somministrati per i mesi successivi al marzo del 2020. Ulteriore conforto alla tesi qui sostenuta si rinviene nelle disposizioni successive 9, co. 1, del D.L. 104/2020, 15, co. 1, del D.L. 137/2020 e 15-bis, co. 1, del D.L. 137/2020 e 10, co. 1, D.L. 41/2021, che, nel riconoscere l'indennità, hanno mantenuto la distinzione tra le due categorie di lavoratori. Ritiene inoltre la Corte che la suindicata interpretazione non contrasti con l'art. 3 Cost, poiché, come sostenuto dal giudice di prime cure, deve essere considerata “la diversità dei datori di lavoro nelle due ipotesi ai fini della tutela indennitaria” nonché la “non assoluta assimilabilità delle due tipologie di lavoro”. Va parimenti disattesa la pretesa di parte appellante anche con riferimento alla richiesta di indennità integrativa regionale, essendo la stessa riconosciuta soltanto in favore dei lavoratori di cui all'art. 29 citato. La sentenza impugnata va quindi integralmente confermata. CP_ Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell' come da dispositivo. Nulla nei confronti della vista la sua contumacia. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
CP_
- condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell' delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 1.984,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
nulla per le spese nei confronti della Controparte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 9.6.2025 Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) - Dott.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) - Dott.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere
3) - Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 9.6.2025 la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1123/2022 R.G.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
, , – rappresentati e difesi, Parte_7 Parte_8 Parte_9 giusta procura in atti, dagli avv.ti. Domenico Puca e Maria De Angelis, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ischia alla via Fasolara n. 4
-appellanti-
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per Notaio Per_1 di Roma rep. n. 37875 del 22.3.2024 dall'avv. Alessandra Maria Ingala, con cui
[...] elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55
-appellato-
-appellata n.c.- Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso questa Corte in data 13.5.2022, gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 6445 del 16/11/2021, che aveva rigettato la loro domanda del seguente tenore:
“accertare e dichiarare che parte ricorrente ha diritto al bonus di cui all'art. 29 del DL n. 18 del CP_ 2020 e di cui all'art 84 DL n. 34 del 2020 ed all'integrazione regionale e pertanto condannare l' al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma complessiva di euro 2.200,00 (600,00 per bonus marzo 2020, 400,00 per differenza maggio 2020 + 1.200,00 per integrazione regionale), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, o comunque quella somma che comunque dovesse risultare dovuta. CP_ In via subordinata quanto all'integrazione regionale, qualora l' non sia tenuto per un qualunque motivo al pagamento di dette somme condannare la al pagamento della stessa Controparte_2 nella misura di euro 1.200,00 o per quella somma anche diversa comunque dovuta, oltre ad interessi e rivalutazione”. Gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 29 DL n. 18 del 2020 per avere il primo giudice ritenuto che tale norma trovasse applicazione solo nei confronti dei “lavoratori dipendenti stagionali di imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari, cioè i lavoratori stagionali a termine in tali aree”. Invero tale affermazione contrastava in maniera evidente con il disposto degli artt. 33 e 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, che prevedeva espressamente parità di trattamento retributivo e normativo dei dipendenti somministrati rispetto a quelli assunti direttamente dall'utilizzatore e non vi era dubbio che essi appellanti fossero lavoratori dipendenti stagionali e che possedessero anche tutti gli ulteriori requisiti per aver diritto al bonus richiesto. Hanno sostenuto che con l'art. 84 del DL n. 34/2020 il legislatore non aveva voluto escludere i lavoratori somministrati dalla percezione del bonus relativo al mese di marzo 2020, quanto piuttosto CP_ agevolare l' nella concessione di tale bonus precisando che occorreva far riferimento all'azienda utilizzatrice. Hanno evidenziato che l'esclusione dal beneficio per il mese di marzo 2020 determinava una evidente disparità di trattamento con violazione dell'art. 3 della Costituzione dal momento che situazioni simili venivano trattate in maniera diversa. Hanno sostenuto che l'accoglimento della domanda relativa al mese di marzo 2020 comportava anche il riconoscimento dell'ulteriore beneficio previsto dalla delibera della Giunta CP_2
pari a 300,00 euro mensili per i mesi da marzo a maggio del 2020, ed hanno concluso
[...] chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese ed attribuzione. CP_ L' si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese. La cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato al procuratore costituito in Controparte_2 primo grado, non si è costituita in giudizio. Lette le note scritte, all'odierna udienza,la causa è stata riservata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato. La Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il giudice di prime cure ha escluso che l'indennità Covid prevista dall'art. 29 DL n. 18/2020 per il mese di marzo 2020 e la conseguente l'integrazione regionale di cui al DGR Campania n. 170 del 2020 spettino agli odierni appellanti, che non sono stati dipendenti con contratto a termine di imprese del settore turismo e stabilimenti balneari, ma hanno svolto attività lavorativa in virtù di contratti di somministrazione a termine. L'art 29 del DL n. 18 del 2020 così reca: “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”. Nel contesto della nota emergenza epidemiologica da Covid-19, la norma ha quindi introdotto una misura di sostegno al reddito per i lavoratori che si vedevano privati dei mezzi di sostentamento in conseguenza dell'epidemia, purchè gli stessi non fossero titolari di trattamenti pensionistici ovvero di altri contratti di lavoro. Il legislatore ha volutamente limitato l'applicazione della misura “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali” e quindi a coloro che fossero stati assunti con contratto a termine direttamente da imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Solo successivamente la suindicata misura è stata estesa ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Invero, l'art 84 del DL n. 34/2020 ai commi 5 e 6 ha disposto che : “5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. Proprio l'estensione della platea dei destinatari della misura di sostegno al reddito contenuta nella successiva disposizione normativa dimostra che l'art. 29 DL n.18/2020 non ricomprendesse tra i lavoratori stagionali anche quelli assunti con contratti di somministrazione ed impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Del resto, come ha giustamente evidenziato il primo giudice, il legislatore ha utilizzato distintamente i termini “dipendenti” nell'art. 29 ed “impiegati” nell'art. 84”, proprio al fine di
“operare la distinzione tra i lavoratori stagionali e i somministrati, con esclusione di questi ultimi dal beneficio per il mese di marzo”. Tanto emerge dalla considerazione che l'unico riferimento ai lavoratori stagionali è presente nella disciplina dei contratti a termine al fine di sottrarli ai limiti posti dalla normativa di riferimento. I contratti a tempo determinato per attività stagionali hanno, da sempre, infatti, rappresentato un
“corpus” a sé rispetto all'intera disciplina sui contratti a termine: ne sono palese testimonianza tutte le normative che si sono succedute negli ultimi 60 anni, a partire dalla legge n. 230/1962 ed al conseguente D.P.R. n. 1525/1963, tuttora vigente ed in ultimo nel d.lgs 81 del 2015. Diversamente il contratto di somministrazione è il rapporto di lavoro che si instaura tra il lavoratore e l'agenzia di somministrazione che può essere tanto a tempo determinato che indeterminato e pertanto il riferimento alla stagionalità viene in rilievo soltanto quale ragione causale del rapporto a termine e che determina l'impiego dei lavoratori presso aziende di quel settore. Il perdurare della crisi economica legata alla situazione emergenziale ha portato il legislatore ad estendere la suddetta indennità ad una serie di lavoratori precedentemente esclusi. Circostanza questa che ha determinato il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori somministrati per i mesi successivi al marzo del 2020. Ulteriore conforto alla tesi qui sostenuta si rinviene nelle disposizioni successive 9, co. 1, del D.L. 104/2020, 15, co. 1, del D.L. 137/2020 e 15-bis, co. 1, del D.L. 137/2020 e 10, co. 1, D.L. 41/2021, che, nel riconoscere l'indennità, hanno mantenuto la distinzione tra le due categorie di lavoratori. Ritiene inoltre la Corte che la suindicata interpretazione non contrasti con l'art. 3 Cost, poiché, come sostenuto dal giudice di prime cure, deve essere considerata “la diversità dei datori di lavoro nelle due ipotesi ai fini della tutela indennitaria” nonché la “non assoluta assimilabilità delle due tipologie di lavoro”. Va parimenti disattesa la pretesa di parte appellante anche con riferimento alla richiesta di indennità integrativa regionale, essendo la stessa riconosciuta soltanto in favore dei lavoratori di cui all'art. 29 citato. La sentenza impugnata va quindi integralmente confermata. CP_ Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell' come da dispositivo. Nulla nei confronti della vista la sua contumacia. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
CP_
- condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell' delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 1.984,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
nulla per le spese nei confronti della Controparte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 9.6.2025 Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-