Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 20/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1096/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. LUGLI Parte_1
SELENE,
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LUZI MARCO,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.10.2024 l'istante esponeva che, con intimazione di pagamento n. 08220239004801589000 notificata in data 12.09.2024, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ufficio di , per conto dell' intimava il CP_1 CP_1
pagamento dell'avviso di addebito n. 38220120000749118000, notificato il
13.07.2012 per un importo di Euro 3.287,44, asseritamene dovuto per sanzioni pagina 1 di 3
Per tali ragioni la ricorrente eccepiva la prescrizione del diritto e chiedeva l'annullamento l'avviso di addebito opposto.
I resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso per le ragioni che saranno esposte.
***
La ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto dell' sul CP_1
presupposto che dalla data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il
13.07.2012 e l'intimazione di pagamento del 12.09.2024 alcun atto interruttivo gli sia mai stato notificato.
L'agenzia delle entrate – Riscossione eccepisce l'interruzione della prescrizione avvenuta mediante l'intimazione di pagamento notificata il 25.05.2017 nonché il differimento del termine di 85 giorni per effetto dell'art. 67 del d.l. 18/2020 a cui si aggiungono 541 giorni (dal 08.03.2020 al 31.08.2021 in forza del richiamo della stessa norma all'art. 12, comma 1, del d.lgs. 159/2015.
L'eccezione dell'Agenzia è infondata.
A prescindere dalla correttezza del richiamo all'art. 67 del d.l. 18/2020, il tempo trascorso tra la notifica del 25.05.2017 e la notifica dell'intimazione di pagamento del 12.09.2024 è pari a 2667 giorni. Ammesso che il termine di prescrizione quinquennale sia stato aumentato di 626 giorni (81+541) e portato perciò a 1825 giorni ((365*5)+621), la notifica dell'intimazione è comunque avvenuta oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Le spese di lite sostenute da parte ricorrente sono poste in capo all'Agenzia delle
Entrate – Riscossione al quale deve imputarsi l0omessa tempestiva notificazione di atti interruttivi. Sono liquidate in complessivi € 969,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che parte ricorrente nulla deve ai resistenti sulla base dell'avviso di addebito n. 38220120000749118000 e dell'intimazione di pagamento del 12.09.2024.
Spese di lite come in parte motiva.
Pesaro, 20/05/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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