Articolo 349 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 348Articolo 350
Versione
9 ottobre 2010
Art. 349. Tutela amministrativa 1. Ferma restando la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, contro i provvedimenti dell'autorita' militare e' ammesso il ricorso gerarchico al Ministro della difesa ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199 .
Nota all' art. 349:
- Per il decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199 , si vedano le note all'articolo 324.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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