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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1180/2023
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta da remoto
L'11.04.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico - assistita dal Funzionario addetto all'UPP, dott.ssa Giuseppina Cottone nella redazione del presente verbale- viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1180/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, c.f.: , in proprio e n.q. di Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare dell'omonima impresa individuale con sede in strada c.le Mirto Zappulla snc, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Conti Gallenti,
- ATTRICE -OPPONENTE
C O N T R O
, c.f.: nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
25.04.1990, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo Alessi,
- CONVENUTO -OPPOSTO
E' comparso da remoto l'avv. Filippo Alessi, per la parte opposta.
Nessuno è comparso per la parte opponente fino alle ore 12.30.
L'avv. Alessi precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali e
1 discute brevemente.
Rappresenta che il contratto è regolarmente valido tra le parti e non è stato contestato né disconosciuto dalla parte opponente.
In ordine all'eccezione preliminare della notifica, sollevata dalla parte opponente, rileva come la controparte si è regolarmente costituita, per cui ex art. 156 cpc l'eventuale irregolarità è stata sanata e a tal proposito si riporta ad i precedenti conformi, anche di merito.
Insiste, pertanto, nel rigetto della presente opposizione e nella conseguente conferma del D.I. opposto.
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 290/2023 emesso dal Tribunale di
Patti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2023, , in proprio e Parte_1
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 290/2023 emesso dal Tribunale di Patti in data 19.7.2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , dell'importo di euro Parte_2
125.000,00, oltre spese e compensi di procedura, quale somma capitale da restituire in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto di associazione in partecipazione sottoscritto tra le parti in data 20.12.2021.
Eccepiva: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, atteso che la stessa era stata effettuata a mezzo racc. a.r. anziché tramite posta elettronica certificata di cui
2 parte opponente era titolare, contrariamente a quanto attestato dal procuratore in sede di dichiarazione ex art. 137, comma 7 cpc, resa in calce all'atto da notificare;
alla luce di tale nullità, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo, non notificato nei termini di legge;
la carenza, il difetto e l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 cpc, atteso che nessuna violazione della clausole di cui all'art. 4 e 5 del contratto di associazione in partecipazione era stata posta in essere dalla con la Parte_1
conseguenza che lo stesso doveva ritenersi ancora valido sino alla scadenza naturale prevista.
Chiedeva, quindi, in accoglimento della presente opposizione, la dichiarazione di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva , il quale eccepiva l'infondatezza ed inammissibilità Parte_2
della presente opposizione, chiedendone il rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rilevava la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto, non solo parte opponente aveva proposto tempestiva opposizione allo stesso, sanando ogni eventuale causa di nullità, per avvenuto raggiungimento dello scopo, ma anche perché la stessa opponente aveva agito anche in proprio e non solo nella qualità di titolare dell'omonima impresa.
Nel merito rilevava come, a seguito della sottoscrizione tra le parti del contratto di associazione in partecipazione, con il versamento della somma di euro 125.000,00 da parte del parte opponente non aveva rispettato le clausole contrattuali che Pt_2
prevedevano espressamente l'obbligo in capo alla stessa di dare comunicazioni circa l'andamento dell'impresa, nonostante le richieste di accesso ai documenti contabili;
di conseguenza, il stante tale inadempienza, si avvaleva della clausola Pt_2
espressamente prevista nello stesso contratto di risoluzione anticipata, chiedendo la restituzione di quanto versato;
tale pretesa restitutoria era pienamente legittima, ragion per cui sussistevano tutti i presupposti di legge per la valida emissione del decreto ingiuntivo.
3 Chiedeva, quindi, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, previa autorizzazione all'instaurazione del procedimento di mediazione, eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi di causa.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 29.4.2024, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e dato termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Nelle more, veniva depositata rinuncia al mandato, dal difensore di parte opponente, senza che successivamente fosse nominato un nuovo difensore.
La causa veniva istruita documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, viene discussa e decisa con la presente sentenza contestuale.
***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, sollevata dalla parte opponente, per violazione della normativa in materia di notifica.
Nel caso in esame, infatti, non assume rilievo la circostanza che la notifica sia stata eseguita a mezzo del sevizio postale, tramite raccomanda A-R, e non tramite PEC, atteso che la stessa ha raggiunto lo scopo alla quale era destinata.
Sul punto, la Suprema Corte, è chiara nel ritenere che: “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso
4 lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità….”; (Cfr. Cass. n. 14692 del 2023).
Ed ancora: “Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo il quale "la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" vale anche per le notificazioni, tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario (nella specie, il Ministero delle Finanze, "raggiunto" presso l'Avvocatura distrettuale, si era costituito, seppure tardivamente, con controricorso, ritenuto ammissibile al pari del ricorso principale, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato)”; (Cfr. Cass. n. 1548 del 2022).
Nel caso in esame, prescindendo dalla esistenza o meno di una regolare notifica,
l'eventuale causa di nullità è stata comunque sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo, atteso che la parte opponente ha proposto regolare e tempestiva opposizione, sollevando contestazioni anche in merito alla pretesa creditoria, ad evidente dimostrazione del fatto che nessun pregiudizio ne sarebbe derivato a fronte dell'eccepita irritualità della sua notifica.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio, a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione
5 sostanziale, rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi (cfr. cass. n. 5844 del 2006, cass. n. 17371 del 2023).
La sentenza pronunciata, all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciandosi comunque sulla domanda avanzata, condannando al pagamento della somma, inferiore a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta.
Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato che la contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo non implica comunque il rigetto della domanda monitoria, dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato, alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Occorre quindi verificare se il credito azionato sia o meno provato.
Ai sensi dell'art. 2549 c.c., l'associazione in partecipazione è il contratto, con cui una parte (associante) attribuisce ad un'altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.
L'iniziativa economica rimane rimessa alle determinazioni dell'associante, il quale rimane il solo responsabile verso i terzi, mantenendo la gestione dell'impresa o dell'affare.
Al solo associante, infatti, spetta la qualità di imprenditore e la titolarità di tutti i rapporti contratti per l'esercizio dell'impresa o la realizzazione dell'affare oggetto dell'associazione.
Elementi essenziali del contratto di associazione in partecipazione sono, in primo luogo, l'apporto da parte dell'associato, che può consistere in una somma di denaro
6 ovvero in una prestazione di attività lavorativa (salva l'operatività, a decorrere dal 2015, del divieto previsto dal novellato articolo 2549 c.c.), nonché l'attribuzione di una partecipazione agli utili da parte dell'associante e, salvo patto contrario, la partecipazione alle perdite nella stessa misura.
Nel caso in esame, il (associato) ha dedotto l'inadempimento della Pt_2
controparte, attribuendole i comportamenti omissivi, indicati nella parte in fatto, violativi- a suo dire- del contratto prodotto in atti, non contestato in alcun modo dalla opponente.
Ha inoltre dedotto che la violazione dell'obbligo di rendicontazione e di informazione all'associato è stata prevista in contratto come clausola che consentiva la cessazione anticipata del rapporto contrattuale, con conseguente obbligo restitutorio nei termini pattuiti.
Egli ha quindi dedotto – sin dal ricorso monitorio- di voler azionare tale clausola risolutiva.
La controparte non ha contestato la sussistenza di tale previsione contrattuale, riscontrabile anche dalla semplice lettura del contratto in atti.
L'omissione dedotta non è stata contestata dalla opponente, che si è limitata a dedurre di avere informato sull'andamento dell'impresa l'associato, quando si recava presso la sede della stessa.
Tale allegazione non è comunque rilevante, atteso il contenuto specifico del contratto, che prevedeva all'art. 5 l'obbligo della predisposizione, secondo le cadenze temporali, ivi indicate e il conseguente obbligo di comunicazione al Ruggeri.
Invero, per tutta la durata del giudizio la non ha provato di avere Parte_1
provveduto a redigere la contabilità né di avere notiziato il non avendo Pt_2
prodotto alcun documento in merito a ciò né avendo dedotto in tal senso.
Il sostiene che la non ha neppure accettato la raccomandata con Pt_2 Parte_1
cui l'8.3.2023, le chiedeva formalmente il rendiconto ed era infatti resa al mittente per compiuta giacenza ( cfr. ricevuta della racc. prodotta in fasc. opposto).
Ciò non è contestato dalla opponente e quindi va ritenuto ulteriormente provato.
7 E' quindi provata l'omissione dedotta dalla parte opposta, alla luce di quanto sopra detto.
Non avendo la parte opponente dato prova del contrario, va dichiarata la risoluzione del contratto, con conseguente obbligo di restituzione in capo all'associante a favore dell'opposto, come indicato nel D.I. opposto, che va confermato.
La risoluzione consegue infatti , nel caso in esame, di diritto all'attivazione della clausola risolutiva correlata alle omissioni contrattuali sopra indicate.
“In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce, infatti, al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, risoluzione che non può essere pertanto pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purchè inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale” ( Cass. 167/2005).
L'inadempimento dell'obbligo di rendicontazione e documentazione contabile – configurato per esplicita previsione contrattuale come grave- esime da ogni ulteriore verifica, dovendosi prendere atto della volontà risolutoria conseguente all'accertamento dell'inadempimento come dedotto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 1180/2023
RG, disattesa e/o respinta ogni diversa domanda e/o eccezione:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 290/2023
8 emesso dal Tribunale di Patti;
dichiara risolto il contratto tra le parti per come indicato in motivazione;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese processuali che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso l'11.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Alacqua)
9
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta da remoto
L'11.04.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico - assistita dal Funzionario addetto all'UPP, dott.ssa Giuseppina Cottone nella redazione del presente verbale- viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1180/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, c.f.: , in proprio e n.q. di Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare dell'omonima impresa individuale con sede in strada c.le Mirto Zappulla snc, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Conti Gallenti,
- ATTRICE -OPPONENTE
C O N T R O
, c.f.: nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
25.04.1990, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo Alessi,
- CONVENUTO -OPPOSTO
E' comparso da remoto l'avv. Filippo Alessi, per la parte opposta.
Nessuno è comparso per la parte opponente fino alle ore 12.30.
L'avv. Alessi precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali e
1 discute brevemente.
Rappresenta che il contratto è regolarmente valido tra le parti e non è stato contestato né disconosciuto dalla parte opponente.
In ordine all'eccezione preliminare della notifica, sollevata dalla parte opponente, rileva come la controparte si è regolarmente costituita, per cui ex art. 156 cpc l'eventuale irregolarità è stata sanata e a tal proposito si riporta ad i precedenti conformi, anche di merito.
Insiste, pertanto, nel rigetto della presente opposizione e nella conseguente conferma del D.I. opposto.
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 290/2023 emesso dal Tribunale di
Patti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2023, , in proprio e Parte_1
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 290/2023 emesso dal Tribunale di Patti in data 19.7.2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , dell'importo di euro Parte_2
125.000,00, oltre spese e compensi di procedura, quale somma capitale da restituire in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto di associazione in partecipazione sottoscritto tra le parti in data 20.12.2021.
Eccepiva: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, atteso che la stessa era stata effettuata a mezzo racc. a.r. anziché tramite posta elettronica certificata di cui
2 parte opponente era titolare, contrariamente a quanto attestato dal procuratore in sede di dichiarazione ex art. 137, comma 7 cpc, resa in calce all'atto da notificare;
alla luce di tale nullità, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo, non notificato nei termini di legge;
la carenza, il difetto e l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 cpc, atteso che nessuna violazione della clausole di cui all'art. 4 e 5 del contratto di associazione in partecipazione era stata posta in essere dalla con la Parte_1
conseguenza che lo stesso doveva ritenersi ancora valido sino alla scadenza naturale prevista.
Chiedeva, quindi, in accoglimento della presente opposizione, la dichiarazione di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva , il quale eccepiva l'infondatezza ed inammissibilità Parte_2
della presente opposizione, chiedendone il rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rilevava la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto, non solo parte opponente aveva proposto tempestiva opposizione allo stesso, sanando ogni eventuale causa di nullità, per avvenuto raggiungimento dello scopo, ma anche perché la stessa opponente aveva agito anche in proprio e non solo nella qualità di titolare dell'omonima impresa.
Nel merito rilevava come, a seguito della sottoscrizione tra le parti del contratto di associazione in partecipazione, con il versamento della somma di euro 125.000,00 da parte del parte opponente non aveva rispettato le clausole contrattuali che Pt_2
prevedevano espressamente l'obbligo in capo alla stessa di dare comunicazioni circa l'andamento dell'impresa, nonostante le richieste di accesso ai documenti contabili;
di conseguenza, il stante tale inadempienza, si avvaleva della clausola Pt_2
espressamente prevista nello stesso contratto di risoluzione anticipata, chiedendo la restituzione di quanto versato;
tale pretesa restitutoria era pienamente legittima, ragion per cui sussistevano tutti i presupposti di legge per la valida emissione del decreto ingiuntivo.
3 Chiedeva, quindi, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, previa autorizzazione all'instaurazione del procedimento di mediazione, eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi di causa.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 29.4.2024, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e dato termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Nelle more, veniva depositata rinuncia al mandato, dal difensore di parte opponente, senza che successivamente fosse nominato un nuovo difensore.
La causa veniva istruita documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, viene discussa e decisa con la presente sentenza contestuale.
***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, sollevata dalla parte opponente, per violazione della normativa in materia di notifica.
Nel caso in esame, infatti, non assume rilievo la circostanza che la notifica sia stata eseguita a mezzo del sevizio postale, tramite raccomanda A-R, e non tramite PEC, atteso che la stessa ha raggiunto lo scopo alla quale era destinata.
Sul punto, la Suprema Corte, è chiara nel ritenere che: “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso
4 lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità….”; (Cfr. Cass. n. 14692 del 2023).
Ed ancora: “Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo il quale "la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" vale anche per le notificazioni, tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario (nella specie, il Ministero delle Finanze, "raggiunto" presso l'Avvocatura distrettuale, si era costituito, seppure tardivamente, con controricorso, ritenuto ammissibile al pari del ricorso principale, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato)”; (Cfr. Cass. n. 1548 del 2022).
Nel caso in esame, prescindendo dalla esistenza o meno di una regolare notifica,
l'eventuale causa di nullità è stata comunque sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo, atteso che la parte opponente ha proposto regolare e tempestiva opposizione, sollevando contestazioni anche in merito alla pretesa creditoria, ad evidente dimostrazione del fatto che nessun pregiudizio ne sarebbe derivato a fronte dell'eccepita irritualità della sua notifica.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio, a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione
5 sostanziale, rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi (cfr. cass. n. 5844 del 2006, cass. n. 17371 del 2023).
La sentenza pronunciata, all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciandosi comunque sulla domanda avanzata, condannando al pagamento della somma, inferiore a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta.
Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato che la contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo non implica comunque il rigetto della domanda monitoria, dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato, alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Occorre quindi verificare se il credito azionato sia o meno provato.
Ai sensi dell'art. 2549 c.c., l'associazione in partecipazione è il contratto, con cui una parte (associante) attribuisce ad un'altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.
L'iniziativa economica rimane rimessa alle determinazioni dell'associante, il quale rimane il solo responsabile verso i terzi, mantenendo la gestione dell'impresa o dell'affare.
Al solo associante, infatti, spetta la qualità di imprenditore e la titolarità di tutti i rapporti contratti per l'esercizio dell'impresa o la realizzazione dell'affare oggetto dell'associazione.
Elementi essenziali del contratto di associazione in partecipazione sono, in primo luogo, l'apporto da parte dell'associato, che può consistere in una somma di denaro
6 ovvero in una prestazione di attività lavorativa (salva l'operatività, a decorrere dal 2015, del divieto previsto dal novellato articolo 2549 c.c.), nonché l'attribuzione di una partecipazione agli utili da parte dell'associante e, salvo patto contrario, la partecipazione alle perdite nella stessa misura.
Nel caso in esame, il (associato) ha dedotto l'inadempimento della Pt_2
controparte, attribuendole i comportamenti omissivi, indicati nella parte in fatto, violativi- a suo dire- del contratto prodotto in atti, non contestato in alcun modo dalla opponente.
Ha inoltre dedotto che la violazione dell'obbligo di rendicontazione e di informazione all'associato è stata prevista in contratto come clausola che consentiva la cessazione anticipata del rapporto contrattuale, con conseguente obbligo restitutorio nei termini pattuiti.
Egli ha quindi dedotto – sin dal ricorso monitorio- di voler azionare tale clausola risolutiva.
La controparte non ha contestato la sussistenza di tale previsione contrattuale, riscontrabile anche dalla semplice lettura del contratto in atti.
L'omissione dedotta non è stata contestata dalla opponente, che si è limitata a dedurre di avere informato sull'andamento dell'impresa l'associato, quando si recava presso la sede della stessa.
Tale allegazione non è comunque rilevante, atteso il contenuto specifico del contratto, che prevedeva all'art. 5 l'obbligo della predisposizione, secondo le cadenze temporali, ivi indicate e il conseguente obbligo di comunicazione al Ruggeri.
Invero, per tutta la durata del giudizio la non ha provato di avere Parte_1
provveduto a redigere la contabilità né di avere notiziato il non avendo Pt_2
prodotto alcun documento in merito a ciò né avendo dedotto in tal senso.
Il sostiene che la non ha neppure accettato la raccomandata con Pt_2 Parte_1
cui l'8.3.2023, le chiedeva formalmente il rendiconto ed era infatti resa al mittente per compiuta giacenza ( cfr. ricevuta della racc. prodotta in fasc. opposto).
Ciò non è contestato dalla opponente e quindi va ritenuto ulteriormente provato.
7 E' quindi provata l'omissione dedotta dalla parte opposta, alla luce di quanto sopra detto.
Non avendo la parte opponente dato prova del contrario, va dichiarata la risoluzione del contratto, con conseguente obbligo di restituzione in capo all'associante a favore dell'opposto, come indicato nel D.I. opposto, che va confermato.
La risoluzione consegue infatti , nel caso in esame, di diritto all'attivazione della clausola risolutiva correlata alle omissioni contrattuali sopra indicate.
“In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce, infatti, al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, risoluzione che non può essere pertanto pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purchè inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale” ( Cass. 167/2005).
L'inadempimento dell'obbligo di rendicontazione e documentazione contabile – configurato per esplicita previsione contrattuale come grave- esime da ogni ulteriore verifica, dovendosi prendere atto della volontà risolutoria conseguente all'accertamento dell'inadempimento come dedotto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 1180/2023
RG, disattesa e/o respinta ogni diversa domanda e/o eccezione:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 290/2023
8 emesso dal Tribunale di Patti;
dichiara risolto il contratto tra le parti per come indicato in motivazione;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese processuali che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso l'11.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Alacqua)
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